Compravendita Flashcards
(30 cards)
DEFINIZIONE DI COMPRAVENDITA
Art 1470 C.C “la compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”
È un contratto essenzialmente bilaterale.
È un contratto di alienazione, diretto cioè alla circolazione della ricchezza, che si realizza in una funzione di scambio.
OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA
È propriamente il diritto oggetto del trasferimento e il prezzo.
Può essere sia il diritto di proprietà su di un bene, sia altro diritto reale, nonché un diritto di credito.
CAUSA DELLA COMPRAVENDITA
La compravendita è un contratto a titolo oneroso.
Ha la funzione sia di far circolare i beni, ma anche il denaro.
Le cose sono intese nel loro rapporto di corrispettività.
GLI EFFETTI DELLA COMPRAVENDITA
Effetto traslativo del diritto oggetto della vendita e costituzione del corrispettivo obbligo di pagare il prezzo.
L’effetto traslativo (o reale) normalmente si produce al momento della conclusione del contratto (principio consensualistico)
ECCEZIONI AL PRINCIPIO CONSENSUALISTICO
Sono i casi di “vendita obbligatoria”. Vendite dove il venditore, visto che l’effetto reale non ha potuto verificarsi, ha l’obbligazione di trasferire successivamente al consenso la proprietà -> l’effetto reale non è contestuale al consenso.
Esempi: la cosa non è ancora venuta ad esistenza o perché il venditore non è ancora divenuto proprietario della cosa stessa.
VENDITA DI COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose individuate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione.
VENDITA DI COSA FUTURA
L’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza.
Se la cosa non viene ad esistenza, la vendita è nulla.
In caso di contratto aleatorio, la vendita resta valida e il compratore è tenuto a pagare il prezzo, anche se la cosa non viene ad esistenza.
VENDITA DI COSA ALTRUI
Con la vendita di cosa altrui, il venditore si obbliga a procurarsi la cosa altrui e ritrasmetterla al compratore.
VENDITA A RATE CON RISERVA DI PROPRIETà
In questo caso l’effetto reale si verifica al momento del pagamento dell’ultima rata.
VENDITA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA
Gli effetti reali si produrranno al momento in cui si sarà avverato l’evento futuro eed incerto previsto come condizione.
VENDITA DI COSA DA TRASPORTARE
Il passaggio di proprietà avviene nel momento in cui la cosa viene consegnata al vettore o alle spedizioniere.
OBBLIGHI DEL COMPRATORE
Pagare il prezzo nel tempo e nel luogo fissati.
Salvo patto contrario o diversi usi, il pagamento va fatto alla consegna e nel luogo dove questa, per patto o per legge, deve avvenire, altrimenti al domicilio del venditore/creditore.
Dalla consegna, se la cosa è fruttifera, decorrono gli interessi compensativi, anche se il prezzo non è ancora esigibile.
Cos’è il prezzo?
È necessario che il diritto sia trasferito contro il pagamento di un prezzo, inteso come corrispettivo in denaro.
Il prezzo è un elemento essenziale, la cui mancanza determina la nullità del contratto; deve essere necessariamente determinato o determinabile a prescindere da una nuova manifestazione di volontà delle parti.
Chi determina il prezzo?
La determinazione del prezzo può essere affidata anche ad un terzo, nominato nel contratto o posteriormente (ipotesi dell’ ARBITRAGGIO).
Nel silenzio della legge è possibile che la determinazione del prezzo sia rimessa ad una delle parti, purché sia escluso ogni arbitrio e con riferimento a parametri prefissati.
Come agisce il giudice nella determinazione del prezzo?
Qualora venditore e compratore indichino misure diverse del prezzo pattuito, il giudice adopererà il criterio :
- del prezzo imposto, se si tratta di cose che hanno un prezzo fissato dall’autorità
- del prezzo normalmente praticato dal venditore, riferibile ai contratti di impresa
- del prezzo di mercato o della quotazione in borsa, desumibili dai listini o dalle mercuriali del luogo di consegna
OBBLIGHI DEL VENDITORE
- consegnare il bene al compratore, al fine di consentirgli l’acquisto del possesso
- far conseguire la proprietà della cosa
- di garantire il compratore contro l’evizione ed i vizi della cosa
LUOGO DELLA CONSEGNA
La consegna costituisce un momento autonomo rispetto al trasferimento del diritto. Salva diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata nello stato nel quale era al momento della vendita, con accessori, pertinenze, frutti e documenti relativi e il venditore ha l’obbligo di custodirla fino alla consegna.
Luogo della consegna quando non è determinato dalla convenzione?
Secondo l’art 1182 c.c:
- l’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta
- l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
- negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
ART 1510 C.C
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.
VENDITA A CONSEGNE RIPARTITE
È il caso in cui la consegna può avvenire mediante più atti nel tempo, qualora le parti abbiano previsto il frazionamento di una prestazione divisibile.
Cosa significa “far conseguire la proprietà della cosa”?
Si tratta di un obbligazione solo eventuale, incombente sul venditore solo nella eventualità in cui il contratto non abbia già con lo scambio del consenso trasferito la proprietà della cosa.
È l’obbligazione, in generale, di fare effettivamente conseguire al proprietario il possesso della cosa.
Cosa significa “garantire il compratore contro l’evizione ed i vizi della cosa”?
È l’obbligazione consistente nell’assunzione di un rischio.
Il rischio di cui tratta è il vittorioso esperimento dell’azione di rivendicazione da parte di un terzo o espropriazione forzata della cosa da parte di un creditore del venditore, se la vendita non era stata trascritta prima del pignoramento.
La garanzia per l’evizione si traduce nella responsabilità del venditore verso il compratore qualora la cosa comprata presenti dei “vizi giuridici” che ostacolino l’acquisto della proprietà in capo al compratore, conseguente ad un fatto cosiddetto evizionale.
Quando la garanzia per evizione non opera?
La garanzia per evizione non opera se il compratore con il proprio comportamento ha dato causa alla perdita del bene acquistato.
La garanzia per evizione può essere esclusa per volontà delle parti; in questo caso l’acquisto, si dice, a proprio rischio e pericolo.
Cos’è la garanzia per i vizi occulti?
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all’utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il vizio consiste in una imperfezione materiale che incide sul valore o sulla possibilità di utilizzazione della cosa e dipende da anomalie del processo produttivo o di conversazione.
Occulti in quanto il compratore non li conosceva al momento dell’acquisto né avrebbe potuto conoscerli facilmente.