Varie Flashcards
Accatastamento*
- Gli scopi del catasto, sono i seguenti:
1) accertare le proprietà immobiliari urbane e determinarne la rendita;
2) costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani che si denomina
nuovo catasto edilizio urbano.
- L’attività di accatastamento, che deve essere svolta in ragione di determinate procedure informatiche, è regolata in larga parte ancora dal d.p.r. n. 1142/1949.
- Il catasto (si veda Voce, Catasto) è oggetto da lunghi anni di tentativi di riforma complessiva tesi a renderlo conforme agli standard valutativi attuali, ma una riforma organica e complessiva non è
ancora giunta in porto.
Agibilità (o abitabilità)*
- “Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente” (art. 24, primo comma, d.p.r. n. 380/01).
- L’agibilità è un provvedimento reso dal “dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale” al termine di un procedimento amministrativo teso ad accertare i requisiti sopra menzionati.
- La legge consente anche il rilascio di un certificato di agibilità parziale in relazione ad unità immobiliari, anche ubicate in condominio, a patto che ricorrano determinati requisiti, ossia “purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale”.
- L’agibilità parziale può essere altresì rilasciata “per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni”.
Una norma che pare fare al caso dei supercondominii. - Abitabilità e agibilità sono la stessa cosa.
Amianto*
- L’amianto è un minerale presente in natura in varie tipologie e si connota principalmente per la sua resistenza al calore. In passato ne è stato fatto largo uso nell’industria, anche in quella edilizia, finché non si è accertata la sua cancerogenicità.
- La legge n. 257 del 1992 vieta “l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto”
- La normativa vigente (leggi nazionali e regionali) impongono attività di bonifica dall’amianto.
- Negli allegati al decreto ministeriale 6 settembre 1994 si legge che per bonifica dall’amianto s’intende ogni attività tesa;
a) alla rimozione;
b) all’incapsulamento;
c) al confinamento dell’amianto. - La rimozione avviene, come spiega lo stesso termine, con l’asportazione della parte di manufatto contenente amianto (si pensi alle coperture dei tetti).
- L’incapsulamento avviene trattando l’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti ed ha la finalità di inglobare le fibre di amianto e renderlo quindi inoffensivo (chiaramente questa tecnica necessità di verifiche periodiche di tenuta dei materiali utilizzati al fine di evitare successive dispersioni)
- Il confinamento, come dice la stessa parola, è quella tecnica che serve ad isolare le parti in cui è presente l’amianto dalle altre parti dell’edificio, in modo tale che le fibre non possano liberamente circolare
- L’attività inerente la bonifica da amianto, che può essere eseguita da imprese iscritte in apposito Albo tenuto dal Ministero dell’ambiente, gode della detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia.
Anno civile*
- Periodo di tempo compreso tra l’1 gennaio ed il 31 dicembre e che differenzia gli intervalli di tempo in ragione del fatto che al suo passare cambia, progressivamente ed in ordine crescente, l’anno di riferimento
Anno fiscale*
- Periodo di tempo al termine del quale vengono chiesti alle imprese ed in generale ai soggetti che devono presentare dichiarazioni dei redditi e simili i resoconti della loro attività fiscalmente rilevante in relazione all’anno di riferimento.
- L’anno fiscale coincide con il periodo di tempo che va dall’1 gennaio al 31 dicembre.
Anno solare*
- È opinione diffusa e spesso trasfusa erroneamente in legge che l’anno solare sia quello che va dall’1 gennaio al 31 dicembre. In realtà l’anno solare è anche quello intercorrente nel periodo indicato, ma per anno solare, in termini generali, deve intendersi il periodo di tempo che trascorre per il passaggio del sole nello stesso punto di partenza. Esso corrisponde a circa 365 giorni.
Appartamento*
- L’appartamento è un’unità immobiliare ubicata in un edificio avente funzione di civile abitazione.
- Esso può comporsi di più vani, oppure solamente di un unico ambiente, in tal caso si parlerà di monolocale.
