2 - Gestione Collettiva Flashcards

1
Q

Evoluzione normativa sulla gestione collettiva del risparmio

A

La gestione collettiva del risparmio è un tema centrale, complesso e multiforme nella disciplina dei mercati e degli intermediari finanziari.

L’attuale framework è frutto di diversa produzione normativa sia nazionale sia comunitaria. L’evoluzione normativa, dopo l’approvazione del TUF è principalmente su base disciplina comunitaria.

La normativa comprende:
- TUF
- Direttiva UCITS
- Direttiva AIFMD 2011/41

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2
Q

A cosa serve il TUF?

A

Il TUF del 1998 consolida norme precedenti, nazionali e di derivazione europea, tra cui:
- Legge 77/1983, data di introduzione in Italia dei fondi comuni
- Direttiva UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) 1985/611 relativa OICR aperti armonizzati

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3
Q

A cosa serve la direttiva UCITS?

A

La direttiva UCITS (giunta a UCITS V) ha un obiettivo di armonizzazione e creazione di un «level playing field» a livello europeo della disciplina relativa agli OICR aperti «armonizzati» quindi rispondenti alla Direttiva. Si è instaurato quindi un passaporto europeo.

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4
Q

A chi si applica la direttiva AIFMD? Cosa ha fatto?

A

La Direttiva AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) 2011/61 è stata recepita in Italia a cavallo tra 2014 e 2015. Si applica ai gestori di OICR non rientranti nel perimetro della Direttiva UCITS (es. fondi hedge, immobiliari, di private equity). Anche qui si è instaurato un passaporto europeo.

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5
Q

Ambito di applicazione e focus applicazione della disciplina AIFMD rispetto alla UCITS

A

Per quanto riguarda la direttiva AIFMD, il suo ambito di applicazione è individuato in via negativa
si applica a tutti i gestori di OICR che non rientrano nell’ambito della Direttiva UCITS.

Inoltre il suo focus di applicazione è che si limita a disciplinare i gestori degli OICR di cui sopra;
a differenza della Direttiva UCITS, non disciplina direttamente gli OICR. Approccio neutro per schemi – strutture degli OICR.

Ha effetto su norme nazionali: impiego massiccio di norme di diretta applicabilità. In Italia, estensione di alcune norme anche al settore UCITS.

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6
Q

Cosa è la gestione collettiva?

A

La gestione collettiva è un fenomeno gestorio con essenza economico-finanziaria.

Sarebbe lo svolgimento attività finanziaria consistente nella gestione di un patrimonio rispetto a cui un soggetto gestore, debitamente autorizzato, compie, in via continuativa, operazioni di investimento e disinvestimento con l’obiettivo di produrre nel tempo un utile, o almeno ridurre il rischio finanziario del portafoglio.

Definizione: La gestione collettiva del risparmio è l’attività che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi.

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7
Q

La definizione di gestione collettiva è completa?

A

La definizione di gestione collettiva non è completa in quanto necessita di capire cosa sono gli OICR e quindi della loro definizione.

Quindi la definizone di gestione collettiva e la definizone di OICR sono strettamente interconnesse. La gestione collettiva è soltanto gestione di OICR

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8
Q

Definizione OICR e forma organizzativa

A

Definizione: OICR è l’organismo istituito per la prestazione dell’attività di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte, nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi, nonché investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento.

C’è quindi una neutralità di forma organizzativa OICR, infatti c’è focus sulla sostanza.

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9
Q

Quali sono gli elementi chiave che contraddistinguono gli OICR?

A

Gli elementi chiave che contraddistinguono gli OICR sono questi e devono essere tutti presenti:
1. raccolta patrimonio tra pluralità di investitori con emissione e offerta di quote o azioni
2. gestione del patrimonio «in monte» nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi
3. investimento in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili
4. investimento in base a una politica di investimento predeterminata

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10
Q

Approfondimento sul significato di: raccolta patrimonio tra pluralità di investitori con emissione e offerta di quote o azioni

A

C’è un concetto di pluralità che è più ampio del concetto di “pubblico”.
* «pluralità» anche se OICR rivolto non al pubblico indistinto ma a più investitori (es fondi «riservati», per categorie di investitori)
* «pluralità» anche se vi è un solo investitore se agisce per conto o nell’interesse di molteplici investitori (beneficiari ultimi, es fondo di fondi) o con forme indirette di raccolta di capitali presso platea allargata di investitori

Quindi la gestione collettiva ha una predisposizione strutturale ad accogliere capitali da una pluralità di investitori (anche non indistinta) a differenza del servizio di gestione individuale.

La pluralità di investiori e la raccolta di patrimonio sono quindi due elementi interconnessi. Ovviamente per la raccolta del patrimonio possiamo posso utilizzare un collocatore per la raccolta da una pluralità di investitori.

