rapporti giuridici di famiglia Flashcards
(49 cards)
RAPPORTI GIURIDICI DI FAMIGLIA
LA FAMILIA
CAPITOLO 20 - famiglia e parentela
Il termine FAMILIA viene usato per indicare il PATER FAMILIAS e le PERSONE LIBERE eventualmente soggette alla SUA POTESTÀ (moglie, discendenti…)
Le persone soggette all’ALTRUI POTESTÀ, non importa se LIBERE o SCHIAVE, si dice che sono ALIENI IURIS mentre il PATER FAMILIAS si dice che è SUI IURIS
La familia è un organismo di BREVE DURATA poichè, alla MORTE del PATER FAMILIAS, i suoi DISCENDI IMMEDIATI diventano tutte persone SUI IURIS e la famiglia paterna di FRAZIONA in tante FAMIGLIE INDIPENDENTI
Per questo motivo, infatti, vengono distinte:
1. FAMILIA PROPRIO IURE (famiglia formata dal PATER FAMILIAS
e i suoi SOTTOPOSTI)
2. FAMILIA COMMUNI IURE (famiglia che per la MORTE del PATER
FAMILIAS si è FRAZIONATA)
Negli ultimi secoli dell’EPOCA REPUBBLICANA si afferma anche la semplice FAMILIA PATERNA (famiglia che si fonda sul RAPPORTO DI GENERAZIONE tra il GENITORE MASCHIO e i suoi DISCENDENTI da GIUSTE NOZZE, anche quelli USCITI dalla PATRIA POTESTAS)
L’AGNATIO
CAPITOLO 20 - famiglia e parentela
I COMPONENTI della FAMILIA (sia proprio iure che communi iure) sono gli uni rispetto agli altri AGNATI
L’AGNATIO è, infatti, il VINCOLO DI PARENTELA esistente tra le persone ATTUALMENTE soggette alla PATRIA POTESTAS dello STESSO PATER FAMILIAS o che vi sarebbero soggette se quest’ultimo NON fosse MORTO
Tale vincolo sussiste tra coloro che discendono dallo STESSO CAPOSTIPITE MASCHIO attraverso ALTRI MASCHI
Si usa, inoltre, MISURARE tale vincolo in GRADI:
1. Nella PARENTELA IN LINEA RETTA (tra coloro che discendono
UNO all’ALTRO, ex. padre e figlio) il GRADO è dato dal NUMERO delle GENERAZIONI (ex. padre e figlio sono agnati di 1° grado, nonno e nipote sono agnati di 2° grado)
2. Nella PARENTELA IN LINEA COLLATERALE (tra coloro che possiedono uno CAPOSTIPITE COMUNE ma NON discendono UNO all’ALTRO, ex. fratello e sorella) il GRADO è dato RISALENDO di generazione in generazione da uno dei due agnati al CAPOSTIPITE COMUNE e RISCENDENDO poi all’altro agnato (ex. fratello e sorella sono agnati di 2° grado, zio e nipote sono agnati di 3° grado)
Normalmente NON si ammette agnatio OLTRE IL SESTO GRADO (in CASI ECCEZIONALI può arrivare al SETTIMO)
LA STIRPE E LA GENS
CAPITOLO 20 - famiglia e parentela
La FAMILIA si estende anche OLTRE la cerchia dei rapporti di AGNATIO fino a comprendere tutta la STIRPE (coloro che portano lo STESSO NOMEN o quantomeno lo STESSO COGNOMEN)
Tale appartenenza NON è GIURIDICAMENTE RILEVANTE ma assume IMPORTANZA POLITICA quando serve a distinguere la POPOLAZIONE NOBILE dal resto di essa
È, invece, diverso il caso del PATRIZIATO dell’EPOCA ARCAICA, dove i DISCENDENTI dello STESSO CAPOSTIPITE costituivano una GENS che era considerato un vero e proprio ORGANISMO GIURIDICO
IL PRINCIPIO PATRIARCALE
CAPITOLO 20 - famiglia e parentela
La FAMILIA si basa sul PRINCIPIO PATRIARCALE secondo cui la GENERAZIONE è OPERA del PADRE
