P2C7 Colpevolezza e sue cause di esclusione Flashcards

1
Q

[Pr. di colpevolezza: premessa; Presup. della colpevolezza: imputabilit]

Reato: principio di legalità, materialità, offensività e colpevolezza

A

Il reato è quel fatto tipico,
- previsto dal legislatore tramite legge o atto ad essa parificato, comunque entrati in vigore prima della sua commissione (pr. di legalità)
- che sia manifestato in una estrinsecazione della realtà esteriore come conseguenza di una condotta attiva od omissiva (pr. di materialità)
- che abbia leso o messo in pericolo concretamente un bene giuridico meritevole di tutela penale (pr di offensività)

Per il principio di colpevolezza, è necessario che il fatto di reato sia rimproverabile per un atteggiamento antidoveroso consapevole, determinato ed esigibile del suo autore

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Presupposti della colpevolezza: l’imputabilità

A

L’art. 85 cp qualfiica come imputabile il soggetto che al momento della commissione del fatto previsto dalla legge come reato sia capace di intendere e di volere, ossia sia dotato
- capacità di intendere:capacità di valutare il proprio comportamento e le conseguenze che da esso derivano, in base ai parametri sociali di riferimento di una socità in un dato peridoo storico, secondo misuratori medi ri riconoscibilità dell’antisocialità del proprioa gire.
- capacità di volere: capacità di autodeterminarsi, riuscendo a controllare i propri impulsi.

È sufficiente che difetti anche una sola delle due capacità per far venir meno l’imputabilità.

Dall’art. 85 si possono inoltre desumere altri due elementi fondamentali al fine del riconoscimento della sussistenza dell’imputabilità: la sussistenza della capacità al momento della commissione del fatto e la percepibilità del disvalore dello stesso fatto commesso.

Per le SU della Cass. penale, l’imputabilità è “capacità di reato o meglio capacità di colpevolezza”, affermandosi quindi che non ci può essere colpevolezza senza accertamento dell’imputabilità.

L’orientamento maggioritario vede l’imputabilità come un vero e proprio presupposto della colpevolezza (concezione normativa - imputabilità come capacità di colpevolezza), anche se una dottrina minoritaria vede l’imputabilità come status soggettivo, essendo che anche dolo e colpa possono essere attribuiti anche a incapaci (concezione psicologica - imputabilità come capacità giuridica penale)

ART. 85 - Capacità di intendere e di volere
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile(1).

È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere

[Non si puniscono i non capaci di intendere e di volere perché, se è già fallita la pena nella sua funzione preventiva, non ha senso, ed è anzi controproducente promuovere un giudizio di rimproverabilita’ nei confronti di un soggetto che non è fisicamente in grado di comprendere la gravità di una condotta.]

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Filoni dottrinali sulla stessa esistenza dell’imputabilità

A

Filone riformista: sostiene la necessità di adeguare il concetto di imputabilità agli sviluppi della scienza penale e della scienza psichiatrica
Filone riduzionista: mira a eliminare alcune categorie di non imputabilità e risulta fortemente connesso alla scienza psichiatrica
Filone abolizionista: sostiene la fallacia della scienza psichiatrica nel settore penale e la necessaria equiparazione tra soggetti non imputabili e imputabili

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

La nuova concezione eclettica dell’imputabilità

A

In generale, l’imputabilità è parte del nostro ordinamento, ma per via della difficoltà di compendiare la capacità di intendere e di volere con tutti gli aspetti più reconditi dell’agire umano (si pensi ai disturbi transitori della personalità o i c.d. soggetti borderline) si richiede una revisione della nozione in esame.

Ne deriva che occorre accogliere una concezione eclettica dell’imputabilità che, tenuto conto degli approcci deterministici o indeterministici che valutino la libertà di agire dell’individuo, consenta di pervenire ad approdi sicuri circa la sussistenza della capacità di intendere e di volere, tenendo adeguatamente conto delle acquisizioni ricavabilid alla scienza psichiatrica che hanno indagato a fondo gli impulsi che determinano l’autore alla commissione dell’atto di devianza sociale.

Tuttavia, le risultante della scienza psichiatrica non possono elidere del tutto il libero convincimento del giudice che infatti può, con la dovuta cautela, servirsi di massime di esperienza e parametri dibuon senso riconducibili alla scienza giuridica, sicché egli non può appiattirsi sulla scienza psichiatrica.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Su chi ricade l’onere della prova dell’infermità mentale?

A

«La capacità di intendere e di volere dell’adulto è, in via di principio, oggetto di una vera e propria presunzione, sia pure iuris tantum e, conseguentemente, l’obbligo di motivare il giudizio sulla sua sussistenza, e specularmente quello sulla superfluità di una perizia volta ad appurarne l’integrità, va posto in correlazione con la prospettazione, da parte della difesa, di elementi specifici e concreti, idonei a far ragionevolmente ritenere che, nella singola fattispecie, per l’incidenza di una vera e propria ‘infermità’, e cioè di uno stato morboso caratterizzato da inequivocabili connotazioni patologiche, detta presunzione sia superata da risultanze di segno contrario» [Cass. pen.]

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

[2] Cause di esclusione dell’imputabilità

Che portata ha la causa di esclusione dell’imputabilità dell’art. 85?

A

Non è possibile stabilire a priori se sia una causa di esclusione tassativa o meno, tuttavia è possibile affermare che in determinate ipotesi, ritenute eccezionali (es. selvaggio, uomo-lupo …) non previste esplicitamente dall’ordinamento, è possibile procedere ad un’interpretazione analogica o estensiva in bonam partem del principio generale all’art. 85.

ART. 85 - Capacità di intendere e di volere
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile(1).

È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Quali sono le cause di esclusione e diminuzione dell’imputabilità?

A

Disciplinate agli artt. 88-96, sono costituite:
- dal vizio di mente
- dall’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti
- dalla minore età
- dalla sordità

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

I disturbi della personalità rientrano nella causa di esclusione della colpevolezza relativa al vizio di mente?

A

[Quesito pag. 359]
Possono rientrare nel concetto di infermità mentale anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel novero delle malattie mentali, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

[A]

Cause di esclusione/diminuzione dell’imputabilità: il vizio di mente

A

L’art. 88 cp regola il caso dell’infermità di mente.

Sul piano della scienza psichiatrica, prima ancora che su quello normativo, si pongono alcune questioni interpretative. Secondo il c.d. modello/paradigma medico, le infermità di mente andrebbero ristrette a quei soli casi di malattie mentali riconducibili ad un danno organico o biolofico genetico o sopravvenuto. Con l’avvento delle teorie di Freud, prese piede anche il c.d. modello/paradigma psicologico, che estende il campo applicativo anche ai disturbi di natura psichica (psicopatie, nemesi, disturbi dell’affettività …). Alla fine del XX sec, si sviluppa vicino alle due teorie una terza, il c.d. modello/paradigma sociologico , che attribuisce l’origine dei disturbi mentali alle relazioni sociali inadeguate all’ambiente ove il soggetto vive o lavora.** Ad oggi, si fa strada una visione multifattoriale che si basa su tutti e tre i modelli**.

Le SU hanno chiarito che l’infermità va accertata nella sua intensità e non nella sua origine.

Al fine della non imputabilità, si necessita che l’infermità, permanente o transitoria che sia, sussista al momento del fatto (tempus regit actum) e debba attenere allo specifico fatto posto in essere (nesso eziologico tra infermità e fatto)

Il vizio di mente si distingue in:
- TOTALE, per cui la cap. di intendere e di volere è completamente esclusa (tranne nei casi dei c.d. intervalli di lucidità)
- PARZIALE (art. 89), per cui la cap. di intendere e di volere è solo scemata
[La differenza tra i due gradi di infermità è di tipo quantitativo e va accertata in concreto]

ART. 88 - VIZIO TOTALE DI MENTE
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità(1), in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere

ART. 89 - VIZIO PARZIALE DI MENTE
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere(1), risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Perché il vizio parziale di mente non esclude dall’imputabilità?

A

Il vizio parziale di mente, sula base degli studi psichiatrici, prevede una situazione nella quale un soggetto sia al contempo per metà sano e per metà infermo (semi-infermità).

Pertanto, essendo per metà sano, va ritenuto imputabile ma con una pena ridotta, in ragione della minor colpevolezza.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

QUESITO Gli stati emotivi e passionali rilevano o non rilevano mai ai fini della dichiarazione di non punibilità?

A

[Quesito pag. 360/361]

In tema di imputabilità, va distinta la capacità di intendere e di volere dalla capacità di controllo delle proprie azioni. L’indebolimento dei freni inibitori dato da stati emotivi e passionali non incide sulla capacità di intendere e di volere e sull’imputabilità, tranne nel caso in cui questi derivino da una situazione di infermità patologica o si configurino con una tale intensità da provocare uno squilibrio mentale, anche transitorio. [SU Cass. pen + Sez. 1 Cass. pen]

Inoltre, secondo l’art. 90, gli stati emotivi e passionali non escludono l’imputabilità del soggetto agente.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Cosa si intende con stato emotivo e stato passionale?

A

Stato emotivo: eccitazione transitoria, positiva o negativa, della sfera psicologica del soggetto
Stato passionale: stato permanente

Sono forme di alterazione dell’affettività, che possono sostanziarsi in depressione, esaltazione, indifferenza, decadenza e ottusità affettive.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

QUESITO Qualora il soggetto affetto da infermità cada in errore, ciò esclude o meno la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato?

A

“In tema di infermità psichica, l’errore sul fatto determinato da un difetto di rappresentazione direttamente riconducibile al vizio di mente è irrilevante ai fini della sussistenza del dolo; qualora l’infermo abbia agito per motivi abietti o futili, tale circostanza non comporta l’applicazione dell’aggravante ex art. 61, n. 1, c.p. se è espressione della patologia psichica» [Corte Ass. Milano, 9 dicembre 2004].

Si parla di errore condizionato o patologico, ovvero per l’errore scaturito dal vizio di mente o da altre cause di esclusione dell’imptuabilità.

ART. 61 - Circostanze aggravanti comuni
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [578 comma 3, 579 comma 3], le circostanze seguenti:

1) l’avere agito per motivi abietti o futili 576 comma 1 n. 2, 577 comma 1 n. 4;
2) l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato 576 comma 1 n. 1; c.p.p. 4, 12 lett. c;
3) l’avere, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell’evento(3);
4) l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone 576 comma 1 n. 2, 577 comma 1 n. 4;
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa(5);
6) l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato 576 comma 1 n. 3, 576 comma 2; c.p.p. 296;
7) l’avere, nei delitti contro il patrimonio [624-648; c. nav. 1135-1149], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro [481 comma 2], cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità(7);
8) l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l’aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto(8);
10) l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio(9);
11) l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità 646 comma 3, 649;
11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale(11);
11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione(12);
11-quater) l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere(13);
11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza(14);
11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative(15);
11-septies) l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni(16).
11-octies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività(17).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

[B]

Cause di esclusione/diminuzione dell’imputabilità: l’intossicazione da alcol e da sostanze stupefacenti

A

Come per il caso di sostanze stupefacenti, è necessario innanzitutto distinguere tra 5 differenti gradi di ubriachezza:

  • ub. accidentale: [91] dovuta a caso fortuito o forza maggiore. Ipotesi rara nella quale la capacità di int. e vol. è esclusa (co1) o scemata (co2) per effetto di circostanze di fatto per le quali non è possibile muovere alcun rimprovero all’agente
    [es. lavoratore inala sostanze chimiche che alterano la sua capacità]
  • ub. volontaria o colposa: [92] Il soggetto agente ha volontariamente assunto le sostanze in questione e, conseguentemente, la sua capacità di intendere e di volere non può essere esclusa, tantomeno la sua imputabilità (ha accettato il rischio di ubriacarsi). Dottrina critica tale norma perché troppo rigida in quanto il soggetto si ha assunto il rischio ma non era capace in quel momento. La giurisprudenza, per accertare l’imputabilità, guarda al momento dell’effettiva commissione del fatto e non al momento dell’assunzione. [quesito pag. 365]
  • ub. abituale: [94] Comporta un aumento della pena e la possibilità, per il soggetto agente, che sia applicata una misura di sicurezza fra ricovero in casa di cura, custodia e libertà vigilata. L’aumento di pena si basa su due presupposti, ossia (1) l’uso eccessivo di bevande alcoliche e (2) il freqente stato di ubriachezza [Codice Rocco colpevolizza una condotta di vita]
  • cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti: [95] Condizione più estrema, nella quale si verificano specifiche alterazioni patologiche permanenti, sebbene sul piano pratico non sia sempre facile distibguere tale ipotesi da quella dell’ubriachezza abituale.
  • ## ub. preordinata: [92 co2] Al pari dell’ubriachezza abituale, comporta un aumento di pena ma con la differenza che in questo caso il soggetto ha agito proprio allo scopo di commettere un reato [=actio libera in causa]

ART. 91 - Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d’intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore [613, 690].

Se l’ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, la pena è diminuita 688.

[In realtà, caso fortuito e forza maggiore sono di per se ormai riconosciute come cause di esclusione della responsabilità; sia dal 45 cp che dalla Corte Cost.]

ART. 45 - Caso fortuito o forza maggiore
Non è punibile(1) chi ha commesso il fatto per caso fortuito(2) o per forza maggiore(3)

#########

ART. 92 - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità 688.

Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata

ART. 94 - Ubriachezza abituale
Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

L’aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali sostanze

ART. 95 - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti(1), si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89 [Vizio totale di mente; Vizio parziale di mente]

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Cosa si intende con actio libera in causa?

A

Con tale espressione si intende il caso in cui il soggetto agente si ponga volontariamente in uno stato di incapacità di intendere e di volere, al fine di commettere un fatto di reato, ovvero per prepararsi una scusa per il compimento dello stesso.

