ch6 pag 16 a 17 Flashcards

(5 cards)

1
Q

I SEGNI DISTINTIVI

A

I 3 principali segni distintivi dell’imprenditore sono: LA DITTA, L’INSEGNA E IL MARCHIO.
- La ditta, contraddistingue la persona dell’imprenditore e coincide con il suo nome commerciale.
- L’insegna, individua i locali in cui l’attività d’impresa è esercitata.
- Il marchio, individua e distingue i beni o i servizi prodotti.
I segni distintivi sono importanti in quanto consentono ai consumatori di distinguere fra i vari operatori economici. L’imprenditore gode di ampia libertà nella scelta dei propri segni distintivi, ma deve rispettare alcune regole al fine di evitare inganno e confusione sul mercato. Tali regole sono:
- Verità.
- Novità.
- Capacità distintiva.
Inoltre, l’imprenditore ha diritto esclusivo all’uso dei propri segni distintivi. Si tratta però di un diritto relativo in quanto il titolare di un segno distintivo non può impedire che altri adottino il medesimo segno distintivo quando per la diversità delle attività non vi è pericolo di confusione e sviamento della clientela. Infine, l’imprenditore può trasferire ad altri i propri segni distintivi ma senza trarre in inganno il pubblico.

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2
Q

LA DITTA

A

La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore. Non è necessario che coincida con il nome civile dell’imprenditore stesso, essa può essere scelta liberamente, ma facendo attenzione al principio della verità e della novità.
Il principio della verità ha contenuto diverso a seconda che si tratti di ditta ORIGINARIA o di ditta DERIVATA. La ditta ORIGINARIA è quella formata dall’imprenditore che la utilizza. Essa deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore. Ad esempio, “Salumeria Giovanna Esposito”, oppure “Salumeria G.E.” La ditta DERIVATA invece, è quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all’azienda.
Il principio della novità esplicita che la ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore tale da creare confusione per l’oggetto dell’impresa. Chi ha adottato per primo una ditta ha diritto all’uso esclusivo della stessa, quindi chi successivamente adotti ditta uguale o simile può essere costretto a modificarla in modo tale da differenziarla da quella già esistente. L’obbligo di differenziazione sussiste solo se le due ditte creano confusione sul mercato. La ditta è trasferibile, ma solo insieme all’azienda.
Se il trasferimento avviene per atto fra vivi è necessario il consenso dell’alienante. Se il trasferimento avviene mortis causa, la ditta passa al successore in base alle disposizioni testamentarie.

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3
Q

L’INSEGNA

A

L’insegna contraddistingue i locali dell’impresa o l’intero complesso aziendale. Essa non può essere uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore concorrente. L’insegna dovrà essere lecita, cioè non deve contenere indicazioni volte a trarre in inganno il pubblico. Essa inoltre non può avere indicazioni generiche, come ad esempio bar, pizzeria, panificio, ecc. Nulla è disposto nel nostro ordinamento circa il trasferimento dell’insegna.

