4 - Offerta pubblica di acquisto Flashcards
Cosa rappresentano le offerte pubbliche di acquisto sul piano economico e quali sono le implicazioni per gli investitori in termini di gestione della loro liquidità?
- Le offerte pubbliche di acquisto sono operazioni economicamente opposte alle offerte di vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari.
- In queste offerte, un soggetto propone di acquistare prodotti finanziari già detenuti dagli investitori, generando un fenomeno di disinvestimento invece di investimento del risparmio.
- Gli investitori, aderendo all’offerta, vendono i loro prodotti finanziari e ricevono liquidità, che possono poi impiegare come desiderano.
- La decisione di aderire o meno all’offerta comporta valutazioni su vari aspetti, inclusa la scelta di conservare l’investimento, con i relativi rischi, oppure di liquidarlo accettando l’offerta.
Quali sono le principali fonti normative che regolano le Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA) in Italia?
Le principali fonti normative che regolano le Offerte Pubbliche di Acquisto in Italia includono:
- il Testo Unico della Finanza (TUF)
- la Direttiva 2004/25/CE, che è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 19 novembre 2007, n. 229, noto come Direttiva OPA.
Quali sono le finalità della normativa delle Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA)?
- Una finalità generale di garantire un’adeguata trasparenza alle operazioni di offerta, simile alla disciplina sulle offerte al pubblico di vendita o sottoscrizione.
- Una finalità specifica, nel caso delle OPA obbligatorie, di tutela delle minoranze per garantire un’equa ripartizione del cosiddetto “premio di maggioranza”.
Ambito applicazione OPA volontaria
L’ambito di applicazione di un’OPA volontaria è definito dall’art. 1, comma 1, lett. v) del Testo Unico della Finanza, che include
“ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari, e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel Regolamento indicato dall’art. 100, comma 3, lett. b) e c)”. Inoltre, non è considerata un’offerta pubblica di acquisto o di scambio l’offerta che ha ad oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari.
A quali emittenti si applica la disciplina generale dell’OPA e la disciplina dell’OPA obbligatoria?
La disciplina generale dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) si applica anche ad emittenti non quotati, mentre la disciplina dell’OPA obbligatoria si applica soltanto agli emittenti quotati.
Quali sono le esenzioni previste dall’Art. 101-bis del TUF riguardanti la disciplina sulle OPA?
L’Art. 101-bis del TUF prevede diverse esenzioni dalla disciplina sulle OPA:
1. Le offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli.
2. Le offerte pubbliche di acquisto o di scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all’art. 105, commi 2 e 3.
3. Le offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi detiene, individualmente, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea dei soci.
4. Le offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.
Inoltre, la Consob può individuare, con regolamento, offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, a cui non si applicano le disposizioni in tema di OPA, purché ciò non contrasti con le finalità di tutela degli investitori, efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.
Chi è l’autorità competente italiana per la vigilanza sulle offerte pubbliche di acquisto e di scambio e su quali criteri si basa la sua competenza?
L’autorità competente italiana per la vigilanza sulle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è la Consob. La competenza della Consob si basa su un criterio misto che include:
1. La sede dell’emittente.
2. La localizzazione dei mercati sui quali i titoli sono negoziati.
In quali situazioni la vigilanza sulle offerte pubbliche di acquisto di titoli spetta alla Consob?
La vigilanza della Consob si applica alle offerte pubbliche di acquisto nei seguenti casi:
1. Titoli emessi da una società con sede legale in Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani.
2. Titoli emessi da una società con sede in uno Stato dell’UE e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani.
3. Titoli emessi da una società con sede legale in uno Stato dell’UE e ammessi a negoziazione su mercati italiani e di altri Stati dell’UE, diversi da quello dove la società ha la sede legale, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta a negoziazione contemporaneamente su mercati italiani e di altri stati dell’UE.
Qual è il processo regolamentare per l’avvio di un’offerta pubblica di acquisto e la pubblicazione del documento di offerta secondo il TUF?
- Comunicazione immediata: La decisione o l’obbligo di promuovere un’OPA deve essere comunicata senza indugio alla Consob e resa pubblica, considerata informazione privilegiata (v. MAR).
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Deposito del documento: Entro 20 giorni dall’annuncio, l’offerente deve depositare il documento di offerta alla Consob, preparato secondo i Regolamenti Emittenti.
- Scadenza critica: Il breve termine è stabilito per tutelare il mercato.
- Conseguenze del ritardo: Se il termine non è rispettato, il documento è irricevibile e l’offerente non può promuovere un’altra offerta sullo stesso emittente nei successivi 12 mesi (incentiva serietà e evita condotte manipolative).
