Regole di condotta e organizzazione Flashcards
Cosa dice l’art. 21, comma 1, TUF sulla regolamentazione degli intermediari?
Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Quindi quali sono i criteri generali di comportamento per gli intermediari?
1) obblighi generali di correttezza, diligenza, professionalità
2) obblighi informativi
3) organizzazione interna
4) conflitti di interesse
Cosa possiamo osservare in relazione agli obblighi generali degli intermediari finanziari?
La lettera “a” riguarda gli obblighi generali, quindi c’è:
- richiamo a clausole generali di diritto comune
correttezza, diligenza, ecc.: centralità della tematica
- rispetto integrità dei mercati: l’intermediario deve tenere un comportamento che non si ponga in contrasto con l’ordinato svolgimento dei mercati in cui opera. Focus su:
- integrità: sicurezza, funzionalità, efficienza, trasparenza del comportamento tenuto dall’intermediario sul mercato
- mercato: non solo mercati regolamentati, ma «mercato dei capitali»
Cosa possiamo osservare in relazione agli obblighi informativi degli intermediari finanziari? E sulla parte pubblicitaria?
La lettera “b” riguarda gli obblighi informativi.
C’è un doppio flusso informativo:
- dall’investitore all’intermediario
- verifica adeguatezza e appropriatezza
- dall’intermediario all’investitore
- l’intermediario informa il cliente prima, dopo, durante il rapporto contrattuale: la normativa comunitaria definisce modi, tempi e contenuti
- ma cfr. art. 21, comma 1, lettera c), TUF, comunicazioni pubblicitarie e promozionali: anche al di fuori del rapporto negoziale
- le informazioni devono sempre in ogni caso essere corrette, chiare e non fuorvianti
Cosa possiamo osservare in relazione all’organizzazione interna degli intermediari finanziari?
La lettera “d” riguarda l’organizzazione interna, quindi c’è:
- necessità di dotarsi di procedure nella prestazione dei servizi e delle attività (tipo dei manuali)
- ampiezza delle procedure di controllo interno:
1) controllo di conformità (compliance)
- adeguatezza ed efficacia procedure interne
- consulenza e assistenza su adeguamento obblighi alla disciplina dei servizi di investimento e accessori
2) revisione interna (internal audit)
- verifica adeguatezza dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di
controllo dell’intermediario
3) gestione del rischio (risk management)
- individuazione, controllo, gestione rischi (finanziario, operativo, legale, ecc.) cui è
esposto l’intermediario
Queste tre figure sono responsabili personalmente perché essendo indipendenti non hanno un capo.
Gli intermediari sono gli unici ad avere questi 3 organi di controllo oltre al colleggio sindacale, la società di revisione e la banca depositaria.
Qual è il problema dei conflitti d’interesse negli intermediari finanziari?
Possibili situazioni in cui l’intermediario potrebbe essere indotto a non realizzare l’interesse del proprio cliente/investitore, ma a privilegiare altri interessi (l’interesse proprio, di altri investitori, di soggetti collegati all’intermediario).
Quali sono i punti della disciplina dei conflitti d’interesse?
Obblighi prioritari, da assolvere anche adottando idonee misure organizzative:
* identificazione dei conflitti di interessi che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti
- mappatura situazioni di conflitto
- analisi investe non solo soggetto stesso (autoanalisi), ma anche soggetti rilevanti e legati da rapporti di controllo e riguarda le diverse attività prestate
- analisi dinamica
* gestione
- elaborazione di una «politica di gestione» dei conflitti: procedura scritta
Qualora le misure adottate non siano sufficienti ad evitare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti:
* disclosure: l’intermediario informa il cliente, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interessi. è una extrema ratio.
- La disclosure non è sostitutiva dei presidi organizzativi per l’identificazione e la gestione.
Obbligo di istituire un registro:
- sono annotate situazioni in cui sia sorto o possa sorgere un conflitto che rischia di ledere gravemente gli interessi dei clienti
- rischio duplicazione procedura di gestione, ma la distinzione è il “gravemente”
Cosa è l’adeguadezza?
L’adeguatezza è una regola NON DEROGABILE: se un’operazione NON è ADEGUATA per il cliente NON può essere ESEGUITA, neppure se il cliente autorizzi espressamente l’operazione stessa, o reiteri l’ordine o l’istruzione dalla quale l’operazione originerebbe. e un giudizio bloccante.
A cosa si applica l’adeguatezza?
Si applica solo alla gestione di portafogli e alla consulenza in materia di investimenti.
Per l’adeguatezza, cosa deve ottenere l’intermediario dal cliente?
L’intermediario deve ottenere dal cliente le informazioni necessarie:
i. per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti
ii. per determinare se:
- il servizio corrisponde agli obiettivi del cliente (tolleranza al rischio, orizzonte temporale di investimento, ecc.)
- il cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento;
- il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi.
Cosa succede se non vengono fornite le informazioni richieste (o sono insufficienti), per l’adeguatezza? Inoltre, che dovere c’è rispetto alle informazioni?
Il servizio NON può essere PRESTATO.
C’è il dovere di conservare informazioni aggiornate e adeguate sul cliente. La frequenza di aggiornamento dipende dalla natura e del profilo di rischio del cliente.
Cosa è l’appropriatezza? Cosa verifica? Cosa comporta la amncata appropriatezza?
Si applica ai servizi diversi dalla consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli.
Si misura soltanto sul livello di esperienza e conoscenza dell’investitore (non sulla valutazione della capacità finanziaria, né degli obiettivi di investimento).
Se l’operazione non è appropriata l’intermediario deve limitarsi a informare l’investitore: NON sussiste divieto di operare.
Stessa soluzione se le informazioni fornite sono insufficienti.
Qual è la regola su execution only per appropriatezza e adeguatezza?
Per execution only (ricezione e trasmissione ordini in modalità execution only) non trovano applicazione né la regola di adeguatezza, né quella di appropriatezza:
- l’intermediario si limita a dare esecuzione agli ordini trasmessi dagli investitori
- si applica al ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 25, par. 4, MiFID II
- si applica solo in caso di strumenti finanziari «semplici»:
- ad es. azioni o obbligazioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato
- escluse azioni/obbligazioni che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato
- sono incluse le quote di un fondo comune e delle SICAV
Cosa è la product governance?
Sono regole per presidiare il processo di creazione e strutturazione dei prodotti. Ora c’è attenzione anche sui «produttori»
Sono regole che operano anche nella «fase genetica» del prodotto, quindi a monte, e non più solo nella «fase di vendita» a valle.
A cosa fa riferiemento la product governance?
Servizi - prodotti finanziari – prima ancora di essere immessi sul mercato – devono essere concepiti e strutturati dai «produttori» in funzione delle caratteristiche del mercato target di riferimento
I «produttori» – imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela – devono:
- dotarsi di un processo che, per ciascuno strumento finanziario, individui la clientela target a cui lo strumento si indirizza
- assicurarsi che, a valle della loro analisi, la distribuzione del prodotto avvenga all’interno del mercato di riferimento di volta in volta individuato
I «distributori», a valle del processo, devono:
- effettuare analoga analisi per valutare il prodotto, sulla base delle indicazioni ricevute dal «produttore», alla luce delle esigenze della clientela di riferimento, cosi da assicurare che il prodotto sia offerto - raccomandato quando ciò sia nell’interesse del cliente