P1C3 Il principio di irretroattività della legge penale Flashcards

1
Q

Quale principio viene sancito all’art. 25 c.2 Cost.?

A

Principio di irretroattività della legge
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Tale principio viene ribadito:
- sul versante penalistico all’art. 2 c.1 cp
- sul versante internazionale all’art. 7 c.1 CEDU

ART 2, C.1 CP
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

ART. 7 C.1 CEDU
Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale

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2
Q

Il divieto di retroattività vige per le misure di sicurezza?

A

No, non essendo possibile rinvenire una loro menzione nell’art. 25 Cost.

Ciò significa che sarebbe possibile applicare una misura di sicurezza (nuova, o comunque più sfavorevole) introdotta da una legge successiva a quella vigente al momento della commissione di un fatto preveduto dalla legge dall’art. 202 cp.

Tuttavia, si afferma che non possa scattare alcuna misura di sicurezza se tale fatto non costituisca reato già secondo la legge vigente al momento della sua commissione, o sia stato abolito da legge successiva.

Discorso simile per le misure di prevenzione ante delictum, per le misure alternative alla detenzione [pag. 76] e per le norme processuali, che si ritengono generalmente escluse dall’applicabilità della retroattività.

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3
Q

Principio del tempus regit actum

A

Rispetto alle norme processuali, si deve distinguere tra gli atti già compiuti, che rimangono validi anche dopo il mutamento di disciplina, e gli atti da compiere che, sebbene connessi ai primi, ricadono immediatamente nella nuova disciplina.

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4
Q

La prescrizione

A

Rispetto alla prescrizione, la Consulta e la Corte Suprema vi riconoscono valore di norma “sostanziale”, mentre la Corte EDU, per escluderla dal campo di applicazione del principio di retroattività della legge più favorevole (es. termine più breve) vi riconosce valore squisitamente “processuale”

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5
Q

La legge di interpretazione autentica è retroattiva?

A

Solo “apparentemente”. Tramite la legge di interpretazione autentica si chiarisce, ma non si modifica, il significato di una precedente legge, imponendo una tra le interpretazioni possibili.

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6
Q

Quale divieto si pone in posizione complementare rispetto al principio di irretroattività?

A

Il divieto di ultrattività delle norme penali sfavorevoli, in base al quale quest’ultime, una volta abrogate, non possono trovare applicazione per fatti commessi dopo la cessazione della loro vigenza.

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7
Q

Qual’è la ratio dietro il principio di retroattività della norma penale favorevole?

A

Si ritiene che la retroattività della norma penale più favorevole, espressa all’art. 2 c.2 cp, trovi fondamento costituzionale nel principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. , in quanto sarebbe irragionevole, e pertanto discriminatorio, soltanto in ragione del diverso tempus commissi delicti, continuare a punire un soggetto per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce più reato (o comunque applicare una pena più severa di quella prevista da una legge entrata in vigore prima del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna).

ART.2 C.2-3

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8
Q

Qual’è la ratio dietro il divieto di retroattività della norma penale sfavorevole?

A

Tale divieto si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell’esigenza della “calcolabilità” delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale,

ART.2 C.1

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9
Q

In che modo rileva il principio di retroattività della norma penale pià favorevole?

A

Tale principio assurge al rango di principio generale dell’Unione Europea, e lo fa in modo particolarmente significativo con la sentenza Scoppola c. Italia

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10
Q

È possibile ammettere deroghe al principio di retroattività della norma penale più favorevole?

A

Sì, e lo vediamo nella sentenza della CEDU Scoppola c. Italia.

La questione di legittimità è stata posta nella parte in cui la l. 251/2005 limita l’applicabilità dei termini di prescrizione più brevi ai processi pendenti in grado d’appello o di cassazione.

In questo caso la Corte Cost., pur non usando i contro-limiti, ha stabilito che sarebbe la stessa CEDU ad ammettere tali possibili deroghe al principio di retroattività della norma penale più favorevole, e ciò quando: la legge più favorevole intervenga:
- dopo una sentenza irrevocabile di condanna
- in contesti fattuali o normativi del tutto disomogenei rispetto a quelli precedenti
- ogniqualvolta, più in generale, la deroga costituisca il risultato di un ragionevole bilanciamento con interessi costituzionalmente protetti e sia pertanto supportata da una valida giustificazione.