È codificata all’art. 87, costituendosi quindi una deroga all’art. 85 (Esclusione per mancanza di cap. di int e di vol), anche se il soggetto non era dotato di capacità di intendere e di volere in quel momento.

Tuttavia, per legittimare tale deroga, è necessario che vi sia un’effettiva corrispondenza fra il reato inizialmente programmato e quello effettivamente posto in essere. In caso contrario, il soggetto agente risponderà per colpa, e non per dolo.

L’art. 87 va messo in contrapposizione con l’art. 86, per il quale se qualcuno mette altri nello stato d’incapacità (TOTALE) d’intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità. Anche qui, è necessario che il determinato commetta esattamente la fattispecie di reato voluta dal determinatore.

mmmh:
Qualora non ci sia tale corrispondenza, si applicano altre norme:
- stato di incapacità voluto o accettato come rischio
- stato di incapacità colposo (cooperazione colposa)
- stato di incapacità incolpevole
- caso in cui l’azione del determinatore non sia necessariamente finalizzata alla commissione del reato da parte del determinato

ART. 87 - Stato preordinato d’incapacità di intendere o di volere
La disposizione della prima parte dell’articolo 85 (Esclusione per mancanza di cap. di int e di vol) non si applica a chi si è messo in stato d’incapacità d’intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa(1).

ART. 86 - Determinazione in altri dello stato d’incapacità allo scopo di far commettere un reato
Se taluno mette altri nello stato d’incapacità d’intendere o di volere [613, 728], al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Cause di esclusione/diminuzione dell’imputabilità: la minore età

A

Ai sensi dell’art. 97 ss. , è enucleata la categoria delle cause di esclusione/diminuzione dell’imputabilità per via della minore età. L’azione legislativa ha previsto una diversa capacità di intendere e di volere sulla base di tre diverse fasce d’età:

  • Soggetti infraquattordicenni (>14): [97] presunzione assoluta d’incapacità, nel senso che non è ammessa prova contraria. Una sentenza di condanna a un infraquattoridicenne, minore non imputabile, è viziata e giuridicamente non esistente.
  • Soggetto tra i 14 e i 18 anni: categoria delicata, essendo nel nel pieno sviluppo adolescenziale e in virtù dei numerosi fattori che possono influenzare lo sviluppo del minore. Non vi è alcun tipo di presunzione e, pertanto, sarà necessario un accertamento del giudice da effettuare casisticamente. Il soggetto potrebbe essere in una situazione di immaturità, ovvero non nella pienezza della sfera cognitiva e non in grado di cogliere il significato etico-sociale delle sue azioni. L’incapacità va qui accertata attraverso un’analisi di diversi profili (biologico, spirituale, sociale, affettivo, psicologico) e in relazione al fatto commesso
  • Soggetto maggiore di 18 anni: presunzione di capacità, ma è ammessa la prova contraria

ART. 97 - Minore degli anni quattordici
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni

ART. 98 - Minore degli anni diciotto
È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere(1); ma la pena è diminuita 169, 224 4, 223-227.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale(3).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

QUESITO Secondo quali parametri può essere accertata l’imputabilità del minore? La nozione di maturità coincide con quella di capacità di intendere e di volere?

A

«Affinché il comportamento del minore possa considerarsi reato è necessaria non solo la valutazione dell’elemento soggettivo richiesto per la configurabilità dello stesso, ma anche la capacità di intendere e di volere ex art. 98 c.p., ossia la capacità del minore di comprendere l’antigiuridicità del fatto, la quale, non potendosi presumere, deve essere provata»
[Cass. pen., sez. V, 23 gennaio 2018, n. 13080.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Trattamento del minore

A

Il minore infraquattordicenne non è soggetto a pena, ma se particolarmente pericoloso è sottoposto a misure di sicurezza come riformatorio giudiziario, libertà vigilata, affidamento al servizio sociale minorile, collocamento in casa di rieducazione o istituto medico.

Il minore di diciotto anni è tutelato dalla diminuzione della pena, ma possono anche applicarsi le misure di sicurezza sopracitate.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Cause di esclusione/diminuzione dell’imputabilità: la sordità

A

Categoria oggetto di numerosi dibattiti, in quanto riduce ad un livello di inferiorità un’ampio numero di soggetti, senza tener conto dei notevoli progressi compiuti in campo medico.

Esiste in virtù del fatto che l’udito costituisce un aspetto fondamentale per lo sviluppo della psiche umana.

L’art. 96 richiede un’analisi casistica, accertandosi che il soggetto abbia compiuto il fatto sotto il condizionamento della sua patologia, che abbia a sua volta inflittpo sulla sua capacità di intendere e di volere.

Se l’accertamento fa risultare il soggetto pienamente capace, questi sarà considerato alla stregua di un soggetto imputabile.

Se l’accertametno fa risultare una capacità di intendere di volere in capo al soggetto meramente scemata, si applica il comma 2 dell’art. 96 (pena diminuita).

ART. 96 - Sordomutismo
Non è imputabile il sordomuto(1) che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d’intendere o di volere [222].

Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

[3] La colpevolezza: struttura e funzioni

Quando un fatto costituisce reato?

A

In un sistema penale c.d. misto (sia oggettivo che soggettivo), perché un fatto costituisca reato non è sufficiente che il soggetto l’abbia posto in essere materialmente, ma è altresì necessario che questo sia a lui attribuibile psicologicamente.

Pertanto, deve esistere sia un nesso causale (tra agente e fatto criminoso), che un nesso psicologico (nel senso che il fatto criminoso deve essere posto in essere con dolo o, almneo, colpa)

Il requisito necessario del nesso psichico, ossia la sussistenza della coscienza e volontà della condotta riconducibile al soggetto è codificato all’art. 42 co.1 cp

ART. 42 - Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva
Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà(1).

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge(2).

La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione(3).

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa(4).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

La colpevolezza nel sistema penale italiano

A

La colpevolezza, essendo un concetto non direttamente definito ma frutto di un coacervo di disposizioni che regolano diversi istituti, si è andata sviluppando secondo due fondamentali concezioni: quella psicologica e quella normativa.

Concezione psicologica della colpevolezza
La colpevolezza consiste in un rapporto psicologico tipico tra fatto e autore: nella volontà (dolo) o nella prevedibilità (colpa) del fatto. Tale concezione stabilisce l’an della responsabilità, ma non ne permette la valutazione del quantum. Pertanto, la pena si commisura poi in termini obiettivi, in base al danno arrecato, ma non si consente comunque una graduazione della colpevolezza.

Concezione normativa della colpevolezza [Accolta dalla dottrina dominante]
La colpevolezza è il giudizio di rimproverabilità dell’atteggiamento psicologico tenuto dall’autore. Si costruisce quindi una nozione unitaria di colpevolezza che qualifica il fatto doloso come un fatto volontario che non si doveva volere e il fatto colposo come un fatto involontario che non si doveva produrre. In secondo luogo, in ragione del fatto che l’antidoverosità sia rimproverabile in forza della maggiore o minore volontà, è possibile graduare il disvalore penale dell’elemento psicologico legato all’autore.

Pertanto, secondo la dottrina dominante, è colpevole un soggetto imputabile, il quale abbia realizzato con dolo o colpa la fattispecie obiettiva di un reato, in assenza di circostanze tali da rendere necessitata l’azione illecit.

[Notiamo che i requisiti sono: imputabilità dell’agente, dolo o colpa, conoscenza o conoscibilità del precetto penale, assenza di cause di esclusione della colpevolezza]

La colpevolezza ha anche funzione fondante rispetto alla pena, non avendo quest’ultima alcun fondamento in assenza di rimproverabilità, essendo che la pena ha funzione rieducativa (ex. art. 27 Cost co3)

Infine, la colpevolezza ha anche funzione garantista di limite rispetto sia al potere punitivo, che alla libertà di scelta individuale, sicché si garantisce all’individuo la possibilità di pianificare la propria condotta al riparo da ingiustificati rischi penali, potendosi punire l’agente solo nei limiti di cià che rientra nel suo potere di controllo finalistico.

ART. 27 COST
La responsabilità penale è personale [40 ss. c.p.].

L’imputato [60 ss. c.p.p.] non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene [17 ss. c.p.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra]

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

È possibile dare più rilevanza alla funzione preventiva della pena a scapito della colpevolezza?

A

In generale, il principio di colpevolezza impone che, anche nella fase di irrogazione della pena, sia questa ad avere un ruolo preminente rispetto alle finalità di prevenzione generale o speciale.

Ci si domanda spesso se sia possibile utilizzare la pena per scopi di politica criminale e se, ad esempio, data la particolare frequenza con cui avvengono certi reati in determinate zone (es. incendi dolosi in Sardegna) sia consentito al giudice di infliggere pene che eccedano la misura massima della pena o quella che meriterebbe rispetto al caso concreto.

Tuttavia, consentire l’irrogazione al reo di una pena esemplare, che ecceda la misura della sua colpevolezza, comporterebbe una strumentalizzazione della persona umana ai fini di politica criminale (assolutamente non costituzionale), utilizzando il reo come capro espiatorio per impedire ai che gli altri consociati pongano in essere reati analoghi (In violazione del **divieto di responsabilità per fatto altrui **- art. 27 co1 Cost.)

Al massimo, sarebbe possibile per il legislatore aggravare le pene edittali, ma il ripetersi di analoghi fatti criminosi non legittima mai il giudice ad aumentare la misura della pena.

Rispetto alle esigenze di prevenzione speciale, con riguardo al singolo, sarà possibile esigere un trattamento più severo in caso di recidiva, ma sempre nei limiti della colpevolezza, che richiede la scelta della sanzione più idone a afavorire il reinserimento del reo nella società civile.

ART. 27 COST
La responsabilità penale è personale [40 ss. c.p.].

L’imputato [60 ss. c.p.p.] non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene [17 ss. c.p.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra]

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

[4] Il dolo, oggetto e accertamento

Il dolo

A

Il dolo è la forma più grave della colpevolezza, in quanto esprime un’intensità di adesione al fatto ben maggiore rispetto a quella di chi agisce per colpa, venendo ciò avvertito non soltanto dalla vittima ma anche dalla collettività.

La presenza dell’elemento del dolo rappresenta l’ordinario criterio di imputazione soggettiva per i delitti, come si rinviene dall’art. 42 co2 cp. [Il delitto quindi, nel silenzio della legge, è solo doloso. Si richiede un’espressa previsione normativa per colpa e preterintenzione]

Secondo l’art. 43, il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
Affinché un soggetto possa essere ritenuto responsabile a titolo di dolo, occorre che il medesimo si rappresenti tutti gli elementi costitutivi del reato, nonché gli effetti derivanti dalla sua azione od omissione e ponga in essere volontariamente la condotta costitutiva di un illecito penalmente rilevante. = Per il dolo sono necessari rappresentazione e volontà, che devono riflettersi nel fatto tipico di reato, ossia l’oggetto del dolo.

Il dolo deve abbracciare la condotta (modalità di realizzazione del fatto tipizzate dalla norma incriminatrice) nei reati a forma vincolata o l’ultimo atto necessario ad attivare il decorso causale nei reati a forma libera, le circostanze antecedenti e concomitanti all’azione tipizzate dalla norma incriminatrice, e l’evento naturale quale conseguenza dell’azione.

Rispetto al nesso causale, è necessario che l’agente se lo prefiguri nei suoi tratti essenziali (le specifiche modalità di causazione rilevano solo se previste ex lege)

Con riguardo alle esimenti, l’erronea supposizione della loro esistenza esclude il dolo di fattispecie, mentre, all’inverso, sussiste il dolo se si ha la consapevolezza di agire in assenza di esimenti.

Il dolo investe anche gli elementi normativi della fattispecie, ossia quegli elementi la cui determinazione presuppone il rinvio ad una norma diversa da quella incriminatrice, che potrà essere
- un’altra norma penale (es. “reato” nel delitto di calunnia)
- o una norma appartentente ad altro ramo giuridico (es. “cosa mobile altrui” nel furto)
- o una norma etico sociale (es. “comune senso del pudore”, nei delitti di atti osceni in luogo pubblico)
Si ritiene sufficiente, affinche si configuri responsabilità dolosa, che l’autore abbia una “conoscenza parallela nella sfera laica - non giuridica(es. nel furto, basta che sappia che la cosa è di altri, non necessariamente il significato di “altrui”)

Nell’oggetto del dolo rileva anche al qualifica soggettiva, giuridica o di fatto, inerente all’autore dei c.d. reati propri (es. reato di peculato, l’autore deve sapere di agire in possesso della qualifica di pubblico ufficiale)

ART. 42 - Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva
Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà(1).

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge(2).

La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione(3).

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa(4).

ART. 43 - Elemento psicologico del reato
Il delitto:

è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione(1);

è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente(2);

è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline(3).

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti(4), si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Può costituirsi responsabilità dolosa per il soggetto che versi in uno stato di dubbio circa l’esatta rappresentazione della realtà?

A

Si considera validamente integrato il requisito della rappresentazione per la sussistenza del dolo, acnhe quando il soggetto versi in uno stato di dubbio circa l’esatta rappresentazione della realtà (es. si impossessa di una cosa non sapendo se sia sua) in quanto egli ha consapevolezza della possibilità di commettere il reato e ne accetta il rischio.

Tuttavia, qualora sia la stessa norma incriminatrice a richiedere la piena conoscenza di uno o più elementi della fattispecie, lo stato di dubbio non sarà sufficiente ad integrare il dolo (es. 368 - Calunnia richiede che il soggetto incolpi di un reato taluno che sa innocente)

368 - Calunnia
Chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale(1), incolpa di un reato taluno che egli sa innocente(2), ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato(3), è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata [64] se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo; [e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte]

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Il dolo nei reati omissivi

A

In passato il dolo nei reati omissivi era stato messo in discussione in quanto, se il dolo si attualizza concretamente nell’attività circostante, cio non potrebbe dirsi per la fattispecie omissiva, in quanto l’atto “non si realizza”. Tuttavia, la volontà può costituirsi anche come volontà di omettere, di restare inattivi del soggetto che ha piena consapevolezza di poter tenere la condotta doverosa.