- Ogni appartamento ha una propria classificazione catastale che può portarlo ad essere considerato un’abitazione popolare o anche un’abitazione di tipo signorile a seconda delle sue caratteristiche.
Appropriazione indebita*
- Reato previsto dall’art. 646 del codice penale, che punisce chiunque si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, per trarre un ingiusto profitto per sé o per altri.
- Si tratta di un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque.
- Classico esempio di appropriazione indebita in ambito condominiale è quello dell’amministratore che “scappa con la cassa”.
Assegno bancario*
- L’assegno bancario è un ordine di pagamento impartito da una persona (traente) alla banca (trattario) di pagare una determinata somma di denaro ad altro soggetto (beneficiario).
- L’assegno bancario (chèque) contiene:
1) la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4) l’indicazione del luogo di pagamento;
5) l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso;
6) la sottoscrizione di colui che emette l’assegno bancario (traente)”. - In quanto ordine di pagamento, l’assegno bancario in relazione alle obbligazioni pecuniarie, non rappresenta un adempimento vero e proprio e quindi il creditore può non accettarlo.
- In caso di accettazione l’obbligazione si dovrà ritenere estinta al momento dell’accredito/riscossione della somma.
Assegno circolare*
- L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall’autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell’emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall’emittente.
- L’istituto autorizzato ad emettere assegni circolari è tenuto a costituire in conformità delle leggi speciali, a garanzia dei medesimi una cauzione sulla quale i portatori dei titoli hanno privilegio speciale”.
- In quanto titolo di credito, il beneficiario può presentarsi presso la banca emittente per riscuoterlo, oppure versarlo sul proprio conto corrente per vedersi riconosciuto l’accredito della somma corrispondente.
- L’assegno circolare non è parificabile all’assegno bancario, in quanto mentre quest’ultimo rappresenta un ordine di pagamento rispetto al quale potrebbero sorgere problemi in caso di emissione senza provvista o peggio ancora senza autorizzazione nel caso dell’assegno circolare ciò non può avvenire in quanto l’istituto di credito prima di emetterlo blocca dei fondi corrispondenti all’importo indicato nel titolo di credito.
Assegno senza autorizzazione*
- Si tratta di un ordine di pagamento emesso senza l’autorizzazione dell’istituto di credito di riferimento.
- Chi ha emesso l’assegno non avrebbe potuto farlo, non avendo l’autorizzazione del trattario.
- Si pensi ai casi di chiusura del conto cui non sia seguita la riconsegna del libretto di assegni, oppure all’ipotesi di revoca dell’autorizzazione per emissione di assegni senza provvista.
- La legge n. 386/90 sanziona l’emissione di assegni senza autorizzazione.
- Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l’autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
Se l’importo dell’assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
Autocertificazione*
- L’autocertificazione è quella dichiarazione rilasciata da una persona ed attestante, in luogo delle normali certificazioni una serie di qualità e stati individuati dalla legge (d.p.r. n. 445/00), quali ad esempio: data e il luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, titoli di studio, ecc.
- L’autocertificazione può riguardare anche dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
L’atto di notorietà è una dichiarazione resa da una persona, per atto pubblico, in relazione a fatti, stati e circostanze note alla stessa ed altre persone. - L’autocertificazione, nella doppia declinazione così indicata, è atto valevole per legge (salvo eccezioni) nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione e tra privati solamente se l’altra parte vi acconsente.
Bed and breakfast*
- Bed and breakfast è una struttura ricettiva caratterizzata dal fatto che l’utente è ospitato in un’abitazione con offerta di servizio di pernottamento e prima colazione.
- L’attività di bed and breakfast non ha una disciplina uniforme sul territorio nazionale in quanto rimessa alla potestà legislativa delle regioni.
- Il decreto legislativo n. 79 del 2011 considera l’attività di bed and breakfast in forma imprenditoriale un’attività paralberghiera e la definisce come: “sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi” (art. 9, ottavo comma, d.lgs n.
79/2011). - È legittima l’apertura di un bed and breakfast in un appartamento in condominio, ove ciò non sia vietato da un regolamento condominiale contrattuale accettato dal condomino e purché il divieto sia chiaro in relazione all’attività non consentita o comunque con riferimento al pregiudizio da evitarsi.