La DONNA, infatti, NON è legata ai FIGLI da NESSUN rapporto di AGNATIO e nel MATRIMONIO SINE MANU è considerata un’ESTRANEA per essi
Tale concezione, però, urtò il SENTIMENTO DI GIUSTIZIA e venne, dunque, introdotta la PARENTELA MATERNA che prende il nome di COGNATIO
Nel DIRITTO GIUSTINIANEO la DISTINZIONE tra agnatio e cognatio viene ABOLITA e si da il nome di COGNATI sia ai parenti della LINEA MASCHILE che a quelli della LINEA FEMMINILE
L’ADFINITAS
CAPITOLO 20 - famiglia e parentela
L’ADFINITAS è, invece, il VINCOLO che sorge tra un CONIUGE e i PARENTI dell’ALTRO CONIUGE
IL MATRIMONIO
CAPITOLO 21 - il matrimonio
Il MATRIMONIO è il FONDAMENTO della FAMILIA PROPRIO IURE, costituisce il PRESUPPOSTO PRINCIPALE della PATRIA POTESTAS e coincide con l’acquisto della MANUS (potestà sopra la moglie)
IL MATRIMONIO CUM MANU
CAPITOLO 21 - il matrimonio
Il MATRIMONIO CUM MANU è un ATTO o un FATTO GIURIDICO in virtù del quale una DONNA (sui iuris o alieni iuris) esce dalla FAMIGLIA D’ORIGINE ed entra in una NUOVA FAMIGLIA
Esso è il MATRIMONIO TIPICO dell’ANTICO diritto romano
Il matrimonio cum manu può avvenire attraverso DUE DIVERSI ATTI:
1. CONFARREATIO (CERIMONIA RELIGIOSA che prende il nome
da una FOCACCIA DI FARRO che viene DIVISA tra gli SPOSI come simbolo di INIZIO della VITA CONIUGALE e che si svolge in presenza del FLAMEN DIALIS e di 10 TESTIMONI)
2. COEMPTIO (applicazione della MANCIPATIO, VENDITA che l’AVENTE POTESTÀ sulla donna fa di lei o LEI fa di sè stessa al suo FUTURO MARITO o all’AVENTE POTESTÀ su di lui; essendo un MODO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ, ai difetti della mancipatio può sopperire il GODIMENTO ININTERROTTO della donna per 1 o 2 ANNI ai sensi dell’USUCAPIO)
La CONVENTIO IN MANUM (passaggio della moglie nella potestà maritale) genera determinate CONSEGUENZE:
1. La donna PERDE qualsiasi rapporto di AGNATIO con la FAMIGLIA D’ORIGINE
2. La donna è SOTTRATTA alla TUTELA degli AGNATI
3. La donna NON può avere alcuna ASPETTATIVA sull’EREDITA
degli AGNATI
Successivamente, però, si avvertì l’esigenza di EVITARE che la donna PERDESSE i suoi LEGAMI e le ASPETTATIVE SUCCESSORIE con la FAMIGLIA D’ORIGINE -> vennero, dunque, EVITATI la CONFARREATIO e la COEMPTIO e venne preferito unirsi in MATRIMONIO tramite l’USUS
Sorse, così, il MATRIMONIO SINE MANU che fino agli ultimi anni dell’EPOCA REPUBBLICANA venne considerato il MATRIMONIO TIPICO del diritto romano
IL MATRIMONIO SINE MANU
CAPITOLO 21 - il matrimonio
Il MATRIMONIO SINE MANU è una SITUAZIONE DI FATTO che solamente tramite l’USUS (uso ininterrotto e continuato per un certo periodo di tempo) può essere trasformata in un RAPPORTO GIURIDICO
Si tratta, dunque, di una RELAZIONE CONTINUATIVA che ha da certi punti di vista EFFETTI PERMANENTI (ex. legittimità dei figli) mentre da altri produce EFFETTI solo per il TEMPO DELLA SUA DURATA che ciascuna delle parti può far CESSARE quando VUOLE
Per questo motivo tale istituto è paragonato al POSSESSO -> il matrimonio e il possesso hanno, infatti, la CARATTERISTICA COMUNE di poggiare su DUE ELEMENTI DI DURATA:
