L’intervento giudiziario, La società a responsabilità limitata (S.R.L.) Flashcards
(41 cards)
L’intervento giudiziario
Per la S.P.A. l’ordinamento prevede oltre al collegio sindacale, che è un organo di controllo interno, anche meccanismi di 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 di natura giudiziaria. Quindi, qualora i vari presidii interni alla società non siano sufficienti a prevenire o porre termine a gravi disfunzioni nella sua gestione, la legge prevede in ultima istanza la possibilità di un 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼
𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼, a tutela 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 (art. 2409).
L’intervento giudiziario
Le persone che possono richiedere
L’intervento giudiziario può essere 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗼 da parte:
- Di una 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶 (10% del capitale nelle società chiuse, 5% nelle società aperte).
- 𝗗𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼.
- 𝗗𝗲𝗹 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼, per le s.p.a. aperte.
L’intervento giudiziario
Sospetto di gravi irregolarità nella gestione
Per fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione che possono danneggiare la società il Tribunale può nominare un 𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 disporre un’ispezione presso la società, per verificare le irregolarità denunciate (visto che i soci non possono controllare il libro delle adunanze del C.D.A.).
Se le violazioni vengono 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝘁𝗲, il Tribunale può adottare discrezionalmente provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le opportune decisioni.
L’intervento giudiziario
Sospetto di gravi irregolarità nella gestione
Revoca dei componenti degli organi
Nei casi più gravi, il Tribunale può revocare i componenti degli organi di amministrazione e controllo e nominare un 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼 (cd commissionamento), il quale amministra la società per il periodo prestabilito e può esercitare azioni di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci revocati e al termine del suo incarico convoca e presiede l’assemblea che nomina le nuove cariche o dispone la liquidazione della società (autofallimento
o altra procedura concorsuale).
La società in accomandita per azioni (S.A.P.A.)
𝗟𝗮 𝗦.𝗔.𝗣.𝗔. si caratterizza come una 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 con una gestione affidata stabilmente ad alcuni soci (𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶), i quali hanno 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗲𝘁𝗼 su alcune decisioni fondamentali dei soci e sono 𝗶𝗹𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 per le obbligazioni sociali.
Al di là delle (poche) disposizioni specificamente previste per questo tipo la S.A.P.A. è 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗮
𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, in quanto compatibile.
La società in accomandita per azioni (S.A.P.A.)
La distinzione dei soci
I soci si distinguono in:
- 𝗔𝗰𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁𝗶 (limitatamente responsabili)
- 𝗔𝗰𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶 (illimitatamente responsabili).
La società in accomandita per azioni (S.A.P.A.)
La distinzione dei soci
• 𝗔𝗰𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶
𝗜 𝘀𝗼𝗰𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶 devono essere indicati nell’atto costitutivo e sono di diritto 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 senza limite di durata della carica; possono essere revocati dai soci, secondo le regole 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮, ma per la nomina dell’amministratore/accomandatario occorre anche il consenso di tutti gli altri soci accomandatari. (𝗖𝗼𝗼𝗽𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲)
Anche tutte le altre modificazioni dell’atto costitutivo richiedono il voto favorevole di tutti i soci accomandatari.
La società in accomandita per azioni (S.A.P.A.)
La distinzione dei soci
• 𝗔𝗰𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶, la qualifica
𝗟𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼, non le azioni (è personale) quindi chi acquisisce le azioni di un socio accomandatario diventa socio accomandante (salvo ulteriore decisione dell’assemblea straordinaria e di tutti gli altri accomandatari).
L’amministrazione può essere affidata solo a soci accomandatari——>la 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝘀𝗶 𝘀𝗰𝗶𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲 anche
se vengono a mancare tutti i soci accomandatari e non vengono sostituiti entro 180 giorni (art. 2458).
La società in accomandita per azioni (S.A.P.A.)
La distinzione dei soci
• 𝗔𝗰𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶, Limiti
𝗔 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗽𝗽𝗲𝘀𝗼 dei poteri attribuiti, i soci accomandatari:
• Sono 𝗶𝗹𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 per le obbligazioni sociali, con il 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝗰𝘂𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼 di S.N.C.. Se il socio è illimitatamente responsabile, i creditori possono ricorrere sia
nei confronti della società che in quello dei singoli soci, ma deve prima agire contro il patrimonio sociale, solo se questo poi è insoddisfatto allora potrà agire nei confronti del singolo socio.
