Offerte pubbliche Flashcards

1
Q

Quali sono i 4 intermediari?

A
  • banche
  • assicurazioni e fondi pensione
  • gestori del risparmio (SIM)
  • consulenti finanziari
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2
Q

Per cosa è pensata la disciplina? Qual è la prima differenza tra gli operatori?

A

La disciplina è pensata per trattare le differenze tra questi servizi. La prima differenza è se ci sia un rischio a carico del cliente (cioè la controparte dell’intermediario). Infatti, gli operatori si distinguono in base all’allocazione del rischio dell’investimento.

La banca è individuata come quella che raccoglie capitale e eroga finanziamenti e prestiti. Nei rapporti con la clientela ha l’obbligo di rimborso (dei depositi). Ciò significa che se la banca ha erogato finanziamenti che non sono stati restituiti, questa circostanza non influisce sull’obbligo di restituire i soldi a depositanti.

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3
Q

Quindi qual è la prima differenziazione tra le discipline?

A

Una prima differenziazione è quella sulla raccolta del risparmio. Abbiamo:
- le operazioni disciplinate dalla normativa sul mercato dei capitali (che implica la raccolta di fondi senza obbligo di rimborso)
- le operazioni riservate all’attività bancaria (che implica la raccolta di fondi con obbligo di rimborso).

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4
Q

La regolamentazione delle operazioni disciplinate dalla normativa sul mercato dei capitali è domestica?

A

La regolamentazione delle operazioni disciplinate dalla normativa sul mercato dei capitali non è più domestica, ma europea. Abbiamo quindi una prestazione di servizi transfrontaliera, quindi dobbiamo cercare di avere un livellamento per garantire tutela ugualmente al cliente sia se l’intermediario è estero, sia se è italiano.

La normativa domestica è sempre meno rilevante, c’è una sostituzione di essa da parte della normativa europea

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5
Q

Quali sono le autorità europee che si occupano di questa faccenda? Di cosa quindi c’è necessità?

A
  • Ci sono tante autorità europee che si occupano di questa faccenda, quindi non ne esiste una sola.
  • Inoltre, c’è necessità di una regolamentazione armonizzata e di uno sforzo dei supervisori nazionali di applicarle nei propri stati.
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6
Q

Differenza tra regolamento europeo e direttiva europea

A

Va notato che il Regolamento Europeo, è direttamente applicabile quindi non ha bisogno di ratifica, mentre la Direttiva va ratificata. Il regolamento è quindi più stringente.

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7
Q

Cosa è la disciplina del prospetto?

A
  • è il passaporto che ci permette di entrare in contatto con gli investitori (sconosciuti).
  • è quindi ciò che ci permette di promuoverci per attirare i capitali.
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8
Q

Qual è l’alternativa all’utilizzare la disciplina del prospetto?

A

L’alternativa è utilizzare i mercati privati, su cui non si applica questa disciplina.

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9
Q

Per chi è pensata la normativa sul progetto? E perché?

A
  • La normativa è pensata per un investitore medio e relativamente inesperto (a differenza di quella dei mercati privati in cui ci sono gli istituzionali).
  • è pensata per consentire una scelta informata.
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10
Q

Riguardo alle informazioni rivolte al pubblico in un’offerta?

A

Non ci devono essere informazioni rivolte al pubblico che non passino per il prospetto.

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11
Q

Chi approva il prospetto e che ruola ha?

A

Il prospetto deve essere approvato da un’autorità pubblica, quindi quest’ultima è un semaforo, che deve dare l’approvazione. è un passaggio di controllo in cui viene verificata la completezza e la chiarezza del prospetto, questo è quindi il ruolo dell’autorità.

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12
Q

Definizione italiana di offerta al pubblico

A

L’offerta al pubblico di prodotti finanziari è «ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati» (art. 1, comma 1, lett. t) TUF).