In tal caso non è l’attività in sé ad essere vietata, ma la sua conduzione in contrasto con quanto disposto dal regolamento.
Calunnia*
- Reato previsto e punito dal codice penale e avviene quando chiunque presenta una denunzia o una querela, anche se anonima o sotto falso nome, all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità incolpando di un reato qualcuno sapendo però che quest’ultimo è innocente.
- Si commette il delitto di calunnia, ad esempio, se si incolpa, con una segnalazione alla polizia municipale, il vicino di commettere un abuso edilizio che si sa essere inesistente.
- La pena per il delitto di calunnia, a seconda della gravità dell’incolpazione e dei suoi effetti, va da un minimo di due anni ad un massimo di vent’anni. La calunnia è un delitto contro l’attività giudiziaria, ossia il bene giuridico tutelato è il corretto svolgimento dell’attività della suddetta Autorità.
Cambiale*
- La cambiale è un titolo di credito con cui s’impegna qualcuno o ci si impegna al pagamento, entro un dato termine, di una determinata somma di denaro.
- Il r.d. n. 1669/1933 all’art. 1 disciplina il contenuto della cambiale:
“La cambiale contiene:
1) la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario);
4) l’indicazione della scadenza;
5) l’indicazione del luogo di pagamento;
6) il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;
7) l’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
8) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente)”.
Nella così detta cambiale tratta i soggetti coinvolti sono tre:
a) il traente, ossia chi emette la cambiale;
b) il trattario, ossia la persona (solitamente debitore del traente) cui è impartito l’ordine di pagamento;
c) il beneficiario, ossia la persona cui deve farsi il pagamento.
- Diverso dalla cambiale è il vaglia cambiario, altrimenti detto pagherò cambiario, che è un ordine di pagamento il quale presuppone l’esistenza del rapporto di provvista (debito tra un vecchio e un nuovo debitore) tra traente e trattario, in un sistema del tutto simile a quello delineato per l’assegno circolare.
Il vaglio cambiario è emesso dalla Banca d’Italia (art. 87 e ss. r.d. n. 1736/1933).
Cancellazione protesto*
- La cancellazione del protesto è quell’attività finalizzata ad ottenere l’eliminazione del nome del debitore dal registro dei protesti, ossia da quell’elenco di nomi di persone che non hanno onorato il pagamento di una cambiale o di un assegno.
- La cancellazione del protesto può anche essere domandata nel caso di erronea levata del medesimo (es. errore di persona); in tal caso l’azione spetta anche all’ufficiale giudiziario che ha levato il protesto.
Al riguardo è utile rammentare che alla tenuta dell’elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari provvedono esclusivamente le Camere di commercio (art. 1 l. n. 77/1955).
Catasto*
- Il catasto è una banca dati informatizzata dei beni immobili presenti sul territorio nazionale finalizzato all’individuazione del proprietario e della consistenza dei beni ai fini dell’applicazione delle imposte fondiarie.
- I dati catastali riportati al catasto:
- Foglio: una specifica porzione di territorio comunale
- Particella: la specifica costruzione (che può essere un condominio) o il terreno
- Subalterno: la singola unità immobiliare appartenente ad una specifica particella
- Dati toponomastici: Via, civico ecc
- Categoria: utilizzazione e destinazione dell’ u.i.
- Classe: grado di rifinitura dell’u.i.
