Il contratto di lavoro (13) Flashcards

(2 cards)

1
Q

IL CONTRATTO DI LAVORO

A

La legge e il contratto collettivo sono le principali fonti del diritto del lavoro, sono condannate a convivere senza potersi eliminare a vicenda: la legge è garantita dall’essere l’espressione della sovranità popolare incarnata nel Parlamento, la contrattazione collettiva è protetta dall’art. 39 c. 1 della Costituzione. Si produce un conflitto quando le due fonti si sovrappongono dettando discipline diverse sul medesimo oggetto o se la previsione del contratto collettivo esce dai binari precostituiti dalla legge. E’ necessario reperire un principio/criterio che consenta di sciogliere il conflitto, selezionando fra le due fonti quella dominante:
-Modello rigido: il criterio classicamente utilizzato dal diritto del lavoro, e che corrisponde ad un modello rigido di relazione fra fonte legale e collettiva, è quello dell’inderogabilità in peius della norma di legge, ove attributiva di diritti al lavoratore subordinato, da parte del contratto collettivo.
La regola generale è nel senso che la fonte inferiore (il contratto individuale rispetto al CCNL, il CCNL rispetto alla legge) possa derogare a quella superiore solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità in melius) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità in peius). La contrattazione collettiva è l’istituzione sociale di autotutela collettiva dei lavoratori; quindi, lavora per migliorare le condizioni dei lavoratori e non peggiorarle.
L’inderogabilità in peius non è proclamata da alcuna norma generale, ma soltanto da singole disposizioni. La clausola collettiva in contrasto con una norma imperativa di legge è colpita dalla sanzione della nullità, che non si estende all’intero contratto collettivo, ma solo sulla clausola contrattuale in contrasto e comporta la sostituzione di diritto della stessa con la norma legale con la quale è entrata in conflitto.
-Modello flessibile: il modello rigido ha l’inconveniente di non lasciare spazio alle ponderazioni e alle selezioni di interessi ragionevolmente effettuabili a livello collettivo per stabilire, a partire dalla conoscenza di tutti gli elementi di una situazione concreta di cosa è meglio o peggio per l’interesse dei lavoratori. Quindi ha acquisito peso crescente un rinvio contemplante la possibilità, per la fonte delegata, di prevedere una disciplina diversa e quindi non necessariamente più favorevole, da quella stabilita dalla legge. La previsione di trattamenti derogatori di quelli standard è permessa, ma subordinata al controllo e all’approvazione dai sindacati più rappresentativi. Questo è un modello che ha perso di importanza man mano che il ricorso ai contratti non-standardi, quali contratto a termine e contratto di somministrazione, è stato liberalizzato.

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2
Q

Il CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO

A

È l’accordo tra un prestatore d’opera e un datore di lavoro, in forza del quale il lavoratore si obbliga a prestare la propria attività, manuale o intellettuale, in cambio di un corrispettivo. Normalmente il contenuto del contratto individuale è costituito da un semplice rinvio alla normativa prevista dal contratto collettivo di lavoro. Il contratto individuale non necessita di una forma particolare; può essere stipulato verbalmente o anche per fatti concludenti. Solo in alcuni casi il legislatore ha previsto l’obbligo della forma scritta, come nel patto di prova, nel contratto a termine e nel contratto di formazione e lavoro.
Inderogabilità della legge da parte del contratto individuale: il contratto è nullo se è contrario a norme imperative di legge, da cui consegue che la clausola di contratto individuale che comporta il peggioramento di un trattamento di fonte legale, è affetta da nullità parziale ed è sostituita di diritto dalla norma legale violata. Sono validi, di contro, patti individuali aventi un contenuto migliorativo.
Inderogabilità del contratto collettivo da parte del contratto individuale: art. 2007 “le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

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