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13
Q

Focus su “rivolta a persone” nella definizione di offerta al pubblico

A
  • Il carattere «pubblico» sussiste quando l’offerta è rivolta ad una pluralità di soggetti che non siano esattamente individuabili prima dell’operazione
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14
Q

Focus su “sufficienti informazioni” nella definizione di offerta al pubblico

A
  • I semplici messaggi pubblicitari configurano un’offerta al pubblico soltanto se presentano «sufficienti informazioni»
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15
Q

Focus su “prodotti finanziari” nella definizione di offerta al pubblico

A
  • I «prodotti finanziari» sono strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria, ad eccezione dei depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.
  • Sono caratterizzati da:
    • un impiego di capitali,
    • un’attesa di rendimento
    • un rischio finanziario correlato alla remunerazione dei capitali investiti.
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16
Q

La definizione di prodotti finanziari è una clausola chiusa o aperta?

A
  • La disciplina italiana prende in considerazione un vasto insieme di oggetti, ampliando quindi la tutela.
  • è infatti una clausola generale (ogni altra forma di investimento di natura finanziaria) invece di essere un elenco di fattispecie. Basta una sola componente finanziaria in un prodotto anche non totalmente finanziario per far applicare questa disciplina
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17
Q

Comparazione tra disciplina italiana e europea

A
  • Rispetto alla disciplina europea, il campo di applicazione è più ampio, infatti quella europea prevede l’offerta di “titoli”, mentre l’italiana prevede i “prodotti finanziari”.
  • Quindi la legge nazionale è ancora rilevante quando l’offerta non riguarda “titoli” come inteso dalla disciplina europea
18
Q

Qual è un ulteriore punto cardine delle definizione di offerta al pubblico?

A

In questa definizione un altro punto cardine sono i soggetti abilitati. Essi sono controllati dall’autorità e c’è una riserva nel collecamento. Sono coloro che strutturano l’operazione e che accompagnano la società quando il collocamento è pubblico. Se è privato, si può non utilizzare questa figura.

19
Q

Definizione europea di offerta al pubblico

A

Il Regolamento (UE) n. 1129/2017 prevede una nozione di «offerta al pubblico» diversa rispetto a quella italiana, essendo l’oggetto della stessa circoscritto non ai prodotti finanziari bensì ai «titoli»

  • (titoli) Valori mobiliari ai sensi dell’art. 4, par. 1, punto 44 della MiFID II, ad eccezione degli strumenti del mercato monetario aventi una scadenza inferiore a 12 mesi, ivi inclusi le quote o azioni di OICR chiusi
  • (Valori mobiliari)
    • Le azioni di società e gli altri titoli equivalenti
    • Certificati di deposito azionario
    • Le obbligazioni e gli altri titoli di debito
    • Qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o vendere tali valori mobiliare

Quindi la normativa europea si concentra solo su questi titoli, per il resto c’è la normativa domestica.

20
Q

Cosa è escluso dalla nozione di prodotto finanziario?

A

Va notato che pur se compresi nella nozione di «prodotto finanziario», la normativa esclude la disciplina le fattispecie rappresentate dai prodotti bancari e dai prodotti finanziari «assicurativi» per evitare duplicazioni tra la disciplina del TUF, da un lato, e le discipline di settore (assicurativa e bancaria) dall’altro.

21
Q

Perché i prodotti assicurativi e i prodotti bancari sono esclusi dalla disciplina?

A
  • Per i prodotti assicurativi, la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi è disciplinata dal Codice delle assicurazioni private e dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 (cd. PRIIPS).
    • Nei prodotti assicurativi la controparte non è il gestore dei fondi ma le assucurazioni. Inoltre, sono contratti a causa mista infatti hanno una doppia funzione, infatti c’è la protezione al rischio demografico aggiunta ad un’esposizione all’investimento finanziario. Inoltre, i prodotti assicurativi possono essere trasferiti a dei beneficiari indipendentemente da vincoli di parentela e dal patrimonio disponibile dell’assicurato, sono quindi una sorta di patrimonio a parte, che è inoltre inpignorabile e insequestrabile.
  • Per i prodotti bancari, c’è esenzione dalla disciplina data dalla stessa definizione di «prodotto finanziario», che appunto esclude i «depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari».
22
Q

A cosa serve il prospetto informativo?

A

Il prospetto informativo risponde all’esigenza di trasparenza, intendendosi per essa la disponibilità di informazioni sufficienti per la formulazione di un giudizio «fondato» sull’investimento.

23
Q

Qual è il contenuto del prospetto informativo?

