TEMI GENERALI E FONTI (2-5) Flashcards
(22 cards)
La definizione del diritto del lavoro
La definizione del diritto del lavoro è più complessa di quanto possa sembrare, perché il genitivo “del lavoro” potrebbe indurre a pensare che concerne l’insieme di regole giuridiche che presiedono allo svolgiemento dell’attività fondamentale umana che appunto è il lavoro. In realtà non è cosi perché le forme giuridiche nelle quali l’attività lavorativa può essere prestata sono molteplici e il diritto del lavoro si occupa soltanto di alcune di esse. Possiamo dire che il diritto del lavoro si occupa principalmente di disciplinare il lavoro subordinato, ma con il tempo si è occupato anche di alcune classi di lavoratori autonomi seppur in maniera incerta ed oscillante, perché anch’essi meritevoli di protezione. In sostanza, il diritto del lavoro, interviene dove c’è bisogno di proteggere, tramite regole di ordine pubblico esterne alla negoziazione individuale, un lavoratore altrimenti non in grado di determinare da sé, con la controparte, le condizioni di lavoro (disciplinari, retributive, ambientali, di orario). Interviene quindi per bilanciare la disparità di potere esistente tra datore di lavoro e dipendente.
Il diritto del lavoro si divide in diritto sindacale (cioè il diritto dei rapporti collettivi) e il diritto del lavoro in senso stretto (diritto del lavoro subordinato.)
Le principali funzioni del diritto del lavoro:
-demercificazione del lavoro: volto a difendere la dignità del lavoratore in quanto persona.
-redistribuzione del reddito: a vantaggio della classe storicamente penalizzata rispetto ai detentori del capitale.
diritto amministrativo del lavoro
Esiste un corpus di discipline definibile diritto amministrativo del lavoro poiché è volto a regolare la struttura e le funzioni dei numerosi organismi pubblici competenti di diritto del lavoro:
-Ministero del lavoro e delle politiche sociali: con il Governo Conte 2018 è stato unificato il Ministero del lavoro con quello dello Sviluppo del Lavoro.
-Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): con Il Jobs Act gli sono state trasferite le funzioni di competenza delle Direzioni interregionali del lavoro. Ha funzioni ispettive finalizzate alla vigilanza sull’osservazione delle tante disposizioni, a pena sanzionatoria.
-Aziende Sanitarie Locali: svolgono attività di vigilanza sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro.
-Centri d’impiego: introdotti dal dlgs 23 dicembre 1997, sotto la gestione delle Regioni, anche se sul livello logistico restano provinciali.
-Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL): istituito nel 1906.
-Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS): a causa del rapporto previdenziale esistente tra datore e dipendente, è obbligatoria l’iscrizione e l’accantonamento dei contributi per accedere al pensionamento.
-Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL): assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Libro Bianco sul mercato del lavoro
Governo Berlusconi 2001, la priorità era incrementare il tasso di occupazione (soprattutto al sud) mediante politiche volte a rendere più dinamico e flessibile il mercato del lavoro:
-C’è stata una nuova disciplina del contrattato di lavoro a tempo determinato (dlgs 2011 n.368);
-Riforma dell’orario di lavoro e dei riposi (dlgs 2003 n. 66);
-Decreto Biagi: riforma sul mercato del lavoro (dlgs 2003 n. 176) ci fu la modifica in senso più flessibile di contratti atipici, la possibilità di accedere a forme contrattuali non-standard (contratto a termine, somministrazione) e l’introduzione di nuove tipologie flessibili (lavoro intermittente, ripartito, accessorio), riforma del contratto di apprendistato, introduzione del contratto di collaborazione a progetto e dell’istituto di certificazione dei contratti di lavoro. Il decreto Biagi ha comportato un decremento del tasso di disoccupazione ed un lieve incremento del tasso di occupazione.
Riforma Fornero
Governo Monti /Elsa Fornero 2011, è stata una riforma strutturale delle pensione e tra le attività principali troviamo:
-Innalzamento dell’età pensionabile a 66 anni per gli uomini e 62 per le donne
-Virtuale abolizione delle pensioni di anzianità
-Passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo con requisito fondamentale 20 anni di contributi versati per cercare di ridurre il peso delle pensioni sulla spesa pubblica
-Misure per favorire l’inclusione di giovani e donne sul mercato del lavoro
-Nuove forme di tutela per la disoccupazione involontaria, il licenziamento deve essere comunicato tramite lettera di licenziamento indicandone i motivi.
Jobs Act
Governo Renzi/ dlgs 4 Marzo 2015:
-Riforma del trattamento di disoccupazione istituendo la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI)
-Contratto a tutele crescenti: introdotto per i lavoratori subordinati assunti dal 7 Marzo 2015 che prevede un più flessibile regime sanzionatorio per il licenziamento illegittimo.
-Misure per la coinciliazione delle esigenze di cura/vita e lavoro.
-Nuova normativa sulle collaborazioni parasubordinate e sulle mansioni del lavoratore, ed un riordino della disciplina dei contratti di lavoro non standard.
-Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro e dell’attività ispettiva -Nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro e sulle dimissioni
-Affermazione della centralità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’introduzione di incentivi contributivi
-Nuova normativa in tema di collaborazioni coordinate e continuative.
Con il Jobs Act si è registrato un lento calo del tasso di disoccupazione, soprattutto nei giovani.
FONDAMENTI COSTITUZIONALI del diritto del lavoro
tra le fonti del diritto del lavoro troviamo innanzitutto la Costituzione entrata in vigore il 1 Gennaio 1948 che ha conferito al diritto del lavoro una definitiva legittimità nell’ambito dell’ordinamento giuridico. Sono stati riconosciuti diritti civili, politici e sociali (oggetto è la protezione o liberazione da una condizione materiale di dipendenza e/o bisogno) per creare senso di cittadinanza.
Abbiamo gli art.:1,2,3,4.35,37,38,39,41,46,97,99
Codice Civile 1942: il diritto del lavoro viene inserito nel Libro V relativo all’impresa e non nel Libro IV dei contratti.
Art. 1
“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”: se la Repubblica è fondata sul lavoro essa non può annoverare tra le sue prime preoccupazioni la tutela di coloro che vengono consacrati come i principali agenti del progresso sociale, vale a dire i lavoratori. Il lavoro non è solo quello subordinato, bensì qualsiasi attività umana socialmente utile ed il lavoro viene apprezzato non solo come mezzo per procurarsi di che vivere, ma anche come fine, ossia come dimensione essenziale per l’autorealizzazione umana.
-Art. 2:
Sancisce il riconoscimento e la garanzia di diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle “formazioni sociali” in cui svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3:
Eguaglianza formale: principio secondo il quale tutti i cittadini “hanno pari dignità sociali e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, religione, opinioni pubbliche, condizioni personali e sociali”, c’è però una concezione “valutativa”: trattamenti uguali a situazioni uguali, trattamenti diversi a situazioni diverse.
Eguaglianza sostanziale: è compito della Repubblica “rimuovere gli ostacoli che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”. Si deve avere quindi un’eguaglianza delle opportunità spettando poi agli individui e ai gruppi di coglierle ed eventualmente svilupparle.
Art. 4:
sancisce il diritto al lavoro e stabilisce l’obbligo per lo Stato di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto. E’ implicita la libertà di scelta del lavoro, ed il 2° comma stabilisce il “dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
-Art. 35:
“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”.
-Art. 37:
“la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e , a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione”
-Art. 38:
“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.”
-Art. 39:
“L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”
-Art. 41:
“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”
-Art. 46:
“Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.”
-Art. 97:
Principio di buona amministrazione “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni dilegge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.”
-Art. 99:
Istituzione di un organo ausiliario: Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive e del mondo sindacale. E’ un organo di consulenza del Parlamento e del Governo nelle materie dell’economia e del lavoro con potere di iniziativa legislativa.
CCNL
Il contratto collettivo nazionale di lavoro (abbreviato CCNL) è, nel diritto del lavoro italiano, un tipo di contratto di lavoro stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori dipendenti e i loro datori di lavoro ovvero dalle rispettive parti sociali in seguito a contrattazione collettiva e successivo relativo accordo. I contratti e le loro successive modifiche, sono raccolti e conservati nell’archivio nazionale del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
Fonti sovranazionali:
Fonti sovranazionali: ci sono due livelli di produzione normativa:
1.Fonti internazionali: si dividono in norme di origine consuetudinaria e di origine pattizia. Le prime sono fonti dirette del diritto del lavoro per effetto dell’art.10 Costituzione. Le seconde, invece, sono fonti indirette e riguardano i trattati. Essendo indirette, hanno bisogno di essere ratificate con legge dello Stato per entrare a far parte dell’ordinamento giuridico italiano.
Anche le convenzioni dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sono fonti indirette e hanno bisogno di un intervento legislativo da parte dello Stato.
2.Relativo alla partecipazione alla Comunità Europea: le norme di diritto comunitario possono esplicare efficacia immediata e ne esistono di due tipi: vincolanti e non vincolanti.
Le vincolanti sono:
-Regolamenti: provvedimento normativo di portata generale e sono direttamente applicabili.
-Direttive: atto vincolante per lo stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere ma è a discrezione dello Stato come raggiungerlo, non hanno efficacia immediata, ma richiedono provvedimenti legislativi di ciascun stato membro per essere applicate.
- Decisioni: non sono delle varie e proprie norme, ma sono ordini e precetti.
Non vincolanti:
- Raccomandazione: emanata dal Consiglio o Commissione Europea, rappresenta una indicazione per gli Stati membri di adeguare i loro sistemi normativi ad un modello predisposto.
- Parere: Emanato da Consiglio o Commissione, esprime la posizione in merito ad una specifica questione.
Fonti regionali:
con la Riforma del Titolo V della costituzione nel 2001 sono state individuate materie di 5 competenza esclusiva dello stato (come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti), materie di competenza concorrente tra stato e regioni (tutela e sicurezza del lavoro) e materie di competenza esclusiva delle regioni (tutte quelle non di competenza esclusiva dello stato).