Cap 4: Forme di governo Flashcards
(28 cards)
Monarchia costituzionale, tutto ciò che c’è da sapere
La monarchia costituzionale è la forma di governo che si afferma nel passaggio dallo Stato
assoluto Stato liberale. Essa nasce quando il parlamento vede riconosciuti i suoi poteri che limitavano quelli del Re.
Si caratterizza per la netta separazione dei poteri tra il Re ed il Parlamento, titolari rispettivamente del potere esecutivo e del potere legislativo. Il Re restava titolare di prerogative che gli consentivano di partecipare all’esercizio della funzione legislativa attraverso la sanzione delle leggi approvate dal Parlamento (sanzione regia) , di quella giurisdizionale attraverso la nomina dei giudici ed il potere di concedere grazie e commutare pene. Inoltre il monarca aveva il potere di nominare i ministri, che erano suoi diretti collaboratori.
La monarchia costituzionale si basava perciò̀ sull’equilibrio che si veniva a creare tra due centri di potere - il Re (principio monarchico- ereditario) ed il Parlamento (principio elettivo)- ciascuno dei quali si basava su un diverso principio di legittimazione politica. Con l’ascesa graduale della classe borghese si assiste ad una graduale evoluzione della monarchia costituzionale che si è trasformata in forma di governo parlamentare.
Cos’è il governo parlamentare?
Il governo parlmanetare è l’evoluzione storica della monarchia costituzionale.
Si caratterizza per l’inserimento di un terzo organo: il Governo che ha acquisito progressivamente autonomia dal Re, cercando invece il consenso del Parlamento.
Nonostante sia nominato dal Re deve poi ottenere il voto favorevole del parlamento sul bilancio annuale, sulle leggi tributarie e su quelle che servono al suo programma politico, necessita della fiducia del Parlamento stesso.
Parlami del parlamentarismo dualista
Il sistema parlamentare delle origini era un parlamentarismo dualista, dove il potere esecutivo era ripartito tra il Capo dello Stato e il Governo(esecutivo bicefalo); il governo doveva avere una doppia fiducia, quella del re è quella del parlamento; a garanzia dell’equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo, al Capo dello Stato era riconosciuto il potere di scioglimento anticipato del Parlamento.
Il dualismo rifletteva un determinato equilibrio sociale, per cui da una parte c’era il monarca che costituiva punto di riferimento delle classi aristocratiche e dall’altra parte c’era il Parlamento che rappresentava gli interessi della borghesia.
Parlami del parlamentarismo monista
Quando l’equilibrio si è spostato a favore della borghesia si ha la seconda fase del parlamentarismo monista, in cui il Governo ha un rapporto di fiducia esclusivamente con il Parlamento e il Capo dello Stato è relegato in un ruolo di garanzia e perciò̀ assolutamente estraneo al circuito di decisione politica. Il parlamentarismo è diventato, così, monista perché il potere di direzione politica si è concentrato nel sistema Parlamento- Governo, intimamente legati grazie al rapporto di fiducia.
In che modo le forme di governo vengono influenzate nella democrazia pluralista?
Ovviamente è influenzato dalla presenza di una pluralità di partiti e di gruppi organizzati, in quanto il concreto operare delle istituzioni è condizionato soprattutto dalle caratteristiche del sistema politico. Il concreto assetto del sistema politico condiziona il funzionamento dei meccanismi di esercizio del potere politico. La disciplina costituzionale predispone dei limiti giuridici nel cui ambito i soggetti politici e gli organi costituzionali possono instaurare i diversi tipi di relazioni, ed i contenuti di queste relazioni dipendono soprattutto dai caratteri del sistema politico.
Che si intende per “sistema dei partiti”?
Si intende il numero dei partiti ed il tipo di rapporto che si instaura tra di essi, è importante infatti la distanza ideologica tra questi, per definire se il sistema politico è ideologicamente polarizzato (ali estreme) , in cui è difficile l’aggregazione tra partiti (es partiti antisistema), in questo caso si parla di sistema multiporale dove a livello elettorale è difficile operare la regola di maggioranza per la formazione del Parlamento e del Governo.