[Da 379 “Questione…” a 380 “…evitabile.” - Questioned egli obblighi di garanzia]

Il dolo nei reati omissivi assume connotazioni differenti a seconda che ci si riferisca a reati omissivi propri o impropri

Nei REATI OMISSIVI PROPRI, occorre verificare l’esistenza
- della consapevolezza dei presupposti dell’obbligo di agire, ossia dei contenuti motivanti della norma di comando, - e della volontà di non eseguire il comando.

Nei REATI OMISSIVI IMPROPRI, occorre accertare
- la consapevolezza dei presupposti di fatto che fondano l’obbligo di agire,
- la rappresentazione dell’obbligo giuridico di garanzia,
- e la volontà di non compiere la condotta più prossima possibile all’effettivo impedimento dell’evento.

Sono quindi definibili propri, i delitti omissivi che consistono nel mancato compimento di una azione che la legge penale impone di realizzare; sono definibili impropri, per contro, quei reati che consistono nella violazione dell’obbligo di impedire il verificarsi di un evento tipico

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Il dolo nei reati a dolo specifico

A

Per la sussistenza del dolo nei reati a dolo specifico si richiede che il soggetto agisca perseguendo altresì lo scopo richiesto dalla norma

(es. furto: soggetto si impossessa della cosa altrui per trarne profitto)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Come si accerta il dolo?

A

Al fine di accertare il dolo, vanno assunti quei dati obiettivi dell’azione che, per la loro non equivoca potenzialità sintomatica, sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente e che sono rilevabili dalla determinazione del contenuto dell’azione, dalle sue modalità esecutive e dai risultanti della stessa

La giurisprudenza ha superato il canone del dolus inest in re ipsa (il dolo è insito nella cosa), dovendosi ricorrere a un processo di ricostruzione che dal fatto risalte alla volontà del soggetto agente con il ricorso a regole o massime di esperienza, che permettano di verificare e dimostrare la reale esistenza del dolo nel caso concreto.

Si deve rifiutare la tendenza ad attribuire significato ai c.d. indicatori del dolo, assunti spesso al rango di componenti dotate di valenza strutturale, in quanto si finirebbe per desumere il dato soggettivo del dolo dalla semplice realizzazione di una condotta oggettiva rimproverabile.

Allo stesso modo, una responsabilità fondata sul mero accertamento di fatti concludenti condurrebbe al depauperamento del coefficiente psicologico.

L’utilizzo di tali “formanti giurisprudenziali” si è sviluppato soprattutto con riferimento alla categoria dei reati soggettivamente pregnanti, ovvero di quelle figure criminose per le quali viene ritenuto superfluo l’accertamento dell’effettiva sussistenza del dolo, insita nell’univocità oggettiva del puro comportamento materiale che, ex se, rivelerebbe immediatamente la volontà offensiva. Il riferimento è ai delitti contro la fede pubblica, ai reati fallimentari e ai delitti contro l’onore.

Nella giurisprudenza più recente si fa anche riferimento ai segnali d’allarme, sufficienti in tali casi a far ritenere provata la colpevolezza nella forma del dolo eventuale. Tuttaiva, la presenza oggettiva di segnali non può essere sufficiente a fondare l’accertamento dell’effettiva rappresentazione del fatto, potendo eventualmente fondare un giudizio di sola colpa.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

/

A

[Tutto un discorso sulla sentenza Mannino, dolo doppio, dolo diviso in due, dolo stratificato - pp. 386-390]

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

[5] Le forme della colpevolezza dolosa: d. gen-spec, alt, int, dir

Quali distinzioni si possono operare relativamente alle forme di colpevolezza dolose?

A

In dottrina, si suole distinguere tra diverse coppie concettuali:
- dolo generico e dolo specifico
- dolo di impeto e dolo di proposito [per distinguere il quantum di durata e quindi l’intensità-complessità del processo deliberativo]
- dolo di danno e dolo di pericolo

Parte della dottrina distingue anche tra:
- dolo iniziale, ossia quello che sussiste solo al momento della condotta (Tizio spara a Caio ma, colto dal pentimento, cerca di salvarlo)
- dolo concomitante, ossia quello che persiste in tutto lo svolgimento del processo causale da cui deriva l’evento (Tizio spara a Caio, attendendo il dissanguamentoe per accertarsi della sua morte)
- dolo susseguente, ossia quello che manifesterebbe dopo il compimento di una condotta involontaria (Infermiere somministra per errore un veleno, ma omette dolosamente il soccorso)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Quando si configura il dolo generico?

A

Si ha dolo generico quando la norma richiede, perché siconfiguri la fattispecie dolosa, la mera rappresentazione e volontà del fatto tipico senza che rilevi il fine per il quale l’agente abbia posto in essere la condotta.

[es. perché si realizzi la fattispecie dell’omicidio basta la coscienza e la volontà di uccidere, non un fine particolare]

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Quando si configura il dolo specifico?

A

Si ha dolo specifico quando è la stessa legge a richiedere, per la sussistenza della fattispecie incriminatrice che il soggetto agisca per un determinato fine, pur essendo indifferente che tale scopo si realizzi o meno per il perfezionamento della fattispecie incriminatrice.
[es. furto richiede il fine di trarne profitto]

Il fine si pone come elemento costitutivo del reato sui generis, al di fuori del perimetro legale.

La legge non richiede che si verifichi l’elemento oggetto della finalità da parte dell’autore, che rimane quindi estraneo alla fattispecie, quanto che l’agente abbia agito a quello specifico scopo
[es. non interessa che il profitto si realizzi a seguito del furto, ma che ci sia tale scopo]

Il dolo specifico ha lo scopo di selezionare e distinguere i fatti penalmente illeciti da quelli penalmente indifferenti
[es. la mera sottrazione di una cosa non rileva penalmente, se per esempio è fatta per scherzo, ma si richiede il fine di procurarsi un profitto ingiusto]

Vista l’indubbia difficoltà di accertare lo stato soggettivo, e a maggior ragione la presenza di un preciso scopo che deve essere voluto e perseguito dall’agente, lo stesso fine richiesto dalla norma viene spesso desunto dalla condotta.
[es. reato di frode fiscale da dichiarazione fraudolenta; si ritiene accertato il dolo specifico di evasione richiesto dalla semplice circostanza che il soggetto abbia utilizzato una fattura falsa]

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Quando si configura il dolo d’impeto?

A

L’azione è caratterizzata da dolo d’impeto qualora un movente criminale improvviso si traduca immediatamente in azione criminosa.

In tale situazione, il processo deliberativo è quasi assente, frutto di stati emotivi e passionali, non realizzandosi un apprezzabile iato tra deliberazione e commissione del fatto.

Se da un lato l’impeto permette un’attenuazione dell’intensità del dolo (visto il quantum di minor durata), tuttavia rivela una maggiore capacità a delinquere a capo del soggetto

iato = interruzione, sospensione

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Quando si configura il dolo di proposito?

A

L’azione è caratterizzata da dolo di proposito quando, al contrario del dolo d’impeto, sussiste un certo lasso di tempo tra il sorgere della decisione e la sua esecuzione.

Sotto-tipologia del dolo di proposito è il dolo di premeditazione, caratterizzato da una maggiore intensità e durata della componente volitiva. Sotto il profilo della durata, si parla di un lasso di tempo più ampio rispetto al dolo di proposito (più di una notte) nel quale si ha un consolidamento del proposito criminoso frutto di una maturata riflessione che persiste iuninterrottamente e tenacemente.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Dolo di danno e dolo di pericolo

A

Si ha dolo di danno quando l’agente vuole ledere in modo effettivo il bene protetto

Si ha dolo di pericolo quando l’agente vuole provocarne solo la messa in pericolo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Come si differenzia il dolo a seconda dell’intensità dell’elemento volitivo?

A

In base all’intensità dell’elemento volitivo, è possibile una classificazione ai sensi dell’art. 133 che permette una graduazione della responsabilità dolosa del soggetto. Si distingue tra:
- dolo intenzionale (diretto di primo grado)
- dolo diretto (diretto di secondo grado)
- dolo eventuale

ART. 133 - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente [164, 169, 175, 203], il giudice deve tener conto della gravità del reato(1), desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione(2);
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato(3);
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa(4).
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere(5) del colpevole [103, 105, 108; c.p.p. 220], desunta:

1) dai motivi a delinquere(6) e dal carattere del reo(7);
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato(8);
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato(9);
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Quando si configura il dolo intenzionale?

A

Si ha dolo intenzionale (o diretto di primo grado) quando l’agente ha di mira esattamente la realizzazione della condotta criminosa e delle sue conseguenze tipiche, ovvero l’evento è perseguito dall’autore come scopo finale della stessa.

[Tizio spara mortalmente a Caio proprio allo scopo di ucciderlo]

La volontà raggiunge la massima intensità

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Quando si configura il dolo diretto?

A

Si ha dolo diretto (o diretto di secondo grado) quando l’agente si figura come certo o altamente probabile il verificarsi dell’evento e accetta di passare per la sua realizzazione pur di raggiungere lo scopo ulteriore prefissato.

In tale ipotesi, l’evento del reato non è l’obiettivo della condotta, ma costituisce lo strumento necessario (un transit obbligato) perché l’agente realizzi lo scopo perseguito ovvero una conseguenza accessoria (certa o altamente probabile) connessa al reato

[es. agente fa esplodere la propria barca allo scopo di riscuotere il premio assicurativo ma conscio del fatto che con elevata probabilità e certezza, si verificherà la morte dell’intero equipaggio.]

Volontà di tutti e ciascuno degli effetti collaterali scaturenti dalla condotta;

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Quando si configura il dolo eventuale?

A

Si ha dolo eventuale quando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta probabilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, ciò nonostante, agisce accettando il rischio di cagionarle.

Il requisito non è solo la rappresentazione delle possibili conseguenze, bensì l’accettazione, ovvero volontà indiretta della conseguenza come effetto collaterale e “prezzo” eventuale per il raggiungimento del suo obiettivo.

In tale accettazione risiede l’elemento volitivo del dolo, non nella mera rappresentazione

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Distinzione tra tentativo e dolo nel caso del fuggitivo che spara al poliziotto

A

Un esempio utilizzato di frequente è quello del fuggitivo che, per sfuggire all’agente di polizia, è disposto a travolgere tutti gli ostacoli accettandone anche gli effetti collaterali. Qualora l’inseguito, ormai raggiunto dall’agente di polizia, manchi il colpo, ci si interroga sulla configurabilità o meno del delitto tentato di omicidio, essendo che lo scopo ultimo è effettivamente quello di sfuggire all’inseguitore (non di uccidere), escludendosi quindi il dolo intenzionale.

Possiamo concludere che qualora l’inseguito esploda un colpo di arma da fuoco mirando al busto dell’agente, per via della vicinanza dei soggetti e della micidialità dell’arma, questi si sia rappresentatao l’accadimento morte come altamente probabile, ravvisandosi il dolo diretto, e quindi l’imputazione per delitto tentato di omicidio.

La problematica relativa al dolo in questa situazione è stata risolta con l’enucleazione di una nuova forma di dolo: il c.d. dolo alternativo, ossia quello che ricorre quando il soggetto si rappresenti e voglia indifferentemente che, al momento della realizzazione dell’elemento oggettivo del reato, si verifichi uno o l’altro degli elementi causalmente collegati alla condotta cosciente e volontaria, rispondendo, quindi, per quelloe ffettivamente realizzato.

Nel caso di specie, il dolo è stato ricondotto al dolo diretto degli inseguiti ai danni di un carabiniere, ma la giurisprudenza di legittimità sembra abusare del dolo alternativo per ricondurre l’intero segmento causale sotto un’unica copertura.

La Cassazione ha ricondotto il dolo alternativo all’interno del dolo diretto, quindi come forma non autonoma di dolo.

40
Q

Perché le SU ritengono dolo eventuale e dolo alternativo forme antitetiche di dolo?

A

Perché il dolo eventuale è caratterizzato dalla circostanza che chi agisce non ha il proposito di cagionare l’evento delittuoso, ma si rappresenta la possibilità che esso si verifichi, mentre nel dolo alternativo il soggetto vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro evento e risponde per quello effettivamente realizzato.

Da ciò capiamo l’incompatibilità tra dolo eventuale e tentativo.

L’applicazione del dolo alternativo (species del dolo diretto) è compatibile con il tentativo in tutte quelle ipotesi in cui la condotta penalmente rilevante sia giunta a consumazione, e quindi funge da espediente per superare l’incompatibilità tra dolo eventuale e tentativo.

[Guarda esempi degli spari dalla finestra pag. 397 o del lancio dei sassi dal cavalcavia pag. 398 e come la giurisprudenza non procede ad alcun scrutinio in ordine al’atteggiamento psichico, non essendoci alcun fine diverso dalle lesioni per lanciare sassi dal cavalcavia.]

41
Q

[6] Dolo e pres.: d. colp in itinere da err., d. gen. e d. dir. altern.

Quando l’azione è sorretta da dolo colpito in itinere da errore?

A

Quando un soggetto, agendo allo scopo di uccidere, persuaso dall’erroneo convincimento di aver cagionato la morte della vittima, provoca l’evento letale in conseguenza di un’ulteriore condotta diretta ad occultare o sopprimere il corpo, l’azione si considera sorretta da dolo colpito in itinere da errore

[Secondo la Cass. pen. l’ipotesi di dolo colpito in itinere da errore si verifica quando l’agente tiene un determinato comportamento sulla base di una direttiva psicologica rapportabile ad una falsa rappresentazione fenomenica, realizzandosi il risultato preso di mira anteriormente al formarsi dell’erroneo convincimento di averlo già cagionato.]