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11
Q

Sentenza Contrada c. Italia

A

RIVEDI p. 81

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12
Q

QUESITO: Sussiste un obbligo, per il giudice penale che accerti l’avvenuta depenalizzazione del fatto di reato, di disporre la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa in vista dell’adozione del conseguente provvedimento sanzionatorio?

A

«Nel caso di depenalizzazione non si può ragionare nel senso della c.d. persistenza dell’illecito, dal momento che nella metamorfosi di esso (da penale ad amministrativo), non solo si modifica la natura della sanzione, ma è anche escluso il rilievo penale del precetto a seguito di una diversa valutazione del disvalore sociale del fatto: ciò che implica introduzione ex novo dell’illecito amministrativo, con
il duplice corollario del divieto di una lettura dell’art. 2, co. 4, c.p. come riferibile con riferimento alle condotte alla successione nel tempo tra legge penale e legge punitiva amministrativa non solo alle previsioni sanzionatorie di fatti dapprima leciti, ma anche ai casi di ‘degradazione’ dell’illecito da penale ad amministrativo; né vi è alcun obbligo per il giudice penale di disporre, con la sentenza di proscioglimento “perché il fatto non è (più) preveduto dalla legge come reato”, la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa competente all’irrogazione della sanzione» [Cass. pen., Sez. Un., 29 marzo 2012, n. 25457.

La norma abrogatrice (in questo caso di depenalizzazione della sanzione penale ad amministrativa) produce retroattività illimitata, cosi che, se non è ancora intervenuta una sentenza definitiva, il giudice pronuncerà una sentenza di proscioglimento “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.

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13
Q

Cos’è la successione di leggi modificativa?

A

Fenomeno per cui nuove norme non cancellano ipotesi criminose o ne introducono di nuove, bensì disciplinano diversamente fatti già costituenti reato e destinati ancora ad esserlo.

ART. 2 C.4 CP
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

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14
Q
A
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15
Q

Come si stabilisce la norma più favorevole al reo ai sensi dell’art. 2 c.4 cp?

A

Per stabilire quale sia la norma più favorevole per l’art 2 c.4 cp (successione di leggi modificativa), il giudizio va compiuto in concreto sulla base di tutte le circostanze del caso e il giudice dovrà pertanto applicare idealmente al caso di specie tutte le discipline frattanto succedutesi nel tempo, per poi confrontare i risultati e privilegiare quello complessivamente più favorevole al reo.

Es. se una legge successiva modifica la pena principale di un reato innalzando il massimo ma diminuendo il minimo, il giudice dovrà prima decidere se applicare, secondo l’art. 133 cp, la pena minima o massima, e soltanto poi applicare la disciplina più favorevole.

Se una legge posteriore abbassa la pena ma introduce una misura di sicurezza, il giudice deve preferire la disciplina precedente in quanto pena+mis.sicurezza determina un trattamento complessivamente più sfavorevole

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16
Q

Quale ipotesi particolare tratta il comma 3 dell’art. 2 cp?

A

L’unica ipotesi di applicazione della disciplina più favorevole anche se è intervenuta sentenza di condanna:

ART. 2 C.3 CP
Se vi è stata condanna a pena detentiva [ergastolo, reclusione, arresto] e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria [multa o ammenda], la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135.

ART. 135 CP
Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva

17
Q

Individuazione del tempus commissi delicti

A

Al fine di stabilire quale sia la legge penale applicabile ai sensi dell’art. 2 cp, occorre preliminarmente individuare, pur in assenza di un preciso criterio normativo di riferimento, il momento in cui deve considerarsi commesso il fatto o il reato.

Le Sezioni Unite hanno sciolto il dubbio sul riferimento all’evento o alla condotta, rispetto al caso dell’investimento di un pedone con decesso di questo dopo mesi dall’incidente e dopo la modifica normativa in peius del trattamento sanzionatorio,: “A fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta

La condotta quindi costituisce il punto di riferimento essenziale a garantire la calcolabilità delle conseguenze penali, e, con essa, l’autodeterminazione della persona

