Capo I - Principi generali | 1-21 Flashcards
(22 cards)
Articolo 1 - Campo di applicazione
“Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutte le iscritte e tutti gli iscritti
all’Albo.
Tutte le psicologhe e tutti gli psicologi iscritti sono tenuti alla loro conoscenza e l’ignoranza delle
medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate
a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico. “
Articolo 2 - Procedure disciplinari e sanzioni
NV: “La psicologa e lo psicologo non mettono in atto azioni e comportamenti che ledono il decoro e la
dignità della professione.
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice Deontologico, ogni azione od omissione
contrarie al corretto esercizio della professione sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26,
comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.”
Articolo 2
Quali sono le procedure disciplinari e le sanzioni previste dalla legge n. 56?
All’iscritto nell’albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell’esercizio della professione o che
comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell’ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:
* a) avvertimento;
* b) censura;
* c) sospensione dall’esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
* d) radiazione.
Articolo 3 - Principio di responsabilità
“Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.”
Articolo 4 - Principio del rispetto e della laicità
NV: “La psicologa e lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, forniscono
all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti,
informazioni adeguate e comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità e le modalità
delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
Riconoscono le differenze individuali, di genere e culturali, promuovono inclusività,
rispettano opinioni e credenze e si astengono dall’imporre il proprio sistema di valori.
La psicologa e lo psicologo utilizzano metodi, tecniche e strumenti che salvaguardano tali
principi e rifiutano la collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui la psicologa e
lo psicologo operano, questi ultimi devono esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini
delle proprie responsabilità ed i vincoli cui sono professionalmente tenuti.”
Articolo 5 - Competenza professionale
“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.”
Articolo 6 - Autonomia professionale
“Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine (NV: Consiglio territoriale). Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.”
Articolo 7 - Validità dei dati e delle informazioni
“Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche (di formazione e supervisione), lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità (di accuratezza) di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata (coerente con il tema oggetto di valutazione) ed attendibile.”
Articolo 8 - Tutela della professione e contrasto all’esercizio abusivo
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9 - Consenso informato nella ricerca
Nella loro attività di ricerca la psicologa e lo psicologo sono tenuti ad informare adeguatamente le
persone in essa coinvolte rispetto agli scopi, alle procedure, ai metodi, ai tempi e ai rischi della
stessa, nonché alle modalità di trattamento dei dati personali raccolti al fine di acquisirne il
consenso.
Sono altresì tenuti a fornire adeguate informazioni anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale della ricercatrice e del ricercatore ed alla loro istituzione di appartenenza.
Devono altresì garantire alle persone partecipanti alla ricerca la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente, correttamente
e completamente le persone partecipanti su alcuni aspetti della ricerca stessa, la psicologa e lo
psicologo hanno l’obbligo di fornire, alla fine dell’attività sperimentale e/o di ricerca, le informazioni
dovute e di acquisire l’autorizzazione all’uso del materiale e dei dati raccolti.
Per quanto concerne le persone che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere
validamente il loro consenso, questo deve essere dato da coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale o la tutela.
È altresì richiesto l’assenso delle persone stesse, ove siano in grado di comprendere la natura dei
contenuti delle attività in cui saranno coinvolte e della collaborazione richiesta, in relazione alla
loro età e al loro grado di maturità nel pieno rispetto della loro dignità.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto delle persone alla riservatezza, alla non riconoscibilità
ed all’anonimato.
Articolo 10 - Attività professionali con animali
Quando le attività professionali, incluse quelle di ricerca, hanno ad oggetto il comportamento degli
animali, la psicologa e lo psicologo si impegnano a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.
Articolo 11 - Segreto professionale
La psicologa e lo psicologo sono strettamente tenuti al segreto professionale.
Pertanto non rivelano notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del loro rapporto professionale, né informano circa le prestazioni professionali programmate o effettuate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dai seguenti articoli.
Articolo 12 - Testimonianza
La psicologa e lo psicologo si astengono dal rendere sommarie informazioni o testimonianza su
quanto conosciuto per ragione della propria professione.
La psicologa e lo psicologo possono derogare all’obbligo del segreto professionale in presenza di un
valido e dimostrabile consenso della persona destinataria della prestazione. Valutano, comunque,
l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica della
persona destinataria della prestazione.
In assenza del consenso della persona destinataria della prestazione e salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, la psicologa e lo psicologo devono astenersi dal rendere
informazioni, e in caso di testimonianza devono rimettersi alla motivata decisione del Giudice.
Articolo 13 - Casi di referto o denuncia o deroga alla riservatezza
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, la psicologa e lo psicologo limitano a quanto strettamente necessario all’adempimento di tale obbligo, il riferimento di quanto appreso in
ragione del loro rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica della persona. Negli altri casi, valutano con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla loro doverosa riservatezza qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica della
persona e/o di terzi.
Articolo 14 - Interventi professionali su gruppi
Nel caso di intervento su o attraverso gruppi, la psicologa e lo psicologo hanno il compito di
informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.
Devono altresì impegnare, quando necessario, le persone componenti del gruppo al rispetto del
diritto di ciascuna alla riservatezza.
Articolo 15 - Collaborazioni interprofessionali e condivisione delle informazioni
Nel caso di collaborazione con altre figure professionali parimenti tenute al segreto, la psicologa
e lo psicologo, previo consenso della persona destinataria della prestazione, possono condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 16 - Salvaguardia dell’anonimato
La psicologa e lo psicologo redigono le comunicazioni scientifiche in modo da salvaguardare in ogni
caso l’anonimato delle persone destinatarie della prestazione.
Articolo 17 - Protezione dei dati e documenti
La segretezza/riservatezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale. (parte eliminata nella NV) Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.
Articolo 18 - Rispetto della libertà di scelta
In ogni contesto professionale la psicologa e lo psicologo devono adoperarsi affinché sia il più
possibile rispettata la libertà di scelta, da parte dell’ente o della persona cliente e/o paziente, della
professionista o del professionista cui rivolgersi.
Articolo 19 - Contesti valutativi
La psicologa e lo psicologo che prestano la loro opera professionale in contesti di selezione e valutazione sono tenuti a rispettare esclusivamente i criteri della propria specifica competenza, qualificazione o preparazione e non avallano decisioni contrarie a tali principi.
Articolo 20 - Attività di docenza e formazione psicologica
Nella loro attività di docenza, di didattica e di formazione la psicologa e lo psicologo stimolano in
studentesse, studenti e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la
propria condotta professionale.
Articolo 21 - Insegnamento di metodi, tecniche e strumenti professionali
L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.
NV: La psicologa e lo psicologo anche attraverso l’insegnamento, in ogni ambito e ad ogni livello,
promuovono conoscenze psicologiche, condividono e diffondono cultura psicologica.
Tuttavia costituisce grave violazione deontologica l’insegnamento a persone estranee alla
professione psicologica dell’uso di metodi, tecniche e di strumenti conoscitivi e di intervento
propri della professione stessa.
Costituisce aggravante il caso in cui l’insegnamento dei metodi, delle tecniche e degli strumenti
specifici della professione psicologica abbia come obiettivo quello di precostituire possibili
esercizi abusivi della professione.