L’iter criminis è condizionato dall’errore in cui è incorso l’agente, essendo che l’evento finale-morte appare essere il risultato di due condotte distinte dal punto di vista naturalistico, ma collegate da un vincolo di presupposizione, in quanto la prima costituisce la condicio sine qua non della seconda.

42
Q

QUESITO Ove la condotta del soggetto agente sia dolosamente diretta a cagionare la morte di un uomo e questa si verifichi a causa di un successivo comportamento, ad esempio la soppressione o l’occultamento del corpo, sorretto dall’erroneo convincimento che la morte sia stata cagionata con la condotta precedente, l’evento è imputabile a titolo di omicidio doloso ovvero di tentato omicidio doloso in concorso con un omicidio colposo consumato?

A

Inizialmente, la dottrina maggioritaria riconduceva il complesso di azioni che si concludeva con la morte di un soggetto ascrivibile unitariamente come omicidio doloso, operando una presunzione per la quale, se l’agente si fosse accorto dei segnali di vita della vittima, avrebbe certamente proseguito nella realizzazione della volontà omicida e si sarebbe realizzato l’evento originariamente voluto.

Tuttavia, tale presunzione si poneva in contrasto con il principio di colpevolezza, finendo per mascherare responsabilità oggettive ascrivendo a titolo di dolo comportamenti in concreto non voluti dall’agente.

Così, la giurisprudenza è giunta ad un nuovo approccio, ovvero quello, relativamente al caso di specie, di affermare la responsabilità per due differenti illeciti in concorso tra loro: tentato omicidio doloso in concorso materiale con un omicidio colposo consumato.

Si da cosi rilevanza all’errore sulla complessiva concatenazione illecita e si rifiuta un dolo generale che abbraccia azioni plurime.

Tuttavia, si è sollevata una questione rispetto alla giustizia sostanziale del sistema sanzionatorio quando si accetta una scomposizione del fatto come trattato poc’anzi: si rischia di avere pene blande per un fatto illecito molto grave. In tal caso, si è utilizzato il dolo eventuale come anello di congiunzione dei due segmenti della condotta, per cui è consentita un’imputazione per omicidio doloso nel caso in cui l‘agente abbia realizzato la seconda condotta con l’intenzione che, qualora i primi atti non fossero stati sufficienti a determinare l’evento morte, questo si sarebbe comunque verificato a seguito di tale ultima condotta, posta in essere indifferentemente per l’occultamento del cadavere o la morte della vittima.

Sia nella sentenza Iovino che nella sentenza Auriemma si è trovata confema della Cassazione a tale principio, per cui l’animus occidendi deve persistere nella condotta per tutto il suo iter al fine di impedire la scomposizione dei segmenti.

43
Q

[7] Dolo eventuale/colpa cosciente

Colpa cosciente e colpa con previsione

A

Innanzitutto, dal punto di vista testuale, la colpa cosciente non trova menzione nel codice penale, mentre la colpa con previsione trova espresso riscontro negli artt. 43 cp e 61 n3 cp.

Quanto al contenuto:
- la colpa cosciente è caratterizzata dal fatto che la violazione della regola cautelare non dipende da imprudenza, negligenz, imperizia o superficialità/trascuratezza del soggetto (come nella colpa incosciente), ma da una scelta consapevole del soggetto cui può tuttavia non accompagnarsi alcuna previsione dell’evento che ne può derivare.
- nella colpa con previsione, il soggetto non solo pone in essere deliberatamente un comportamento in contrasto con la regola cautelare, ma se ne rappresenta pure le possibili conseguenze esprimendo un disvalore soggettivo di intensità maggiore che si approssima a quello del c.d. dolo eventuale caratterizzato, in più, da una vera e propria accettazione dell’evento stesso in termini di volontà.

ART. 43 - ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO
il delitto:
[…]
è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline(3).

ART. 61 N3 - Circostanze aggravanti comuni
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
[…]
3) l’avere, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell’evento(3);

44
Q

Come si distinguono la colpa con previsione e il dolo eventuale?

A

Nella colpa con previsione, il soggetto non solo pone in essere deliberatamente un comportamento in contrasto con la regola cautelare, ma se ne rappresenta pure le possibili conseguenze esprimendo un disvalore soggettivo di intensità maggiore rispetto alla colpa cosciente che si approssima a quello del c.d. dolo eventuale caratterizzato, in più, da una vera e propria accettazione dell’evento stesso in termini di volontà.

Il suddetto criterio, detto dell’accettazione del rischio, è stato considerato preferibile ai fini della miglior enucleazione della struttura del dolo eventuale (forma più lieve di dolo) e della sua differenziazione con la colpa cosciente.

Pertanto, si riconosce la colpa con previsione soltanto ove l’agente sia convinto che l’evento non si verificherà, e si ha quindi:
- rappresentazione in termini astratti (non concreti come nel dolo eventuale) delle conseguenze
- rifiuto del rischio (non accettazione come nel dolo eventuale)

TUTTAVIA, SEMBRA CHE IL CRIT. DI ACCETT. DEL RISCHIO NON BASTI

Infatti, osserva la Cassazione, l’accettazione del rischio inteso come della situazione del pericolo è comune sia al dolo eventuale che alla colpa con previsione, ma se in un caso (dolo eventuale) il dubbio che l’evento si realizzi diviene accettazione della concreta possibilità (volizione positiva) nell’altro caso (colpa con previsione) il dubbio che l’evento si realizzi diviene rifiuto, come un confidare che non si realizzi (volizione negativa).

L’accettazione pertanto da luogo a dolo solo quando consista in una deliberazione consapevole con la quale l’agente coscientemente pone in relazione il sacrificio eventuale di un bene giuridico con la condotta dal medesimo posta in essere.
[agire anche a costo di determinare l’evento; accettare di pagare un eventuale prezzo pur di poter agire e raggiungere il risultato voluto]

La volizione, vero elemento di differenza tra le due forme di elemento soggettivo del reato, si sostanzia nella scelta di agire: nel dolo eventuale si sceglie di accettare la realizzazione del fatto penalmente rilevante; nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe ipoteticamente trattenuto l’agente.

Si accoglie quindi la PRIMA FORMULA DI FRANK, per cui sia afferma la sussistenza del dolo eventuale ogniqualvolta si accerti che il soggetto avrebbe agito comunque anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del risultato lesivo, giacche la previsione del fatto come certo non lo avrebbe trattenuto dal porre in essere la condotta.

Critiche fatte alla prima formula di frank: (1) indagine si fa su mero stato soggettivo ipotetico e non su quello reale e (2) il dolo eventuale sarebbe a priori sempre escluso nel caso in cui le conseguenze dell’azione comportassero il sostanziale fallimento del piano, non potendosi accettare l’incidente mortale in quanto questo avrebbe comportato il fallimento dell’interesse principale (la fuga, l’impunità).

[pagg. 411-413: discorso sulla tendenza ad emanare sentenze di delitti dolosi in casi di colpa grave, dovuta a negligenza o anche solo a seguito di fatti di per se, rintracciando un dolo in re ipsa per il solo fatto della condotta rimproverabile. La tentazione è forte per via dell’emotività e dell’allarme sociale collettivi]

45
Q

QUESITO È possibile ravvisare reati di lesioni o omicidio dolosi a carico di coloro che, consapevoli di essere affetti dal morbo dell’HIV, intrattengono rapporti sessuali non protetti con un partner sano?

A

Si arriva a differenti conclusioni in base ai diversi casi:

«La condotta del soggetto che, pur consapevole di essere affetto da AIDS, abbia contagiato il coniuge intrattenendo rapporti sessualis senza alcuna precauzione e senza informarlo dei rischi cui poteva andare incontro, sino a determinarne la morte, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento, e non quello di omicidio volontario»
[Cass. pen]

[Background pag. 415]
In primo grado si parlava di dolo eventuale (omicidio volontario), in secondo grado, e con l’avallo della Cassazione, si è riscontrata l’assenza del dolo eventuale e la configurazione dell’omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento.

Ciò è accaduto perché, se in primo grado il giudice aveva considerato la reiterazione dei rapporti e la mancata adozione di misure precauzionali come inequivocabili (non potendosi sostenere che non ci fosse rappresentazione dell’alta probabilità di morte), in secondo grado la Corte d’Appello ha ravvisato un vero e proprio fenomeno di rimozione e reiezione psicologica dell’eventualità del contagio, avendo questi maturato la convinzione di non poter far accadere nulla anche in virtu del basso livello culturale.

In tal caso il dolo eventuale non poteva sussistere, perché si necessitava della minima rappresentazione della probabilità o almeno possibilità del verificarsi dell’evento morte come epilogo della condotta, accettando il rischio. Sussiste invece colpa con previsione, in quanto, pur prevedendo come possibile l’evento, si agisce nella convinzione, giusta o sbagliata che sia, che esso non si sarebbe comunque verificato, non potendosi attribuire alla sfera volitiva del soggetto tale conseguenza lesiva. In questo caso anche la speranza o il desiderio ampliarono il campo della colpa cosciente.

TUTTAVIA, PIÙ DI RECENTE
La Corte Suprema ha mutato radicalmente opinione, affermando che chi contagia il partner tacendo di essere affetto da HIV integra il reato di lesioni personali gravissime con dolo eventuale, essendo che chi è a conoscenza del male da cui è affetto, nel momento in cui ha rapporti sessuali non protetti, è perfettamente consapevole del concreto rischio di infezione al quale espone il compagno, configurandosi quindi dolo eventuale e non colpa con previsione.

46
Q

Responsabilità dell’imprenditore che prediligendo obiettivi di risparmio alla sicurezza dei lavoratori provoca la morte/lesione di questi: colpa in previsione o dolo eventuale?

A

Colpa in previsione, sempre seguendo la prima formula di frank, ma per approfondimento pag . 416-419

47
Q

[8] Colpa generica e colpa specifica: criteri di accertamento

La colpa

A

La colpa rappresenta una delle possibili forme di manifestazione dell’elemento psicologico del reato.

L’art. 43, co.1 alinea 3 dispone che si il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Osserviamo quindi come il delitto colposo si caratterizzi per:
- un fattore negativo, consistente nel difetto di volontà, che ricada su almeno un elemento del fatto materiale tipico
- un fattore positivo, violazione di regola cautelari che l’agente sia tenuto a rispettare in virtù di un generico dovere oggettivo di diligenza. Tuttavia, non è possibile rimproverare la violazione oggettiva della regola cautelare senza valutarla con una parametro soggettivo, altrimenti si sarebbe in presenza di un’imputazione sulla mera inossevanza delle leggi, dando origine a una culpa in re ipsa. Pertanto si necessita sia di un’oggettiva violazione della regola cautelare, da cui sia conseguita la realizzazione dell’evento concretizzazione del rischio, probabilmente evitabile seguendo la condotta alternativa lecita, che di una rimproverabilità personale dell’agente, conseguenza dell’esigibilità di un certo comportamento nei suoi confronti in base ad un parametro dell’agente modello (homo eiusdem condicionis et professionis)

A fronte di quanto enunciato anche dall’art. 42, il reato colposo si presenta come una figura di più tarda acquisizione rispetto al reato doloso, meno grave e dal carattere del tutto eccezionale e secondario. La disposizione afferma infatti che in assenza di un’espressa previsione normativa, il delitto dovrà essere ordinariamente imputato a titolo di dolo.

Bisogna anche osservare come nell’art. 43 si menzioni sono l’evento, non specificando come per il d. dol. e il d. pret. “l’evento dannoso o pericoloso”, potendosi desumere che il legislatore ritenga ordinarie solo le ipotesi di delitto colposo di danno, e non quelle di delitto colposo di mero pericolo (di cui le uniche due ipotesi agli artt. 450 e 452 - tutela salute pubblica)

ART. 43 - ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO
Il delitto:

è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione(1);

è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente(2);

è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline(3).

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti(4), si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

ART. 42 - Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva
Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà(1).

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge(2).

La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione(3).

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa(4).

48
Q

Quale scopo servono i fattori negativo e positivo che costituiscono la colpa nel delitto colposo?

A

Il fattore negativo del difetto di volontà, distingue il delitto colposo dal delitto preterintenzionale (condotta è mossa dalla volizione di un evento meno grave) e dal delitto doloso (evento coincide con la conseguenza preveduta e voluta dalla condotta)

Il fattore positivo della violazione di regole cautelari distingue la responsabilità colposa dalla responsabilità oggettiva.

49
Q

Colpa generica e Colpa specifica

A

L’art. 43 fonda la classica bipartizione tra colpa generica e colpa specifica.

La colpa generica è espressa nei termini di regole di condotta non scritte di negligenza, imprudenza ed imperizia, derivanti dal comune sentire sociale.
Nell’ambito della colpa generica distinguiamo:
- Reg. di diligenza: prescrivono di tenere una certa condotta positiva di attenzione e scrupolosità
- Reg. di prudenza: hanno il fine di vietare certe azioni e imporre certe modalità di condotta
- Reg. di perizia: richiedono il possesso di particolari conoscenze tecniche per l’espletamento di determinate attività

la colpa specifica derivante dall’inosservanza di leggi e regolamenti (norme generali ed astratte) e ordini e discipline (né generali né astratte), ovvero derivanti da fonti di legge o sub-legislative.
Nell’ambito della colpa specifica distinguiamo:
- Norme rigide: impongono un modello tassativo di comportamento (es. divieto di attraversamento binari con passagg. a liv. sbarrato)
- Norme elastiche: richiedono di tenere un determinato comportamento, valutando le circostanze del caso concreto (es. rispetto limite velocità, che varia in base al tipo di tratto di percorrenza)

[Rilevano qui le discipline - linee guida che legittimano il rimprovero per colpa del medico per imperizia ex. Legge Gelli-Bianco, 590 sexies]

Bisogna far attenzione però a non ritenere colpa generica e specifica come diverse e indipendenti. Difatti, l’adempimento di tutte le norme cautelari espresse, che escludono la colpa specifica, può far residuare comunque la colpa generica, qualora le prime regole cautelari non siano esaustive di tutte le regole cautelari da adottare.

