CAP. 8 - La sovranità popolare Flashcards
(33 cards)
Sovranità popolare nella costituzione
Art. 1.2 Cost. “La sovranità APPARTIENE al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”
- Il popolo è il proprietario giuridico della sovranità, nel senso che ne ha il possesso e non può cederla a nessun individuo o a nessun sottogruppo
- Il popolo può cedere l’esercizio della sovranità, ma rimane la fonte della legittimazione di ogni potere dello stato
Popolo vs. popolazione vs. nazione
- Popolo: insieme di tutti coloro che sono legati all’ordinamento giuridico dal vincolo della cittadinanza
- Popolazione: insieme di tutti coloro che si trovano nei confini di un ente territoriale
- Nazione: unifica e accomuna un insieme di individui per tradizioni, cultura, storia, lingua, religione, etc.
Cittadinanza
La cittadinanza è un vero e proprio status giuridico, cioè un insieme di diritti (i diritti politici) e i doveri che da esso derivano.
Il diritto di voto
Trattato dall’art. 48 cost. che stabilisce che:
- Sono elettori tutti i cittadini maggiorenni
- La legge prevede limitazioni di voto per indegnità morale, incapacità civile o come pena accessoria in caso di sentenza penale definitiva
- Il voto è circondato da garanzie fondamentali ed è dovere civico
- l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero è disciplinato in forme speciali
Elettorato attivo e passivo
- Elettorato attivo: diritto di votare
- Elettorato passivo: diritto di essere eletti
L’estensione del diritto di voto ai non cittadini
Il primo comma dell’art. 48 cost. esplicita che i cittadini possono votare. Secondo alcuni, coloro che risiedono stabilmente in Italia adempiono agli obblighi e condividono le conseguenze delle decisioni politiche dovrebbero poter votare. Questa scuola di pensiero ritiene infatti che l’articolo non identifichi il diritto di voto come una prerogativa esclusiva ai cittadini.
Ad oggi l’elettorato attivo e passivo è stato esteso ai non cittadini solo per quanto riguarda il parlamento europeo.
Chi non può votare
- chi è sottoposto a misure di prevenzione personali
- chi è sottoposto a misure di sicurezza detentive, libertà vigilata o divieto di soggiorno
- chi è stato condannato all’interdizione (temporanea o perpetua) dai pubblici uffici
Le garanzie legate al voto
- personale
- eguale
- libero
- segreto
Il voto come dovere civico
Definire il voto come dovere civico è stato il risultato del compromesso fatto per superare la contesa tra diverse concezioni sulla posizione dell’individuo nella società e tra gli interessi di gruppi politici diversi. Partiti come la DC, con meno capacità di mobilitazione, volevano rendere il voto obbligatorio. Altri invece no.
La formula fu inserita per invitare il legislatore ordinario a provvedere, ma le sanzioni furono sempre molto blande e dal ‘93 è stata rimossa la nozione del voto come “obbligo”.
Il voto per i residenti all’estero
L’unica soluzione è il voto per corrispondenza.
Provvedimenti più recenti sono stati fatti per garantire il diritto di voto anche ai cittadini temporaneamente all’estero: personale militare e polizia, sii in seguito tutti i cittadini che si trovano per almeno tre mesi per cure mediche, studio o lavoro.
Le cariche elette dal corpo elettorale
- membri del Parlamento europeo
- deputati e senatori
- presidenti delle regioni e consiglieri regionali
- sindaci e consiglieri comunali
- consiglieri di quartiere
- consiglieri circoscrizionali e municipali
Sistema elettorale/formula elettorale
Meccanismo per trasformare in seggi i voti espressi dal corpo elettorale.
Maggioranza relativa e assoluta
- Maggioranza relativa, o plurality: chi ottiene più voti
- Maggioranza assoluta, o majority: viene stabilità una soglia/quorum di voti che il candidato deve ottenere, spesso è 50% + 1
Nel caso si adotti una formula di maggioranza assoluta, è anche necessario stabilire cosa fare nel caso nessuno dei candidati la raggiunga.
Se si procede a un secondo turno in cui si vota tra i due candidati con il maggior numero di voti, si parla di ballottaggio.
Eleggere un organo collegiale
L’aspettativa nell’eleggere un organo collegiale è che questo sia rappresentativo della comunità di riferimento. Questo può essere ottenuto in due modi:
- formule maggioritarie
- formule proporzionali
Formule maggioritarie
L’idea è che chi prende più voti si aggiudica l’intera posta in palio (= tutti i seggi disponibili).
es. per eleggere un collegio formato da 100 componenti, si fanno votare gli elettori in altrettanti collegi uninominali (che eleggono ciascuno un candidato). La selezione dei candidati vincitori avviene secondo due principali varianti:
- plurality a turno unico: vince chi prende il numero maggiore di voti in ciascun collegio uninominale
- majority a doppio turno eventuale: vince chi ottiene la metà più uno dei voti; se nessuno consegue questo risultato si procede a un secondo turno tra i primi due o tra tutti quelli che hanno raggiunto un determinato quorum.