A

Il prospetto informativo racconta tutto sull’emittente e sul prodotto. Infatti il suo contenuto contiene:
- informazioni che siano necessarie perché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente
- informazioni sui prodotti finanziari oggetto dell’offerta e i relativi diritti

24
Q

Cosa è la nota di sintesi nel prospetto e che rischio ha?

A

Il prospetto deve contenere una nota di sintesi recante le informazioni essenziali sull’offerta.
- è un documento rivolto in particolare agli investitori al dettaglio (cioè investitori non professionali e quindi no esperti).
- C’è il rischio che essa sia ingannevole per via della sintesi, anche se è un rischio molto limitato.

25
Q

Qual è la modalità di presentazione del prospetto?

A

Il prospetto può presentarsi come un unico documento o come documenti distinti (documento di registrazione, nota informativa sui prodotti, nota di sintesi), questi ultimi due particolarmente utili in caso di una pluralità di operazioni di offerta nel tempo, mentre il primo serve specialmente la prima volta (tipo per quotarsi).

26
Q

Come vanno redatti i contenuti del prospetto?

A
  • I contenuti vanno redatti in maniera uguale per tutti i tipi di investitori (comuni e professionali). Il prospetto deve attestarsi sul livello necessario per l’investitore comune, fermo restando che il prospetto dovrebbe contenere informazioni idonee anche per un investitore qualificato.
  • Inoltre, La Consob può esigere che l’emittente o l’offerente includa nel prospetto informazioni supplementari, se necessario per la tutela degli investitori (art. 99 TUF).
27
Q

Qual è la disciplina sul prospetto particolare per le PMI?

A
  • è prevista una disciplina particolare per le PMI, con la finalità di facilitare l’accesso a differenti forme di finanziamento, disciplina che comprende una semplificazione delle procedure per la redazione, l’approvazione e la distribuzione del prospetto.
    • focus PMI: Determinati soggetti possono scegliere di redigere purché non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
    • focus “semplificazione”: Documento in formato standardizzato, scritto in linguaggio semplice, composto da nota di sintesi + specifico documento di registrazione + specifica nota informativa sui titoli
  • Viene individuato un «Prospetto UE della crescita» in funzione di un principio di proporzionalità (art. 15 Reg. Prospetto).
28
Q

Cosa è il Prospetto UE della ripresa? Chi sono i soggetti e come deve essere il prospetto?

A

Durante il Covid-19, il Regolamento (UE) 2021/337 ha introdotto il cd. prospetto UE della ripresa, disciplina di portata temporale limitata (al momento scaduta il 31 dicembre 2021).

I soggetti sono:
- emittenti con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato continuativamente da almeno 18 mesi.
- emittenti con azioni negoziate in un mercato di crescita per le PMI da almeno 18 mesi.
- offerenti di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI senza soluzione di continuità per almeno gli ultimi 18 mesi.

Si vede che il razionale qui è che la società è una società già sotto i riflettori, quindi il prospetto è più conciso, di coseguenza il costo e il tempo di approvazione sono ridotti.

Il prospetto deve contenere, in forma facilmente analizzabile, concisa e comprensibile:
- Le prospettive, i risultati finanziari, gli obiettivi a lungo termine e l’incidenza del Covid-19 sull’attività
- Informazioni essenziali sulle azioni, sui relativi diritti, sui motivi dell’emissione e sull’impatto sull’emittente

29
Q

Qual è la regola generale per il controllo della Consob sul prospetto?

A

Per quanto riguarda il controllo della Consob sul prospetto, la regola generale è che il prospettivo informativo è sottoposto al preventivo controllo della Consob e la mancata decisione della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.

  • Quindi questa vale per tutte le quotazioni in borsa ad esempio.
30
Q

Qual è l’eccezione per il controllo della Consob sul prospetto?

A

L’eccezione è che la pubblicazione dei prospetti relativi ad OICR italiani, FIA UE e FIA non UE è preceduta da una mera comunicazione.

  • Nel caso di OICVM italiani alla comunicazione è allegato il documento con le informazioni chiave per gli investitori (cd. KIID: art. 98-ter).
  • Il KIID rappresenta l’evoluzione del tradizionale prospetto informativo, quest’ultimo spesso troppo complesso e lungo.
31
Q

Qual è il trade-off nel controllo del prospetto dalla Consob? Che modifiche sono state apportate in questa direzione?