1. CONVIVENZAtramaritoemoglie(elementoDIFATTOcomeloèil corpus possidere)
2. AFFECTIO MARITALIS intesa come l’intenzione di TRATTARSI RECIPROCAMENTE come MOGLIE e MARITO (elemento MORALE come lo è l’animus possidere)
Perché il matrimonio sine manu sia POSTO IN ESSERE occorre un FATTO che INIZI VISIBILMENTE la VITA CONIUGALE che solitamente consiste nella DEDUCTIO IN DOMUM MARITI della SPOSA accompagnata da CERIMONIE RELIGIOSE e FESTIVITÀ -> NON basta, dunque, il semplice ACCORDO tra i coniugi
Il matrimonio, inoltre, può essere CELEBRATO in ASSENZA del MARITO poichè la donna può essere ugualmente CONDOTTA nella CASA DELL’UOMO ma NON in ASSENZA della MOGLIE
Nell’EPOCA ARCAICA si pensava il TRINOCTIUM (ALLONTANARSI della donna dalla CASA CONIUGALE per TRE NOTTI CONSECUTIVE) IMPEDIVA che il matrimonio venisse in essere -> si è poi stabilito che tale interruzione servisse ad IMPEDIRE l’acquisto della MANUS e che il
MATRIMONIO validamente iniziato con la convivenza SOPRAVVIVESSE al trinoctium
Dopo il matrimonio sine manu, la POSIZIONE GIURIDICA della DONNA rimane la STESSA -> se era SUI IURIS rimane tale, se era ALIENI IURIS rimane sotto la potestà di colui che ne era titolare e CONSERVA tutti i legami di AGNATIO con la FAMIGLIA D’ORIGINE
I REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MATRIMONIO
CAPITOLO 21 - il matrimonio
Perché il MATRIMONIO sia VALIDO (iustum) è necessario che:
1. Entrambi i coniugi possiedano la CAPACITÀ MATRIMONIALE
(CONNUBIUM)
2. Ci sia una CAUSA LECITA
3. Ci sia il CONSENSO del PATER FAMILIAS (nel DIRITTO ANTICO
devono, infatti, consentire le nozze tutti gli ASCENDENTI INTERMEDI tra il CAPOSTIPITE e lo SPOSO)
GLI IMPENDIMENTI DEL MATRIMONIO
CAPITOLO 21 - il matrimonio
Esistono, però, anche degli IMPEDIMENTI a CONTRARRE MATRIMONIO:
1. Non possono contrarre matrimonio coloro che NON possiedono la CAPACITÀ MATRIMONIALE (IMPUBERI, SCHIAVI, EVIRATI, coloro che sono GIÀ uniti in MATRIMONIO)
2. Sono vietati i matrimoni tra PARENTI (sia agnati che cognati, anche quelli ADOTTIVI)
3. Nel diritto antico non possono contrarre matrimonio i MILITARI in SERVIZIO ATTIVO (possono solo tenere delle CONCUBINE)
4. Nel diritto antico era vietato il matrimonio tra PATRIZI e PLEBEI
5. Nel diritto antico era vietato il matrimonio tra ROMANI e
STRANIERI (che non possedevano il connubium) -> successivamente la LEX CORNELIA concede il CONNUBIUM anche ai NON ROMANI -> occorre, però, tenere presente che il matrimonio NON MODIFICA lo STATUS CIVITATIS (ex. una straniera che sposa un romano rimane straniera) ma ha conseguenze per quanto riguarda la LEGITTIMITÀ DEI FIGLI (ex. i figli di un romano e di una straniera saranno romani se esiste il connubium, saranno stranieri se invece non esiste)
È AMMESSO, invece, il SECONDO MATRIMONIO purché non sia violato il TEMPUS LUGENDI (periodo di 10 MESI che la VEDOVA deve ASPETTARE per contrarre il secondo matrimonio)
IL MATRIMONIO INIUSTUM
CAPITOLO 21 - il matrimonio