In base al criterio della condotta, il tempus commissi delicti coinciderà
- nei reati attivi istantanei con la commissione dell’azione (se frazionati, con l’ultimo atto rilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie)
- nei reati omissivi col momento in cui scade il termine per il compimento dell’azione doverosa
- nei reati permanenti e abituali si guarda all’ultimo atto compiuto dal soggetto che, sino a quel momento, può subire l’efficacia deterrente della norma incriminatrice, interrompendo la condotta su cui si regge la situazione antigiuridica.
- nei reati continuati, in mancanza di diverse previsioni o conseguente favorevoli al reo, ad ogni singolo reato in concorso deve corrispondere una valutazione autonoma del momento di commissione
- nei reati concorsuali, dovrà necessariamente guardarsi al momento in cui viene realizzata l’ultima condotta criminosa, senza che rilevi chi sia effettivamente il concorrente che l’abbia materialmente realizzata, perché il reato va considerato in modo unitario

18
Q

Distinzione tra abolitio criminis e successione delle leggi modificativa

A

Con riferimento all’art.2 cp, si prevede una diversa disciplina a seconda che ci si trovi di fronte a una abolitio criminis (comma 2) o ad una mera modificazione di disciplina (comma 4).

19
Q

Che differenza c’è tra abolitio criminis e abrogatio sine abolitione?

A

L’ipotesi disciplinata al comma 2 dell’art. 2 cp può presentarsi:
- sia nel caso di abolizione integrale di una figura di reato (abolitio criminis)
- sia nel caso di riformulazione della fattispecie che si riveli eterogenea rispetto a quella precedente (abrogatio sine abolitione)

20
Q

Teoria del “fatto concreto”

A

Si valuta il fatto concreto: se esso è sussumibile sotto entrambe le previsioni astratte succedutesi nel tempo si è in presenza di una successione meramente modificativa con conseguente applicazione dell’art. 2 c.4 cp, mentre se il fatto, prima inquadrabile in una fattispecie penale, non risulta più riconducibile alla nuova incriminazione, si è in presenza di una vera e propria abolitio criminis (art.2 c.2).

Critiche pag. 89

21
Q

Teoria della “continuità del tipo di illecito”

A

Secondo tale giudizio, si avrebbe mera modifica della fattispecie ogniqualvolta le leggi in rapporto di successione tutelino il medesimo bene giuridico contro le medesime modalità offensive

Si critica il fatto che, a meno che non ci si trovi in situazioni di perfetta sovrapposizione tra norme sostanzialmente identiche, l’applicabilità di tale teoria rischia di elidere la funzione di garanzia propria del principio di irretroattività, che richiede parametri di valutazione più certi e tali da scongiurare elusioni mascherate. Infatti, ravvisando una successione modificativa basandosi su elementi irrilevanti potrebbe portare in definitiva il soggetto ad essere condannato in base a una fattispecie entrata in vigore dopo la commissione del fatto.

22
Q

(Teoria) Criterio del rapporto di continenza

A

Criterio di risoluzione delle vicende successorie, diverso dalla teoria del “fatto concreto” e dalla teoria della “continuità del tipo di illecito”, che fa leva sulla omogeneità-disomogeneità (ossia rapporto di continenza), tra nuova e vecchia fattispecie, in termini di specialità è il criterio del rapporto di continenza

Secondo tale criterio, una successione meramente modificativa verrebbe a configurarsi laddove la norma successiva presenti elementi di specialità rispetto a quella precedente o anche quando l’abrogazione di una norma speciale ne lasci riespandere una di contenuto generale preesistente nell’ordinamento.

Si distingue tra:
- continenza inversa: successione da speciale a generale (qui la vicenda successoria è di agevole comprensione perché il contenuto della norma generale comprende necessariamente quello tipico della norma speciale)
- continenza diretta: successione da generale a speciale (possono insorgere difficoltà nella comprensione, trattandosi di dover valutare retroattivamente un requisito che al momento del fatto non ne condizionava la tipicità)
[Secondo una teoria c.d radicale/formale della dottrina, il passaggio da norma generale a speciale comporta abolitio criminis e non successione modificativa]

Inoltre, la specialità può dipendere da un rapporto di genus ad speciem tra più elementi (specialità per specificazione) o dalla presenza di un elemento aggiuntivo (specialità per aggiunta).

Nel caso di specialità per specificazione, la fattispecie generale include tutti gli elementi di quella speciale.

Nel caso di specialità per aggiunta è invece a fattispecie speciale a contenere tutti gli elementi di quella generale

RIVEDI COMPLETAMENTE I CAPITOLETTI 5-6-6.1 (Ti manca gran parte del 6 e il 6.1)

23
Q

Come sono disciplinate le successioni di leggi penali quando “temporanee” ed “eccezionali”?