[Es. adempimento delle regole cautelari espresse, come metter la cintura, nella circolazione stradale non esaurisce i doveri del conducente, persistendo per esempio il neminem laedere]

Inoltre, nel cas definito a pag. 424, dove l’imputazione è avvenuta proprio in virtù della violazione delle regole cautelari non scritte (colpa generica), non si contrasta il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza.

ART. 43 - ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO
Il delitto:

è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione(1);

è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente(2);

è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline(3).

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti(4), si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

50
Q

Modalità di formazione della regola cautelare

A

La regola cautelare è formata sulla base di una valutazione astratta, condotta ex ante, di prevedebilità e prevenibilità, e in base ad un parametro dell’agente modello (homo eiusdem condicionis et professionis).

homo eiusdem condicionis et professionis = uomo normale, coscienzioso ed avveduto

51
Q

Che tipo di giudizio si deve muovere quando si è in presenza di colpa?

A

Innanzitutto, un giudizio ex ante della dimensione soggettiva della colpa, che tenga conto dei parametri di azione dell’agente modello, rispetto alla concreta prevedibilità dell’evento sulla base delle circostanze effettive, sul rischio di verificazione e sul sapere scientifico e di esperienza comue conosciuti o conoscibili al momento.

Bisogna poi evidenziare che non potrà configurarsi addebito per colpa in riferimento a qualsiasi conseguenza che derivi dalla violazione delle norme cautelari, ma soltanto in relazione allo specifico evento che la norma cautelare mirava a prevenire, che va quindi valutato ex post.

52
Q

[9] Le forme e il grado della colpa

Come si punisce la responsabilità per colpa?

A

Accertata la violazione della regola cautelare e appurato che la stessa sia all’agente soggettivamente rimproverabile, diviene decisiva l’indagine che verte sulla misura e sul livello assunti in concreto dalla colpa.

Il riferimento è all’art. 133, secondo cui il giudice, in forza del potere discrezionale attribuitogli dall’art. 132, dovrà valutare la gravità del reato desumendola da una serie di elementi tra cui l’intensità del dolo e iul grado della colpa.

La misura della colpa incide sul quantum della pena concretamente irrogabile al reo, non interessando quasi mai per questa la valutazione dell’an.

An = se dell’evento

ART. 132 - Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti
Nei limiti fissati dalla legge(1), il giudice applica la pena discrezionalmente(2); esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale(3).

Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge

ART. 133 - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente [164, 169, 175, 203], il giudice deve tener conto della gravità del reato(1), desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione(2);
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato(3);
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa(4).
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere(5) del colpevole [103, 105, 108; c.p.p. 220], desunta:

1) dai motivi a delinquere(6) e dal carattere del reo(7);
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato(8);
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato(9);
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

53
Q

Come si accerta il grado della colpa?

A

Secondo i giudici della Cassazione penale, due sarebbero i criteri richiamati dal giudice per accertare il grado della colpa:
1) di carattere OGGETTIVO, bisogna tener conto di quanto l’agente si sia discostato dalla regola prudenziale

2) di carattere SOGGETTIVO, l’analisi dovrà vertere sulla misura del rimprovero che possa rivolgersi al reo

54
Q

La colpa con previsione può costituire una grado più grave della colpa?

A

Sempre secondo la Cassazione, la graduabilità della condotta colposa andrebbe desunta dall’art. 61 n3, che configura, in tema di circostanze aggravanti comuni, il fatto di “aver agito nei reati colposi, nonostante la previsione dell’evento” (Colpa con previsione).

Tuttavia, la colpa con previsione non va intesa come un grado della colpa ma come una forma autonoma di responsabilità colposa

Nella colpa con previsione andrà accertato se l’evento fosse scarsamente, mediamente o altamente PROBABILE (passando al dolo eventuale nel caso di certezza), mentre nella colpa incosciente (che costituisce un grado della colpa), l’indagine atterrà al grado di previdibilità dell’evento

[Allo stesso modo, l’art. 2236 cc, che limita la responsabilità del professionista ai casi di colpa grave, nel caso in cui venga richiesta la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità, non si applica in ambito penalistico. La colpa è uguale per tutti. Tuttavia, la prassi legislativa di porre in essere “scudi penali” a determinati casi non è terminata, per esempio nel caso della responsabilità dei medici vaccinatori nell’ambito della Pandemia Covid-19, dove si è limitata la risposta sanzionatoria relativamente agli artt. 589 e 590 ai soli casi in cui essi abbiano agito con colpa grave]

[Per chiarire meglio, rileggi pagine 430-436]

COLPA CON PREVISIONE vs COLPA INCOSCIENTE
Qualora l’agente preveda l’evento finale della sua condotta, pur non volendolo ne accettando il rischio della verificazione, si configurerebbe l’ipotesi della colpa con previsione dell’evento, e non anche una forma di responsabilità per colpa incosciente ove l’evento, oltre a non essere voluto, non è neppure previsto

ART. 61 N3 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [578 comma 3, 579 comma 3], le circostanze seguenti:
[…]
3) l’avere, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell’evento(3);

55
Q

[Principio di affidamento]

In quali ipotesi va distinta la violazione della regola cautelare, criterio oggettivo di graduazione della colpa?

A

Il criterio di carattere OGGETTIVO di graduazione della colpa, per il quale bisogna tener conto di quanto l’agente si sia discostato dalla regola prudenziale, richiede una diversificazione tra due ipotesi:
- COLPA COMUNE: l’ipotesi in cui il comportamento colposo sia compiuto nell’esercizio di attività vietate in se dall’ordinamento
- COLPA SPECIALE: l’ipotesi in cui il comportamento colposo sia compiuto nell’ambito di attività rischiose ma giuridicamente autorizzate perché socialmente utili

La colpa generale si coinfigura rispetto alle norme violate che impongono alla generalità dei consociati di astenersi dal compimento di determinate attività

La colpa speciale si configura rispetto alle norme violate che impongono a determinate categorie di soggetti o determinate categorie professionali di seguire precisi standard comportamentali. Soltanto questa tipologia rientra nell’art. 43, in quanto integrata proprio dall’inosservanza di regole cautelari che siano create al fine di circoscrivere l’area di rischio giuridicamente consentito.
In tali settori professionali, le legis artis consistono nel complesso di regole tecnico-scientifiche, universalmente riconosciute dai destinatari, volte ad imporre non l’astensione ma lo svolgimento dell’attività nel rispetto di determinati presupposti o cautele.

ART. 43 - ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO
Il delitto:

è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione(1);

è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente(2);

è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline(3).

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti(4), si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

56
Q

Quali principi vigono nell’ambito delle ipotesi di colpa speciale?

A

Nell’ambito delle ipotesi di colpa speciale, ossia ipotesi in cui il comportamento colposo sia compiuto nell’ambito di attività rischiose ma giuridicamente autorizzate perché socialmente utili (es. attività professionali) vigono due principi cardine:
1) Principio di autoresponsabilità: ciascuno è tenuto all’osservanza delle regole cautelari delle rispettive attività svolte, rispondendo soltanto della propria inosservanza.
2) Principio di affidamento: ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell’attività che viene di volta in volta in questione (es. attività medico-chirurgica di equipe)

Tuttavia, il principio di affidamento ha dei limiti:
- primo tra tutti il fatto che non opera se colui che invochi il principio di affidamento sia, per inosservanza delle norme precauzionali, la prima causa del mancato rispetto di tali norme dei terzi affidatari (divenendo quindi ad esempio il capo equipe responsabile per i medici affidatari).
- poi, l’operatività del principio di affidamento riguarda la necessaria divisione delle rispettive responsabilità in corrispondenza dei compiti e poteri attribuiti (il capo equipe risponde del dovere di controllo sui medici affidatari dell’operazione, tranne nei casi in cui la colpa di questi attenga all’inosservanza di obblighi comuni o indivisi tra i vari operatori)
- in tema di circolazione stradale, il principo trova temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità. In tal caso, non c’è presunzione di prevedibilità (e quindi esclusione aprioristica del principio) ma bisogna valutare nel caso concreto se le contingenze del fatto fossero idonee a rendere consapevole l’agente in merito alla possibile realizzazione della condotta imprudente da parte di terzi.
[Immagino! tipo se l’agente investe uno perche un altro gli ha tagliato la strada, non opera il principio se era prevedibile dall’agente il comportamento negligente del pirata della strada.]
- in tema di gerarchia nel lavoro, il datore di lavoro rispetto al lav. sub. non potrà fare affidamento a tale principio in quanto titolare di un obbligo di sorveglianza, di controllo e coordinamento dell’attività altrui.

IN GENERALE, sussiste il principio di affidamento per quelle attività rischiose ma giuridicamente consentire, al fine di permettere un’equa distribuzione della responsabilità, ma non in quei casi in cui sussista un obbligo di controllo dell’altrui operato, o quando sussistano elementi idonei a far presumere l’inaffidabilità nella diligenza dell’altrui comportamento.

57
Q

Colpa per assunzione e culpa in eligendo

A

Sussiste colpa per assunzione per esempio nel caso specializzando che accetta di compiere una certa attività, pur consapevole di non avere la preparazione e la competenza necessarie ad eseguirla, risponde quindi a titolo di colpa per assunzione delle eventuali conseguenze dannose che dovessero prodursi.

Risponde invece della violazione per culpa in eligendo qualora sia il superiore a scegliere un soggetto professionalmente inidoneo all’espletamento dell’attività richiesta.

In generale, può dirsi che sussiste sempre culpa in eligendo a carico del delegante in questi casi, tranne quando sia stato il delegato a nascondere le sue inabilità, traendolo in inganno e rendendo impossibile tale conoscenza al delegante, anche qualora questi abbia impiegato la massima diligenza.

ATTENZIONE, nella colpa per assunzione, per evitare di incorrere in una forma di imputazione soggettiva, deve comunque sussistere la rimproverabilità soggettiva dell’agente. Si richiede quindi, oltre alla violazione della regola cautelare, anche la conoscibilità dell’agente della propria inadeguatezza, ovvero la possibilità di astenersi dal compimento dell’azione intrapresa.

Notare che nella colpa per assunzione si ha violazione delle regole cautelari rispetto alla legittimazione di agire, non delle modalità di azione

58
Q

Differenza tra colpa generica per imperizia e colpa per assunzione

A

La colpa generica è espressa nei termini di regole di condotta non scritte di negligenza, imprudenza ed imperizia, derivanti dal comune sentire sociale.
Nell’ambito della colpa generica distinguiamo:
- Reg. di diligenza: prescrivono di tenere una certa condotta positiva di attenzione e scrupolosità
- Reg. di prudenza: hanno il fine di vietare certe azioni e imporre certe modalità di condotta
- Reg. di perizia: richiedono il possesso di particolari conoscenze tecniche per l’espletamento di determinate attività

Nella colpa generica, la situazione di imperizia in cui versa il soggetto agente è costituita dall’incapacità di questi di avvalersi in via pratica del patrimonio cognitivo di cui è in possesso.

Diversamente, si configura colpa per assunzione qualora il soggetto agisca pur sapendo di essere privo delle necessarie competenze tecnico-professionali idonee a legittimare l’espletamento dell’attività rischiosa ma giuridicamente consentita.

59
Q

[11]Culpa in vig.do e in elig.do:in part, la resp del dir di stamp ex 57

Cosa prevedeva l’art. 57cp in origine?

A

L’art. 57 in origine apprestava una particolare ipotesi di responsabilità (per fatto altrui) per illecito generato da violazione di regole preventive in organizzazioni complesse.

Con tale disposizione il legislatore voleva prevenire la commissione di reati di stampa, che per la loro spiccata diffusione presentavano un’elevata potenzialità lesiva.
Così, l’art. 57 chiamava il direttore di stampa, quale garante dei suoi collaboratori, a rispondere per l’omesso impedimento di reati sulla base del ruolo di supremazia rivestito.
Si configurava una responsabilità oggettiva.

Con la modificazione introdotta nel ‘58, si ritiene il direttore o vice-direttore responsabile per il giornale o altro periodico risponde per ogni reato commesso col mezzo della stampa, derivante dall’inosservanza di un obbligo di controllo su quanto pubblicato.

Si avrà concorso di responsabilità del direttore per diffamazione e non omesso controllo, solo nel caso di pubblicazione di articolo lesivo dell’onore e reputazione altrui, il cui autore si firma con pseudonimo, qualora possa dedursi da elementi del testo e della forma che ci sia consenso alla pubblicazione e che sia questo frutto di una scelta redazionale.
Essendo una scelta voluta, non configurandosi colpa, il direttore risponderà per il co.2 dell’art. 40 (non impedire reato che si ha obbligo di imp. = cagionarlo) e non per art 57.

Sarà esclusa la responsabilità a titolo di colpa quando l’articolo diffamatorio venga pubblicato ma il direttore abbia comunque fatto di tutto per prevenire la diffusione (es. regole e controlli di accuratezza …)

La pena in caso di responsabilità ai sensi del 57 è relativa all’omesso controllo, non all’evento di reato, ma è commisurata a quest’ultimo per relationem, disponendosi che la pena coincida con 1/3 della pena prevista per il reato oggetto dell’omesso controllo.

Ad oggi, l’ART. 57 cp - Reati commessi col mezzo della stampa periodica
Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile(1), il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati(2) [528, 565, 596bis, 683, 684, 685], è punito, a titolo di colpa(3), se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo

Ex. art. 11 l. 47/1948
Sussiste comunque responsabilità civile solidale per i reati commessi a mezzo stampa tra autori del reato, proprietario della pubblicazione ed editore.

60
Q

La disciplina all’art. 57 si applica anche ai giornali telematici?

