DIRITTO-PRIVATO-ONGARO Flashcards

(54 cards)

1
Q

Ordinamento giuridico — cos’è e come funziona

A

Che cos’è
Sistema unitario di regole, modelli e schemi che strutturano la vita di una collettività, regolando comportamenti e organizzazione.
———————————————————————————-
Collettività
Insieme di persone legate da rapporti organizzati: per esistere servono tre elementi:

-Regole di condotta
Norme che prescrivono come ciascun membro deve comportarsi per garantire convivenza pacifica e ordine sociale.

-Regole organizzative
Norme che definiscono chi e come istituisce, applica e modifica le regole di condotta (organi legislativi, esecutivi e giudiziari).

-Principio di effettività
Garanzia che le regole vengano concretamente applicate e mantengano efficacia nel tempo finché non siano modificate o abrogate.
——————————————————————————————-
Ricorda: l’ordinamento giuridico è come l’“ossatura” di uno Stato: norme sui comportamenti (ossa), strutture che le fanno rispettare (muscoli) e condizione che tutto funzioni davvero (principio di effettività).

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2
Q

Capacità di agire — definizione e limiti

A

Definizione
Acquisita al raggiungimento della maggiore età (18 anni), è il potere di compiere atti giuridici validi (contratti, testamenti, matrimonio, ecc.).
——————————————————————————————-
Effetti
* Consente di assumere obbligazioni e far valere diritti in proprio.
* Soggetto pienamente responsabile delle proprie scelte legali.
—————————————————————————————–
Tutela di chi è non autonomo
Poiché a 18 anni non sempre si ha piena autonomia di giudizio, il legislatore prevede:

Interdizione → incapacità totale: nomina di un tutore per chi non può provvedere a sé stesso (es. gravi malattie mentali).

Inabilitazione → incapacità parziale: mantiene alcuni diritti ma agisce con l’aiuto di un curatore (es. alcolismo, prodigalità).

Ricorda: capacità di agire = “diritto di firma” legale a 18 anni, ma con strumenti speciali (tutela, curatela, amministrazione di sostegno) per chi non può autodeterminarsi.

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3
Q

Incapacità assolute — chi sono e come funzionano

A
  1. Minore d’età
    • Età < 18 anni → incapace legale: tutti gli atti sono annullabili.
    • Rappresentanti legali (genitori):
      • Ordinaria amministrazione → operano indipendentemente (gestione quotidiana di piccoli beni).
      • ## Straordinaria amministrazione → richiede autorizzazione del giudice (es. vendere un immobile, rinunciare a un’eredità).
  2. Interdizione giudiziale
    • Disposta da tribunale per soggetti maggiorenni con infermità mentale abituale, incapacità di curare i propri interessi e necessità di protezione.
    • Provvede alla nomina di un tutore che sostituisce il beneficiario negli atti.
    • ## Revocabile se cessano le condizioni che l’avevano giustificata.
  3. Interdizione legale
    • Pena accessoria per condanne a ergastolo o reclusione ≥ 5 anni per reati non colposi.
    • Finalità punitive, non protettive.
    • ## Atti posti in essere sono annullabili da chiunque vi abbia interesse.> Ricorda: l’incapacità assoluta azzera la capacità di agire: minori e interdetti—giudiziali o legali—non possono validamente concludere atti senza i loro sostituti legali o tutori.
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4
Q

Inabilitazione — incapacità parziale

A

Quando si applica: decisione del tribunale per casi di

Infermità mentale non grave

Prodigalità (sperpero dei propri beni)

Abuso abituale di alcol o stupefacenti

Effetti:

Può compiere atti di ordinaria amministrazione da solo

Per atti straordinari (es. vendere un immobile) serve il curatore, nominato dal giudice a fianco dell’inabilitato

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5
Q

Minore emancipato — capacità limitata dai 16 anni

A

Capacità riconosciuta:

Limitazioni:

Gli atti straordinari restano riservati al rappresentante legale

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6
Q

Amministrazione di sostegno — supporto su misura

A

A chi serve: persone (temporaneamente o permanentemente) non in grado di curare i propri interessi, es.

Anziani non autosufficienti

Disabili

Alcolisti o tossicodipendenti

Detenuti

Come funziona:

Il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno che affianca il beneficiario in tutte le decisioni, solo per gli ambiti in cui necessita assistenza

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7
Q

Incapacità naturale — momento di incapacità

A

Conseguenze sugli atti:

Gli atti fatti in quel periodo possono essere annullati dalla persona stessa o dai suoi eredi

Scopo: proteggere chi compie errori gravi in momenti di effettiva incapacità mentale o psicofisica

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8
Q

Consuetudine — definizione e tipologie

A

Definizione
Fonte subordinata alla legge: comportamento costante e uniforme, tenuto da un numero significativo di privati in un determinato contesto per un periodo prolungato, riconosciuto come regola di condotta.
————————————————————————————-
Condizioni di efficacia

Pratica consolidata → uso ripetuto e uniforme.

Opinio iuris → convinzione che il comportamento sia obbligatorio.

Tipologie

Secundum legem
→ integra o specifica una norma scritta.

Praeter legem
→ colma i vuoti normativi in materie non disciplinate dalla legge.

Contra legem
→ contrasta con una norma scritta; inefficace finché la legge non viene espressamente modificata.
————————————————————————
Ricorda: la consuetudine vale solo se la legge la ammette (secundum) o in assenza di disciplina (praeter), ma non può prevalere su una norma contraria (contra).

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9
Q

Fonti del diritto — produzione vs. cognizione

A

Fonti di produzione
Atti o fatti idonei a creare norme giuridiche vincolanti:

Atti: leggi del Parlamento, decreti, regolamenti.

Fonti di cognizione
Strumenti che rendono accessibile il contenuto delle norme:

Gazzetta Ufficiale e Bollettini Regionali.

Ricorda: le fonti di produzione sono “da dove nasce” la norma; le fonti di cognizione sono “dove la trovi” per sapere cosa la norma stabilisce.

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10
Q

Interpretazioni delle leggi — criteri

A

Interpretazione autentica
* È data dal legislatore stesso, tramite una legge interpretativa successiva.
* Ha efficacia retroattiva, chiarendo il significato di norme già in vigore.
* È vincolante per tutti i destinatari.
——————————————————————
Interpretazione giudiziale
* È compiuta dal giudice nel suo ruolo di applicazione delle norme.
* Vincola solo le parti coinvolte nel singolo giudizio.
—————————————————————————–
Interpretazione dottrinale
* Deriva dagli studiosi del diritto (dottrina).
* Non vincolante, ma utile per orientare dottrina e giurisprudenza.

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11
Q

Interpretazioni delle leggi — regole

A

Interpretazione letterale
* Si basa sul significato comune e immediato delle parole usate nella norma.
* Considera il testo integrale della disposizione.
————————————————————————-
Interpretazione logica
* Cerca la vera volontà del legislatore, anche ricorrendo a:
– Criterio storico: contesto e motivazioni che hanno portato alla legge.
– Criterio sociologico: condizioni sociali ed effetti pratici.
– Criterio equitativo: equità e giustizia sostanziale.
– Criterio sistematico: coerenza con altre norme o principi superiori.
——————————————————————————-
Interpretazione sistematica
* Confronta la norma con il sistema complessivo delle leggi sulla stessa materia.
* Verifica la coerenza con i principi generali del diritto e con l’ordinamento nel suo insieme.

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12
Q

Entrata in vigore della legge — processo e tempistiche

A
  • Promulgazione
    Il Parlamento approva la legge; il Presidente della Repubblica la firma (promulga).
    ——————————————————————————————
  • Pubblicazione
    La legge viene inserita nella Gazzetta Ufficiale e nei bollettini regionali: da questo momento è nota ufficialmente.
    —————————————————————————————–
  • Vacatio legis
    Decorrono 15 giorni dalla pubblicazione prima che la legge produca effetti (periodo per la conoscenza “ignorantia iuris non excusat”).
    ——————————————————————————————-
  • Effetti
    • Durante la vacatio legis il testo è disponibile ma non obbligatorio.
    • ## Dal sedicesimo giorno è vincolante per tutti, anche per chi non ne abbia effettiva conoscenza.> Ricorda: promulgazione → pubblicazione → 15 giorni di vacatio → legge operativa.
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13
Q

Principio di retroattività delle leggi

A

Definizione
Retroattività è la capacità di una norma di produrre effetti su fatti o situazioni verificatisi prima della sua entrata in vigore.

Eccezione penale
* Art. 25 Cost.: nessuna legge penale può avere efficacia retroattiva, salvo che sia più favorevole al reo.

Norme non penali
* Possono essere retroattive solo se il legislatore lo dichiara espressamente.
* In assenza di una clausola di retroattività, le leggi operano solo in avanti (principio di irretroattività).
——————————————————————————————
Ricorda:

Penali → mai retroattive (tranne se più miti).

Civili e amministrative → retroattive solo se il Parlamento lo prevede.

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14
Q

Diritti personalissimi — definizioni e caratteristiche

A

Diritto alla vita e all’integrità fisica

Protegge la sopravvivenza e la salute del corpo.

Immodificabile: vietati atti che compromettano permanentemente l’integrità (es. vendita di organi).

Diritto all’onore

Difende la dignità e la reputazione sociale.

Diritto al nome

Consente l’uso esclusivo del proprio nome come segno distintivo.

Diritto all’identità personale

Protegge la rappresentazione fedele della propria personalità (intellettuale, etica, ideologica).

Diritto alla riservatezza

Garantisce una sfera personale esente da intrusioni non autorizzate.