Diversa è la situazione se la distanza ideologica tra partiti è ridotta, dove è più facile la coalizione, il sistema finisce per imperniarsi su due poli, sistema bipolare, che sono tra loro alternativi, l’assenza di radicali contrapposizioni ideologiche, fa sì che il partito che assume il controllo del potere di governo non utilizzerà tale potere per eliminare gli avversari politici, ma si sottoporrà alle critiche di questi ed al giudizio del corpo elettorale
Cosa caratterizza la forma di governo parlamentare?
La forma di governo parlamentare si caratterizza per l’esistenza di un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento: il primo costituisce emanazione permanente per il secondo, il quale può costringerlo alle dimissioni votandogli contro la sfiducia. Se il parlamento è bicamerale, occorre distinguere i sistemi costituzionali in cui la fiducia può essere votata da ciascuna camera
Che si intende per razionalizzazione del parlamentarismo?
Con l’espressione razionalizzazione del parlamentarismo si indica la tendenza a tradurre in disposizioni costituzionali scritte le regole sul funzionamento del sistema parlamentare. La razionalizzazione del parlamentarismo ha avuto come obiettivo prevalente quello di garantire la stabilità del Governo, la sua capacità di realizzare l’indirizzo politico prescelto, nell’ambito di un sistema costituzionale che comunque tutela le minoranze politiche.
Da cosa è caratterizzato il parlamentarismo maggioritario?
l parlamentarismo maggioritario (o a prevalenza del Governo) si caratterizza per la presenza di un sistema politico bipolare con due partiti o due poli fra loro alternativi. In questo modo le elezioni permettono di dare vita ad una maggioranza politica, il cui leader va ad assumere la carica di Primo ministro, pertanto il ministro gode della forte legittimazione politica che deriva dall’investitura popolare ed il Governo ha il sostegno di una maggioranza politica che, di regola, lo sostiene per tutta la durata della legislatura. È importante sottolineare come in questi sistemi l’elettore formalmente non vota per il Primo ministro, ma per i candidati al Parlamento nel suo collegio elettorale; ma poiché ciascun partito (nei sistemi bipartitici)o ciascuna coalizione (nei sistemi bipolari) si presenta alla competizione elettorale con un leader che assumerà, nel caso di vittoria, la carica di Primo ministro. ministro.Al partito od alla coalizione di partiti che costituisce la maggioranza politica, si contrappone il partito o la coalizione di partiti di minoranza, che costituisce l’opposizione parlamentare. Quest’ultima esercita un controllo politico sul Governo e la maggioranza. La funzione di opposizione trova un fondamento normativo in regole consuetudinarie e nei regolamenti parlamentari
Da cosa è caratterizzato il parlamentarismo compromissorio?
Il parlamentarismo a prevalenza del Parlamento è caratterizzato da un sistema politico che opera seguendo un modulo multipolare. Le elezioni non consentono agli elettori di scegliere né la maggioranza né il Governo. Piuttosto sono i partiti dopo le elezioni a concludere degli accordi attraverso cui si forma la maggioranza politica e si individua la composizione del Governo e della persona che dovrà̀ assumere la carica di Primo ministro. Il governo può̀ contenere esponenti di tutti partiti che fanno parte della maggioranza (Governo di coalizione) oppure può̀ avere l’appoggio esterno dei partiti che gli votano la fiducia. La stabilità del Governo dipende dal mantenimento degli accordi tra i partiti della maggioranza, ciascuno dei quali ha un potere di pressione e ricatto; se gli accordi vengono meno si ha crisi di Governo.
Questo tipo di sistema parlamentare si caratterizza per la debolezza e l’instabilità̀ del Governo. In certi sistemi la procedura parlamentare è regolata in modo tale da favorire la ricerca del compromesso tra maggioranza e minoranza. Attraverso il compromesso parlamentare, partiti espressione di ideologie in radicale contrasto possono coesistere pacificamente e, a lungo andare costruire, poco alla volta, quella fiducia reciproca che inizialmente non esisteva. I
n questo caso il sistema può essere denominato parlamentarismo compromissorio. Il parlamentarismo compromissorio comporta la garanzia del pluripartitismo e la competitività̀ fra i partiti durante la campagna elettorale; le elezioni servono a contare il consenso di cui ciascun partito gode nel Paese e quindi ad individuarne la forza politica
Presidenzialismo, cosa c’è da sapere?