Quando si raccoglie questo patrimonio, l’OICR si costituisce per investirlo ed emette quote o azioni che sono individuate dagli ISIN. Gli investitori prendono un certificato (un documento) in cui c’è scritto i soldi che ho dato a quante quote corrispondono.

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11
Q

Approfondimento sul significato di: gestione del patrimonio «in monte» nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi

A

C’è la gestione in monte, cioè una forma di gestione standardizzata e uniforme per tutti gli investitori dell’OICR , condotta in autonomia dal gestore rispetto all’investitore. L’investitore partecipa a un programma predefinito di gestione aderendo all’OICR ma prescinde da sue indicazioni.

Non sono possibili istruzioni vincolanti dell’investitore al gestore relative a politica di investimento gestione standardizzata, spersonalizzata. Questa è un’altra differenza con la gestione individuale di portafogli.

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12
Q

Approfondimento sul significato di: investimento in base a una politica di investimento predeterminata. Come deve inoltre essere la politica d’investimento?

A

C’è una politica di investimento predeterminata. Questo è un requisito centrale.
La politica d’investimento è:
- è prefissata e predefinita prima o al più tardi nel momento in cui impegni degli investitori verso OICR diventino vincolanti per loro. La predefinizione della politica di investimento precede l’assunzione degli impegni di investimento
- è scritta in documento (parte delle norme dell’OICR o nel suo documento costitutivo)

Inoltre:
- obbligo dell’organismo o della persona giuridica che lo gestisce verso gli investitori, che possono farlo valere per legge, a seguire la politica di investimento
- è specifica: precisa orientamenti e limiti da seguire per gli investimenti, in relazione a criteri che includono uno o tutti i seguenti aspetti: categorie di attività o vincoli sull’allocazione degli investimenti; strategie; aree geografiche; limiti in tema di leva finanziaria; periodi di detenzione minimi; oppure altri limiti volti ad assicurare una diversificazione del rischio (elementi minimali, elenco non tassativo né esaustivo)
- la politica di investimento deve presentare elementi di finanziarietà: questo è un aspetto fondamentale, deve distinguersi da semplice politica industriale o commerciale.
- deve perseguire un programma di investimento per ottenere risultato correlato all’ assunzione di un certo rischio finanziario: rapporto rischio-rendimento
- investitore dell’OICR aderisce ad investimento finaziario (non commerciale o imprenditoriale) per ottenere un rendimento finanziario aggregato o almeno una gestione del rischio correlata agli investimenti finanziari.
- il rendimento finanziario è perseguito attraverso gestione basata sul principio della diversificazione del rischio e correlazione rischio-rendimento

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13
Q

Quali sono le esclusioni dalla disciplina della gestione collettiva?

A

Le disposizioni relative alla gestione collettiva del risparmio NON si applicano a:
a) istituzioni e organizzazioni sovranazionali, quando tali istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA per finalità di interesse pubblico (es. BCE);
b) Banche centrali nazionali;
c) Stati, enti pubblici territoriali, altri enti che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici
d) società di partecipazione finanziaria;
e) regimi di partecipazione dei lavoratori all’impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori;
f) società di cartolarizzazione dei crediti;
g) forme pensionistiche.

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14
Q

Come sono definite le società di partecipazione finanziaria?

A

Le società di partecipazione finanziaria sono società che detengono partecipazioni in una o più imprese, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all’aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l’esercizio del controllo, dell’influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e che:
1. operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione europea; oppure
2. non sono costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle società controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti societari

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14
Q

Come possono essere gli OICR in base alla rimborsabilità?

A

Gli OICR possono essere:
- Aperti: diritto al rimborso in via periodica o ricorrente, almeno annuale * . La frequenza è predeterminata nel regolamento o nello statuto. Patrimonio soggetto a continue variazioni, in funzione di nuove sottoscrizioni, sempre possibili e nel continuo, e rimborsi, oltre agli investimenti del gestore.
- molti prevedono sottoscrizioni e rimborsi con periodicità giornaliera
- * se almeno quindicinale è OICVM (UCITS)
- devono tendenzialmente investire in asset liquidi per garantire la rimborsabilità
- Chiusi: periodicità dei rimborsi meno frequente di annuale prima della scadenza del fondo, solo facoltà del gestore di effettuare rimborsi * in via anticipata (per esempio, se vi è liquidità da non impiegare a breve per nuovi investimenti). A differenza di OICR aperti, il patrimonio non è soggetto a continue variazioni: varia solo per emissione di nuovo quote o azioni (fenomeno episodico) o per effetto dei rimborsi, che spetta al gestore prevedere. Le sottoscrizioni sono possibili nel momento di avvio e non nel continuo.
- * salvo eccezioni espressamente previste (early redemption dates)

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14
Q

Con cosa possono essere confuse le società di partecipazione finanziaria? E a cosa dobbiamo prestare attenzione?