Diritto all’immagine

Tutela l’uso della propria immagine fotografica o audiovisiva.

L’autorità può inibire abusi e condannare al risarcimento chi ne faccia uso illecito o lesivo del decoro.

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15
Q

Capacità giuridica vs. capacità di agire

A

Capacità giuridica

Acquisizione: dalla nascita (indipendenza dal corpo materno).

Perdita: alla morte (cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali).

Capacità di agire

Acquisizione: al compimento del 18° anno di età (maggiore età).

Tutela dei soggetti vulnerabili:

Anche dopo i 18 anni, chi non dispone di effettiva autonomia (es. infermità mentale, dipendenze) è protetto da misure come inabilitazione, interdizione o amministrazione di sostegno.

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16
Q

Diritti assoluti vs. diritti relativi

A

Diritti assoluti (erga omnes)
* Validi nei confronti di chiunque, senza bisogno di un destinatario specifico.
* Non richiedono la collaborazione altrui per la loro esistenza, ma possono richiederla per l’esercizio (es. difesa della proprietà).
* Esempi:

Diritti reali (p. es. proprietà, usufrutto)

Diritti relativi (inter partes)
* Valgono soltanto verso soggetti determinati (debitore, locatore, venditore).
* Necessitano della collaborazione di questi soggetti perché si realizzino.
* Esempi:

Diritti di credito (es. esigere il pagamento di una somma)

Ricorda:

Assoluti = “contro tutti” (ti difendi da chiunque).

Relativi = “contro uno” (pretendi da qualcuno specifico).

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17
Q

Persona fisica vs. persona giuridica

A

Persona fisica
* Essere umano dotato di capacità giuridica dalla nascita alla morte.
* Soggetto di diritto naturale, titolare di diritti e doveri personali.
———————————————————————————
Persona giuridica
* Ente o organismo (associazione, società, fondazione) cui il diritto attribuisce capacità giuridica.
* Soggetto di diritto artificiale, riconosciuto come unità per svolgere attività e perseguire scopi leciti predeterminati.

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18
Q

Autonomia patrimoniale perfetta vs. imperfetta

A

Autonomia patrimoniale
Separazione tra il patrimonio di un ente (società, associazione) e quello dei suoi membri: protegge i soci/partecipanti dai rischi e garantisce i creditori sull’ente.

Imperfetta
Tipica di: società di persone (S.n.c., S.a.s.)

Caratteristica:
* Responsabilità illimitata e solidale dei soci per i debiti sociali: i creditori possono agire anche sul patrimonio personale dei soci.
* Sul patrimonio sociale non possono agire i creditori personali dei soci.
———————————————————————————-
Perfetta
Tipica di: società di capitali (S.p.A., S.r.l.)

Caratteristica:
* Responsabilità limitata: i debiti sociali gravano esclusivamente sul patrimonio dell’ente.
* Il patrimonio personale dei soci è insensibile alle vicende debitorie della società.
————————————————————————————-
Ricorda:

Perfetta = protezione massima: “socio rischia zero, risponde solo la società”.

Imperfetta = rischio condiviso: “socio mette anche il suo”.

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19
Q

Contenuto minimo dell’atto costitutivo

A

Data e luogo
Giorno, mese, anno e sede dell’assemblea dei soci fondatori.
——————————————
Soci fondatori
Nome, cognome, residenza e codice fiscale di ciascun fondatore.
————————————————
Denominazione
Nome ufficiale scelto per l’associazione o società.
——————————————–
Scopo sociale (oggetto)
Finalità e attività/servizi che l’ente intende svolgere per realizzarle.
—————————————————
Organi di governo
Composizione del Consiglio Direttivo: numero dei membri e loro nominativi.
——————————————————
Statuto allegato
Regolamento interno che disciplina:
————————————————-
Rapporti tra soci

Funzionamento degli organi sociali

Diritti e doveri dei membri

Ricorda: l’atto costitutivo formalizza l’accordo dei soci e, insieme allo statuto, definisce l’identità giuridica e organizzativa dell’ente.

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20
Q

Registri dello Stato Civile — cosa sono e a cosa servono

A

Cosa sono
Elenchi pubblici dove si annotano fatti essenziali della vita dei cittadini: nascita, matrimonio (o unione civile), morte, cittadinanza e pubblicazioni matrimoniali.
————————————————————————-
Scopo
Garantire la pubblicità legale di questi eventi, rendendo accessibili a chiunque le informazioni necessarie a comprovare lo stato civile di una persona.
——————————————————————————-
Ufficiali dello Stato Civile

Compiti principali:

Tenuta e custodia dei registri.

Rilascio di certificati ed estratti di atto con le indicazioni di legge.

Principali tipologie di atto

Atto di nascita

Atto di matrimonio / unione civile

Atto di morte

Atto di cittadinanza

Ricorda: i registri dello Stato Civile sono la fonte primaria per dimostrare nascita, matrimonio, morte e altri stati giuridici, e sono aperti a tutti per garantire trasparenza e certezza del diritto.

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21
Q

Associazione riconosciuta vs. non riconosciuta

A

Personalità giuridica

Riconosciuta: nasce con atto pubblico e decreto della Prefettura; ha personalità propria.

Atto costitutivo e statuto

Riconosciuta: atto pubblico obbligatorio e statuto dettagliato.

Patrimonio e responsabilità

Riconosciuta: patrimonio separato; i creditori possono aggredire solo i beni dell’associazione.

Autonomia dei soci

Riconosciuta: ingresso e uscita disciplinati dallo statuto; nessuna divisione del patrimonio.

Non riconosciuta: soci non possono chiedere quote di fondo comune né dividerlo in caso di recesso.

Ricorda: il riconoscimento dà corpo legale e autonoma responsabilità patrimoniale; senza riconoscimento l’associazione è più “leggera” ma i soci restano garanti delle obbligazioni.

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22
Q

Principi costituzionali dell’associazionismo (Art. 2 e Art. 18 Cost.)

A

Art. 18 Cost.: libertà di associazione
* Diritto garantito: ciascuno può unirsi con altri senza bisogno di autorizzazioni preventivi.
* Limiti: solo per fini non vietati dalla legge penale (es. non si può associare per commettere reati).
————————————————-
Art. 2 Cost.: diritto e dovere di solidarietà
* Riconoscimento: i diritti “inviolabili” dell’individuo si realizzano anche nelle “formazioni sociali” (famiglia, associazioni, partiti…).
* Dovere: ognuno è tenuto a praticare la solidarietà politica, economica e sociale.
———————————————————————-
Caratteristiche dell’associazione
* Atto pubblico: per il riconoscimento serve una forma solenne (atto notarile).
* Struttura aperta: i soci entrano o escono secondo le regole statutarie, garantendo flessibilità e partecipazione.
* Elemento personalistico: fondamento sull’autonoma volontà degli associati, riuniti per un obiettivo comune.
———————————————————————
In sintesi: la Costituzione tutela l’associazionismo come espressione di libertà e solidarietà, richiedendo però trasparenza (atto pubblico) e limiti solo a scopi illeciti.

23
Q

Cosa sono in beni demaniali

A

Beni demaniali sono i beni pubblici che, per loro natura o per legge, non possono passare in proprietà privata né essere oggetto di usucapione o di tipici negozi giuridici fra privati. Ne fanno parte:

Demanio marittimo: spiagge, litorali, porti e moli.

Demanio idrico: fiumi, torrenti, laghi e relative sponde.

Demanio stradale: strade, autostrade, ponti e gallerie pubbliche.

Demanio militare: aree e strutture destinate alla difesa e alle forze armate.

Caratteristiche principali:

Inalienabili: non possono essere venduti o trasferiti a privati.

Imprescrittibili: non si possono acquisire per usucapione.

Impossibilità di possesso privato: l’uso è regolato da concessioni amministrative, non da proprietà.

In sintesi: i beni demaniali sono “in comune” per tutti, gestiti dallo Stato o dagli enti locali, e godono di una protezione speciale per garantire l’uso pubblico e l’interesse collettivo.

24
Q

Diritti reali

A

Caratteristiche comuni
Assolutezza – opponibili a chiunque (erga omnes); agli altri è imposto solo un dovere generale di astensione.

Immediatezza – il titolare esercita il diritto direttamente sulla cosa, senza bisogno di cooperazione altrui.

Classificazione e lista completa
Diritto su cosa propria

Diritti reali di godimento (limitano il diritto del proprietario, variando a seconda del bene)

Usufrutto

Uso

Abitazione

Servitù prediali

Enfiteusi

Diritti reali di garanzia (forniscono una garanzia preferenziale sul bene)

Pegno → si applica su beni mobili

Ipoteca → si applica su beni immobili (e mobili registrati)

I diritti sopra elencati costituiscono l’intero catalogo dei diritti reali previsto dal codice civile italiano, conformemente al principio di tipicità.