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Trasmissione all’emittente: Il documento deve essere trasmesso senza indugio all’emittente per permettere agli organi sociali di valutare l’offerta.
- Dovere dell’emittente: Predisposizione di un comunicato che valuti l’offerta (ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta e la propria valutazione sulla medesima) e i suoi effetti sull’impresa, inclusi occupazione e localizzazione dei siti produttivi
Quali sono le caratteristiche essenziali dello svolgimento di un’offerta pubblica di acquisto secondo il TUF?
- Irrevocabilità e parità di trattamento: L’offerta è irrevocabile e deve essere rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari oggetto dell’offerta (art. 103, comma 1 TUF). È ammesso includere condizioni, a patto che non siano puramente potestative, come il raggiungimento di un quantitativo minimo di titoli o la trasformazione della forma giuridica.
- Durata limitata: La durata dell’offerta deve essere contenuta entro periodi temporali limitati per evitare incertezze sul mercato (cfr. art. 40, comma 2 Reg. Emittenti).
Quali sono le caratteristiche e le regole relative alle offerte concorrenti nel contesto delle Offerte Pubbliche di Acquisto?
Le offerte concorrenti devono bilanciare due interessi antitetici:
1. Interesse degli investitori: Gli investitori hanno interesse a ricevere offerte più vantaggiose, in concorrenza tra loro.
2. Durata limitata dell’offerta: È importante evitare che la durata dell’offerta si prolunghi eccessivamente.
Regolamentazione delle offerte concorrenti:
- Le offerte concorrenti possono essere pubblicate fino a cinque giorni prima della data prevista per la chiusura del periodo di adesione.
- Eventuali rilanci devono essere effettuati entro cinque giorni dall’offerta concorrente, da un precedente rilancio, o da una modifica di un altro offerente.
- Per i rilanci, non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto dei titoli (art. 44 Reg. Emittenti).
Quali sono gli approcci regolamentari per gli strumenti di difesa che una società target può adottare in caso di un’OPA?
Le opzioni regolamentari per gli strumenti di difesa di una società target in caso di OPA includono:
1. Nessun strumento di difesa: Impedire qualsiasi strumento di difesa, favorendo la “scalata” della società (cfr. legge 149/1992).
2. Ampio ricorso a tecniche di difesa: Permettere un ampio uso delle tecniche di difesa, lasciando al mercato il compito di trovare soluzioni equilibrate.
3. Compromesso tra le due posizioni: La Direttiva OPA adotta una soluzione di compromesso, spesso vista come insufficiente, complessa e faraginosa. Gli Stati membri hanno quattro opzioni:
- Imporre sia la “passivity rule” sia la “breakthrough rule” (regola di neutralizzazione).
- Applicare la “passivity rule” senza imporre la “breakthrough rule”.
- Applicare la “breakthrough rule” senza imporre la “passivity rule”, con possibilità di opt-in volontario.
- Escludere sia la “passivity rule” sia la “breakthrough rule”.
Che cosa prevede la “passivity rule” secondo il Testo Unico della Finanza per le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto di un’OPA?
La “passivity rule” stabilisce che:
- Le società italiane quotate, i cui titoli sono oggetto di un’OPA, devono astenersi dal compiere atti o operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, a meno che non ricevano l’autorizzazione dall’assemblea degli azionisti (art. 104, comma 1 TUF).
- È necessaria l’autorizzazione assembleare anche per l’attuazione di decisioni prese prima dell’applicazione della “passivity rule” che non rientrino nel corso normale delle attività aziendali e la cui realizzazione possa ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta (art. 104, comma 1-bis TUF).
Quando si applica l’obbligo di astensione definito dalla “passivity rule” nel contesto di un’offerta pubblica di acquisto secondo il TUF?
Momento di applicazione della PR
L’obbligo di astensione si applica sin dalla prima comunicazione dell’offerta al mercato e permane fino alla chiusura dell’offerta o fino a quando l’offerta stessa non decada, come stabilito dall’art. 104, comma 1 del TUF.
Qual è l’ambito di applicazione della “passivity rule” in Italia e come si relaziona con le normative degli altri Stati membri dell’UE?
- Opt-out: L’Italia ha scelto di rendere la “passivity rule” derogabile, permettendo così un approccio più flessibile (cd. opt-out)
- Clausola di reciprocità: Se l’offerta proviene da un soggetto con sede in uno Stato UE che consente l’adozione di misure difensive, le norme che impediscono alla società target di adottare misure simili possono non essere applicate. Questo principio è noto come “clausola di reciprocità” (art. 104-ter, comma 1 TUF).