A

La distinzione con le SICAF (che sono degli OICR) è difficile. I due elementi da considerare che deve avere la società per non risultare una SICAF sono:

Scopo attività svolta:
- mera detenzione di partecipazioni (non attività dinamica di investimento di portafogli)
- perseguimento strategie imprenditoriali (ossia non finanziarie)

Ulteriore requisito (alternativo):
- 1.:
- quotazione in mercato UE: contraddittorio, l’apertura al mercato è elemento qualificante di OICR
- opera per proprio conto: non chiara differenza OICR
- 2. società non costituita con lo scopo di generare utili rivenienti dalla dismissione delle partecipazioni
- integra la distinzione tra attività finanziaria (OICR) e attività imprenditoriale o commerciale

15
Q

Come possono essere gli OICR in base alla “disciplina”?

A

Gli OICR possono essere:
- OICVM: organismi di investimento collettivo in valori mobiliari - sono sempre aperti, sono UCITS, poiché ne rispettano struttura e caratteristiche (es. categorie investimenti, limiti di concertazione, etc). Rimborso frequenza almeno quindicinale (ogni 15 giorni). Possono avere forma contrattuale o societaria (SICAV)
- Alternativi: tutti quelli non ricompresi nella Direttiva UCITS e ora disciplinati dalla Direttiva sui gestori di fondi alternativi – FIA. Possono essere aperti o chiusi. Possono avere forma contrattuale o statutaria

16
Q

Come possono essere gli OICR in base alla forma?

A

Gli OICR possono anche essere:
- Forma contrattuale: sono i fondi comuni di investimento sono suddivisi in quote. Il regolamento di gestione del fondo è il documento che regola i rapporti tra la SGR e gli investitori. Sono i più diffusi in Italia. Diverse tipologie.
- Forma societaria: sono le SICAV (società di investimento a capitale variabile, molto diffuse all’estero es Lux) e le SICAF (società di investimento a capitale fisso) * . La SICAF è possibile solo per OICR alternativi. Sono suddivise in azioni. Lo statuto della società è il documento che regola i rapporti con l’investitore (che è anche socio) .
- * vi sono anche le SIS (società di investimento semplici, sottocategoria delle SICAF)

17
Q

Cosa è il fondo comune d’investimento?

A

Il fondo comune di investimento è un OICR, in forma contrattuale, costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da una società di gestione del risparmio (SGR). L’apporto del singolo investitore va a confluire in patrimonio unico, al quale affluiscono anche gli apporti degli altri investitori.

18
Q

Chi può istituire e gestire un fondo comune di investimento?

A

Istituzione e gestione del fondo comune di investimento sono attività riservate a SGR di diritto italiano o a società omologhe di queste ultime autorizzate ad operare in Italia in base a Direttive comunitarie * . L’ attività di gestione collettiva del risparmio è preclusa alle SIM, alle banche e agli altri soggetti che a vario titolo operano nei mercati finanziari.
- * UICTS e AIFMD, per effetto recepimento ampliamento soggetti esteri che possono svolgere tale attività al ricorrere di precise condizioni

19
Q

Come funziona la custiodia per le cose del fondo? E il rapporto di partecipazione al fondo?

A

La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a un soggetto depositario * .
- * ciò non vale per beni diversi (es fondi che investono in beni immobili etc)

Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d’Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo.

20
Q

Come funziona l’autonomia patrimoniale di un fondo? E per le azioni dei creditori?

A

Ciascun fondo comune di investimento costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società.

Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell’interesse degli stessi.

Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

21
Q

Come funziona l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione collettiva del risparmio da parte delle società di gestione del risparmio? Inoltre, alla gestione di che tipologie può essere abilitata?

A

La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza l’esercizio dell’attività di gestione collettiva del risparmio da parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni
b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica
c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità; i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità
e) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa
f) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa
g) la denominazione sociale contenga le parole “società di gestione del risparmio”

L’Autorità di vigilanza, in occasione del rilascio dell’autorizzazione, effettua verifiche e controlli; l’autorizzazione è negata quando non risulta garantita la sana e prudente gestione: criterio guida.

La SGR può essere autorizzata alla gestione di entrambe le tipologie, OICVM e OICR alternativi, o ad una soltanto di queste tipologie.

22
Q

Che altri servizi può fare la SGR?

A

Le SGR, oltre all’attività di gestione collettiva del risparmio, possono altresì:
- prestare il servizio di gestione di portafogli
- istituire e gestire fondi pensione
- prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti
- commercializzare quote o azioni di OICR gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia
- prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di Fondi alternativi

La SGR quindi è il centro dell’industria del risparmio gestito, siccome fa anche questi altri servizi.

