2. Persone fisiche e persone giuridiche Flashcards
(7 cards)
Soggetti del diritto
Sono tutti i soggetti titolari di diritti e di doveri. Ci sono due tipi: le persone fisiche e le persone giuridiche come enti o organizzazioni che hanno ottenuto riconoscimento.
Persona fisica
La persona fisica e l’uomo considerato dal diritto nella sua individualità come singolo, ma anche nei rapporti con gli altri come nelle formazioni sociali. L’uomo deve essere valorizzato al massimo nel suo essere singolarmente e nella collettività. Art. 1 La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. Art. 22 nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome.
La capacità giuridica
È un principio generale ed è l’astratta idoneità di un soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive. Si distingue in capacità giuridiche generale, quindi un’attitudine astratta generica che si estende a tutti gli uomini speciale, che viene richiesta per la titolarità di alcune situazioni complesse. Si acquista con la nascita e si perde solo con la morte. Con la morte naturale sia l’estinzione della persona fisica e la cessazione della sua capacità giuridica.
Comma 2. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinate all’evento della nascita. Viene tutelata anche la persona non ancora nata.
Domicilio
Art. 43.1. Il domicilio è il luogo nel quale si è stabilita la sede principale dei suoi interessi. Può essere: generale, speciale, volontaria e legale. Successione si apre nel luogo del domicilio.
Residenza
Art. 43.2. Luogo nel quale la persona intenzionalmente stabilisce la propria abitazione e le proprie relazioni di natura professionale, familiare e sociale.
Ci si vive stabilmente (rappresentata dall’elemento anagrafico). Può essere scelta e mutata liberamente, MA trasferimento deve essere denunciato come da legge.
Dimora
Il luogo nel quale la persona si trova temporaneamente e occasionalmente, presuppone un soggiorno breve. Rilevanza marginale.
Scomparsa
Art. 48. È un allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio o residenza con mancanza di notizie. Può essere nominato un curatore finalizzato alla conservazione del patrimonio, che quindi amministra e conserva i beni, se gli interessati o i presunti successori legittimi lo ritengano necessario.