• Non possono concorrere alla nomina e alla revoca dei componenti dell’organo di controllo (art. 2459).
La società in accomandita per azioni (S.A.P.A.)
La distinzione dei soci
• 𝗔𝗰𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶, Limiti
Caratteristiche molto poco diffuso
In ragione delle sue caratteristiche, la S.A.P.A. è un 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗱𝗶𝗳𝗳𝘂𝘀𝗼 ed è utilizzato principalmente per le c.d. 𝗵𝗼𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮 (es. Agnelli):
- Assumendo la carica di socio accomandatario, il 𝗰𝗮𝗽𝗼 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮/𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 si assicura la conduzione dell’impresa e la scelta degli altri gestori o successori. Successivamente vi sono parenti che a vario titolo ne partecipano; è molto importante formalizzare i rapporti familiari rispetto alla conduzione societaria.
- 𝗜 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶, pur illimitatamente responsabili, mantengono in realtà una responsabilità circoscritta, in quanto il patrimonio della S.A.P.A. è costituito solo dalle partecipazioni in altre società di capitali, attraverso le quali è gestita l’impresa.
- Tutti i 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮 possono partecipare ai risultati dell’impresa (utili), senza rischiare con il patrimonio personale, in qualità di soci accomandanti.
- Lo statuto della società contiene solitamente clausole di limitazione al trasferimento delle azioni (per preservare il carattere familiare).
La società a responsabilità limitata (S.R.L.)
È un modello 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗱𝗶𝗳𝗳𝘂𝘀𝗼 nella prassi in quanto è adatto sia per l’impresa familiare che per i gruppi di società. Come nella S.P.A., anche nella S.R.L. 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à per le obbligazioni della società.
La società a responsabilità limitata (S.R.L.)
A differenza della spa
A differenza della S.P.A., però, la S.R.L. è soggetta a una disciplina caratterizzata da ben maggiore derogabilità e lacunosità, per alcuni aspetti più avvicinabile alla disciplina delle società di persone.
Recentemente vi è stato uno stravolgimento in quanto nel 2003 la disciplina societaria di capitali è stata riformata, in particolare con la S.R.L., che in passato era una miniatura della S.P.A., ora invece è un modello ambivalente che può assumere conformazioni diverse tra di loro; è diventata una specie di società di persone a responsabilità limitata. Negli ultimi anni la questione è cambiata ancora, si potrebbe usare la S.R.L. per fare delle S.P.A. più piccole.
La società a responsabilità limitata (S.R.L.)
I rischi
𝗜 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶 implicati dalla limitazione di responsabilità:
• Restano almeno in parte contenuti dalla riproposizione anche per le S.R.L. di alcuni 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗱𝗶
𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮 previsti per la S.P.A.
• Sono circoscritti per effetto di alcune caratteristiche del tipo sociale, che rendono la S.R.L. tendenzialmente adatta per l’esercizio di imprese non grandi e con un numero limitato di soci.
La società a responsabilità limitata (S.R.L.)
I rischi più gravi e cosa risulta
I rischi più gravi derivanti dalla limitazione della responsabilità limitata non dovrebbero avere un
impatto sistemico come nel caso delle S.P.A. di grandi dimensioni.
In ragione di queste caratteristiche, la S.R.L. oggi risulta il tipo sociale numericamente più diffuso e ha costituito negli anni recenti il principale terreno di 𝘀𝗽𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 in campo societario (S.R.L. semplificata, start-up innovative, PMI innovative).
La società a responsabilità limitata (S.R.L.)
Conclusione
In definitiva, oggi una S.R.L. può assumere 𝘂𝗻’𝗮𝗺𝗽𝗶𝗮 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁à 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, che spaziano da un assetto simile a quello di una società di persone (pur sempre a responsabilità limitata) a un assetto simile a quello di una S.P.A. (pur con la presenza di soci imprenditori e con un numero di soci minore).
La partecipazione sociale
Anche nelle S.R.L. la partecipazione del socio può essere oggetto di 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗼 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 e di 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮𝘁𝗮, consentiti dalla limitazione di responsabilità.
La partecipazione sociale
Regole che riducono la circolazione
Tuttavia, altre regole riducono significativamente le possibilità di circolazione della partecipazione e la conseguente liquidabilità dell’investimento:
- 𝗟𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂ò 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶: ciascun socio è titolare di un’unica quota proporzionale al conferimento e rappresentativa del complesso di prerogative inerenti al rapporto sociale. Ogni socio ha una quota diversa.