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4
Q

IL MARCHIO

A

Il marchio individua e distingue i beni o i servizi prodotti dall’impresa Il marchio NAZIONALE è affiancato da quello COMUNITARIO istituito con il regolamento C.E. Il marchio ha la funzione di identificazione e differenziazione dei prodotti similari presenti sul mercato. Il pubblico è così messo in grado di riconoscere con facilità i prodotti provenienti da una determinata fonte di produzione. Certi marchi hanno una forza attrattiva sui consumatori, infatti molto spesso si tende ad acquistare determinati prodotti a differenza di altri solo perché contrassegnati da un marchio famoso. I marchi possono essere classificati secondo diversi criteri:
- IL MARCHIO DI FABBRICA, di cui si serve il fabbricante del prodotto, oppure il marchio di commercio, di cui si serve il commerciante, sia esso un grossista o un rivenditore finale. Su uno stesso prodotto possono coesistere sia il marchio di fabbrica che quello di commercio, ma il rivenditore finale non può sopprimere il marchio del produttore.
- IL MARCHIO DI SERVIZIO, che può essere utilizzato da imprese che erogano servizi, come ad esempio le imprese di trasporto.
- IL MARCHIO GENERALE, è un unico marchio che l’imprenditore utilizza per tutti i suoi prodotti.
- IL MARCHIO SPECIALE, è quel marchio che può essere utilizzato dall’imprenditore per differenziare i suoi prodotti. È possibile l’uso contemporaneo di un marchio generale e uno speciale quando si vuole evidenziare al tempo stesso, l’unità della fonte di produzione e la diversità dei prodotti, ad esempio Fiat Panda, Fiat Punto.
- IL MARCHIO costituito solo da parole è detto marchio DENOMINATIVO, mentre quello costituito anche da figure, lettere, cifre, disegni ecc., è detto MARCHIO FIGURATIVO.
- MARCHIO DI FORMA O TRIDIMENSIONALE, è quel marchio costituito dalla forma o confezione del prodotto.
– MARCHIO COLLETTIVO, è un particolare tipo di marchio, il cui titolare è un soggetto che svolge la funzione di garantire l’origine o la qualità di determinati prodotti o servizi, come ad esempio “Prosciutto di Parma”
. Per essere tutelato giuridicamente, il marchio deve rispondere a determinati requisiti di validità:
- LICEITA’, ovvero il marchio non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.
- VERITA’, vieta di inserire nel marchio segni che possono ingannare il pubblico circa la provenienza geografica, la natura del prodotto o la sua qualità.
- ORIGINALITA’, indica che il marchio deve consentire l’individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere. Non possono essere utilizzati come marchi, le denominazioni generiche del prodotto, ad esempio un marchio per calzature non può essere costituito solamente dalla parola “calzature”. Non possono essere utilizzate indicazioni descrittive dei caratteri essenziali, ad esempio l’espressione “brillo” non può essere utilizzata come marchio di prodotti lucidanti. Infine non possono essere utilizzati i segni diventati di uso comune nel linguaggio corrente, come le parole “super”, “extra”, “lusso”, ecc.
- NOVITA’, indica che il marchio non deve essere già stato utilizzato da un imprenditore dello stesso settore produttivo. Infatti, se il marchio è diventato celebre, chi lo usa trarrebbe indebito vantaggio dalla rinomanza del segno anteriore. Ad esempio, il marchio delle auto da corsa Ferrari, utilizzato da un produttore di orologi. Il difetto dei requisiti esposti comporta la NULLITA’ del marchio. La registrazione del marchio, ovvero il marchio registrato attribuisce al titolare di esso l’uso esclusivo dello stesso su tutto il territorio nazionale. Un imprenditore che opera solo in Sicilia può di fatti impedire che il suo marchio registrato venga utilizzato da un altro imprenditore che opera nel suo stesso settore ma solo in Lombardia. La tutela del marchio registrato non impedisce che un altro imprenditore usi lo stesso marchio per prodotti del tutto diversi, tranne quando si tratti di marchi celebri, dotati di grande forza attrattiva, in quanto l’uso di essi oltre a costituire usurpazione, può determinare equivoci sulla fonte di produzione. Il diritto di esclusiva del marchio registrato decorre dalla data di presentazione della domanda presso l’ufficio brevetti. Si può estendere anche in ambito internazionale attraverso la successiva registrazione presso l’organizzazione mondiale per la proprietà industriale di Ginevra. Mentre per il marchio comunitario, la registrazione è affidata all’ufficio per l’armonizzazione del mercato interno di Alicante. La registrazione nazionale dura 10 anni ed è rinnovabile per un minimo illimitato di volte sempre con durata decennale. Costituisce causa di decadenza quando il marchio perde la propria capacità distintiva e diviene nel commercio denominazione generica, come ad esempio i marchi “cellophane”, “nylon” ecc.
Il marchio registrato è tutelato civilmente e penalmente. Il titolare del marchio può promuovere l’azione di contraffazione volta ad ottenere l’INIBITORIA alla continuazione degli atti lesivi del proprio diritto e la distruzione delle cose materiali (etichette, cartelloni pubblicitari) per mezzo delle quali è stata attuata la contraffazione.

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5
Q

marchio NON registrato

A

L’ordinamento tutela anche chi usi un marchio NON registrato, ma ovviamente si tratta di una tutela minore rispetto a quella del marchio registrato. La legge dice che chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso. Tale tutela, dunque, si fonda sul grado di notorietà del marchio, ovvero il titolare di un marchio registrato con notorietà locale non potrà impedire che un altro imprenditore usi lo stesso marchio per gli stessi prodotti in altra zona del territorio nazionale, e inoltre non può impedire che un concorrente registri lo stesso marchio. Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza, per tutti i prodotti o per parte di essi senza che sia necessario il trasferimento dell’azienda. Se il marchio viene concesso in licenza, essa può essere anche NON ESCLUSIVA. È, cioè, consentito che lo stesso marchio sia contemporaneamente utilizzato dal titolare originario e da uno o più concessionari. È quindi consentito che vengano immessi sul mercato prodotti dello stesso genere contraddistinti dallo stesso marchio ma con diversa fonte di provenienza. Il legislatore si preoccupa di prevenire i pericoli di inganno per il pubblico per la libera circolazione del marchio con la licenza non esclusiva, utilizzata in particolare attraverso i contratti di franchising e merchandising, con il quale il titolare del marchio celebre ne consente l’utilizzazione ad uno o più licenziatari per contraddistinguere prodotti del tutto diversi come per esempio orologi Ferrari. Quindi, il principio del trasferimento del marchio e della concessione in licenza di esso, non deve trarre in inganno il pubblico. La sanzione alle violazioni di tali regole è la decadenza del marchio.

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