A

Secondo la Cassazione (2000), i messaggi che appaiono nei forum non possono essere equiparati ad articoli di una redazione giornalistica organizzata, ma più a delle bacheche pubbliche. Questo perché la stampa richiede una riproduzione topografica e che il prodotto dell’attività sia destinato alla pubblicazione. Internet e Stampa non sono pertanto uguali, ma Internet può costituire un tertium genus di diffamazione, tra quella c.d. diretta e quella tramite stampato.

Ciò detto, non applicandosi l’art. 57 cp, si applica invece il più rigoroso trattamento sanzionatorio all’art. 595 co.3 cp, in virtuà di una maggiore diffusività del mezzo per propagare il messaggio denigratorio.

Tuttavia, nel 2017, si è riproposta una assimilazione tra giornali telematici e giornali ordinari

ART. 595 - DIFFAMAZIONE (nel comma: “offesa rrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità)
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità(4), ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

61
Q

[12] Preterintenzione

La preterintenzione

A

La terza forma di manifestazione dell’elemento psicologico del reato.

Come per la colpa, e non per il dolo, la punibilità per preterintezione è limitata ai casi in cui espressamente preveduto.

Gli unici due casi previsti sono:
- art. 584 cp|omicidio preterintenzionale
[Si punisce chi, con atti diretti a commettere delitti di percosse (581) o lesione personale (582), cagiona la morte di un uomo.]
- art. 18 l. 194/1978|aborto preterintenzionale
[Si punisce chi, con azioni dirette a provocare lesioni, cagiona come evento non voluto l’interruzione della gravidanza.]

La dottrina riconduce la preterintenzione a una forma di dolo mista a colpa (anche se una parte della dottrina la vede come forma mista di dolo (per fatto-base) e resp. oggettiva (per evento più grave successivo))

In prospettiva de iure condendo, sarebbe più equa la configurazione di un concorso di reati, dapprima doloso per il fatto base e poi colposo per l’evento ulteriore non voluto.

Si discute se si possa far rientrare la responsabilità preterintenzionale nelle ipotesi di delitti aggravati dall’evento (571-572; 591; 593) o nella figura criminis a chiusura dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale dell’art. 586 (“Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto”). In quest’ultimo caso però, ove si assiste a un aumento di pena, non vi è una progressione omogenea dell’offesa: es. suicidio a seguito di delitti contro il patrimonio (progressione disomogenea).

ART. 43 - Elemento psicologico del reato
Il delitto:

è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione(1);

è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente(2);

è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline(3).

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti(4), si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

62
Q

Cosa discrimina la preterintenzione dal dolo eventuale?

A

[Da Wikipedia]
L’accettazione dell’evento ulteriore è ciò che differenzia il dolo eventuale anche dalla preterintenzione (“oltre le intenzioni”).

Nella preterintenzione, l’agente vuole cagionare un danno, ma non così grave come quello che in effetti si realizza in concreto. Ad esempio, se durante una colluttazione Tizio dà un pugno a Caio, Tizio vuole senz’altro percuotere Caio, e di questo è pienamente responsabile. Se però Caio perde l’equilibrio, cade e muore battendo la testa, la morte di Caio va oltre quella che era la volontà lesiva di Tizio, e anche oltre le sue previsioni sulle conseguenze della sua condotta. Per cui, non si tratta di omicidio colposo, perché Tizio voleva provocare un danno a Caio, ma non è nemmeno omicidio doloso, perché Tizio non voleva la morte di Caio. È invece omicidio preterintenzionale, perché l’evento che di fatto si è verificato va oltre le intenzioni di Tizio.

63
Q

[13] L’elemento soggettivo nelle contravvenzioni

Colpevolezza e contravvenzioni

A

All’art. 42 co.4 si ribadisce l’interscambiabilità dei titoli soggettivi di imputazione (dolo o colpa) in tema di illecito penale contravvenzionale.

Con tale dispoione si intende affermare che ciascuno debba rispondere della propria azione od omissione, sia essa dolosa o colposa.

L’art. 43 ultimo comma aggiunge che La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

La disciplina dell’art. 42 u.c. può essere modificata dalla singola disposizione, che può prevedere la punibilità a solo titolo di dolo o colpa.

Il senso della disciplina dell’art. 42 u.c. è quello di intendere la non rilevanza dell’una o l’altra forma di colpevolezza ai fini della punibilità, essendo necessaria e sufficiente quantomeno la colpa.

ART. 42 - Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva
Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà(1).

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge(2).

La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione(3).

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa(4)

ART. 43 - Elemento psicologico del reato
il delitto:

è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione(1);

è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente(2);

è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline(3).

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti(4), si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

64
Q

Qual’è la differenza, in tema di elemento soggettivo del reato, tra contravvenzioni e delitti?

A

L’estremo differenziale tra delitto e contravvenzione non consiste nell’essenza del movente psichico, ma nella “dimostrazione” dello stesso.

In altre parole, la responsabilità per colpa, titolo vicario nei delitti, diviene viceversa regolare nelle contravvenzioni, vigendo in tali casi uguale dignitò tra i due criteri di imputazione.

65
Q

Accertamento del coefficiente psicologico

A

Numerose pronunce sostenevano in passato che, per l’accertamento dell’elemento soggettivo, valesse una presunzione relativa di colpa che rendeva superflua l’indagine del giudice sull’atteggiamento psichico assunto dall’agente, sancendosi una presunzione iuris tantum di colpevolezza e cosicché dovesse essere l’imputato, al fine di escludere la responsabilità, con un inversione dell’onere della prova, a provare di aver agito per errore incolpevole o aver compiuto il massimo sforzo possibile per osservare la norma violata.

Questo approccio presuntivo della colpevolezza, pur risponendo a logiche di economia processuale, è stato disapprovato dalla dottrina maggioritaria e dalla Cassazione, sancendo l’obbligo del giudice di verificare, ogni volta, la presenza del dolo o della colpa (ex. art. 133 cp)

ART. 42 - Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva
Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà(1).

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge(2).

La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione(3).

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa(4)

ART. 133 - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente [164, 169, 175, 203], il giudice deve tener conto della gravità del reato(1), desunta:
[…]
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa(4).
[…]

66
Q

È ammissibile l’efficacia scusante della “buona fede” negli illeciti penali contravvenzionali?

A

Nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto e derivi da elemento positivo, estraneo all’agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto. [Onere della prova di tale elemento chiaramente sull’imputato, che deve provare anche di aver compiuto quanto poteva per osservare la norma violata]
Cass pen.

Rileva tale sentenza soprattutto con riferimento a quei reati c.d. artificiali, ovvero privi di un autentico disvalore sociale riscontrabile nella coscienza collettiva.

Elemento positivo: es. sentenza di assoluzione per fatto identico; provvedimento di autorizzazione della pubblica autorità …

67
Q

[14] Cause di esclusione della colpevolezza: errore sul precetto

Cosa sono le cause di esclusione della colpevolezza?

A

Le cause di esclusione della colpevolezza (o scusanti) sono circostanze che impediscono la possibilità di muobere un rimprovero (individuale) all’autore per un fatto obiettivamente illecito e non scriminato.

Lasciando integra l’antigiuridicità del fatto, attengono esclusicamente al piano della colpevolezza, pertanto hanno efficacia individuale e non si estendono ad eventuali concorrenti (ex. 119)

ART. 119 - Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato [46, 48, 88, 96, 97, 98, 649] hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono

68
Q

Cause di esclusione della colpevolezza: l’errore

A

Tra le cause di esclusione della colpevolezza riconosciamo l’errore come falsa conoscenza:
- della realtà (error facti)
- della normativa (error iuris)
In tali ipotesi il soggetto ritiene, nella formazione della volontà, di porre in essere, per percezione errata di dato materiale o per ignoranza/errata interpr. di una norma, rispettivamente un fatto diverso o un fatto identico a quello previsto come illecito.

Perché si possa imputare un fatto illecito a titolo di dolo è necessario che vi rientrino tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, sicche ogniqualvolta l’errore ricada su anche solo un elemento di questi, l’imputazione dolosa sarà esclusa.

69
Q

Errore, ignoranza, dubbio

A

Sul piano naturalistico, l’errore è falsa rappresentazione mentre ignoranza è falsa conoscenza.

In materia penale, la disciplina dell’errore include entrambi i termini (errore in senso stretto e ignoranza che determina l’errore)

Dalla disciplina penale dell’errore, va distinto lo stato di dubbio, che al contrario del convincimento dell’errore, costituisce uno stato di incertezza, una possibilità di differente valutazione che, permanendo, impedisce il formarsi dell’erronea certezza richiesta dall’art 47 per la costituzione dell’errore sul fatto (che scusa tranne nei casi di delitto colposo)
[Finche non si risolve il dubbio, l’agente non è convinto erroneamente e pertanto SCEGLIE di rischiare di compiere condotte in contrasto con i precetti dell’ordinamento, potendo rispondere di dolo eventuale.]

Il dubbio esclude la punibilità SOLO nei casi in cui la piena conoscenza costituisca uno o più requisiti del fatto tipico (fattispecie soggettivamente pregnanti - es. CALUNNIA)

ART. 47 - ERRORE SUL FATTO
L’errore sul fatto(1) che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo(2).

L’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso(3).

L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato(4).

70
Q

Errore sul fatto ed errore sul precetto

A

Ciò che è decisivo per la distinzione delle ipotesi di errore è lo stato psicologico terminale, ossia l’oggetto finale dell’errore.

Si distingue quindi l’errore sul fatto, quando il soggetto vuole un fatto diverso da quello della norma conosciuta per percezione errata di dato materiale, dall’errore sul precetto, avendosi quest’ultimo quando il soggetto vuole un fatto perfettamente corrispondente a quello vietato dalla norma penale, ma che egli per errore su questa crede che non sia illecito.

L’errorem sul pr. può vertere su una norma penale o su una extrapenale (richiamata dalla norma penale)

L’errore sul pr. può derivare da:
- mancata conoscenza o erronea interpretazione della norma
- mancata o erronea percezione del senso del testo normativo

L’errore sul pr. trova fondamento nell’art. 5 cp - error vel ignorantia legis non excusat

L’errore sul pr. infatti non esclude il dolo (o la colpevolezza in generale) se non nei limiti dell’errore (o ignoranza) inevitabile (es. nei casi di oscurità del testo normativo - sent. pag. 464)

ART. 5 - IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE
Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale 47(2).

71
Q

[15] Errore sul fatto

L’errore sul fatto

A

Si ha errore sul fatto quando l’agente, pur conoscendo il prefetto penale, crede di realizzare un fatto diverso da quello previsto dalla norma [ex. 47cp]

Es. cacciatore che uccide uomo per averlo scambiato con animale selvatico, l’errore è sulla fattispecie concreta, non sul precetto penale ben conosciuto

Qualora, a prescindere dalla causa, si sia stabilito la presenza dell’errore di fatto, per il co1 del 47 questo esclude il punibilità dolosa dell’agente, residuando una responsabilità colposa quando questa è prevista dal codice. Può altresi accadere, per il co2, che si configuri un reato diverso a seguito dell’errore (es. minaccio uno ignorando sia pubblico ufficiale (337), che è elemento elevante della fattispecie, poi non lo è: comunque minaccia per 612)

L’errore ovviamente deve incidere su elementi costitutivi della fattispecie (per cui se si scambiano cacciatore e contadino l’errore non sussiste, ma se si prende la valigietta pensando sia di Sempronio o di Caio, questo non rileva)

L’errore sul fatto si applica anche qualora derivi da una condotta ingannatrice posta in essere da un terzo (es. proprio consulente fiscale che non fa pagare l’IVA all’agente-deceptus), dovendo rispondere il terzo come “autore mediato” (ex. 48), il cui presupposto di puniblità è il dolo del terzo. [Il richiamo all’art. 47 permette l’incriminazione del deceptus anche quando abbia voluto un altro fatto di reato - pag. 468]

ART. 47 - ERRORE SUL FATTO
L’errore sul fatto(1) che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo(2).

L’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso(3).

L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato(4).
[][][]
Furto di valigietta scambiata per propria non si configura, non esiste furto colposo, mentre omicidio di contadino scambiato per selvaggina non sarà DOLOSO ma COLPOSO
[][][]

ART. 48 - Errore determinato dall’altrui inganno
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno(1); ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo.

72
Q

Qual’è la differenza tra errore sul fatto ed errore sul precetto?

A

Non la causa dell’errore, bensì gli effetti conclusivi del processo di perceszione psicologica dell’accadimento: se l’agente si sia rappresentato e abbia voluto un fatto conforme a quello descritto dalla fattispecie legale (errore sul precetto) o un fatto diverso (errore sul fatto).

L’errore sul fatto implica la convinzione di una mancanza di corrispondenza tra datto rappresentato ed ipotesi vietata, erroneo apprezzamento che cade sugli elementi della realtà fenomenica, mentre l’errore sul precetto, implicando un’errata valutazione del precetto e del suo significato giuridico-penale induce l’autore a compiere un fatto esattamente corrispondente a quello vietato nell’erronea convinzione che esso non costituisca reato.

Si prescinde dalla causa, che questa sia data da un imperfetta valutazione del dato naturalistico (errore “di fatto”) o da un errore sulla legge extrapenale o penale (errore “di diritto”)

73
Q

Ipotesi in cui l’agente ignora o ritiene erroneamente inesistente un elemento che rende il fatto meno grave di quello che crede di commettere

A

Es. Tizio uccide Caio non sapendo che Caio ha prestato il consenso.

Per una parte della dottrina, l’elemento attenunate ha valore oggettivo e quindi andrebbe applicato il 579 (omicidio del consenziente)

Per un’altra parte della dottrina, si sarebbe in presenza del 47 co.2, per cui “l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso”, costituendosi omicidio comune 575

E se invece l’agente ritiene che ci siano circostanze attenuanti e in realtà non ci sono? Sempre un gran dibattito, ma effettivamente non sussiste il dolo e si potrebbe applicare il 59 co.4:

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione (IN QUESTO CASO GIUSTIFICAZIONE - interpr. analogica) della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo(3)(4).