25
Diritto di proprietà (art. 832 c.c.)
Contenuto essenziale Il proprietario “ha diritto di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo” nel rispetto dei limiti e degli obblighi fissati dall’ordinamento giuridico. ----------------------------------------------------------------------- Pienezza Comprende ogni forma lecita di utilizzazione del bene: uso diretto, frutti, trasformazione, alienazione, costituzione di diritti reali minori, vincoli di garanzia, ecc. -------------------------------------------------------------------- Esclusività Il potere si esercita in via diretta e immediata, opponibile a chiunque (erga omnes); gli altri soggetti hanno soltanto un dovere generale di non interferire. -------------------------------------------------------------------------------------- Doppia facoltà inscindibile Godimento – sfruttare economicamente o personalmente la cosa. Disposizione – trasferire o modificare il diritto (vendita, donazione, costituzione di usufrutto, pegno, ipoteca, rinuncia). ---------------------------------------------------------------------- Limiti legali Servitù coattive, vincoli ambientali, espropriazione per pubblica utilità (con indennizzo), norme urbanistiche, immissioni intollerabili, abuso del diritto, obblighi di solidarietà sociale. --------------------------------------------------------------------------- Carattere distintivo La combinazione di pienezza ed esclusività rende la proprietà diversa da tutti gli altri diritti reali di godimento, che invece attribuiscono solo facoltà limitate o parziali sul bene altrui.
26
Limiti legali al diritto di proprietà
La proprietà non è illimitata: Codice civile e leggi speciali possono comprimerla in modo rilevante, ad esempio vietando nuove costruzioni in aree paesaggistiche o archeologiche. ---------------------------------------------------------------------------- I limiti si distinguono in: 1. Limiti posti nell’interesse pubblico Espropriazione per pubblica utilità Il bene è sottratto al privato quando sia necessario per un’opera o servizio pubblico; il proprietario riceve un giusto indennizzo. Requisizione Provvedimento temporaneo, adottabile solo in situazioni di gravi e urgenti necessità (civili o militari); lo Stato “prende in prestito” il bene finché perdura l’emergenza. Vincoli urbanistici e limiti edilizi Obbligo di rispettare piani regolatori, distanze, altezze, indici volumetrici, nonché divieti totali o parziali di edificare in zone tutelate. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Limiti posti nell’interesse privato Diritti e doveri di vicinato Norme che disciplinano i rapporti fra fondi confinanti (distanze delle costruzioni, luci e vedute, immissioni, scolo delle acque, ecc.); mirano a bilanciare l’uso del proprio fondo con il pari diritto dei vicini. In sintesi: il proprietario può godere e disporre del bene solo entro i confini tracciati dall’ordinamento, a tutela sia dell’interesse collettivo (pubblico) sia di quello degli altri privati (vicinato).
27
Prova dei fatti giuridici
Definizione generale Fatti giuridici = qualunque avvenimento cui l’ordinamento collega conseguenze giuridiche, oltre agli effetti che produce nel mondo naturale. ------------------------------------------------------------------ Classificazione dei fatti giuridici Fatti naturali Derivano da eventi che si verificano senza volontà umana. Esempi: un terremoto che distrugge un immobile; l’insorgere di una malattia mentale che incide sulla capacità di agire. ----------------------------------------------------------------------------- Fatti umani (atti giuridici) Consistono in comportamenti posti in essere da un soggetto di diritto (persona fisica o giuridica). Sono frutto di un’attività consapevole e volontaria che l’ordinamento considera rilevante (es. stipula di un contratto, compimento di un illecito). Chiave di lettura: quando un avvenimento naturale o umano incide su diritti, obblighi o status giuridici, diventa un fatto giuridico e, se contestato, deve essere provato secondo le regole processuali.
28
Negozi giuridici: definizione, classificazioni, elementi essenziali
1. Definizione Il negozio giuridico è una dichiarazione di volontà con cui i privati indicano gli effetti giuridici desiderati; l’ordinamento ricollega proprio tali effetti a quella dichiarazione. Rappresenta la massima espressione dell’autonomia privata. Il Codice civile disciplina singoli negozi (contratto, testamento, matrimonio ecc.) ma non ne contiene una teoria generale. ---------------------------------------------------------------------- 2. Principali classificazioni a) Secondo la struttura soggettiva Unilaterali: nasce da una sola parte (esempio classico: testamento). Bilaterali: richiede l’incontro di due volontà contrapposte o corrispondenti (es. compravendita). Plurilaterali: partecipano almeno tre soggetti, tutti indispensabili (es. consorzio, società). ------------------------------------------------------------------------------------ b) Secondo la funzione (causa) Mortis causa: gli effetti dipendono dalla morte di una persona (testamento). Inter vivos: producono effetti tra vivi (contratto di locazione, vendita). Patrimoniali: riguardano interessi economici. A-patrimoniali: concernono interessi non economici (es. riconoscimento di figlio). Di accertamento: mirano a eliminare controversie o dubbi su una situazione giuridica (es. divisione di comunione). ----------------------------------------------------------------------------- 3. Elementi del negozio giuridico Elementi essenziali (se mancano, il negozio è nullo) Volontà – l’intenzione consapevole di produrre l’effetto giuridico voluto. Dichiarazione – l’esternazione della volontà (orale, scritta o per fatti concludenti). Forma – richiesta solo quando la legge la impone; in tali casi l’assenza della forma prescritta comporta nullità. Elementi accidentali (facoltativi, inseriti dalle parti) Condizione – evento futuro e incerto che sospende o risolve l’efficacia. Termine – momento certo che differisce l’inizio o la cessazione degli effetti. Modo (onere) – prestazione imposta al beneficiario in atti liberali. Altri patti o clausole accessorie che modificano o integrano il contenuto senza incidere sull’esistenza del negozio. ---------------------------------------------------------------------------- In sintesi Volontà correttamente dichiarata, nella forma eventualmente prescritta, fa nascere il negozio giuridico valido; gli elementi accidentali possono modularne efficacia e contenuto ma non ne compromettono la validità.
29
Prescrizione estintiva vs. Decadenza
Prescrizione estintiva Estingue il diritto quando il titolare rimane inerte e non lo esercita entro il termine stabilito dalla legge. Durata ordinaria 20 anni; termini ridotti: 5 anni, 2 anni, 1 anno per casi particolari previsti dal Codice civile. Non si può pattuire una durata diversa né rinunciarvi anticipatamente: sarebbe una rinuncia preventiva al diritto stesso. Il tempo può sospendersi (solo nelle ipotesi tassative di legge: es. tra coniugi, tra incapace e tutore). Quando cessa la causa di sospensione, il computo riprende. Può essere interrotta: ogni atto che manifesta la volontà di far valere il diritto fa ripartire il termine da zero. ------------------------------------------------------------------------------------- Decadenza Anche qui il diritto si estingue se non viene esercitato entro un termine; ma quel termine è perentorio e fissato rigidamente dalla legge (o da accordo che la legge consente). Diversamente dalla prescrizione, non dipende dall’inerzia in senso tecnico: basta lo spirare del termine. Non si interrompe mai; si sospende soltanto nei casi espressamente previsti (molto rari). Evitare la decadenza non impedisce che, successivamente, lo stesso diritto possa comunque prescriversi. ------------------------------------------------------------------------------- Differenza chiave Prescrizione: rileva l’inerzia; termine può sospendersi o interrompersi. Decadenza: rileva il solo decorso del termine perentorio; niente interruzione, sospensione ammessa solo se la legge lo consente.
30
Obbligazioni e loro fonti
1. Nozione di obbligazione Un’obbligazione è il rapporto giuridico in cui una parte, il debitore, è tenuta a un determinato comportamento (prestazione) nei confronti dell’altra parte, il creditore. Carattere fondamentale: relatività → il diritto di credito si esercita soltanto verso il debitore identificato. -------------------------------------------------------------------------------- 2. Fonti delle obbligazioni A. Fonti contrattuali Nascono da contratti. Contratti tipici (vendita, locazione ecc.): le obbligazioni principali sono fissate dalla legge (es. venditore deve consegnare la cosa e garantirne il pacifico godimento). Contratti atipici: non rientrano in un tipo codificato ma perseguono interessi meritevoli; qui le obbligazioni sono stabilite dall’accordo fra le parti. ------------------------------------------------------------------------------------ B. Fatti illeciti (responsabilità extracontrattuale) Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto obbliga chi lo ha commesso a risarcirlo. Principio di atipicità: la legge non elenca tutti i singoli illeciti, ma predetermina l’obbligazione che ne deriva (risarcimento del danno). ---------------------------------------------------------------------------------- C. Altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni Promesse unilaterali (solo nei casi previsti: es. promessa di ricompensa, titoli di credito). Gestione di affari altrui (chi interviene senza mandato risponde e può avere diritto al rimborso). Pagamento dell’indebito (restituzione di quanto versato senza causa). Arricchimento senza causa (indennizzo del depauperato quando manca altro rimedio). ------------------------------------------------------------------------------------- D. Obbligazioni ex lege Discendono direttamente da una norma specifica. Esempio classico: obbligo agli alimenti fra parenti, coniugi e affini quando uno di loro si trovi in stato di bisogno. In sintesi: tutte le obbligazioni scaturiscono da un contratto, da un fatto illecito o da uno degli atti/fatti previsti dall’ordinamento, incluse le disposizioni che impongono un vincolo direttamente per legge.
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Elementi dell’obbligazione