Formule proporzionali
Formule che ripartiscono i seggi da assegnare in proporzione ai voti ottenuti da ciascun partito.
Per garantire la rappresentanza territoriale, si possono dividere gli elettori in più collegi plurinominali.
Se si vuole limitare il numero di partiti rappresentati è possibile introdurre una soglia di sbarramento, stabilire cioè che per partecipare all’assegnazione dei seggi è necessario raggiungere una certa percentuale prestabilita.
maggioritario, proporzionale e misto
- maggioritario: favorisce governabilità
- proporzionale: favorisce rappresentatività
- misto: cerca di conciliare i due principi, spesso attraverso l’assegnazione di un premio volto a fare sì che chi prende nel compresso più voti riceve comunque la maggior parte dei seggi da assegnare.
Legge elettorale del 2017; il sistema elettorale
Legge Rosato. Introduce un sistema omogeneo di elezione per entrambe le Camere, unica differenza quella derivante dal requisito costituzionale dell’elezione del senato “a base regionale”.
Si tratta di un sistema a carattere misto prevalentemente proporzionale, in quanto 2/3 dei seggi sono assegnati con il sistema proporzionale, e solo 1/3 con il sistema maggioritario. Dopo la riduzione dei parlamentari i seggi sono 392 alla camera e 196 al senato.
La circoscrizione estero elegge 8 deputati e 4 senatori, con una formula proporzionale e voto di preferenza per uno/due candidati della lista prescelta.
Liste e coalizioni nelle camere
- Ogni forza politica può presentarsi alle elezioni singolarmente o unirsi ad altre in una coalizione.
- Ogni forza politica deve presentare dei candidati nei collegi uninominali e delle liste (min. 2 e max. 4 candidati) nei collegi plurinominali. Tutte le forze politiche all’interno di una coalizione devono presentare lo stesso candidato nei collegi uninominali.
- Sono previste norme per il riequilibrio di genere: i candidati vanno presentati a sesso alternato, e nessuno dei due sessi può costituire più del 60% di una lista.
metodo di assegnazione dei seggi; soglie di sbarramento
- Per i collegi uninominali si procede a proclamare eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (sist. maggioritario plurality)
- Per i collegi plurinominali, si individua chi ha superato la soglia di sbarramento del 10% per le coalizioni e il 3% per le liste singole, e di conseguenza chi partecipa alla spartizione dei seggi proporzionali. Il metodo utilizzato è quello del quoziente naturale e dei più alti resti: si dividono i voti validi per il numero di seggi, e si assegnano in proporzione a ogni coalizione. Per i seggi vacanti, si assegnano alle coalizioni con maggior numero di voti non utilizzati.
Elezioni regionali
La legge elettorale nelle nelle regioni a statuto ordinario è di competenza regionale. Tutte le leggi elettorali rispecchiano la preesistente disciplina statale, che prevedeva l’elezione diretta del presidente della giunta regionale abbinata all’elezione del consiglio su base proporzionale con premio. La maggior parte delle regioni ordinarie, seppur con alcune modifiche specifiche, possono quindi definirsi majority-assuring.
Elezioni comunali
La legislazione elettorale degli enti locali è materia di competenza dello stato, ed è caratterizzata dall’elezione diretta del sindaco.
- comuni maggiori (>15.000 abitanti): scheda unica per sindaco e consiglio; voto disgiunto ammissibile; per la carica di sindaco è necessario conseguire maggioranza assoluta, altrimenti c’è un secondo turno con ballottaggio; il sindaco eletto garantisce alle liste collegate il 60% dei seggi in consiglio
- comuni minori: ogni candidato è collegato a una lista sola, si vota in un solo turno
Elezioni europee
- 76 seggi da assegnare, ripartiti in circoscrizioni pluriregionali
- misure per riequilibrio di genere: candidati dello stesso sesso non possono superare la metà, e i primi due in lista devono essere di sesso diverso
- soglia di sbarramento: 4%
- l’elettore può esprimere fino a 3 preferenze, se ne esprime più di una deve essere per candidati di sesso diverso
Referendum
Votazione sulla base di un quesito che viene sottoposto alla valutazione del corpo elettorale. può avere valore deliberativo o consultivo. Nell’ordinamento italiano i referendum sono di due tipi:
- costituzionale
- abrogativo