A

Il procedimento di approvazione del prospetto da parte della Consob deve trovare il giusto compromesso tra esigenza di rapidità, da una parte, e necessario controllo dell’Autorità dall’altra.

Nel 2022 sono state apportate delle modifiche al Regolamento Emittenti, tra cui:
- sono stati allineati i termini di approvazione del prospetto a quelli della legislazione europea
- il procedimento di approvazione prende avvio all’atto della domanda (e non da quando la Consob accerta la completezza della documentazione)

32
Q

Che controlli fa la Consob?

A

Il TUF non chiarisce espressamente la natura dei controlli che la Consob è tenuta a svolgere.

Completezza e adeguatezza: sì.
- Conformità del prospetto agli schemi previsti
- Presenza di tutte le informazioni necessarie per consentire all’investitore di addivenire ad un fondato giudizio sull’operazione

Merito: no.
- Va esclusa una valutazione circa il merito dell’operazione ovvero circa la sua convenienza

Veridicità: dubbio.
- La soluzione preferibile è quella di negare che la Consob debba controllare la veridicità delle informazioni, anche in considerazione dei ristretti limiti di tempo.
- Se la non-veridicità è, tuttavia, evidente, allora dall’omissione della verifica può derivare anche una responsabilità in proprio della Consob.

33
Q

Qual è la forma dei contratti di adesione alle operazioni di offerta pubblica?

A

L’adesione alle operazioni di offerta può effettuarsi unicamente mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell’apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto (art. 34-quinques Reg. Emittenti).

34
Q

Cosa è il dirtto di revoca dell’acquisto o della sottoscrizione?

A
  • Nel caso di un fatto nuovo significativo o un errore rilevante prima della chiusura dell’offerta, deve essere pubblicato un supplemento al prospetto
  • Gli investitori che, prima delle pubblicazione del supplemento, hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli, hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione (art. 23, comma 2 Reg. Prospetto).
  • Questa è la disciplina per la revoca dell’acquisto o della sottoscrizione.
35
Q

Qual è il potere regolamentare della Consob e su cosa lo ha?

A

Oltre al potere di controllo, anche nella materia dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari, ampio è il rinvio al potere regolamentare della Consob (art. 95 TUF), con l’indicazione ulteriore che le norme regolamentari possono essere differenziate in funzione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati (art. 95 TUF).

Ha potere su:
- Contenuto dei prospetti
- Controllo sulla fase preparatoria dell’offerta
- La correttezza dei comportamenti
- Ulteriori obblighi informativi e poteri della Consob

36
Q

Cosa dice la normativa e cosa può fare la Consob riguardo al contenuto dei prospetti?

A

Per quanto riguarda il contenuto dei prospetti, la scelta normativa consiste in una significativa standardizzazione dei prospetti, rinviando al Regolamento Prospetto quale fonte sul prospetto per l’offerta al pubblico di titoli e al Regolamenti Emittenti quale fonte per l’offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di OICR aperti (artt. 94 TUF e art. 94-bis TUF).

  • (standardizzazione) Tecnica che attribuisce certezza al comportamento degli operatori e del mercato nel suo complesso, agevolando anche il confronto tra operazioni similari o successive nel tempo

Ciò non esclude che la Consob può stabilire il contenuto del prospetto in relazione a particolari categorie di prodotti finanziari e che può esigere dall’emittente o offerente informazioni supplementari se necessario per la tutela degli investitori.

La Consob emana disposizioni relative agli schemi per talune operazioni soltanto (le maggiormente diffuse). Per le altre, non esiste uno schema cd. residuale, cosicché, in caso di offerta ad oggetto prodotti finanziari per i quali non sono previsti schemi, la Consob stabilisce, su richiesta dell’offerente, il contenuto del prospetto.

37
Q

Cosa deve contenere il prospetto indipendentemente dalla forma?

A

Indipendentemente dalla forma (unico documento o una pluralità di documenti), il prospetto deve contenere «le informazioni necessarie che siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere a una valutazione con cognizione di causa».