NON tutti gli IMPEDIMENTI, però, producono gli STESSI EFFETTI -> il matrimonio tra LIBERI e SCHIAVI o tra PARENTI sono considerati dall’ordinamento giuridici INESISTENTI, mentre il matrimonio tra persone NON aventi il CONNUBIUM per ragioni di NAZIONALITÀ è considerato lo stesso un MATRIMONIO ma INIUSTUM
Esistono, inoltre, ALTRI CASI in cui il matrimonio è considerato INIUSTUM (ma NON INESISTENTE):
1. Matrimonio tra la MOGLIE ADULTERA e il suo COMPLICE
2. Matrimonio tra la PUPILLA e il TUTORE che NON avesse
presentato il RENDICONTO
3. Matrimonio tra RAPITORE e RAPITA
4. Matrimonio tra un SENATORE e una DONNA LIBERTINA
5. Matrimonio tra CRISTIANI e EBREI
6. Matrimonio con una persona che ha pronunciato VOTO DI
CASTITÀ o rivestito ORDINI MAGGIORI
LE LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ MATRIMONIALE
CAPITOLO 21 - il matrimonio
Il matrimonio, se ne ricorrono i REQUISITI, è PIENAMENTE LIBERO -> esistono, però, alcune DEROGHE a seconda delle EPOCHE
In EPOCA PRE-CLASSICA si volle porre freno al MALCOSTUME e allo SPOPOLAMENTO attraverso la LEX IULIA ET PAPIA che sancì alcuni OBBLIGHI:
1. Gli UOMINI tra i 25 e i 60 ANNI e le DONNE tra i 20 e i 50 ANNI sono obbligati a CONTRARRE MATRIMONIO entro i RISPETTIVI LIMITI D’ETÀ
2. Il matrimonio NON deve essere STERILE
3. Come stimolo alla PROCREAZIONE e sanzione all’obbligo di
CONTRARRE MATRIMONIO sono inflitti GRANDI SVANTAGGI PATRIMONIALI ai CELIBI e agli ORBI (coniugi senza figli) e GRANDI VANTAGGI PATRIMONIALI agli SPOSI FECONDI
4. Alle DONNE che hanno partorito PIÙ DI TRE FIGLI è concesso lo IUS LIBERORUM (che comporta l’ESENZIONE dalla TUTELA degli AGNATI e la piena CAPACITÀ DI TESTARE)
5. Viene stabilita un’IMPOSTA dell’1% sul PATRIMONIO delle NUBILI e delle ORBE
In EPOCA CLASSICA:
1. Le disposizioni precedenti vennero spesso DEROGATE mediante
la concessione di PRIVILEGI (specialmente dello IUS
LIBERORUM anche a persone che NON avevano FIGLI)
2. Venne istituito l’OBBLIGO di SECONDO MATRIMONIO una volta
trascorso il TEMPUS LUGENDI (che in EPOCA POST-CLASSICA viene alzato ad UN ANNO)
In EPOCA GIUSTINIANEA sono fissate VERE E PROPRIE LIMITAZIONI alla LIBERTÀ MATRIMONIALE tra cui:
1. Tutto quello che colui che contra il SECONDO MATRIMONIO ha RICEVUTO dal PRIMO CONIUGE diventa PROPRIETÀ dei FIGLI DI PRIMO LETTO
GLI EFFETTI DEL MATRIMONIO
CAPITOLO 21 - il matrimonio
Gli EFFETTI DEL MATRIMONIO sono:
1. LEGITTIMITÀ dei FIGLI che nascono all’interno di esso che
assumono lo STATUS DEL PADRE nel momento del concepimento 2. DIVIETO di esperire AZIONI PENALI o INFAMANTI da parte di un
coniuge contro l’altro
LE SPONSALIA
CAPITOLO 21 - il matrimonio
Le SPONSALIA sono le PROMESSE RECIPROCHE di FUTURO MATRIMONIO attraverso le quali il MARITO si impegna a prendere in moglie la donna e il PATER FAMILIAS a darla in moglie
Tali promesse, però, NON viene fatta in MODO SOLENNE nè produce OBBLIGHI GIURIDICAMENTE RILEVANTI
Tale denominazione, inoltre, proviene dalla SPONSIO poichè in EPOCA ARCAICA la DONNA era oggetto di COMPRAVENDITA e, dunque, poteva esserlo anche di OBBLIGAZIONE, la quale veniva contratta tramite SPONSIO