23
Q

Qual è il contesto del depositario nei fondi comuni? E cosa conferma ciò? Inoltre, chi può farlo?

A

Per ciascun OICR, e dunque per ciascun fondo comune, il gestore è tenuto a conferire l’incarico di depositario ad un unico soggetto, che rientri tra le categorie espressamente previste.

C’è quindi una conferma del principio di separazione patrimoniale. Il patrimonio del fondo è autonomo e anche materialmente sottratto alla detenzione da parte del gestore per essere affidato a un depositario terzo (ulteriore garanzia).

Non più attività riservata solo a banche ma anche SIM/succursali italiane di imprese di investimento. Il Depositario deve essere specificatamente autorizzato dalla Banca d’Italia.

24
Q

Che funzioni ha il depositario di un fondo comune?

A

Il Depositario ha innanzitutto la funzione di custodia del patrimonio dell’OICR. Ma non solo, il Depositario nell’esercizio delle proprie funzioni:
- accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell’OICR
- accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote dell’OICR o, nel caso di OICVM italiani su incarico della Sgr, provvede esso stesso a tale calcolo
- accerta che nelle operazioni relative all’OICR la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d’uso
- esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza
- monitora i flussi di liquidità dell’OICR nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo

25
Q

Quali sono le responsabilità del depositario?

A

Responsabilità del depositario:
- Il Depositario è responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti all’OICR di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi
- In aggiunta specifica forma di responsabilità per eventuale perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia: è tenuto a restituire strumenti finanziari della stessa specie o somma di importo corrispondente (salvo risarcimento di maggior danno) se non prova che l’inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore
- In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del sub-depositario, resta impregiudicata la responsabilità del depositario, fatta salva l’eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e il sub-depositario, volti a determinare l’assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del sub-depositario.
- Nozione di perdita non riferita a perdita di valore o deprezzamento dello strumento ma riferita alla sua insussistenza materiale o giuridica o all’impossibilità di disporne

26
Q

A cosa serve il regolamento del fondo? Come viene segnalata la partecipazione al fondo?

A

Il Regolamento del fondo regola i rapporti tra la SGR e gli investitori. E’ un documento standardizzato, predisposto unilateralmente dalla SGR. Gli investitori non possono intervenire sul contenuto. Gli investitori aderiscono al regolamento così predisposto dalla SGR.

La partecipazione al fondo comune è «incorporata» in quote di partecipazione rappresentate da certificati*
- * nella prassi spesso i certificati non sono materialmente emessi; è possibile emissione di un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote

Procedure per elaborazione e approvazione della SGR. Approvazione Banca d’Italia * (questa è una differenza con servizio di gestione di portafogli)
- * regola generale, salvo eccezioni, e approvazioni in via generale

27
Q

Cosa stabilisce il regolamento del fondo? Sono omegenei tra loro?

A

Il regolamento del fondo stabilisce (contenuto minimo obbligatorio):
- la denominazione e la durata del fondo
- le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell’emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo
- gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi
- il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo
- i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi
- le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio
- la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti
- le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione

Schemi di regolamento delle diverse tipologie di fondi, c’è quindi elevata omogeneizzazione dei prodotti.

Siccome nessuno leggeva tutte ste pagine di regolamento, è stato creato il KID, ma non lo ha comunque sostituito.

28
Q

Tipologie di OICR contrattuali

A

Le tre classificazioni di sopra generano queste categorie:
- OICVM italiani UCTIS: necessariamente aperti, investimenti essenzialmente in strumenti finanziari quotati, del mercato monetario, strumenti facilmente liquidabili; limitati investimenti in strumenti non quotati e derivati; divieti precisi
- FIA italiani aperti: investimenti non secondo parametri UCTIS, ma con limiti su strumenti non quotati, possibilità rimborsi almeno annuali
- FIA italiani chiusi: investimenti in strumenti non quotati, immobili (o simili), crediti etc, con limiti definiti, possibilità rimborsi meno frequente che annuale (cfr. slide aperti /chiusi)
- FIA italiani immobiliari: sottocategoria FIA chiusi, almeno 2/3 del patrimonio in investimenti immobiliari
- FIA italiani riservati: riservati a investitori professionali (definizione Mifid), no limiti investimenti previsti per gli altri FIA, regolamento non soggetto approvazione Banca d’Italia
- OICR garantiti: garanzia di restituzione capitale investito o riconoscimento di un rendimento minimo, mediante la stipula di apposite convenzioni con banche, imprese di assicurazioni etc.
- Ulteriori categorie FIA: es EuVECA, ELTIF