In una forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile deve contenere:
- la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente (oppure l’emittente può rimandare ad un allegato in cui ci sono queste informazioni)
- i titoli e i diritti ad essi correlati
- le ragioni dell’emissione e l’impatto della stessa sull’emittente. Questi sono un dato al futuro e non storico, sono un dato previsionale. Questo è un rischio del prospetto, perché la si vuole vendere bene ovviamente. Quindi la formulazione di questa parte è molto difficile perché c’è un trade off tra il venderla bene e il fare un prospetto che protegga da rischi di ritorsione.

38
Q

Controllo sulla fase preparatoria dell’offerta: che regole ci sono, cosa è ammesso e che ratio c’è dietro

A

Tutta la fase che precede l’approvazione del prospetto è regolamentata (solo nell’offerta al pubblico). Infatti, la disciplina dell’offerta al pubblico si espande anche nella fase antecedente l’avvio delle operazioni (art. 95, comma 1, lett. c) TUF).

Ci sono quindi regole restrittive sulla:
- Circolazione di informazioni
- Diffusione di dati e notizie
- Indagini di mercato

Queste attività sono ammesse purché siano coerenti con quelle contenute nel prospetto (art. 34-decies Reg. emittenti).

Queste norme assolvono allo scopo di evitare lo «svuotamento» delle funzioni del prospetto. Infatti al massimo se c’è pubblicità prima dell’approvazione, essa servirà per rendere nota il marchio, ma non può parlare dell’offerta in alcun modo.

39
Q

Correttezza dei comportamenti nell’offerta al pubblico

A

i soggetti che partecipano all’offerta sono tenuti ad osservare «principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell’offerta.
- Gli emittenti «si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto o idonee ad influenzare l’andamento delle adesioni».
- Particolari cautele sono previste per le cc.dd. operazioni di stabilizzazione (volte a sostenere il prezzo degli strumenti finanziari nel periodo successivo all’offerta) in quanto idonee ad influenzare il meccanismo di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta. Queste operazioni potrebbero far venir meno la parità di trattamento. Ci sono quindi limiti quantitativi e qualitativi.

40
Q

Ulteriori obblighi informativi e poteri della Consob

A

Sono previste disposizioni del TUF assai pervasive per quanto attiene alla vigilanza dei soggetti che svolgono operazioni di offerta al pubblico e sugli obblighi in capo ad essi, con la finalità di predisporre specifici presidi di controllo sull’informativa resa al pubblico.

  • (obblighi in capo ad essi) Con riferimento ai dati contabili è stabilito che l’offerta al pubblico non può essere effettuata se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilita ad esprimere un giudizio (art. 96 TUF). Questi sono poteri interdittivi (es. sospensione in via cautelare o divieto dell’offerta: art. 99 TUF).
  • (vigilanza) La Consob può richiedere, entro un anno dalla sottoscrizione o dall’acquisto dei prodotti finanziari, la comunicazione di dati, la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti (art. 97, comma 3 TUF). Elemento peculiare della norma è che il potere si esercita nei confronti di soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza: gli «acquirenti» e i «sottoscrittori» possono non includere gli intermediari.
41
Q

Regole per la pubblicità finanziaria e principio di parità d’informazione. Poteri della Consob riguardo la pubblicità.

A
  • Per quanto riguarda la pubblicità finanziaria, è previsto un divieto generale di diffusione di annunci pubblicitari prima della pubblicazione del prospetto. Inoltre, nel caso di prodotti diversi dai titoli, la pubblicità deve effettuarsi secondo i criteri previsti dalla Consob e nel caso di titoli, si applica il Reg. Prospetto.
  • Vengono attribuiti specifici poteri alla Consob relativi agli annunci pubblicitari, che possono tradursi nella sospensione o nel divieto dell’attività pubblicitaria.
  • Inoltre per il principio della parità d’informazione, se vengono comunicate in via selettiva delle informazioni a determinati investitori, nel corso dei contatti precedenti all’offerta, è stabilito un obbligo di divulgare a tutti gli investitori appartenenti alle medesime categorie per ripristinare condizioni di parità informativa.
    Se noi vediamo che gli investitori istituzionali non sono presenti nell’offerta, potrebbe essere un campanello dall’allarme che ci sono informazioni privilegiate.