LE ARRHAE SPONSALICIAE
CAPITOLO 21 - il matrimonio
Le ARRHAE SPONSALICIAE sono una sorta di CAPARRA che la FUTURA SPOSA versa al FUTURO MARITO per GARANTIRE l’impegno assunto in seguito alla SPONSALIA
Qualora la SPOSA VENGA MENO alla promessa, lo SPOSO è legittimato a TRATTENERE la caparra
Qualora lo SPOSO VENGA MENO alla promessa, la SPOSA ha diritto alla RESTITUZIONE del DOPPIO della caparra
IL DIVORTIUM
CAPITOLO 21 - il matrimonio
Lo SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO, che prende il nome di DIVORTIUM (o repudium), in origine poteva essere fatto solo dal MARITO ma venne successivamente riconosciuto anche alla MOGLIE
LE CAUSE DI DIVORTIUM
CAPITOLO 21 - il matrimonio
Esso può avvenire per:
1. MORTE di uno dei coniugi
2. CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA di uno dei coniugi (perdita dello
STATUS LIBERTATIS) -> la CAPITIS DEMINUTIO MEDIA (perdita dello STATUS CIVITATIS) non scioglie il matrimonio ma lo rende INIUSTUM, la CAPITIS DEMINUTIO MINIMA (perdita dello STATUS FAMILIAE) SCIOGLIE il matrimonio solamente nel MATRIMONIO CUM MANU
3. Quando i coniugi si ritrovano in un rapporto di PARENTELA (anche ADOTTIVA)
4. VOLONTÀ di uno dei coniugi o di entrambi
IL DIVORTIUM NEL MATRIMONIO CUM MANU
CAPITOLO 21 - il matrimonio
Per quanto riguarda il MATRIMONIO CUM MANU:
1. Se contratto tramite CONFERREATIO si SCIOGLIE solo tramite
una CERIMONIA RELIGIOSA che prende il nome di
DIFFAREATIO
2. Se contratto tramite COEMPTIO si SCIOGLIE tramite
REMANCIPATIO al PATER FAMILIAS della FAMIGLIA D’ORIGINE o EMANCIPATIO
IL DIVORTIUM NEL MATRIMONIO SINE MANU
CAPITOLO 21 - il matrimonio
Per quanto riguarda il MATRIMONIO SINE MANU, esso si SCIOGLIE tramite il VENIR MENO dell’AFFECTIO MARITALIS
Nell’EPOCA REPUBBLICANA tale stato d’animo trovava la sua espressione nella SEPARAZIONE MATERIALE accompagnata dal
REPUDIUM (DICHIARAZIONE di uno dei coniugi di voler ROMPERE IL VINCOLO CONIUGALE)
Nell’EPOCA GIUSTINIANEA era necessario il LIBELLUS REPUDII affinchè il divorzio fosse VALIDO
TIPI DI DIVORTIUM FAVORITI DALL’ORDINAMENTO
CAPITOLO 21 - il matrimonio
In alcuni casi, inoltre, il DIVORTIUM è FAVORITO dall’ORDINAMENTO GIURIDICO mentre in altri è visto con OSTILITÀ e comporta delle SANZIONI PENALI
Sono FAVORITI dall’ordinamento giuridico:
1. DIVORTII BONA GRATIA (divorzio per RAGIONI che NON sono
moralmente IMPUTABILI all’uno o all’altro coniuge, ex. voto di
castità, impotenza, presunzione di morte…)
2. DIVORTII EX IUSTA CAUSA (divorzio per fatto IMPUTABILE al
RIPUDIATO, ex. donna adultera, uomo che ha tentato di prostituire la moglie, uomo che tiene delle concubine…)
I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
LA DOTE NEL MATRIMONIO CUM MANU
CAPITOLO 21 - il matrimonio
Nel MATRIMONIO CUM MANU la DOTE era una MASSA DI BENI che la DONNA portava con sè nel momento in cui si STACCAVA dalla FAMIGLIA D’ORIGINE perdendo le ASPETTATIVE SUCCESSORIE nei confronti dei suoi agnati
Essa serviva ad INDENNIZZARLA della PERDITA SUBITA e per rappresentare un CONTRIBUTO di lei e della sua famiglia alle SPESE che sarebbero state sostenute durante VITA CONIUGALE