La forma di Governo presidenziale è quella in cui il Capo dello Stato (chiamato Presidente):
-è eletto dall’intero corpo elettorale nazionale;
-non può essere sfiduciato da un voto parlamentare durante il suo mandato, che ha una durata prestabilita;
-presiede e dirige i Governi da lui nominati.
Questo è il caso di Stati Uniti d’America: qui il Presidente ed il vice-presidente sono eletti per un mandato di quattro anni, attraverso una procedura che solo formalmente è a doppio grado: in ogni Stato sono eletti gli “elettori presidenziali”, i quali successivamente sono riuniti in un collegio ad hoc (Electoral College)che procede alla scelta del Presidente e del vice- presidente. Ma poiché i due grandi partiti (repubblicano e democratico) hanno già in precedenza individuato i propri candidati, significa che l’elettore nell’ambito di ciascuno Stato, formalmente vota per l’elettore presidenziale, mentre in realtà esprime la sua preferenza per il candidato alla Presidenza. Perciò il Presidente degli Stati Uniti d’America gode della forte legittimazione politica che deriva dall’investitura popolare diretta. Non esiste un organo chiamato Governo: i collaboratori, chiamati Segretari di Stato, quando sono riuniti formano il cosiddetto Gabinetto, privo di qualsiasi rapporto con il Parlamento. Tra le attribuzioni presidenziali assumono rilievo la politica estera e il comando delle forze armate. Di fronte al Presidente c’è il Parlamento, che prende il nome di Congresso, che ha struttura bicamerale. Le camere sono: il Senato (formato da due rappresentanti per ogni Stato membro, rinnovati parzialmente ogni due anni)e la Camera dei rappresentanti (formata su base nazionale, in modo proporzionale alla popolazione degli Stati, da deputati con mandato biennale). Il congresso è titolare del potere legislativo, approva il bilancio animale, può mettere in stato d’ accusa il Presidente (impeachment), per tradimento, corruzione o altri gravi reati. Presidente e Congresso sono reciprocamente indipendenti. In particolare il Presidente ha il potere di veto sospensivo delle leggi approvate dal Congresso il quale può superare l’opposizione presidenziale solo tramite un’ulteriore deliberazione approvata con la maggioranza dei due terzi.Il Congresso ha il potere di approvare le nomine presidenziale ad alcune alte cariche pubbliche (giudice della Corte Suprema)e la facoltà di convocare funzionari dell’amministrazione, al fine di esercitare un controllo sulla politica del Presidente.
Il sistema si caratterizza, dunque, perché il Presidente, Capo del Governo, trae la sua legittimazione direttamente dalla collettività nazionale, così come il Parlamento. A questa legittimazione politica, corrisponde una disciplina costituzionale dei rapporti tra i poteri che consacra e garantisce la separazione dei due poteri: il Presidente è separato dal sostegno parlamentare, visto che non esiste il voto di sfiducia, con la conseguenza che resta in carica indipendentemente da questo sostegno; di contro, il Presidente non ha strumenti giuridici per superare l’ostilità del Parlamento, in quanto non dispone del potere di scioglierlo anticipatamente. Di conseguenza, si determina un dualismo paritario tra Presidente e Parlamento
Semipresidenzialismo, cosa c’è da sapere
La forma di Governo semipresidenziale si caratterizza per i seguenti elementi costitutivi:
-il Capo dello Stato (chiamato Presidente) è eletto direttamente dal corpo elettorale dell’intera nazione e dura in carica per un periodo prestabilito;
-il Presidente è indipendente dal Parlamento, perché non ha bisogno della sua fiducia, tuttavia non può governare da solo, ma deve servirsi di un Governo, da lui nominato;
-il governo deve avere la fiducia del Parlamento.