1. Soggetti Ogni obbligazione richiede almeno due parti: Soggetto attivo (creditore): titolare del diritto di pretendere la prestazione. Soggetto passivo (debitore): tenuto ad eseguire la prestazione. I soggetti devono essere determinati o determinabili fin dall’origine del rapporto. Possibili varianti: Più creditori (es. comproprietari che vendono un bene: tutti sono creditori del prezzo). Più debitori (pluralità di soggetti tenuti alla medesima prestazione). ----------------------------------------------------------------------------------------- 2. Prestazione È il comportamento che il debitore deve tenere: costituisce il vero contenuto dell’obbligazione. Può consistere in: Obbligazione di mezzi: impegno a svolgere un’attività diligente (es. medico). Obbligazione di risultato: impegno a conseguire un risultato specifico (es. consegna di merce conforme). ----------------------------------------------------------------------------------- 3. Oggetto Coincide con la prestazione dovuta e si manifesta come: Dare: trasferire un bene o un diritto (pagare una somma, consegnare un’automobile). Fare: compiere un’azione o un servizio (eseguire lavori, prestare assistenza). Non fare: astenersi da un comportamento (non costruire oltre una certa altezza, non divulgare segreti). L’intero rapporto obbligatorio ruota attorno a questi tre elementi: soggetti identificabili, prestazione definita e oggetto (positivo o negativo) perfettamente individuato.
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Obbligazione civile vs obbligazione naturale
Obbligazione civile Fonte giuridica: contratto, fatto illecito, legge, atti/fatti idonei. Dovere giuridico pieno: il debitore è legalmente tenuto a eseguire la prestazione. Tutela coattiva: il creditore può rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza di condanna ed eventualmente l’esecuzione forzata (pignoramento, espropriazione). Esempi tipici: pagamento del prezzo in una vendita; restituzione di un mutuo; risarcimento per danno extracontrattuale. ----------------------------------------------------------------------------- Obbligazione naturale (art. 2034 c.c.) Fonte: doveri morali o sociali che l’ordinamento considera meritevoli di protezione pur non imponendoli. Mancanza di coercibilità: il debitore non può essere costretto a adempiere; il creditore non ha azione giudiziaria per pretendere la prestazione. Irrepetibilità del spontaneo adempimento: se il debitore esegue volontariamente la prestazione, non può chiederne la restituzione. -------------------------------------------------------------------------- Esempi ricorrenti Pagamento di un debito prescritto (il diritto era estinto per prescrizione, ma il debitore decide di pagare). Versamenti effettuati in giochi o scommesse leciti (non quelli illeciti, che restano ripetibili). Contributi spontanei fra conviventi more uxorio per i bisogni comuni. Differenza essenziale Civile: dovere giuridico + tutela giudiziale coercitiva. Naturale: solo dovere morale/sociale; adempimento rimesso alla libera coscienza del debitore, irrevocabile una volta eseguito.
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Caratteristiche essenziali della prestazione (artt. 1174-1346 c.c.)
Definizione Prestazione = comportamento dovuto dal debitore al creditore; può essere: Obbligazione di mezzi → impegno a svolgere un’attività diligente. Obbligazione di risultato → impegno a raggiungere un esito specifico. ------------------------------------------------------------------ Requisiti di validità Patrimonialità Deve avere un valore economicamente apprezzabile e soddisfare un interesse del creditore, anche solo indiretto o futuro. -------------------------------------------------------------------------------- Possibilità Materiale: il risultato o l’attività non devono essere fisicamente impossibili. Giuridica: non devono essere vietati da norme che li rendano irrealizzabili. -------------------------------------------------------------------------------- Lecità La prestazione non può contraddire norme imperative, ordine pubblico o buon costume; se il contenuto è illecito, l’obbligazione è nulla. Determinazione (o determinabilità) Deve essere definita fin dall’origine, o almeno ricavabile mediante criteri oggettivi (quantità, qualità, tempo, luogo). Una prestazione “indeterminata” (“pagare del denaro” senza misura) non dà origine a un’obbligazione valida. Solo quando la prestazione soddisfa tutti questi requisiti sorge un rapporto obbligatorio giuridicamente efficace tra creditore e debitore.
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Gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie
Che cosa sono Gli interessi sono un’obbligazione pecuniaria accessoria: rappresentano i frutti civili che maturano su un capitale di denaro quando: esiste un credito in denaro; l’ammontare è liquido (esattamente determinato); il credito è esigibile (non sospeso da termine o condizione). ------------------------------------------------------------------------------------------ Si giustificano perché il debitore utilizza un capitale altrui o ne ritarda il pagamento. Principali categorie Interessi legali Previsti dall’art. 1284 c.c.; decorrono di diritto se non è pattuita una misura diversa. La misura è fissata annualmente (attualmente lo 0,75 % salvo modifiche). --------------------------------------------------------------------------------------------- Interessi convenzionali Stabiliti dalle parti in misura superiore o diversa da quella legale; validi solo se risultano per iscritto. ------------------------------------------------------------------------------------------ Interessi usurari Superano il “tasso soglia” indicato trimestralmente dalla legge anti-usura (l. 108/1996); sono nulli con sostituzione automatica del tasso usurario con quello legale. ----------------------------------------------------------------------------------------- Interessi moratori Maturano dal momento dell’inadempimento (mora del debitore) e hanno natura risarcitoria; salvo diversa pattuizione, coincidono col tasso legale maggiorato ai sensi dell’art. 1224 c.c. ----------------------------------------------------------------------------------------- Interessi corrispettivi Prestazione periodica dovuta quale corrispettivo dell’uso del denaro (tipica nei mutui); possono essere fissi o variabili. -------------------------------------------------------------------------------------- Sintesi Gli interessi sorgono solo su crediti liquidi, esigibili e in denaro; servono a compensare l’utilizzo del capitale o il ritardo nel pagamento e si distinguono in legali, convenzionali, usurari, moratori e corrispettivi, ciascuno con un regime proprio di formazione e limiti.
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Contratto: definizione e requisiti essenziali
1. Definizione codicistica (art. 1321 c.c.) «Il contratto è l’accordo fra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale». -------------------------------------------------------------- Analisi dei singoli segmenti Accordo – incontro delle volontà: è l’elemento imprescindibile di ogni contratto. Due o più parti – non esiste contratto unilaterale; le parti possono essere singole persone o soggetti collettivi (società, enti). Costituire, regolare o estinguere – il contratto è strumento flessibile: costituisce un nuovo rapporto (es. compravendita crea obblighi di consegna e pagamento), regola un rapporto già esistente (es. transazione che ridefinisce un credito contestato), estingue un rapporto (es. datore e dipendente con accordo di risoluzione consensuale). ------------------------------------------------------------------------------------ Rapporto giuridico patrimoniale – l’oggetto deve avere contenuto economicamente valutabile; negozi privi di patrimonialità (matrimonio, riconoscimento di figlio) non sono contratti in senso tecnico. --------------------------------------------------------------------------------------- 2. Requisiti essenziali del contratto (art. 1325 c.c.) Accordo delle parti – manifestazione conciliante di volontà (proposta e accettazione, o atto simultaneo). Causa – funzione economico-sociale che l’ordinamento riconosce meritevole (es. scambio, liberalità). Oggetto – prestazione dovuta; deve essere possibile, lecito, determinato o almeno determinabile. Forma (solo se prescritta a pena di validità) – atto pubblico, scrittura privata, forma elettronica qualificata ecc.; in mancanza, il contratto è nullo quando la legge lo esige espressamente (donazione, compravendita di beni immobili, fideiussione bancaria, ecc.). 🌟 Ricorda: senza anche uno solo di questi requisiti il contratto non produce effetti (nullità), tranne i casi in cui la legge consenta la conversione o la sanatoria mediante successiva integrazione.
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Principio di autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.)
Che cos’è L’autonomia contrattuale è il potere riconosciuto ai privati di: Concludere o non concludere un contratto (libertà di contrarre o di astenersi); Scelgere il tipo tra quelli previsti dalla legge (contratti “tipici”: vendita, locazione, appalto, ecc.); Dettare il contenuto del contratto, fissando diritti, obblighi, termini, clausole; Creare schemi nuovi (contratti atipici), cioè pattuizioni che non rientrano in un modello codificato, purché perseguano interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento. ------------------------------------------------------------------------------------------ Limiti necessari L’autonomia non è assoluta: deve sempre rispettare Norme imperative (non derogabili) Ordine pubblico Buon costume Diritti fondamentali e tutela del consumatore / contraente debole Se il contenuto supera tali limiti, la pattuizione è nulla o si sostituisce di diritto con la disciplina inderogabile. --------------------------------------------------------------------------------------------- Funzione economico-sociale Grazie a questa libertà le parti possono: Combinare più prestazioni (es. vendita con patto di mantenimento; leasing; franchising); Adattare le obbligazioni a esigenze specifiche del commercio e della vita civile; Favorire l’evoluzione del diritto dei contratti, perché gli schemi negoziali creati dalla prassi possono in seguito essere recepiti dal legislatore. In sintesi, l’autonomia contrattuale consente ai privati di modellare i loro rapporti patrimoniali come meglio credono, entro i confini stabiliti dall’ordinamento.
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Quando il contratto è “concluso” (artt. 1326-1330 c.c.)