- Le quote 𝗻𝗼𝗻 possono essere oggetto di offerta al pubblico
• 𝗜𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 della partecipazione ha effetto nei confronti della società con il deposito entro 30 giorni presso il registro delle imprese dell’atto autenticato da notaio (art. 2470, comma 2). In caso di più acquirenti, è fatto salvo colui che per primo in buona fede, ha
provveduto all’iscrizione (diverso da deposito).
• 𝗟’𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼 può prevedere la limitazione o l’esclusione del trasferimento delle partecipazioni (sia per atto tra vivi, volontario o forzato, sia a causa di morte) entro condizioni meno restrittive di quelle previste per le S.P.A., ma va comunque previsto il diritto di recesso (artt. 2469 e 2471, commi 3-4). Nello statuto si possono prevedere clausole che possono essere di gradimento, di prelazione, o clausole che limitano o escludono il trasferimento di quote per un termine non superiore a 2 anni (come se fosse una società chiusa).
• Riguardo il 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲, è obbligato solidalmente
anche l’acquirente per i versamenti ancora dovuti per 3 anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
La partecipazione sociale
Personalizzazione della partecipazione
Sebbene gli avvicendamenti dei singoli soci restino ininfluenti sul patrimonio sociale a causa della limitazione di responsabilità, l’atto costitutivo può introdurre una 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 nell’ambito dei rapporti tra i soci; come nelle S.P.A., la quota di partecipazione di ciascun socio è determinata in misura proporzionale al conferimento (salvo diverso accordo tra i soci) e attribuisce al titolare diritti sociali in misura proporzionale alla quota (art. 2468, comma 2), ma nell’atto costitutivo possono essere attribuiti a singoli soci 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 (comma
3) che possono riguardare l’amministrazione o la partecipazione agli utili, anche se ci sono dei diritti atipici.
La partecipazione sociale
Personalizzazione della partecipazione
I diritti speciali
Nel primo caso riguarda la facoltà di scelta di alcuni amministratori, il diritto di veto o di decisione su determinati atti gestori o la riserva a favore del socio stesso ad essere amministratore.
Nel secondo caso si ipotizza il fatto che si ottengano delle percentuali qualificate, o riguardo una priorità nel prelievo del dividendo.
La partecipazione sociale
Personalizzazione della partecipazione
I diritti speciali, Modifica e eliminazioni
I diritti speciali 𝗳𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗰𝗮𝗽𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼, non alla quota: il trasferimento della quota non comporta anche il trasferimento dei diritti particolari attribuiti all’alienante.
Inoltre, possono essere 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗼 𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶 solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo (comma 4).
La partecipazione sociale
Personalizzazione della partecipazione
I diritti speciali, Modifica e eliminazioni
Modifica indiretta
Nel caso in cui vi sia stata una 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 (es. da parte degli amministratori, senza modificare l’atto costitutivo), al socio dissenziente spetta l’eventuale 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼.
L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa (art. 2473-bis), dando così rilievo a comportamenti dei singoli soci o a
fatti che li riguardano.
La S.R.L. unipersonale
La costituzione può essere svolta tramite contratto o tramite atto unilaterale, 𝘂𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼 (persona fisica o giuridica che sia) può adottare questa forma anche se dai terzi ciò non è un aspetto positivo, in quanto ci sarebbero pochi controlli interni.
La S.R.L. unipersonale
Tutela dei creditori
Per la tutela dei creditori (come nella S.P.A.):
• Gli amministratori (o il socio stesso) devono provvedere a depositare l’iscrizione nel registro
delle imprese insieme ad una dichiarazione che contiene le generalità del socio entro 30 giorni.
- Deve essere versato immediatamente il totale del capitale sottoscritto.
- Negli atti della corrispondenza deve rendersi nota l’esistenza dell’unico socio.
• I contratti della società con l’unico socio e le operazioni a favore di questo sono opponibili ai
creditori della società se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o da un atto scritto con data anteriore al pignoramento.
La S.R.L. unipersonale
Tutela dei creditori, Se si viola l’obbligo
In caso di 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮 𝘁𝗮𝗹𝗶 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗵𝗶, 𝗶𝗹 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗶𝗹𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 per le obbligazioni sociali.