Perciò, in tale sistema c’è una struttura diarchica o bicefala del potere di governo, che, infatti, ha due teste: il Presidente della Repubblica e il Primo ministro. Quest’ultimo fa parte di un governo che deve avere la fiducia del Parlamento, mentre il Presidente trae la sua legittimazione direttamente dall’elezione popolare e perciò non ha bisogno della fiducia parlamentare. Questa struttura duale del potere di governo, con le sue due teste, consente diversi equilibri della forma di governo, che può vedere ora la prevalenza del Presidente, ora del Primo ministro e della sua maggioranza. Perciò, sistemi costituzionali riconducibili al modello semipresidenziale hanno tra loro notevoli differenze, con la conseguenza che è opportuno distinguere:
- forme di governo semipresidenziale a Presidente forte (dove il Presidente, in quanto leader della maggioranza parlamentare può indirizzare sia il Governo, che di essa è espressione, che il Parlamento un esempio è la V Repubblica francese)
- forme di governo semipresidenziale a prevalenza del Governo (dove il ruolo del Presidente si riduce a quello di garanzia, esempi sono l’Austria, Irlanda, Islanda).
Esistono altre forme di governo contemporanee?
-la forma di governo neoparlamentare, che si caratterizza per il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento, l’elezione popolare diretta del Primo ministro, l’elezione contestuale di Primo ministro e Parlamento e il “Governo di legislatura” (dove un eventuale crisi di governo comporta lo scioglimento del Parlamento e nuove elezioni per l’Assemblea e per il Primo ministro).L’unico esempio è Israele dal 1992 al 2001.
-La forma di governo direttoriale, adottata solamente dalla Confederazione svizzera, che si caratterizza per la presenza, accanto al Parlamento, di un direttorio –consiglio federale-(formato da cinque membri,eletto ma non revocabile dal primo, che svolge contemporaneamente le funzioni di governo di capo di Stato).
Quali componenti confluiscono nella legislazione elettorale?
Nella legislazione elettorale confluiscono tre diverse componenti:
a) le norme che definiscono l’area della “cittadinanza politica”, ossia delle norme che determinano i soggetti che godono dell’elettorato attivo”;
b) le regole sul sistema elettorale, che stabiliscono i meccanismi attraverso cui i voti espressi degli elettori si trasformano in seggi parlamentari;
c) la legislazione elettorale di contorno, formata da quelle regole che stabiliscono le modalità di svolgimento delle campagne elettorali, i modi di finanziamento della politica, il regime dell’ineleggibilità e delle incompatibilità parlamentari, per garantire la lealtà della competizione elettorale, la parità tra i concorrenti e impedire il conflitto d’interessi tra la carica di parlamentare e altri ruoli occupati dal medesimo soggetto nella società.
Come è disciplinato l’elettorato attivo
Il passaggio dallo Stato Assoluto a quello Liberale ha fatto sì che ci fosse il suffragio universale.
L’art. 48 Cost. afferma che “sono elettori i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. Questa norma disciplina il cosiddetto elettorato attivo, cioè la capacità di votare. Esso è subordinato al possesso di due requisiti positivi: la cittadinanza italiana e la maggiore età (la stessa con riduzione, però, prescrive per l’elezione del senato un’ età più elevata, quella di 25 anni art. 58 Cost.). Anche i detenuti, che non siano incorsi in una causa di incapacità elettorale, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, mentre i malati possono votare negli ospedali e nelle case di cura. L’elettorato attivo viene escluso ai sensi dell’art. 48.4 Cost. per cause di incapacità civile (minori e incapaci), per effetto di sentenze penali irrevocabili (per esempio delitti fascisti o il compimento di un numero considerevole di delitti e contravvenzioni che portano, però, alla sospensione per cinque anni del diritto di voto), per cause di indennità morale (i falliti, finché dura lo stato di fallimento, coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di polizia, coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dei pubblici uffici. Invece, i condannati a pena che comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici sono esclusi in via definitiva dal diritto di voto).
Che caratteristiche ha il voto?
Secondo l’art.48.2 Cost. il voto è:
-personale (è escluso il voto per procura);
-eguale (esclude la possibilità che a certi soggetti sia attribuito il voto plurimo)
-libero (perché è si considera reato l’elargizione di denaro e di cibo nell’imminenza delle elezioni) -segreto (fanno eccezione i ciechi)
-dovere civico ( che non implica l’obbligatorietà giuridica del diritto di voto e non prevede sanzione per chi non esercita il diritto di voto).
Cos’è l’elettorato passivo?
Dall’elettorato attivo va distinto l’elettorato passivo, che consiste nella capacità di essere eletto. Quest’ultima pone una restrizione concernente l’età: per essere eletti alla Camera dei deputati occorre avere compiuto 25 anni (art.56.3), mentre per essere eletti al senato occorre avere almeno 40 anni(art.58.2).