Momento e luogo di perfezionamento Regola generale Il contratto si perfeziona nell’istante e nel luogo in cui il proponente riceve la conoscenza dell’accettazione. Proposta/accettazione si considerano conosciute appena giunte all’indirizzo del destinatario (principio della “conoscenza”). -------------------------------------------------------------- Eccezione: esecuzione senza risposta Se l’altra parte dà direttamente esecuzione all’ordine ricevuto (es. spedisce la merce senza inviare lettera di accettazione), il contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui l’esecuzione comincia. ----------------------------------------------------------------- Requisiti formali Se la proposta richiede una forma particolare per l’accettazione, quest’ultima è efficace solo se espressa nella stessa forma. Quando la legge impone una forma (atto pubblico, scrittura privata, forma elettronica qualificata), sia proposta sia accettazione devono rivestirla, altrimenti il contratto è nullo. Contenuto di proposta e accettazione Proposta: deve racchiudere tutti gli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, causa, prezzo ecc.). Accettazione: dev’essere conforme alla proposta; ogni variazione sostanziale è rifiuto tacito e vale come nuova proposta. -------------------------------------------------------------------------------- Decadenza della proposta La proposta perde efficacia quando: è rifiutata dal destinatario; scade il termine fissato (o, se mancante, quello “congruo” secondo gli usi); sopraggiunge morte o incapacità del proponente prima della conclusione, salvo che la proposta sia dichiarata irrevocabile. ---------------------------------------------------------------------------------------------- In sintesi: il contratto nasce nel momento in cui l’accettazione “raggiunge” il proponente (o quando inizia l’esecuzione tacitamente accettata), deve rispettare gli elementi e la forma richiesti e decade se non viene accettato tempestivamente o intervengono eventi estintivi.
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“Causa” del contratto
Che cos’è Causa = funzione economico-sociale che il contratto è destinato a realizzare e che l’ordinamento ritiene meritevole di tutela. Esprime l’interesse oggettivo che la pattuizione soddisfa (scambio, garanzia, liberalità, organizzazione, ecc.). Rilevanza giuridica Requisito essenziale (art. 1325 c.c.): senza causa il contratto è nullo. ------------------------------------------------------------------------------------ Controllo di liceità (artt. 1343-1344 c.c.): È illecita la causa contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. Anche il mezzo apparente (contratto in frode alla legge) è nullo se la causa reale è illecita. Contratti atipici (art. 1322, 2° co.): le parti possono creare schemi nuovi, purché la causa persegua interessi meritevoli secondo l’ordinamento. ------------------------------------------------------------------------------------ Causa vs motivi Motivi = ragioni personali e soggettive che spingono ciascuna parte a contrarre (es. comprare casa per andarci ad abitare). I motivi non entrano nel contenuto del contratto; di regola sono irrilevanti. Rilevano solo se unici e illeciti e comuni ad entrambe le parti (art. 1345 c.c.), conducendo alla nullità. --------------------------------------------------------------------------------------- Sintesi La causa garantisce che ogni contratto persegua un interesse lecito e socialmente apprezzabile; distingue l’atto patrimoniale dai meri accordi di fatto e costituisce il parametro attraverso cui il giudice verifica la validità sia dei contratti tipici sia di quelli creati dalla libertà negoziale delle parti.
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Validità, nullità e annullabilità del contratto
1. Validità vs efficacia Validità → il contratto è stato formato rispettando tutti i requisiti di legge (artt. 1321-1325 c.c.); è “giuridicamente sano”. Efficacia → capacità del contratto valido di produrre ora i suoi effetti. Esempio classico: il testamento è valido già quando viene sottoscritto, ma resta inefficace finché il testatore è in vita. ----------------------------------------------------------------------- 2. Invalidità: quando nascono i vizi “genetici” A. Nullità (artt. 1418-1422 c.c.) La sanzione più grave: il contratto è inesistente sin dall’origine (effetti travolti “ab origine”). Cause tipiche Contrasto con norme imperative o con ordine pubblico/buon costume. Manca un requisito essenziale (accordo, causa, oggetto, forma “ad substantiam”). Causa o motivi illeciti (artt. 1343-1345). Oggetto impossibile, illecito, indeterminato/indeterminabile. Altri casi espressi di legge (es. simulazione assoluta, divieto di intestazione fiduciaria nei casi vietati, ecc.). Caratteri Può farla valere chiunque vi abbia interesse o rilevarla d’ufficio il giudice. È imprescrittibile (l’azione non si estingue col tempo). Il contratto nullo non si convalida, salvo conversione in altro atto valido se la legge lo consente (art. 1424). B. Annullabilità (artt. 1425-1442 c.c.) Vizio meno grave: il contratto è provvisoriamente efficace; diventa inefficace solo se la parte legittimata esercita l’azione entro 5 anni. Cause tipiche Incapacità legale o naturale di una parte. Vizi del consenso: errore essenziale riconoscibile, dolo determinante, violenza morale. Altri casi di legge (minore emancipato oltre limiti, rappresentanza viziata, ecc.). Caratteri Legittimazione esclusiva della parte protetta (minore, raggirato, ecc.). Prescrizione quinquennale dal giorno in cui: per incapacità → cessano le cause di incapacità; per vizi del consenso → il contratto è stato concluso; per violenza → la violenza è cessata. Convalida: la parte può sanare l’annullabilità con atto scritto (o comportamento concludente) quando è cessato il vizio. ---------------------------------------------------------------------- 3. Effetti pratici Contratto nullo → “non è mai nato”: le prestazioni eseguite si ripetono con l’azione di restituzione (ripetizione d’indebito), salvo impossibilità o buona fede. Contratto annullabile → produce effetti fino alla sentenza che lo annulla; la sentenza ha efficacia retroattiva (ex tunc) ma soltanto su domanda della parte interessata. --------------------------------------------------------------------------------------------- Ricorda: conoscere la differenza fra inesistenza (nullità) e instabilità condizionata alla volontà di parte (annullabilità) è cruciale per capire quali rimedi invocare, chi può attivarli e in che tempi.
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Cause di scioglimento del contratto
1. Mutuo consenso (o mutuo dissenso) È l’accordo con cui entrambe le parti decidono di sciogliere il vincolo originario. Richiede la stessa forma prevista per il contratto sciolto (es. scrittura privata, atto pubblico, registrazione). È efficace solo se il contratto non ha ancora eseguito tutte le sue prestazioni essenziali; se gli effetti si sono già consolidati, servirà un nuovo atto (es. rivendita). -------------------------------------------------------------------------------------- 2. Recesso unilaterale convenzionale Previsto dalle parti nel contratto: una di esse (o entrambe) può sciogliersi con semplice dichiarazione comunicata all’altra. Limite: non può essere esercitato dopo che il contratto ha iniziato a produrre i suoi effetti, salvo diversa pattuizione. ------------------------------------------------------------------------------------ 3. Recesso nei contratti ad esecuzione continuata o periodica Esempio: somministrazione, abbonamenti. Il recesso è ammesso anche se l’esecuzione è iniziata, ma non incide sulle prestazioni già eseguite; non arresta quelle in corso se non diversamente pattuito. ---------------------------------------------------------------------------------------- 4. Recesso con corrispettivo (o caparra penitenziale) Le parti possono subordinare il recesso al pagamento di una somma o alla rivenuta di una caparra a titolo di “prezzo” per sciogliersi. ----------------------------------------------------------------------------------------- 5. Recesso nei contratti di durata a tempo indeterminato Se manca un termine finale, ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento, ma: deve agire secondo buona fede; spesso è richiesto un preavviso congruo per consentire all’altra parte di organizzarsi. ------------------------------------------------------------------------------------ 6. Recesso del consumatore (contratti a distanza o fuori dai locali) Diritto di ripensamento ex Codice del consumo: 7 giorni per i contratti stipulati “fuori dal negozio” (porta a porta, fiere, ecc.); 10 giorni per i contratti a distanza (online, telefono, catalogo). Il consumatore recede con semplice comunicazione scritta; il professionista deve rimborsare le somme versate. --------------------------------------------------------------------------------- Promemoria Lo scioglimento non incide sulle clausole già eseguite o destinate a sopravvivere (es. penali, garanzie). Dove richiesto, vanno rispettati forma, preavviso e pagamento di eventuali indennità stabilite dalle parti o dalla legge.
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Rescissione vs Risoluzione del contratto
1. Rescissione (artt. 1447-1452 c.c.) Scioglimento che dipende da anomalie presenti al momento in cui il contratto è stato concluso. È ammessa solo nei due casi tassativi previsti dal codice: --------------------------------------------------------- Stato di pericolo (art. 1447) Una parte, per evitare un danno grave e immediato alla persona propria o altrui, accetta condizioni obiettivamente inique. L’altra parte era consapevole dell’emergenza e ne ha approfittato. Il giudice può rescindere il contratto o, se equo, mantenerlo attribuendo un compenso supplementare all’altra parte. ------------------------------------------------------------------------------------- Lesione enorme (art. 1448) Nel contratto commutativo (non aleatorio) si forma una sproporzione notevole fra le prestazioni (di regola oltre la metà del valore). La sproporzione è nata dall’stato di bisogno di una parte e dall’approfittamento dell’altra. La parte lesa può chiedere rescissione; l’altra può evitarla offrendo di ricondurre il contratto a equità. ----------------------------------------------------------------------------- Termini e limiti Azione proponibile entro un anno dalla conclusione. Non opera per i contratti aleatori, per gli atti di liberalità o quando la sproporzione dipende da rischio accettato. ----------------------------------------------------------------------- 2. Risoluzione (artt. 1453 ss.) Scioglimento dovuto a fatti che sorgono dopo la conclusione (patologie sopravvenute o inadempimenti). Principali ipotesi: Inadempimento colpevole di una parte (art. 1453). Impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile (artt. 1463-1464). Eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti a esecuzione differita o continuata (art. 1467). Scadenza del termine essenziale senza esecuzione (art. 1457). Clausola risolutiva espressa o “patto di prova” inseriti dalle parti (art. 1456). ------------------------------------------------------------------------------------- Effetti comuni: il contratto si scioglie ex tunc; le prestazioni già eseguite si restituiscono ove possibile, altrimenti si liquida il danno.