A

Per effetto dell’art.2 c.5:

“Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti”

Il principio di retroattività della disciplina più favorevole non si applica a leggi temporanee (aventi durata predeterminata) e a leggi eccezionali (vigenti soltanto fino al permanere di situazioni oggettive a carattere straordinario)

Lo scopo di tale previsione-esclusione è quella di garantire l’effettività, incondizionatamente ed esclusivamente, rispetto ai fatti commessi nel determinato tempo di vigenza, evitando la possibile applicazione retroattiva, per un verso, di leggi successive più favorevoli e, per altro verso, della stessa legge temporanea o eccezionale che risulti più favorevole alla precedente.

24
Q

QUESITO: Si applicano le regole dell’art. 2 c.p. alla successione di leggi temporanee o eccezionali tra di loro?

A

«La successione, intervenuta durante il decorso del termine di vigenza ovvero nella permanenza della situazione eccezionale, di norme, rispettivamente, tutte temporanee o eccezionali aventi la stessa ratio e dirette a una migliore messa a punto della normativa destinata a fronteggiare la medesima situazione è regolata non già dalla disciplina derogatoria prevista dall’art. 2, co. 5, c.p., bensì da quella di cui al precedente co. 4». [Cass. pen., sez. , 2/ maggio 2000, n. 203 16; analogamente Cass. pen., sez. 1, 6 giugno 2007, n. 25811].

Si, nel caso di successione di leggi temporanee o eccezionali tra di loro si applicano le normali norme all’art. 2 c.4, e non vige la deroga al c.5.

Viene operata quindi dalla giurisprudenza una selezione a seconda che le norme in questione rispondano o meno alla medesima ratio tale da giustificare l’inapplicabilità della disciplina derogatoria.

25
Q

Effetti della dichiarazione di incostituzionalità delle norme penali

A

Tali effetti rientrano nel combinato disposto degli artt. 136 Cost. e 30 L. 87/1953 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale).

Le leggi penali dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia (e quindi non possono avere applicazione) dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Le pronunce di accoglimento della Corte hanno quindi effetto retroattivo, inficiando sin dall’origine la disposizione colpita
[Limite è la sentenza passata in giudicato, tranne se, in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, e allora cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali, analogamente all’abolitio criminis all’art. 2 c.2]

26
Q

QUESITO: È ammissibile il giudizio di legittimità costituzionale su norme penali «di favore»?

A

«Il principio di legalità non preclude lo scrutinio di costituzionalità, anche ‘in malam partem’, delle c.d. norme penali di favore, ossia delle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall’applicazione di norme generali o comuni. In tal caso, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di favore comporta l’applicabilità anche ai processi in corso della norma incriminatrice generale, se al momento della commissione del reato la norma di favore non era ancora vigente; negli altri casi, spetterà al giudice valutare caso per caso quali siano gli effetti dell’abrogazione della norma penale di favore» [Corte cost., sent. 23 novembre 2006, n. 394 relativa alla disciplina di favore del falso elettorale rispetto a quella delle fattispecie di cui agli artt. 476 e 4/9 c.p.]

27
Q

Su quali fatti ha effetto retroattivo la dichiarazione di incostituzionalità delle leggi penali?

A

Solo sui fatti c.d. pregressi, ossia commessi prima dell’entrata in vigore della norma di favore illegittima, operando ancora l’irretroattività per i fatti concomitanti (commessi in vigenza della norma di favore illegittima) e successivi (commessi dopo la pronuncia di incostituzionalità)

28
Q

QUESITO: Quali effetti produce la dichiarazione di illegittimità costituzionale della c.d. aggravante di clandestinità di cui all’art. 61, n. 11 bis, c.p. introdotta dall’art. 1, lett. f), 1. 24 luglio 2008 n. 125 (Corte cost., 12 luglio 2010, n. 249) sulle sentenze frattanto pronunciate tenendo conto di tale circostanza?

