Capitolo 2: Atti Flashcards
Atto processuale penale
Sul piano soggettivo, sono tali quelli posti in essere dai soggetti del procedimento.
Sul piano oggettivo, 2 sono le caratteristiche dell’atto processuale penale: la sua ATTITUDINE a produrre effetti giuridici dotati di rilevanza processuale penale e il suo REALIZZARSI nel contesto del processo penale.
Forme dei provvedimenti
Si distingue:
- Atti compiuti nel procedimento, inteso come fase delle indagini preliminari, caratterizzati da FORME LIBERE, nelle quali prevale la tensione al raggiungimento dello scopo, fino a contemplare atti privi di forma.
- Atti posti in essere nel processo, caratterizzati da FORME VINCOLATE in quanto non ammettono equivalenti.
Gli atti del giudice che si traducono in provvedimenti sono: SENTENZE, ORDINANZE e DECRETI
Sentenze
Le sentenze si caratterizzano per l’idoneità a chiudere uno stato o un grado del procedimento, in quanto contengono una decisione sulla res giudicanda.
La distinzione è tra sentenze di CONDANNA e PROSCIOGLIMENTO.
Le sentenze di proscioglimento costituiscono una categoria molto ampia che comprende:
a. ASSOLUZIONE, pronunciate all’esito del dibattimento con le formule: (autorità di cosa giudicata)
- Il fatto non sussiste
- L’imputato non l’ha commesso
- Il fatto non costituisce reato
- Il fatto non è previsto dalla legge come reato
- Il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per altra ragione.
b. NON LUOGO A PROCEDERE, pronunciate al termine dell’udienza preliminare. Acquistano forza esecutiva, non di cosa giudicata, potendo essere revocate.
c. sentenze di NON DOVERSI PROCEDERE emesse nei restanti gradi e stati, sempre prive di efficacia in sede extrapenale e di cosa giudicata.
d. sentenze DICHIARATIVE, che verificano l’esistenza di determinate fattispecie, sfornite della portata liberatoria propria delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento.
e. sentenze COSTITUTIVE, creano effetti giuridici.
Distinzione tra sentenze di merito e sentenze processuali
Le sentenze di MERITO risolvono la questione relativa al dovere di punire.
Le sentenze PROCESSUALI sciolgono i meri nodi processuali.
Altri provvedimenti (decreti e ordinanze)
DECRETI esprimono un comando dell’autorità procedente, assumendo natura prevalentemente amministrativa.
ORDINANZE servono a governare l’andamento del processo, e di regola sono revocabili.
Sono emessi a seguito di instaurazione del contraddittorio tra le parti e deve essere motivato.
Motivazione
A pena di nullità i provvedimenti (tutti) vanno motivati. Si ammette la motivazione per relationem, quella che riporta al contenuto di un altro atto, se l’atto al quale si fa riferimento è facilmente individuabile dalla parte.
Nullità (DOMANDE) art.178 a memoria
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