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Tipi di risoluzione del contratto (artt. 1453-1470 c.c.)
1. Risoluzione di diritto (o “piena”) Si verifica senza bisogno di una sentenza: il contratto si scioglie automaticamente quando si realizza la condizione pattuita o prevista dalla legge. Tre casi classici: Clausola risolutiva espressa (art. 1456): le parti fissano per iscritto che l’inadempimento di una specifica obbligazione fa cessare il contratto ipso iure al semplice richiamo della clausola. Diffida ad adempiere (art. 1454): il creditore intima per iscritto al debitore di eseguire entro un termine non inferiore a 15 giorni; scaduto il termine senza adempimento, il contratto è sciolto. Termine essenziale (art. 1457): se la prestazione deve compiersi in un momento fissato come “essenziale”, il semplice decorso del termine senza esecuzione libera l’altra parte, salvo che questa la accetti comunque. -------------------------------------------------------------------------------- 2. Risoluzione per inadempimento (giudiziale, art. 1453 ss.) Rimedio generale quando una parte non adempie o adempie male. La parte fedele chiede al giudice di scegliere fra: ottenere l’adempimento; far dichiarare la risoluzione con condanna al risarcimento. Il giudice accerta la gravità e non scusabilità dell’inadempimento. ------------------------------------------------------- 3. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463-1464) Dopo la conclusione, la prestazione di una parte diventa impossibile per causa non imputabile. Totale: l’altra parte è liberata e deve restituire quanto ricevuto. Parziale o temporanea: l’altra parte può scegliere tra riduzione del corrispettivo o scioglimento. Se l’impossibilità riguarda la controprestazione, chi rimane obbligato può chiedere la risoluzione liberandosi a sua volta. --------------------------------------------------------- 4. Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467) Contratti a esecuzione continuata, periodica o differita nel tempo. Un evento straordinario e imprevedibile rende la prestazione di una parte eccessivamente onerosa rispetto all’altra. La parte svantaggiata può domandare la risoluzione; l’altra può evitarla offrendo di ricondurre il contratto a equità (riequilibrio del sinallagma). Effetto comune: in tutti i casi la risoluzione scioglie il contratto con efficacia retroattiva fra le parti; occorre restituire le prestazioni già ricevute, salvi i danni.
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“I principali contratti tipici dello scambio e della cooperazione
CONTRATTI DI TRASFERIMENTO do ut des Compravendita Trasferisce proprietà (o altro diritto) in cambio di un prezzo. Il consenso basta a trasferire il diritto e a spostare sul compratore il rischio del perimento. Oggetto: qualsiasi diritto patrimoniale; il prezzo può essere fissato dalle parti o da un terzo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Permuta Scambio di cose o diritti contro altre cose o diritti, senza prezzo. Si applicano, per compatibilità, le norme della vendita. Somministrazione Una parte fornisce prestazioni periodiche o continuative di cose verso prezzo. Somministrazione di consumo: la proprietà passa al somministrato (gas, energia). Somministrazione d’uso: il bene resta del somministrante (cassette, bottiglie a rendere). -------------------------------------------------------------------------------------------- CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE do ut facias Locazione Il locatore fa godere un bene al conduttore per tempo determinato, contro canone. Obblighi del locatore: consegna, manutenzione, garanzia di pacifico godimento. Obblighi del conduttore: custodia diligente, pagamento canone, restituzione. Leasing Finanziario: impresa di leasing compra il bene scelto dall’utilizzatore e lo concede in godimento; canoni periodici, opzione finale di riscatto / restituzione / rinnovo. Operativo: utilizzatore riceve il bene direttamente dal produttore con servizi di assistenza; durata più breve. Sale & lease-back: il proprietario vende il proprio bene alla leasing-company e lo riottiene in leasing. Appalto L’appaltatore realizza un’opera o un servizio con organizzazione di mezzi propri e a rischio proprio, contro corrispettivo. Oggetto: costruzioni, impianti, servizi complessi. Differisce dal contratto d’opera per la struttura organizzata (impresa). --------------------------------------------------------------------------------------------- CONTRATTI DI COOPERAZIONE NELL’ALTRUI ATTIVITÀ Mandato Il mandatario assume l’obbligo di compiere atti giuridici per conto del mandante. Si presume oneroso; può essere con rappresentanza (agisce in nome del mandante) o senza rappresentanza (agisce in nome proprio). Mediazione Il mediatore mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, restando indipendente. Matura provvigione da ciascuna parte se l’affare si conclude; nulla se conosceva cause di nullità. --------------------------------------------------------------------------- CONTRATTI REALI (richiedono la consegna) Comodato Il comodante consegna gratuitamente un bene al comodatario, che deve restituirlo dopo l’uso pattuito. È essenzialmente gratuito; il comodatario risponde con la “diligenza del buon padre di famiglia”. Mutuo Il mutuante consegna denaro o altre cose fungibili al mutuatario, che si obbliga a restituire altrettante cose di uguale specie e qualità. Si presume oneroso (interessi legali o convenzionali), ma può essere gratuito. Uso della scheda: rivedi ciascun titolo → ricorda definizione, parti, oggetto, corrispettivo e tratti distintivi (rischio, trasferimento proprietà, organizzazione mezzi, gratuità/onerosità).
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Fatto illecito (art. 2043 c.c.)
**Definizione** Qualunque comportamento **doloso** (voluto) o **colposo** (per negligenza, imprudenza, imperizia) che cagiona ad altri un **danno ingiusto** obbliga l’autore a **risarcirlo**. -------------------------------------------------------------------------------------- **Elementi costitutivi** 1. **Condotta** positiva od omissione. 2. **Colpa o dolo** * *Dolo*: l’agente prevede e vuole l’evento lesivo. * *Colpa*: mancanza di diligenza dovuta. 3. **Nesso causale** fra condotta e danno. 4. **Danno ingiusto**: lesione di interesse giuridicamente protetto. --------------------------------------------------------------------------------------- **Esclusioni di responsabilità** * **Caso fortuito / forza maggiore**: evento imprevedibile e inevitabile. * Altre cause che l’autore **non poteva prevedere né evitare**. **Principio** Non ogni danno è risarcibile: occorre la colpa (o il dolo) dell’agente.
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“Colpa” e “Dolo” a confronto (art. 2043 c.c.)
Dolo L’autore vuole l’evento dannoso: lo prevede, lo programma e lo realizza con piena consapevolezza. La responsabilità per fatto illecito scatta sempre; non può invocarsi l’imprevedibilità. È la forma psicologicamente più grave e attira le sanzioni (civili e, quando previste, penali) più pesanti. -------------------------------------------------------------------------------------- Colpa L’evento non è voluto, ma si verifica perché l’agente manca alla diligenza richiesta. Le modalità con cui la negligenza può concretizzarsi sono quattro: Negligenza – semplice disattenzione (es.: dimenticare uno strumento acceso). Imprudenza – condotta temeraria contraria alle normali regole di cautela (es.: attraversare un incrocio col giallo avanzato e investire un pedone). Imperizia – mancanza di adeguata capacità tecnica o professionale (es.: intervento chirurgico eseguito da medico non specializzato). Violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline – inosservanza di norme specifiche (es.: cantiere privo di dispositivi di sicurezza obbligatori). La colpa è esclusa quando l’evento deriva da caso fortuito, forza maggiore o altre cause che l’agente non poteva prevedere né evitare. -------------------------------------------------------------------------------- Differenza chiave Nel dolo l’evento lesivo è previsto e proprio voluto. Nella colpa l’evento era evitabile: manca la volontà ma difetta la prudenza necessaria. ------------------------------------------------------------------------------------- In entrambe le ipotesi, se dal comportamento nasce un danno ingiusto, sorge l’obbligo di risarcimento; ciò che cambia è l’atteggiamento mentale che sorregge la condotta e, di conseguenza, il grado di gravità e le possibili sanzioni.
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Cause che esonerano da responsabilità civile (artt. 2044-2047 c.c.)
1. Legittima difesa Norma: art. 2044 c.c. (“Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”). Logica: quando l’agente respinge un’aggressione ingiusta, l’ordinamento preferisce tutelare il bene dell’aggredito; l’offesa all’aggressore cessa di essere “ingiusta”. Limite: reazione proporzionata al pericolo (c.d. proporzionalità mezzi-offesa). ------------------------------------------------------------------------------ 2. Stato di necessità Norma: art. 2045 c.c. Situazione: per salvare sé o altri da un danno grave e imminente alla persona si lede il diritto altrui. Effetti Non sorge un vero obbligo risarcitorio (manca l’antigiuridicità). Il danneggiato può tuttavia chiedere un’indennità equitativa commisurata al sacrificio subito. ------------------------------------------------------------------------------------- 3. Incapacità d’intendere e di volere Norma: art. 2046 c.c. (“Non risponde chi ha cagionato il danno in stato di incapacità di intendere e di volere, purché non dovuto a sua colpa”). Presupposto: al momento del fatto l’autore non percepiva il significato delle proprie azioni (minore non imputabile, infermità psichica, ebbrezza non colposa, ecc.). Conseguenze: esclusa la responsabilità diretta dell’incapace. ----------------------------------------------------------------------------------------- 4. Responsabilità del sorvegliante Norma: art. 2047 c.c. Regola: chi è tenuto alla vigilanza (genitore, tutore, struttura sanitaria, insegnante) risponde del danno prodotto dall’incapace a meno che provi di non aver potuto impedirlo. -------------------------------------------------------------------------------------------- Sussidiarietà patrimoniale: Se il sorvegliante manca, è incerto o è incapiente, il danneggiato può chiedere al giudice che l’incapace versi un’equa indennità, fissata in base alle condizioni economiche di entrambe le parti.