A

«Va annullata, per sopravvenuta causa di nullità della decisione, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444, co. 2, c.p.p., se alla determinazione della pena base ha concorso l’aggravante di cui all’art. 61, n. 11 bis, c.p., in quanto la detta aggravante è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 249/2010 della Corte costituzionale […].
L’imputato ha interesse a far valere, ai sensi dell’art. 2, co. 4, c.p., la sopravvenuta illegittimità parziale della contestazione [..» [Cass. pen., sez. VI, 17 novembre
2010, n. 40836|106

Premesso che le sentenze di condanna non ancora passate in giudicato possono essere riformate in appello o annullate con rinvio dalla Cassazione per sopravvenuta violazione di legge, per effetto della retroattività favorevole, qui ne deriva annullamento della sentenza senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado e conseguente possibilità , in questa sede, di ridefinire l’accordo sanzionatorio o rinunciare al patteggiamento optano per il rito abbreviato od ordinario.

Nel caso di sentenza di condanna irrevocabile che abbia tenuto conto della circostanza aggravante successivamente dichiarata illegittima, non può applicarsi ne abolitio criminis, ne si può scindere ikl singolo capo d’accusa e la risoluzione del giudicato formale. Piuttosto, la disposizione della circostanza aggravante rientra tra le norme dichiarate incostituzionali in applicazione delle quali sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, e ne deriva che anziché disporre la revoca della sentenza, il giudice dell’esecuzione deve individuare la porzione di pena riferibile all’aggravante illegittima e dichiararla non eseguibile.

29
Q

Disapplicazione di norme penali incriminatrici in contrasto col diritto comunitario

A

State il noto principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale, come nel caso della dichiarazione di illegittimità si ha un rapporto tra norme di diverso grado gerarchico, motivo per cui la disapplicazione sarebbe meno assimilabile all’abolitio criminis.

In caso si verifichi tale contrasto tra d. com. e d. naz., il giudice pronuncerà sentenza di assoluzione perché “il fatto non è più preveduto come reato dalla legge” e disporrà de plano la revoca delle sentenze di condanna già passate in giudicato (es. reati relativi all’incompatibilità del diritto interno con la direttiva rimpatri del 2008)

30
Q

Art.77 comma 3 Cost.

A

I decreti legge perdono efficacia sin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione

31
Q

Art. 673 c.p.p.

A

Si prevede la revoca della sentenza di condanna nel caso di abrogazione e di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, nei casi in cui il fatto non costituisce più reato a seguito di un mutamento giurisprudenziale.

[Pag. 105-106-107 - Come l’orientamento giurisprudenziale … cerca di assurgere a fonte del diritto?]

32
Q

La successione “mediata” di leggi penali

A

Si parla di successione mediata ogniqualvolta il novum legislativo (situazione in cui emerge una nuova normativa o una significativa modifica legislativa) incida su norme giuridiche o extra-giuridiche cui la norma penale fa esplicitamente o implicitamente rinvio.

In particolare, possono distinguersi:
- i casi in cui un elemento normativo di fattispecie richiami norme penali (come avviene nei reati di calunnia), extra-penali (come avviene per l’esercizio abusivo di professione) o extra-giuridiche (come avviene per il delitto di atti osceni)
- i casi in cui determinate norme siano chiamate a riempire di contenuto un precetto “in bianco” o a definire elementi di fattispecie (es. traffico e detenzione sostante stupefacenti)

Esula dal fenomeno in questione la modifica diretta dell’elemento normativo della fattispecie penale accompagnata da una modifica della sottesa disciplina extra-penale

La questione è stabilire se e in quale misura possano trovare applicazione le regole dell’art. 2 cp, dal momento che non è la legge penale a mutare, ma solo le norme che ne integrano il precetto, ovvero che ne definiscono gli elementi normativi:
- Secondo un orientamento, condiviso dalle SU della Cass., la disciplina dell’abolitio criminis sarebbe applicabile nella sola ipotesi di norme definitorie, che risultino del tutto sovrapponibili all’elemento normativo della fattispecie e vengono quindi a partecipare alla sua stessa natura
- Secondo un orientamento intermedio, occorre invece distinguere a seconda che l’elemento normativo in questione sia o meno in grado di incidere sul disvalore espresso dalla fattispecie incriminatrice, condizionandone l’ampiezza sia con riferimento alla descrizione del reato, sia ai soggetti attivi

GUARDA BENE LIBRO/RIASSUNTI

33
Q

IN GENERALE, QUESTO CAPITOLO E’ DA RIVEDERE UN PO TUTTO, SOPRATTUTTO DAL CAP.5 ALLA FINE.

A