Capo III - Rapporti con i colleghi | 33-38 Flashcards
(6 cards)
Articolo 33- Principio di colleganza
I rapporti fra le psicologhe e gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della
lealtà e della colleganza.
La psicologa e lo psicologo appoggiano e sostengono le colleghe e i colleghi che, nell’ambito della
loro attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano
compromessi la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
Articolo 34 - Contributo allo sviluppo delle discipline psicologiche
La psicologa e lo psicologo si impegnano a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle loro conoscenze e delle loro tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 35 - Indicazioni delle fonti
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.
NV: Nel presentare i risultati delle loro ricerche scientifiche e attività professionali, la psicologa e lo psicologo devono indicare gli altrui contributi e le relative fonti.
Articolo 36 - Giudizi sull’operato di colleghi e colleghe
La psicologa e lo psicologo non esprimono pubblicamente su colleghe e colleghi giudizi negativi
relativi alla loro formazione, alla loro competenza, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.
Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela alle colleghe e
ai colleghi.
Qualora ravvisino casi di scorretta condotta professionale e metodologica che possano tradursi in danno per le persone o enti destinatari o per il decoro della professione, la psicologa e lo psicologo devono darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.
Articolo 37 - Accettazione del mandato
La psicologa e lo psicologo accettano il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle loro
competenze.
Qualora l’interesse della persona o dell’ente richiedente la prestazione comporti il ricorso ad altre
competenze specifiche, la psicologa e lo psicologo propongono l’invio ad altro collega o altro
professionista.
Articolo 38 - Dignità professionale e decoro
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresentano
pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, la psicologa e lo psicologo sono tenuti ad
uniformare la propria condotta ai principi della dignità professionale e del decoro.