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Responsabilità oggettiva (artt. 2049-2054 c.c. e norme speciali)
1. Che cos’è * **Idea chiave**: l’obbligo di risarcire sorge **anche senza dolo o colpa**; basta che il danno sia la **conseguenza immediata e diretta** di un fatto, di una cosa o di un’attività riferibile al soggetto. * **Fondamento**: esigenze di tutela della vittima e di ripartizione del rischio su chi trae utilità o ha potere di controllo. * **Onere della prova**: il danneggiato deve provare **danno** e **nesso causale**; il responsabile può liberarsi **solo** dimostrando il **caso fortuito** (evento imprevedibile/inevitabile, estraneo alla sua sfera di controllo). -------------------------------------------------------------------------- 2. Tipiche ipotesi codificate 1. **Danno cagionato da cose in custodia** – art. 2051 * Chi ha la custodia di una cosa (strada, immobile, macchina, merce in magazzino) risponde dei danni che la cosa produce. * Prova liberatoria: caso fortuito. 2. **Responsabilità per animali** – art. 2052 * Il proprietario o chi ne fa uso risponde dei danni provocati dall’animale, anche se smarrito o fuggito. * Liberazione solo se prova il caso fortuito. 3. **Esercizio di attività pericolose** – art. 2050 * Chi svolge attività che, per natura o mezzi, creano pericolo (chimica, esplosivi, energia, grandi cantieri, impianti sportivi, armi) deve risarcire salvo provare di **aver adottato tutte le misure idonee** a evitare il danno (non basta la diligenza media). 4. **Rovina di edificio** – art. 2053 * Il proprietario è responsabile se l’edificio crolla o parti di esso cadono, salvo dimostri caso fortuito. 5. **Circolazione di veicoli** – art. 2054 * Il conducente risponde a meno che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; il proprietario risponde in solido salvo dolo o colpa esclusivi di terzi. 6. **Responsabilità dei padroni e committenti** – art. 2049 * Il datore risponde dei fatti illeciti commessi dal dipendente nello svolgimento delle mansioni. *(Esistono altre ipotesi “speciali”: danno da prodotti difettosi, infortuni sul lavoro, vaccini, ecc., rette su leggi ad hoc con disciplina analoga presuntiva.)* ---........................................................................................................... 3. Schema concettuale per memorizzare * **Presunzione di responsabilità** ⇢ parte “forte” (custode, proprietario, esercente, datore) * **Danno** + **nesso causale** provati dal danneggiato * **Unica via d’uscita** ⇢ provare il **caso fortuito** o, per l’art. 2050, l’adozione di **tutte** le misure di sicurezza possibili * **Finalità** ⇢ spostare il rischio sull’organizzazione o sulla persona che ha il governo della situazione pericolosa.
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Danno non patrimoniale (art. 2059 c.c. + giurisprudenza costituzionale e di legittimità)
Cos’è Nozione: ogni pregiudizio privo di contenuto economico immediato che deriva dalla lesione di un diritto inviolabile della persona (vita, integrità psico-fisica, dignità, identità, riservatezza, relazioni familiari, ecc.). Non si quantifica per “perdita patrimoniale”, ma per sofferenza, turbamento, compromissione esistenziale. ------------------------------------------------------------------- Regola di risarcibilità Tipicità: il risarcimento è ammesso solo: Quando la legge lo prevede espressamente (es. art. 185 c.p. per illeciti penali, art. 2059 c.c., art. 44 Cost. per espropriazioni illegittime). Quando l’illecito lede un diritto inviolabile tutelato dalla Costituzione (Corte cost. n. 184/1986; Cass., S.U., nn. 26972-26975/2008). ------------------------------------------------------------------------------- Criteri di liquidazione Valutazione equitativa del giudice, che: accerta gravità dell’offesa e serietà del danno (niente bagatelles); utilizza tabelle (da Milano o Roma) per uniformare quantificazioni, con eventuali personalizzazioni motivate. -------------------------------------------------------------------------------- Unità concettuale Cass. S.U. 2008 e 2019: il danno non patrimoniale è uno; espressioni come “danno biologico”, “morale”, “esistenziale” sono voci descriptive, non categorie autonome; servono a illustrare diverse manifestazioni dello stesso pregiudizio. ------------------------------------------------------------------------------------ Sintesi-chiave per l’esame Il danno non patrimoniale è risarcibile solo se la legge o la Costituzione lo ammettono; copre qualsiasi lesione seria di un diritto inviolabile della persona, si valuta equitativamente e non si fraziona in sottocategorie rigide.
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Forme giuridiche delle società / associazioni sportive dilettantistiche
Quadro generale Nozione: qualunque organizzazione di tipo associativo che ha per oggetto l’esercizio di attività sportiva a livello dilettantistico. ------------------------------------------------------------------------------------------ Principio di libertà di forma: salvo l’attività professionistica (per cui la legge impone S.p.A. o S.r.l.), nella sfera dilettantistica si può scegliere fra più modelli civilistici. Denominazione: obbligo di indicare sia la finalità sportiva sia la qualifica di “dilettantistica” (es.: “A.S.D. Ginnastica Riviera Dilettantistica”). ------------------------------------------------------------------------------------------- Modelli utilizzabili Associazione sportiva priva di personalità giuridica Costituzione: scrittura privata registrata o atto pubblico. Capacità: autonomia patrimoniale imperfetta (i creditori possono agire anche sui beni personali di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione). Organi obbligatori: Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente. Vantaggi: snellezza gestionale, minori costi. -------------------------------------------------------------------------------------------- Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato Costituzione: atto pubblico + domanda di riconoscimento alla Prefettura / Regione. Capacità: autonomia patrimoniale perfetta (responsabilità limitata al patrimonio dell’ente). Maggiori oneri formali (tenuta libri, bilanci, controlli prefettizi). Utile per gestire impianti, contratti rilevanti, finanziamenti. --------------------------------------------------------------------------------------------- Società sportiva di capitali o cooperativa Forme ammesse: S.p.A., S.r.l., S.r.l.s., cooperativa. Scopo non lucrativo (eventuali utili reinvestiti nell’attività sportiva). Personalità giuridica automatica alla registrazione nel Registro Imprese. Responsabilità limitata dei soci; governance secondo il modello societario prescelto. Necessaria se la dilettantistica vuole stipulare contratti di lavoro sportivo (ex d.lgs. 36/2021). Distinzione società / associazione (riflessi regolamentari) | Associazioni | Società di capitali / cooperative | |—|—| | Elemento personalistico; volontà interna dei soci| Elemento patrimoniale e organizzativo; capitale sociale rilevante| | Assemblea sovrana, principio “un socio = un voto” | Quote/azioni proporzionate agli apporti; voti ponderati| | Assenza di fini di lucro, ma possibilità di utili reinvestiti | Parimenti assenza di scopo di lucro soggettivo; maggior capacità di autofinanziamento | | Fiscalità agevolata se in regime ASD/SSD | Stessi benefici fiscali purché riconosciute come SSD | ----------------------------------------------------------------------------------- Punti da ricordare per l’esame La forma giuridica non è imposta, tranne che per l’attività professionistica. Tutte le dilettantistiche devono evidenziare nel nome la qualifica “dilettantistica”. La scelta del modello incide su responsabilità patrimoniale, governance e rapporti contrattuali (in particolare con atleti e terzi).
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Il “vincolo sportivo”: natura ed evoluzione
Definizione di base Il vincolo sportivo è il legame giuridico che, dal momento del tesseramento, obbliga l’atleta a restare con la società di appartenenza e gli vieta di trasferirsi liberamente finché quel vincolo non viene sciolto. ---------------------------------------------------------------------------- Origini storiche Nato alla fine dell’Ottocento nel calcio come patto fra club: obiettivo evitare che le società economicamente più forti “rubassero” gli atleti migliori e squilibrassero i campionati. ----------------------------------------- Nella versione originaria era un legame a tempo indeterminato: l’atleta poteva liberarsene solo con l’assenso della società o rinunciando del tutto all’attività agonistica. ------------------------------------------------------------------- Lunga applicazione (prima metà del ’900 – anni Novanta) Per decenni il vincolo è rimasto nei regolamenti federali, applicato sia ai dilettanti sia ai professionisti senza limiti di durata. ------------------------------------------------------------------- La svolta europea: sentenza Bosman (15 dicembre 1995) La Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilisce che un vincolo illimitato viola la libertà di circolazione dei lavoratori. Le Federazioni devono quindi limitarlo temporalmente o abolirlo. ----------------------------------------------------------- Riforma italiana del 1996 Nel settore professionistico il vincolo viene soppresso: lo sportivo è un lavoratore con contratto a termine e, alla scadenza, può trasferirsi liberamente. ----------------------------------------------------------------------- Nel settore dilettantistico il vincolo sopravvive, ma con una durata massima: superata l’età fissata dalle singole Federazioni l’atleta può svincolarsi unilateralmente e tesserarsi con un’altra società. ------------------------------------------------------ Situazione attuale Professionisti: nessun vincolo; libertà contrattuale regolata da rapporti di lavoro sportivo. Dilettanti: vincolo temporaneo legato alla tutela degli investimenti di formazione delle società, con possibilità di svincolo automatico al compimento di una certa età. ----------------------------------------------------------------------------------- Idea da ricordare Il vincolo sportivo, nato come legame permanente per riequilibrare i campionati, oggi sopravvive solo nel dilettantismo ed è comunque limitato nel tempo; nel professionismo è stato eliminato per rispettare la libertà contrattuale dell’atleta.
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Quando il vincolo sportivo si scioglie prima del termine