74
Q

QUESITO Come risponde il soggetto che, avendo offerto la propria collaborazione per l’importazione in Italia di merci in violazione delle disposizioni doganali - quali diamanti e pelli di coccodrillo - trasporti invece cocaina per errore determinato dall’inganno del terzo (concorrente)? E a che titolo risponde l’autore dell’inganno?

A

«Nel caso in cui non vi sia stato un comune accordo e il delitto non sia stato commesso da un concorrente in difformità e oltre i limiti del programma criminoso concertato, bensì realizzato in conformità della sua reale intenzione dissimulata ad altro concorrente, per quest ultimo è integrata la fattispecie di cui all’art. 48 c.p. dell’‘errore determinato dall’altrui inganno’. Tale fattispecie, di carattere generale anch’essa, esclude la punibilità del soggetto per la commissione di un fatto diverso da quello in realtà voluto e commesso, lasciando permanere la responsabilità soltanto allorché la condotta realizzata integri un delitto colposo. In virtù del disposto dell’art. 48 c.p. … l’autore dell’inganno che volle e ha, poi, commesso il delitto, risponde del fatto-reato secondo il titolo per il quale sarebbe stato chiamato a risponderne l’altro concorrente, autore materiale del fatto |….» [Cass. pen., sez. VI, 1° aprile 2004, n. 15481].

Il fatto, non ponendosi come sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto dall’agente materiale, ma anomalo, incide sulla fattispecie concorsuale e produce mancanza di nesso psichico. Pertanto non costituisce accettazione di un rischio seguente l’“accordo criminoso comune” (non è art. 116)

Si applica invece l’art. 48

ART. 116 - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione(1).

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave

ART. 48 - Errore determinato dall’altrui inganno
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno(1); ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo.

75
Q

[16] Errore su norma extrapenale

Errore su norma extrapenale

A

L’art. 47 co3 dispone che l’errore su una norma extrapenale esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

Es. soggetto che errando sulla legge CIVILE creda che la pronuncia di nullità di matrimonio avvenuta all’estero abbia valore anche in Italia e si risposi una seconda volta
[L’agente si rappresenta e vuole un fatto differente da quello descritto dalla fattispecie penale che conosce, errando su una legge extrapenale, ritenendolo non vietato]

Perché l’errore su norma extrapenale si risolva in un errore sul precetto penale, occorre che la stessa legge extrapenale sia richiamata dalla norma penale per il tramite di elementi normativi o eventualmente normativi, determinandosi così l’estensione della disciplina.

Per determinare quando una norma extrapenale possa tradursi in errore sul fatto o sul precetto, la giurisprudenza distingue tra:
- norme extrapenali INTEGRATRICI, che concorrono con la norma incriminatrice alla definizione del singolo tipo di illecito mediante integrazione di elementi essenziali
- norme extrapenali NON INTEGRATRICI che non arricchiscono di alcunche la norma incriminatrice, ma richiamate dalla norma in modo implicito (es. norme sul matrimonio)

Di conseguenza, le norme extrapenali integratrici comporterebbero che l’errore sulla legge integratrice vada considerato errore sul precetto penale, quindi inescusabile, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile (art. 5),

Al contrario, le norme extrapenali NON integratrici manterrebbero una loro autonomia, capaci di riflettersi sul fatto tipico se non esattamente conosciute e, pertanto, l’errore su di esse è scusabile.

Tuttavia, la prassi giurisprudenziale, ritenendo integratrici tuttel le norme extrapenali richiamate direttamente o indirettamente da quelle penali, ha di fatto proceduto ad una interpretatio abrogans del comma 3.

Allora in quali casi la norma extrapenale si risolve in un errore sul fatto, di conseguenza scusabile? Bisogna essenzialmente richiamare le definizioni, e sarà scusabile il soggetto che vuole un fatto diverso da quello descritto dalla norma, agendo senza la coscienza dell’offensività-illiceità del fatto (ERRORE SUL FATTO), mentre non sarà scusabile se l’errore ricade sul significato penalistico (es. di cosa voglia dire “cosa altrui”)

STESSE CONCLUSIONI SI FANNO PER LA NORMA ETICO-SOCIALE RICHIAMATA DALLA NORMA PENALE.

Dopo, segnatelo a fine ripasso capitolo, riguarda pag.474

ART. 47 - ERRORE SUL FATTO
L’errore sul fatto(1) che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo(2).

L’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso(3).

L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato(4).

76
Q

Ipotesi problematiche in materia di errore su norma extrapenale: errore della qualifica del soggetto attivo nei reati propri

A

Si distingue tra:
a) reati propri non esclusivi: che senza la qualfiica soggettiva richiesta dalla norma costituirebbero un diverso reato, più o meno grave
b) reati propri esclusivi: che senza la qualifica soggettiva richiesta dalla norma sarebbero giuridicamente leciti

Solo nel secondo caso la qualifica è elemento costitutivo dellla fattispecie di reato, e pertanto solo in questo caso l’errore sulla qualifica del soggetto attivo determina un errore sul fatto.

Nel primo caso, invece, senza la qualfiica il fatto costituisce sempre un illecito, seppur diverso, e cosi, permanendo nell’agente la consapevolezza di generica illiceità del fatto sufficiente a fondare responsabilità dolosa, l’eventuale ignoranza si risolve in un errore sul precetto.

Il REATO PROPRIO è quello che può essere commesso solamente da un soggetto che riveste una particolare qualifica soggettiva, status, condizione, posizione, qualità personale che lo pone in un particolare rapporto con l’interesse protetto dalla norma; tale particolare “posizione” può essere o naturalistica [Diverso dal reato COMUNE]

77
Q

Ipotesi problematiche in materia di errore su norma extrapenale: errore che cade sulla norma extrapenale integratrice della norma penale in bianco

A

Partendo dal presupposto che è la norma integratrice della norma penale a determinare il precetto, configura errore sul precetto l’errore circa l’esistenza o l’interpretazione della norma integratrice.

[Soggetto vuole fatto corrispondente a quello vietato, ritenendolo lecito]

Es. provvedimento comunale vieta esposizione dei rifiuti salvo una fascia oraria, agente li lascia per tutta la giornata

Viceversa, se l’errore cade sugli elementi costitutivi del fatto descritto dalla norma integratrice, si costituisce errore sul fatto.

[Soggetto vuole un fatto non corrispondente a quello vietato e l’errore ricade sulla rappresentazione]

Es. soggetto conosce il provvedimento e lascia i rifiuti fuori dall’orario perche l’orologio è rotto

78
Q

Ipotesi problematiche in materia di errore su norma extrapenale: errore sull’obbligo di agire nei reati omissivi

A

Si distingue tra:
- reati omissivi propri: si configura errore sul fatto nel caso in cui il soggetto non si rappresenti per errore gli elementi della situazione descritta nella norma (omissione di soccorso pensando vittima stia bene), mentre si configura errore sul precetto se l’agente considera che nella situazione data non sussista obbligo di agire penalmente sanzionato (agente si rappresenta st. di pericolo della persona ma non sa di essere tenuto al soccorso).
- reati omissivi impropri: qui concorre ad integrare il fatto anche la posizione di garanzia, sicché la babysitter che omette di curare il bambino perché crede di non avere obbligo penale -> errore sul precetto (ignoranza), mentre il padre che non cura il bambino perché convinto stia bene, pur conoscendo il precetto -> errore sul fatto

Sono quindi definibili omissivi propri, i delitti che consistono nel mancato compimento di una azione che la legge penale impone di realizzare; sono definibili impropri, per contro, quei reati che consistono nella violazione dell’obbligo di impedire il verificarsi di un evento tipico

79
Q

[17] Erronea supposizione di giustificanti e scriminanti

Erronea supposizione di giustificanti o scriminanti

A

L’art. 59 co4 disciplina le ipotesi di esimenti putative e stabilisce che l’erronea supposizione dell’esistena di una causa di esclusione della pena comporti la sua valutazione a favore dell’agente.

In altri termini, laddove l’agente abbia ragionevolmente ritenuto sussistente una giustificante o una scriminante nel compimento di una data condotta, questa dovrà essere presa in considerazione dal giudice come se fosse esistita realmente, in virtù della logica del FAVOR REI, stimando a favore dell’agente cause di esclusione della pena INESISTENTI in forza dell’ESALTAZIONE della rappresentazione soggettiva

Per configurarsi l’esimente putativa, l’errore deve ricadere su un elemento di fatto, e non di diritto (stante la non scusabilità ai sensi dell’art. 5)

Per configurarsi l’esimente putativa, si opera un test di verosimiglianza del putativo rispetto al reale, nel senso che i requisiti di funzionamento dell’esimente, seppur inesistenti nel caso di specie, fanno sembrare operativo anche cronologicamente l’insieme dei requisiti richiesti per l’esistenza della causa di non punibilità.

Il delitto può essere scusato a pieno, e quindi comportare un giudizio di non colpevolezza, o essere causato da un atteggiamento colposo dell’agente, ossia da un incauto apprezzamento della situazione di fatto idonea ad integrare la scriminante (in quest’ultimo caso, secondo il comma4, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo)

[ES. se agente per un avventato esame delle circostanze, uccide credendo di ricadere nella legittima difesa, potrà rispondere di omicidio COLPOSO]

ma l’errore potrà configurare una scusante qualora venga integrato in un giudizio di piena esclusione della colpevolezza, ad esempio quando non sia prevista dall’ordinamento la fattispecie colposa del reato o questo non sia frutto di negligenza, imprudenza o imperizia

SCRIMINANTI
Cause che escludono l’antigiuridicità del fatto, in quanto il fatto, nonostante la sua conformità alla fattispecie penale astratta, risulta non punibile in concreto in quanto autorizzato o imposto da altre norme dell’ordinamento. Il codice penale riconosce come tali: la difesa legittima (art. 52); il consenso dell’avente diritto (art. 50); l’esercizio del diritto o l’adempimento del dovere (art. 51); l’uso legittimo delle armi (art. 53 ) e lo stato di necessità (art. 54)

ART. 59 - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti(1).

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa(2).

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo

80
Q

[18] Eccesso colposo nelle giustificanti o scriminanti

Eccesso colposo nelle giustificanti o scriminanti

A

L’art. 55 preede che sia punita, a titolo di colpa, la condotta del soggetto che, commettendo taluno dei fatti previsti dagli artt.
- 51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
- 52 Difesa legittima
- 53 Uso legittimo delle armi
- 54 Stato di necessità
ecceda colposamente i limiti stabiliti da tali norme, sempre che il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

L’eccesso si sostanzia oggettivamente nel superamento dei limiti di liceità della condotta connotata di per se da requisiti riportabili ad una causa di giustificazione effettivamente susisstente (non presupposta, come per il 59)

Presupposto per l’applicazione dell’art. 55 è ovviamente la colposità dell’azione.

Infine:
- Nessuna responsabilità a titolo di dolo o colpa laddove l’eccesso sia incolpevole, ossia nei casi in cui l’errore non risulti oggettivamente evitabile
- La responsabilità di ciascuno nel concorso di più persone nel reato sarà valutata in base al rispettivo coefficiente psicologico (magari uno per eccesso colposo, altro per eccesso doloso ecc.)
- Il fatto commesso in eccesso colposo, in quanto comunque antigiuridico, produce le conseguenze risarcitore di cui agli artt. 2043 e 2059

ART. 55 - ECCESSO COLPOSO
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54(1) [SCRIMINANTI], si eccedono colposamente(2) i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo(3).

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto(4).

81
Q

Quali sono le forme di eccesso colposo nelle giustificanti o scriminanti?

A

1) Eccesso evitabile di valutazione
Interviene nella fase formativa della volontà e ricorre nei casi in cui, pur essendo realmente sussistente una causa di giustificazione che “accompagni” la condotta del soggetto, quest’ultimo ne valuti in maniera inesatta la portata, da ciò scaturendo un fatto maggiormente lesivo di quello prefigurato.
L’errore qui cade sulla situazione, non sulla norma permissiva.

2) Errore valutabile nella fase esecutiva
Si determina un risultato lesivo più grave di quello voluto e che sarebbe stato lecito provocare. In questo caso l’agente considera esattamente la situazione esimente, ma a causa di un poco diligente controllo dei mezzi esecutivi, finisce per cagionare un risultato eccessivo, che sarebbe stato evitabile nel caso in cui si fosse prestata maggiore diligenza.

82
Q

L’art. 55 si applica anche alle scriminanti non codificate neglia rtt. 51,52,63 e 54?

A

In linea teorica si, essendo che l’art. 55 costituisce un’articolo superfluo, potendosi considerare:
- l’erronea valutazione dei presupposti di fatto una forma particolare di circostanza erroneamente supposta regolata dal 59.
[Eccesso evitabile di valutazione]
- l’errore nell’uso dei mezzi di esecuzione una discrasia tra voluto e realizzato, riconducibile alla disciplina generale del reato colposo del 43
[Errore valutabile nella fase esecutiva]

ART. 59 - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti(1).

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa(2).

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo

ART. 43 - ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO
Il delitto:
[…]
è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline(3).

83
Q

[18.1] Ecc. colp. di leg. difesa per minorata difesa o grave turbamento

Eccesso colposo di legittima difesa per minorata difesa o grave turbamento

A

Ad opera della l. 36/2019 è stato aggiunto il co2 dell’art. 55 , che nei casi di difesa legittima domiciliare dei commi 2 e 4 del 52, esclude la punibilità di chi abbia commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, agendo nelle condiizoni di cui all’art. 61 co.1 n5 (“GRAVE TURBAMENTO DERIVANTE DALLA SITUAZIONE DI PERICOLO IN ATTO”)

La modifica non incide sull’indipensabilità della sussistenza della necessità di difendersi da un pericolo attuale di un’offesa ingiusta (altrimenti si andrebbe fuori dalla portata degli artt. 52 e 55), piuttosto incide sull’eccesso colposo sul piano soggettivo.