Cosa è l’ineleggibilità?
Ineleggibilità consiste in un impedimento giuridico, sorto prima dell’elezione, che non consente che sia validamente eletto chi si trova in una delle cause ostative previste dalla legge. Vi sono tre categorie di cause di ineleggibilità:
1. la titolarità di particolari uffici pubblici. Consiglieri regionali, presidenti delle giunte regionali, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 ab., i capi di gabinetto dei ministri, i commissari del governo presso le regioni, i prefetti o chi ne fa le veci, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza, etc.
2. Qualora il soggetto abbia un rapporto di impiego con altri stati: addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri.
3. Situazioni di vincolo economico finanziario che legano determinati cittadini allo stato. I rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative, quando tali sussidi non siano concessi con legge dello stato.
Vi è poi il caso di ineleggibilità relativa, limitata solo ad alcune circoscrizioni elettorali. Per generali, ammiragli e ufficiali superiori delle forze armate ineleggibili nella circoscrizione del loro comando territoriale.
Cosa è l’incompatibilità?
Incompatibilità si ha quando vengono ricoperti determinati uffici pubblici e allora è necessario optare fra la carica precedentemente posseduta e quella di parlamentare. Ad es. non si può essere contemporaneamente senatore e deputato (art. 65.2 Cost.), parlamentare e componente del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104.7 Cost.), parlamentare e giudice della Corte costituzionale (art.135 Cost.), Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica (art. 84.2 Cost.).
Sul piano degli effetti, le cause di ineleggibilità hanno natura invalidante; mentre le cause di incompatibilità possono essere rimosse attraverso l’opzione da parte dell’interessato fra le due cariche.
Le cause di incompatibilità parlamentare sono previste dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria. Quelle previste dalla Costituzione riguardano:
* - incompatibilità tra deputato e senatore: art 65.2
* - incompatibilità tra Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica: art 84.2
* - incompatibilità tra parlamentare e membro del Consiglio superiore della magistratura: art 104.7
* - incompatibilità tra parlamentare e consigliere regionale: art 122.2
* - incompatibilità tra parlamentare e giudice della Corte costituzionale: art 135.6
C’è poi l’incandidabilità che è un istituto che consiste in una idoneità funzionale assoluta non rimovibile dall’interessato. I soggetti colpiti da questo istituto sono coloro i quali hanno subìto condanne per determinati reati (delitti connessi al fenomeno mafioso, relativi al traffico di droga o armi) o da misure di prevenzione inerenti a pericolosità di tipo mafioso.
Come vengono disciplinate le campagne elettorali?
- In un sistema democratico i principi irrinunciabili riguardano la libertà di scelta dell’elettore e la parità di chances dei candidati. La Costituzione tutela la libertà di voto (art 48) e il diritto di tutti i cittadini di poter accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art 51).
Con la legge 515/1993 venivano disciplinati la parità d’accesso ai mezzi di informazione, le varie forme di propaganda elettorale, il regime delle spese elettorali differenziate a seconda se riferibili al candidato come singolo o alle forze collettive e i limiti alla diffusione dei sondaggi elettorali.
Il primo obiettivo di questa legge era quello di garantire la parità di trattamento tra i candidati, i partiti e i movimenti quanto all’accesso ai mezzi di informazione nei 30 gg precedenti la data delle elezioni; e veniva perseguito tramite la predisposizione di idonei spazi di propaganda nell’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché imponendo il rispetto da parte delle emittenti private degli editori dei quotidiani delle regole poste dalla legge riguardo alla par condicio.
La legge del 28/2000 disciplina anche la diffusione dei sondaggi politici ed elettorali; è vietato pubblicare i risultati nei 15gg precedenti la data delle votazioni.
L’art 8 inoltre ci dice che per quanto riguarda i sondaggi realizzati al di fuori del periodo elettorale, la pubblicazione deve essere accompagnata da una scheda tecnica, indicativa della qualità del sondaggio.
Anche le spese elettorali vengono disciplinate a seconda se siano riferibili al singolo candidato oppure ai partiti o ai movimenti.Nel primo caso la legge obbliga il candidato a nominare un mandatario elettorale, che diviene l’unico soggetto attraverso cui possono essere raccolti i contributi elettorali, e diventa una sorta di garante della regolarità della gestione dei fondi e del rispetto dei limiti di spesa che la stessa legge fissa ad un tetto massimo di ottanta milioni di lire.