- MQ
- Rendita: la sua redditività
- Ogni u.i. si identifica in quanto ha una propria autonomia funzionale e reddituale
- Gli immobili in base alla destinazione d’uso danno origine ai gruppi catastali:
• gruppo A, B, C - immobili a destinazione ordinaria;
• gruppo D - immobili a destinazione speciale;
• gruppo E - immobili a destinazione particolare;
• gruppo F - entità urbane. - Ogni classe viene poi suddivisa in gruppi da 1 a 10 in funzione del reddito: tipo A1 - A2 / C1 - C2
- I calcoli per la rendita vengono fatti su unità di misura diverse in base alla categoria:
- Per VANO UTILE –gruppo A (abit. Private)
- Per METRO CUBO –gruppo B (abit. Collettive)
- Per METRO QUADRO –gruppo C (commerciale, depositi, artigianale)
- Per il gruppo A oltre ai vani vengono conteggiati anche quelli ritenuti accessori secondo un termine di frazionamento:
Accessori diretti, quelli strettamente necessari alla funzionalità dell’alloggio:
(wc, ingresso, disimpegno, dispense, ecc.) - valgono 1/3 di vano
Accessori complementari, quelli non strettamente necessari:
(cantine, soffitte, stenditoi, ecc) - 1/4 di vano
Cortile: 4% in più - La rendita viene calcolata molplicando i vani per la tariffa d’estimo
- Per l’aggiornamento i tecnici redigono il DO.C.FA (Documento Catasto Fabbricati)
- La denuncia per le nuove u.i. spetta al proprietario, per le volture se ne occupa o il notaio o un professionista abilitato
- È possibile distinguere il catasto terreni dal catasto degli edifici.
- Quest’ultimo, di gran lunga più noto e consultato in ambito condominiale, permette l’individuazione di un’unità immobiliare ed, in relazione ad essa, del suo proprietario e della rendita economica ai fini dei calcoli delle imposte fondiarie (es. imposta di registro nel caso di compravendita).
- Alla tenuta ed aggiornamento del catasto è preposta l’Agenzia delle entrate (ex agenzia del territorio) con l’obbligo di fattiva collaborazione dei cittadini, che sono tenuti a segnalare ed aggiornare la situazione dei propri immobili in relazione ad ogni attività suscettibile di comunicazione.
- Ai fini della verifica della proprietà di un bene immobile, le informazioni presenti nel catasto non forniscono piena prova. La verifica della proprietà, in termini di certezza giuridica, è possibile mediante consultazione dei pubblici registri immobiliari, anch’essi tenuti dall’Agenzia delle entrare (ex Conservatoria dei pubblici registri immobiliari).
- Per l’accesso si possono richiedere le visure catastali
Certificato di prestazione energetica (attestato di prestazione energetica, APE)*
- Oggi è obbligatorio far redigere un attestato di prestazione energetica (APE), che viene definito come quel documento, rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.
- La prestazione energetica di un edificio è la “quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.
- Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici.
- La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti” (art. 2, primo comma lett.c), d.lgs. n. 192/05).
- La certificazione energetica può essere redatta sostanzialmente (ma non solo) da ingegneri, architetti e geometri, rispetto ai quali il tipo di laurea può richiedere o meno lo svolgimento di un corso abilitante.
- L’APE sostanzialmente rappresenta uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto (aumentandone il valore) e alla locazione ed è uno strumento efficace per la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’immobile stesso.
- L’attestato di prestazione energetica dev’essere allegato nei contratti di locazione e compravendita (art. 6 d.lgs n. 192/05).
Certificato di prevenzione incendi (CPI)*
- Le modalità di rilascio del certificato e del suo rinnovo sono dettate dal d.p.r. n. 151/2011.
- Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza […]”.
- Il Legislatore, nell’intento di semplificare l’attività dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, competente al rilascio del CPI, ha previsto 80 tipi di attività considerate a maggior rischio d’incendio e che devono essere sottoposte a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
- Ogni attività è suddivisa in tre particolari categorie a seconda del rischio di incendio prevedibile:
- A basso - B medio - C alto.
Per iniziare l’attività:
- Per quelle rientranti nella cat. A:
- basta inviare la scia e il progetto al SUAP (sportello unico per le attività produttive) o ai vigili del fuoco. Con la ricevuta del suap si può cominciare. I vigili del fuoco possono fare controlli a campione entro 60gg.