LA DOTE NEL MATRIMONIO SINE MANU
CAPITOLO 21 - il matrimonio
Nel MATRIMONIO SINE MANU, invece, la DOTE è una MASSA DI BENI che la DONNA porta con sè allo scopo di AIUTARE IL MARITO a sostenere i PESI DEL MATRIMONIO
Ella mantiene i DIRITTI SUCCESSORI nei confronti dei suoi agnati ma, nonostante ciò, il PATER FAMILIAS è solito ESCLUDERE dall’EREDITÀ la figlia munita di dote
Essa può essere costituita PRIMA del MATRIMONIO, all’INIZIO della VITA CONIUGALE o DURANTE il MATRIMONIO
Viene stabilito che la dote può essere costituita non solo dal PATER FAMILIAS ma anche dalla DONNA SUI IURIS e da ESTRANEI
La dote può essere distinta in base al COSTITUENTE in:
1. DOS PROCFETICIA (costituita dall’ASCENDENTE o dall’AVENTE
POTESTÀ sulla donna)
2. DOS ADVENTICIA (costituita dalla DONNA stessa o da
CHIUNQUE ALTRO)
La dote, una volta costituita, diventa PROPRIETÀ del MARITO o dell’AVENTE POTESTÀ su di lui
Per evitare la CONFUSIONE della dote con il PATRIMONIO del PATER FAMILIAS, quest’ultimo è solito costituire in PECULIO la dote della moglie e farla oggetto di PRELEGATO nel testamento
Per evitare la DISSIPAZIONE della dote, inoltre, viene imposto:
1. Per quanto riguarda i BENI IMMOBILI, il DIVIETO DI ALIENARE I
FONDI ITALICI costituiti in dote e di costituirvi IURA IN RE ALIENA
(se non con il CONSENSO della MOGLIE)
2. Per quanto riguarda i BENI MOBILI, la VALUTAZIONE dei singoli
OGGETTI DOTALI
NEGOZI DIRETTI A COSTITUIRE LA DOTE
CAPITOLO 21 - il matrimonio
La COSTITUZIONE DELLA DOTE nel diritto romano NON è un NEGOZIO GIURIDICO a sè stante ma può essere fatta tramite DIVERSI NEGOZI:
1. DOTIS DICTIO (vedi contratti formali)
2. PROMISSIO DOTIS (fatta mediante STIPULATIO)
3. DATIO DOTIS (consiste nel compiere gli ATTI NECESSARI per
rendere PROPRIETARIO dei beni in dote il MARITO, indipendentemente da ogni OBBLIGAZIONE PRECEDENTE)
Nel DIRITTO GIUSTINIANEO la costituzione della dote può essere fatta anche tramite CONVENZIONE NON SOLENNE ma è comunque PREFERITO un DOCUMENTO
LA RESTITUZIONE DELLA DOTE
CAPITOLO 21 - il matrimonio
La RESTITUZIONE DELLA DOTE inizialmente avveniva solo nel caso in cui si aggiungesse un’APPOSITA STIPULATIO attraverso il quale il MARITO si obbligava a RESTITUIRE la dote in caso di DIVORTIUM
Sorgeva, inoltre, a favore del COSTITUENTE un’ACTIO EX STIPULATU
Negli ultimi secoli dell’EPOCA REPUBBLICANA viene riconosciuto alla donna il DIRITTO ALLA RESTITUZIONE della dote in caso di DIVORTIUM
Sorge, inoltre, a suo favore un’ACTIO REI UXORIAE (esperibile da LEI STESSA se SUI IURIS o dal PATER FAMILIAS se ALIENI IURIS) che in EPOCA GIUSTINIANEA prende il nome di ACTIO DE DOTE
Spetta al GIUDICE, dunque, stabilire se la dote debba essere restituita PER INTERO o IN PARTE -> spesso una PARTE rimane al MARITO per alcuni motivi, come ad esempio:
1. Esistenza di FIGLI
2. Punire il MALCOSTUME della DONNA
3. DONAZIONI fatte nonostante il DIVIETO di donazioni tra CONIUGI
4. INDEBITE SOTTRAZIONI della moglie ai BENI MARITALI