Ogni operazione economica relativa alla campagna elettorale deve essere resa pubblica dal candidato, attraverso un rendiconto da trasmettere al Presidente della Camera di appartenenza con l’indicazione dei contributi ricevuti e della loro provenienza. Inoltre questo rendiconto deve essere sottoposto al controllo del Collegio regionale di garanzia elettorale.
I partiti e i movimenti vengono disciplinati dalla legge in modo parzialmente diverso; ovvero la legge fissa un tetto massimo di spese, il cui consuntivo viene presentato ai Presidenti delle due Camere ed inviato per il controllo ad un apposito collegio istituito presso la Corte dei conti.
Come funziona il finanziamento della politica?
Nelle odierne democrazie pluraliste la politica ha costi crescenti perché da un lato i partiti costituiscono organizzazioni complesse che per funzionare richiedono ingenti risorse; dall’altro lato le campagne elettorali richiedono ingenti risorse a coloro che vorrebbero avere effettive possibilità di essere eletti.
Per evitare che in una democrazia, basata sull’eguaglianza politica di tutti i cittadini, solo chi abbia ingenti risorse economiche possa conquistare la titolarità del potere politico, viene introdotta una forma di finanziamento pubblico, cioè a carico del bilancio statale, dei partiti e dei candidati.
Nel 1999 è stato reintrodotto il finanziamento pubblico ai partiti politici, sotto forma però di rimborso spese sostenute dai partiti e movimenti politici per l’elezione dei membri del Parlamento, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. Nel 2002 è stata ridotta dal 4 all’1 per cento la “soglia minima”dei voti espressi in ambito nazionale per avere diritto al finanziamento. In tal modo, il finanziamento pubblico assicura l’esistenza anche delle formazioni politiche minori e si “anticipa”lo spirito della riforma elettorale di tipo proporzionale introdotta successivamente nel 2005.
Cosa è il sistema elettorale e da cosa è composto?
Il sistema elettorale è il meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi. Il sistema elettorale si compone di tre parti:
1. Il tipo di scelta che spetta all’elettore, che può essere categorica (l’elettore opera una scelta secca) o ordinale (può esprimere un ordine di preferenze come nel c.d. voto trasferibile (vigente in Irlanda), dove l’elettore esprime un voto “principale” ed uno o più voti “ausiliari”, destinati al secondo candidato della scheda, nel caso in cui il primo candidato abbia già raggiunto in numero di voti necessario per essere eletto).
2. Il collegio, che è una circoscrizione territoriale chiamata ad eleggere uno o più candidati. I collegi si dicono uninominali quando il loro numero è pari a quello dei seggi da assegnare o, in altri termini, quando ogni collegio è chiamato ad eleggere un solo candidato. I collegi si dicono plurinominali quando il loro numero è inferiore al numero dei seggi, per cui
avremo che ad ogni collegio vengono assegnati più seggi (e, di conseguenza, ogni collegio procederà all’elezione di più candidati). Di regola, il collegio uninominale si accoppia con il sistema maggioritario ed il collegio
plurinominale con il sistema proporzionale.
3. La formula elettorale, che è il meccanismo attraverso cui si procede, sulla base dei voti espressi, alla ripartizione dei seggi tra i soggetti che hanno partecipato alla competizione elettorale.
Come funziona il sistema elettorale maggioritario?
Con esso si vuole accertare soltanto la volontà espressa dalla maggioranza; i seggi attribuiti al collegio si assegnano ai candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti – vantaggio: maggiore stabilità politica. Nell’ambito dei sistemi maggioritari occorre distinguere due ipotesi:
a) se è richiesta la maggioranza assoluta:in questo caso per vincere occorre la metà + 1 dei voti validi. Se nessun candidato la raggiunge,di regola, è previsto un secondo turno di votazione, alla quale accedono i due candidati risultati più votati al primo turno o tutti i candidati che hanno conseguito una percentuale minima di voti. Al secondo turno è eletto il candidato che ottiene più voti.
b) Se è richiesta la maggioranza relativa, è eletto semplicemente chi ottiene più voti.