- Per quelle rientranti nella cat. B e C occorre aspettare valutazione del progetto da parte dei vv entro 60gg:
- inviare il progetto al SUAP (sportello unico per le attività produttive) che lo gira ai vigili del fuoco. Una volta ok dei vv si possono inziare i lavori. Una volta terminati i lavori inviare scia al suap e si può inziare l’attività con la ricevuta dell’invio. I vigili del fuoco hanno obbligo di controllo entro 60gg per il rilascio della CPI in caso di categoria C.
- Tra le attività sono elencati anche gli edifici ad uso civile che vengono parametrizzati in funzione dell’ “altezza antincendi”:
- Tutti gli edifici civili con altezza superiore ai 24 metri
- Cat. A - dai 24 ai 32 mt
- Cat. B - dai 32 ai 54 mt
- Cat. C - oltre i 54 mt
- REI rappresenta un valore in termini di tempo di resistenza al fuoco
- R: Resistenza (esprime l’attitudine di un elemento portante a conservare la capacità statica sotto l’azione dell’incendio)
- E: Emeticità (esprime l’attitudine di un elemento di separazione o di compartimentazione a mantenere la tenuta ai fumi e alle fiamme)
- I: Isolamento (esprime l’attitudine di un elemento di separazione o di compartimentazione a ridurre la trasmissione del calore entro un dato limite)
Le cifre poste dopo la sigla REI esprimono il tempo, in minuti primi, durante il quale la resistenza al fuoco deve essere garantita. REI 60 ( resistenza 60 min). - Esistono porte e pareti tagliafuoco che resistono fino a 120 min. REI 120.
- Gli amministratori dei condomini, come responsabili delle attività, sono obbligati a pianificare le azioni e i comportamenti corretti da mettere in pratica in caso di incendio, che comprendono, ad esempio, la diffusione dell’allarme, la sicurezza dei percorsi di esodo, il raggiungimento di un luogo sicuro, la procedura per l’attivazione dei soccorsi.
Dovranno inoltre individuare una serie di misure gestionali affinché vengano mantenute intatte le condizioni di sicurezza delle parti comuni e sia garantita l’efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio, come le reti di idranti e gli estintori quando previsti. - In sostanza, l’amministratore deve:
- mantenere efficienti i presidi antincendio presenti nelle parti comuni
dell’edificio: si tratta degli idranti, delle porte antincendio, dell’illumi-nazione
d’emergenza, degli estintori, degli eventuali allarmi e spegnimenti
automatici - provvedere a far effettuare i controlli, le verifiche e le necessarie manutenzioni
sui presidi antincendio, secondo quanto è stato indicato dai
costruttori, dagli installatori e secondo quanto è prescritto nella SCIA - informare i condomini, i dipendenti, le imprese ed i lavoratori autonomi
sui rischi di incendio delle specifiche attività, sulla prevenzione e
protezione adottata, sulle precauzioni per prevenire e su cosa fare in caso
di incendio - annotare ogni controllo fatto ed ogni informazione data su un apposito
registro. - Esistono 4 livelli di prestazione (L.P.) in funzione dell’altezza dell’edificio (dal livello del piano esterno più basso fino al livello inferiore dell’apertura dell’ultimo piano abitabile, quindi esclusi i locali di servizio) rispetto ai quali devono essere rispettate alcune norme specifiche finalizzate alla prevenzione e gestione degli incendi.
- L.P. 0 per edifici di tipo a): altezza antincendi da 12 m a 24 m;
- L.P. 1 per edifici di tipo b) e c): altezza antincendi da oltre 24 m fino a 54 m;
- L.P. 2 per edifici di tipo d): altezza antincendi da oltre 54 m fino a 80 m;
- L.P. 3 per edifici di tipo e): altezza antincendi oltre 80 m;
- Per ogni livello sono previste norme che vanno dalla comunicazione agli occupanti, alla realizzazione e revisione degli impianti antincendio, alla segnaletica ecc.
- Quindi il provvedimento individua le nuove misure calibrate in funzione dell’altezza degli edifici: obblighi più severi per gli edifici più alti, misure molto semplici per gli edifici più bassi (fino a 24 metri).