Tale modifica introduce all’art. 55 comma 2 una scusante, interna al giudizio di colpevolezza fondata sull’inesigibilità di un comportamento alternativo rispetto all’eccesso di difesa.

Problematicità si riscontrano rispetto alla definizione di GRAVITA’ e TURBAMENTO, nonche per la mancanza di nesso di causalità tra soituazione di pericolo ed eccesso (che avviene in grave turbamento, non per)

Possiamo concludere che si tratta di uno stato emotivo assimilabile alla paura, allo stpavento o al timore che ha l’effetto di condizionare ez se la capcità di autodeterminarsi in determinati contesti.

ART. 55 - ECCESSO COLPOSO
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54(1), si eccedono colposamente(2) i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo(3).

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto(4).

ART. 52 - DIFESA LEGITTIMA
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere(1) un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale(2) di un’offesa ingiusta(3), sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa(4) [55].

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione(5).

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone(6).

ART. 61 co1 n5 - Circostanze aggravanti comuni
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali , le circostanze seguenti:
[…]
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa(5);

84
Q

[19] Errore inabilità: aberratio ictus

Distinzione tra errore-motivo ed errore-inabilità

A

A seconda del momento dell’iter criminis in cui incide l’errore si distingue tra errore-motivo ed errore-inabilità.

L’errore-motivo ricade sul processo formativo della volontà, che nasce erroneamente viziata da una falsa rappresentazioenn del reale (es. agente che credendo di colpire un fantoccio colpisce un uomo)

[Si applicano le norme degli artt. 47-49 Errore di fatto, Errore determinato da altrui inganno, Reato supposto erroneamente e reato impossibile]

L’errore-inabilità si verifica nella fase esecutiva del reato, ovvero in quella fase in cui la volontà correttamente formatasi si traduce in atto (es. agente uccide un uomo perché sbaglia colpo diretto al fantoccio)

[Disciplina dei reati aberranti, ossia dei casi di divergenza tra voluto e realizzato]

85
Q

L’aberratio ictus

A

Per iniziare l’analisi delle fattispecie aberranti normativamente previste, l’art. 82, rubricato Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta

Il primo comma tratta il caso della fattispecie monolesiva (es. Agente spara per uccidere Tizio ma sbaglia e uccide Caio). In questa situazione, l’agente risponde come se avesse offeso Tizio, per omicidi doloso.

Si delinea cosi una responsabilità oggettiva (relativamente all’oggetto, all’evento che è accaduto)

La CAUSA della fattispecie aberrante è l’errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato (es. arma che si inceppa; sbaglio della mira) o altra causa (qualsiasi altro fatto autonomo rispetto alla condotta dell’agente che comportano sul piano materiale uno sviamento del decorso causale)

L’EFFETTO della divergenza consiste nell’offesa ad una persona diversa da quella verso cui materialmente si dirigeva l’azione.

Rispetto all’ELEMENTO SOGGETTIVO, si richiede il dolo per l’offesa alla persona e l’assenza di dolo (altrimenti sarebbe un unica ipotesi dolosa) verso la vittima effettiva alla quale l’offesa non era diretta. Tuttavia, per ammettere la traslatio del dolo dalla vittima designata a quella effettiva, oltre ad accertare il dolo verso la prima, occorrerà, nel rispetto del principio di colpevolezza, accertare la colpa verso la vittima materialmente colpita.
[Questo se si attribuisse una funzione costitutiva alla norma, mentre se fosse solo funzione dichiarativa andrebbe accertato meramente il dolo verso la vittima designata per la traslatio]

Per la dottrina maggioritaria, poi, non sussiste il tentativo verso la vittima designata, in quanto il fatto che l’“offesa sia diretta” presuppone gia un estremo del tentativo (direzione equivoca dell’atto). Ciò porta a una incompatibilità logica con il dolo eventuale e con gli atti meramente preparatori.

Al comma 2, si parla poi di fattispecie plurilesiva, nella quale venga offesa anche quella cui l’offesa era diretta. Anche qui il dolo deve colpire solo la vittima designata, altrimenti si incorrerebbe in un concorso formale proprio di reati.
La natura giuridica della fattispecie plurilesiva è quella di concorso formale improprio, in cui con una medesima azione l’agente realizza due offese a beni giuridici omogenei di due diversi soggetti (esempio di conseguenza: amnistia o indulto si potranno avere su fattispecie diverse, venendo riunite le due fattispecie solo* quoad poenam*)

ART. 81 - CONCORSO FORMALE DI REATI

ART. 82 - Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta
Quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta(1), il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere(2), salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articolo 60(3).

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta(4)(5), il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

86
Q

Differenza tra Error in persona e Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta

A

Mentre nell’offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta (82) l’azione dell’agente è materialmente rivolta verso un soggetto e poi, per errore, subisce l’azione un altro soggetto, nell’ipotesi di error in persona (60) l’agente materialmente agisce contro un soggetto che per un errore di rappresentazione viene scambiato con la persona che andava offesa.

Al contrario dell’art.60, nell’82 si delinea una responsabilità oggettiva

87
Q

Può sussistere offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta quando l’offesa colpisca un bene materiale e non la persona in se?

A

In giurisprudenza tale interpretazione estensiva è ormai accettata (es. non si colpisce per sbaglio Caio mirando a Tizio ma l’autovettura di Caio) anche se inevitabilmente si procede ad una analogia in malam partem, come tale inammissibile.

88
Q

Traslazione del dolo nell’offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta

A

In ordine al titolo di imputazione, la giurisprudenza ha affermato la natura obiettiva della responsabilità.

Infatti, la natura obiettiva della responsabilità di giustifica sul presupposto che l’agente ha tenuto consapevolmente una condotta illecita aperta a sviluppi offensivi diversi e ulteriori rispetto a quelli presi di mira. Si sostiene che, per la ricostruzione dell’elemento soggettivo, non si possa prescindere dall’intenzionalità della complessiva azione, che impone in ogni caso un addebito a titolo di dolo anche per il risultato offensivo ulteriore

[Questa impostazione tuttavia stride con il principio di colpevolezza in quanto configura una sorta di dolus generalis]

89
Q

QUESITO Sotto il profilo sanzionatorio, ai sensi dell’art. 82 co. 2 cp, il giudice applica la pena per il reato più grave aumentato sino alla metà. Ma la pena concretamente applicata può superare il cumulo materiale delle due offese?

A

La Cass. sull’aberratio plurilesiva all’art. 82 co. 2, ritiene che sia paradossale, oltre che di interpretazione incostituzionale, non ritenere che la previsione all’art. 81 co. 3 - Concorso formale. Reato continuato non sia applicabile anche all’aberratio plurilesiva, in quanto quest’ultima di meno svera considerazione.

Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti

Confrontando poi la disciplina sanzionatoria del concorso formale (che prevede aumento fino al triplo) con quella dell’aberratio ictus plurilesiva (che prevede aumento della pena fino alla metà), è evidente che la seconda risulta derogatoria in melius rispetto alla prima.

Sarebbe paradossale in linea teorica punire più severamente l’agente che abbia cagionato una duplice offesa volendone e rappresentandosene una sola (aberratio ictus plurilesiva) rispetto a chi ne ha realizzate due entrambe rappresentate e volute (concorso formale)

In definitiva, l’aumento di pena per il reato meno grave non potrà comunque essere superiore a quanto edittalmente previsto ove tale fatto fosse considerato nella sua autonomia.

90
Q

Come si qualificano i due eventi dell’aberratio ictus plurilesiva?

A

Nel caso in cui l’agente, con dolo omicida, uccida la vittima designata e contestualmente ferisca per errore esecutivo (o altra causa di sviamento) un terzo estraneo, l’evento ulteriore si qualifica come lesioni dolose? lesioni colpose? tentato omicidio?

Innanzitutto, si prevede una pena per il reato più grave aumentata fino alla metà, che deve essere quindi accertato, e non può essere di per se omicidio tentato, in quanto si necessita valutazione ex ante dell’idoneità degli atti compiuti dall’agente 56cp+575cp. Qualora venga accertata la sussistenza di tale idoneità, si può parlare di omicidio tentato, altrimenti si è nella fattispecie di lesioni personali dolose

Per qualificare un delitto come tentativo si necessita di tre requisiti:
- dolo del delitto
- idoneità degli atti
- univocità degli atti nella direzione dell’evento
Ma come può esserci dolo o univocità degli atti se il soggetto non si è nemmeno rappresentato, ne ha voluto l’evento ulteriore.

La Cassazione opera una mutuazione del dolo dell’offesa voluta sull’ulteriore offesa realizzata, ma ciò non è logicamente in linea con i principi fin qui esposti, dovendosi in realtà considerare il secondo evento di lesioni colpose.

Di fatti, la traslatio pone in essere una duplicazione del dolo, nel primo evento data da rappresentazione+volontà, nel secondo evento nell’assenza di entrambi questi requisiti.

ART. 82 - Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta
Quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta(1), il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere(2), salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articolo 60(3).

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta(4)(5), il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

91
Q

Ipotesi di aberratio plurilesiva (che coinvolge almeno altri due estranei oltre la vittima designata)

A

Si è affermato in questo caso che vadano applicati tanti aumenti di pena sino alla metà, quante sono le persone offese.

92
Q

Ipotesi in cui rimane illesa la vittima designata e vengono offesi due o più soggetti diversi

A

Varie soluzioni:
- applicabilità del comma 1 solo in relazione a una delle due offese [Ma quale tra le due? la più grave? come sceglierla?]
- concorso formale di reati colposi [Si andrebbe contro il divieto di analogia in malam partem]

Rimane una questione problematica.

93
Q

[20] Aberratio delicti

L’aberratio delicti

A

L’art. 83 rubricato “evento diverso da quello voluto dall’agente” disciplina l’ipotesi di reato aberrante detta aberratio delicti.

Tale fattispecie si realizza ogniqualvolta l’autore, nella realizzazione di un fatto materiale, per un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa (errore-inabilità), cagiona un evento diverso da quello voluto.

Es. agente vuole danneggiare una vetrina, lancia un sasso, sbaglia la mira e colpisce un passante che viene ferito

Si richiede per l’applicazione dell’articolo, il dolo nei confronti dell’evento voluto e la realizzazione materiale di un reato diverso, che non deve essere voluto, nemmeno a titolo di dolo eventuale.

Natura giuridica non ho capito niente, pag. 500 ma pisssia

Nel comma 2, specularmente a quello che avviene nell’art. 82, si disciplina l’ipotesi bi-offensiva, per cui si applicano le regole all’art. 81 sul concorso formale di reati qualora l’agente abbia altresì cagionato l’evento voluto.
[es. agente vuole colpire una vetrina e nel farlo colpisce altresi un passante, viene punito per danneggiamento e lesioni personali colpose]

Allo stesso modo per la fattispecie pluri-offensiva

Si ritiene l’art. 586 “Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto” un ipotesi speciale di aberratio delicti pluri-lesiva [Caso spacciatore responsabile per morte dell’assuntore derivata da assunzione della sostanza stupefacente cedutagli]

ART. 83 - EVENTO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DALL’AGENTE
Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, se, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto(1) il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo(2).

Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati

94
Q

Differenza tra aberratio ictus e aberratio delicti

A

Il tipo di divergenza tra voluto e realizzato.

Se nell’aberratio ictus la divergenza ricade sul soggetto passivo del reato (ossia la persona offesa), nell’aberratio delicti si ha un mutamento del titolo del reato, sia il soggetto passivo la persona designata o meno.

|||||||||||

Ma cosa si sceglie quando l’errore nell’uso dei mezzi di esecuzione comporta un’offesa diversa da quella voluta (aberratio delicti), nei confronti di una vittima diversa da quella designata (aberratio ictus)?

Sembrerebbe più corretto applicare la disciplina dell’art. 83 di lesioni colpose, perché non vi è traccia del dolo nel compiersi della condotta in quanto le lesioni ai danni di Caio non sono state ne volute ne rappresentate.

Tuttavia, la clausola di riserva prevista nell’incipit dell’art. 83
“Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente …”
impone di ritenere applicabile l’aberratio delicti solo per quelle ipotesi che non rientrano in alcun modo nell’art. 82.

Perché vi sia applicabilità dell’83, l’evento cagionato non deve essere dello stesso tipo di quello rappresentato e voluto (deve sussistere diversità tra bene giuridico che si voleva aggredire e quello effettivamente colpito). Qualora siano omogenei, si applica l’82.

ART. 82 - Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta
Quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta(1), il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere(2), salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articolo 60(3).

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta(4)(5), il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

ART. 83 - EVENTO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DALL’AGENTE
Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, se, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto(1) il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo(2).

Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati

95
Q

L’aberratio causae

A

L’aberratio causae è una terza categoria, delineata in dottrina, di reato aberrante.

Questa fiugra è caratterizzata dal fatto che la divergenza tra il voluto e il realizzato incide sul processo causale, che si svolge in modo diverso da come l’agente lo aveva previsto, pur realizzando l’evento voluto.

[Es. agente spinge soggetto dal ponte perché questo muoia per annegamento e invece muore per aver sbattuto contro un pilone]

Tale fattispecie è tendenzialmente priva di rilevanza nei c.d. reati a forma libera nei quali è, in linea di massima, indifferente che l’evento tipico si sia realizzato in un modo o in un altro.

Al contrario, nei c.d. reati a forma vincolata, il legislatore ha tipizzato in modo dettagliato le modalitò di realizzazione dell’evento, per cui l’errore sul decorso causale incide su un elemento essenziale del reato.

[Es. reato di epidemia 438: Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.]