Scioglimento anticipato del vincolo sportivo (dilettanti) * Regola base – Il vincolo resta in piedi fino al limite d’età fissato dai regolamenti federali, salvo: Eventi straordinari legati alla vita della società – cessione del titolo sportivo; – fusione o incorporazione; – estinzione, fallimento, liquidazione; – rinuncia al campionato o al titolo sportivo. In queste ipotesi il vincolo si risolve di diritto, oppure si trasferisce al nuovo soggetto se le norme federali lo impongono. ----------------------------------------------------------------------------------------- Nulla-osta della società – La società può liberare l’atleta in qualsiasi momento, ma di solito pretende un corrispettivo economico previsto dai regolamenti. – Senza pagamento (o accordo) il nulla-osta non viene concesso. * Conseguenza pratica – Se non ricorre un evento straordinario e la società nega il nulla-osta, l’atleta non può tesserarsi altrove: è costretto a fermarsi fino a quando il vincolo si scioglie autonomamente (o a rinunciare del tutto all’attività).
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Titolo sportivo (cos’è e perché conta)
* Definizione – È l’attestazione, rilasciata dalla Federazione competente, che la società/associazione possiede i requisiti tecnico-sportivi per iscriversi a uno specifico campionato, fermo restando il rispetto di tutti gli altri parametri federali (finanziari, organizzativi, infrastrutturali). ---------------------------------------------------------------------------- * Interessi tutelati dall’istituto – Regolarità delle competizioni: salvaguarda il meccanismo di promozioni e retrocessioni e l’equilibrio sportivo dell’intera stagione. – Radicamento territoriale: tutela le tifoserie e il valore sociale che il club riveste per la comunità locale. – Sopravvivenza economico-commerciale dei club: per le società a scopo di lucro, la permanenza nel campionato è il presupposto per esercitare l’attività d’impresa (diritti TV, sponsor, merchandising, ecc.). – Tutela occupazionale: garantisce la continuità lavorativa di calciatori, tecnici, dipendenti e collaboratori. – Garanzie per investitori, sponsor e creditori: assicura che il progetto sportivo resti operativo e solvibile lungo tutta la stagione. ----------------------------------------------------------------------------------------- * Problema ricorrente a inizio stagione – La Federazione deve verificare che ogni club disponga di mezzi finanziari (e requisiti logistici) sufficienti per concludere il campionato; un eventuale ritiro in corso d’opera danneggerebbe infatti la regolarità della competizione e tutti gli interessi sopra elencati.
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Rapporto di lavoro sportivo: professionisti vs dilettanti
1. Cornice generale * **Rapporto di lavoro sportivo** = attività dell’atleta svolta a titolo oneroso e continuativo, regolata dall’ordinamento statale *e* da quello sportivo. * Due nodi storici di dibattito: 1. **Inquadramento giuridico**: prima della l. 91/1981 si negava l’assimilazione al lavoro subordinato; la giurisprudenza dagli anni ’60 lo ha invece ricondotto alla subordinazione. 2. **Frattura “professionismo/dilettantismo”**: il quadro normativo è completo solo per i professionisti, lacunoso per i dilettanti. --------------------------------------------------------------------------- 2. Atleti professionisti * **Base legale primaria**: legge 91/1981 (e, in materia di trasferimenti, d.l. 485/1996 conv. l. 586/1996, post-sentenza Bosman). * **Definizione** (art. 2 l. 91/81) – Sono professionisti atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che: * esercitano l’attività **a titolo oneroso** e **con continuità**; * rientrano in discipline qualificate come professionistiche dal CONI; * sono riconosciuti tali dalla rispettiva Federazione. * **Effetti principali** * Contratto di lavoro sportivo subordinato (normale tutela giuslavoristica + norme speciali). * Abolizione del **vincolo sportivo**: dal 1996, a scadenza contratto l’atleta è libero (trasferimento a parametro zero). * Società che vogliono stipulare contratti professionistici **devono essere** S.p.A. o S.r.l. --------------------------------------------------------------------------------- 3. Atleti dilettanti * **Mancanza di disciplina organica**: nessuna legge statale equipollente alla l. 91/1981. * **Doppia categoria di fatto** 1. **Dilettanti “puri”** – attività senza corrispettivo, svolta per diletto. 2. **Dilettanti “solo formalmente tali”** – percepiscono rimborsi, premi o gettoni ma non raggiungono i requisiti dell’art. 2; quando emergono indici di subordinazione può applicarsi la normale normativa sul lavoro (giurisprudenza caso per caso). * **Vincolo sportivo** ancora esistente: l’atleta resta legato alla società fino all’età-soglia fissata da ciascuna Federazione (dopo Bosman la soglia non può essere illimitata). * **Nessun contratto professionistico**: il legame economico è regolato da rimborsi spese, premi di risultato, collaborazioni occasionali o continuative con i limiti fiscali previsti. ---------------------------------------------------------------------------------- 4. Tesseramento (caso Zaitsev & co.) * **Doppio rapporto** per l’atleta: 1. **Tesseramento con la Federazione** → nasce tramite il modulo federale; conferisce diritti e obblighi verso l’ordinamento sportivo (regole di gara, antidoping, giustizia sportiva). 2. **Vincolo con la società** → lega l’atleta a uno specifico club secondo le norme federali sul dilettantismo o, nel professionismo, tramite contratto di lavoro. * **Procedura formalizzata**: ogni FSN stabilisce condizioni, modulistica, termini di mercato sportivo, obbligo di idoneità medico-sportiva (agonistica/non agonistica). * **Ius soli sportivo**: i minori stranieri residenti in Italia da almeno 10 anni possono essere tesserati con le stesse modalità dei cittadini italiani. * **Professionisti**: oltre all’idoneità agonistica, visite supplementari ex l. 91/81 e sorveglianza costante del medico sociale. ------------------------------------------------------------------------------------ 5. Società/associazioni sportive dilettantistiche (SSD/ASD) * Possono scegliere tra: * **Associazione non riconosciuta** (forma più snella, autonomia patrimoniale imperfetta). * **Associazione riconosciuta** (personalità giuridica, autonomia patrimoniale perfetta). * **Società di capitali o cooperativa** (ammessa anche in ambito dilettantistico). * Devono indicare in statuto e denominazione la finalità sportiva e la qualifica «dilettantistica». * Obblighi comuni: affiliazione federale, rispetto regolamenti, tenuta di libri sociali, idoneità sanitaria degli atleti. ------------------------------------------------------------------------- 6. Scioglimento del vincolo nelle ASD/SSD * Ammesso solo in casi **eccezionali** legati alla vita del club: fusione, cessione, estinzione, rinuncia al titolo sportivo, mancata iscrizione al campionato ecc. * In alternativa serve il **nulla-osta** della società, con eventuale corrispettivo economico fissato dalle norme interne della Federazione. * Se il nulla-osta non viene concesso l’atleta può restare inattivo fino al compimento dell’età-soglia di svincolo. ------------------------------------------------------------- **Da ricordare** * Professionismo ≠ dilettantismo non è soltanto questione di compenso, ma di **riconoscimento federale** e **forma societaria**. * L’atleta professionista è un lavoratore subordinato tutelato dalla l. 91/81; il dilettante gode di un regime residuale (rimborso spese, contratti “leggeri”) salvo che i fatti dimostrino una vera subordinazione. * Il **tesseramento** è la chiave d’ingresso nell’ordinamento sportivo e coesiste – senza confondersi – con il contratto di lavoro o con il vincolo dilettantistico.
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Responsabilità degli istruttori e dei precettori nello sport
**Norma di riferimento** * Art. 2048 c.c.: «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Si liberano solo provando che non era possibile impedire il fatto». --------------------------------------------------------------------- **Tipi di responsabilità** 1. **Esterna** – Danni che l’allievo procura a terzi (compagni, avversari, spettatori). 2. **Interna** – Danni che l’allievo procura a sé stesso per carenze di sorveglianza o istruzioni inadeguate. --------------------------------------------------------------------------- **Presupposti perché scatti la responsabilità** * Esistenza di un rapporto di **vigilanza effettiva** (lezione, allenamento, gara). * **Nesso causale** fra la condotta omissiva dell’istruttore e l’evento lesivo. * **Onere della prova a carico dell’istruttore**: deve dimostrare di aver prestato la diligenza esigibile in relazione a età, grado di esperienza, condizioni dell’impianto, pericolosità dell’esercizio. ----------------------------------------------------------------------------------- **Come ci si libera dall’addebito** * Dimostrare che il fatto è stato **imprevedibile o inevitabile** nonostante un controllo adeguato. * Prova di aver impartito regole di sicurezza e di aver organizzato l’attività in modo prudente. * In caso di evento improvviso (p. es. malore fulmineo dell’allievo) l’istruttore non risponde. ---.------------------------------------------------------------------------------- **Sentenza-chiave: App. Firenze, 29 ottobre 1996** * **Fatti**: maestro di sci guida un gruppo di principianti; mostra la traiettoria scendendo per primo e si ferma qualche metro più sotto. Un allievo perde il controllo, invade la linea di un compagno e lo travolge causandogli lesioni gravi. * **Decisione**: responsabilità del maestro. La Corte afferma che far partire i principianti a breve distanza, su pendenza non ancora dominata, integra comportamento imprudente: lo sbandamento è evento *non solo prevedibile ma probabile*. Il maestro avrebbe dovuto far scendere gli allievi uno alla volta o a distanza di sicurezza finché non avessero acquisito padronanza dei fondamentali. * **Principio**: l’istruttore deve modulare modalità e ritmo dell’esercizio sulla reale capacità degli allievi; in caso di danno, la sola dimostrazione di aver “spiegato” non basta — occorre provare di aver **organizzato** la lezione in modo idoneo a prevenire incidenti prevedibili. -------------------------------------------------------------------------- **Punti-memoria** * Art. 2048: presunzione di colpa dell’istruttore → prova liberatoria a suo carico. * Responsabilità doppia (esterna e interna). * Sorveglianza adeguata = valutazione di età, abilità, rischi ambientali. * Caso Firenze 1996: maestro di sci condannato perché non distanzia i principianti — esempio pratico di applicazione della norma.