- Il livello di prestazione “0” si applica agli edifici non soggetti a controlli di prevenzione incendi, in quanto il D.P.R. 151/2011, al punto “77” assoggetta edifici con altezza antincendio maggiore a 24 m, quindi le relative misure devono essere adottate esclusivamente sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività. Gli altri L.P. si applicano ad edifici soggetti. In riferimento agli edifici con altezza tra i 12 e i 24 m, è necessario semplicemente individuare comportamenti e azioni corrette da tenere non solo in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, per non alterare le condizioni di sicurezza. Tutti gli occupanti devono conoscere tali azioni e, all’occorrenza, essere in grado di applicarle.
- Per gli edifici con altezza antincendi maggiore di 24 metri e minore o uguale di 54 metri (L.P. 1) la pianificazione dell’emergenza deve essere predisposta, comunicata e verificata. Inoltre tra le misure preventive da applicare vi è anche la valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico degli impianti.
- Per gli edifici oltre 80 mt occorre individuare delle figure specifiche come il:
- Responsabile della GSA (Gestione Sicurezza Antincendio)
- Coordinatore dell’emergenza
predisporre un locale destinato al Centro di Gestione dell’emergenza e un sistema EVAC (impianto di evacuazione sonora). - IL NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (NOF)
Nel caso di progetti particolarmente complessi, i titolari delle attività comprese nelle categorie B e C, a medio ed ad alto rischio, hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando provinciale dei Vigili del fuoco il rilascio di un Nulla Osta di Fattibilità (NOF). Questo documento non è altro che un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell’opera
Certificazione unica*
- La certificazione unica è una comunicazione effettuata dai soggetti sostituti d’imposta all’Agenzia delle entrate che serve per accertare i REDDITI di lavoro dipendente o assimilitati corrisposti, sotto qualsiasi forma, nell’anno d’imposta precedente.
- La certificazione unica va inviata all’interessato entro il 31 Marzo di ogni anno e comunicata in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il successivo 7 marzo
- Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica una sanzione da cento euro in deroga ad un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.
- Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.
- Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.
- In ambito condominiale l’obbligo di inviare la certificazione unica spetta all’amministratore, quale legale rappresentante del condominio, soggetto sostituito d’imposta.
Codice fiscale*
- Il codice fiscale è il risultato di un sistema di codificazione volta a consentire l’individuazione univoca di persone fisiche, giuridiche, società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, in relazione alla tenuta della così detta anagrafe tributaria.
- Esiste una codifica specifica per comporre il codice fiscale e ci sono delle differenze tra il codice fiscale della persona fisica e quello di altri soggetti giuridici.
- Il sito internet dell’Agenzia delle entrate consente la verifica dell’esistenza di un codice fiscale.
Codice fiscale del condominio*
- In quanto soggetto giuridico ai fini tributari, il condominio deve essere dotato di un codice fiscale, il quale, in presenza di amministratore, dev’essere da questi richiesto.
- In sua assenza tale incombenza può essere richiesto da ciascun condomino.
- La mancata richiesta del codice fiscale comporta l’applicazione di sanzioni.
- L’amministratore di condominio è anche tenuto a chiedere il cambio di legale rappresentante.
Collaudo statico*
- Il collaudo, in generale, è quel complesso di operazioni volte a verificare il corretto funzionamento di un dispositivo, di qualunque genere, e quindi la sua rispondenza alle norme al fine del suo utilizzo.
- In ambito edilizio si parla di collaudo statico riguardo il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante.
- Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della costruzione.
- Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico […]”.
- La norma prosegue indicando le modalità tecniche di esecuzione dei collaudi.
- I collaudi devono essere eseguiti “da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera”.
- Il certificato di collaudo è condizione necessaria per l’ottenimento del certificato di agibilità.
Commissione (contratto di)*
- La commissione “è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario” (art. 1731 c.c.).
- In sostanza, chi acquista non spende il nome del proprio committente, ma lo fa come se stesse agendo per
proprio conto. - Con il termine commissione, in gergo comune (erroneamente), si fa anche riferimento al pagamento di una somma di denaro in ragione di un affare sbrigato per conto di altra persona, anche se il nome corretto del compenso del commissionario è provvigione.