P1C8 I consorzi tra imprenditori Flashcards

1
Q

Cos’è il consorzio?

A

Il consorzio è un’associazione di persone fisiche o giuridiche che istituiscono un’organizzazione per la realizzazione in comune di un interesse proprio di queste persone.

Il presupposto del consorzio è una situazione obbiettiva che si verifica per una categoria di persone e dalla quale dipende l’insorgere dell’interesse che si intende realizzare.

Il consorzio non crea una comunione artificiosamente creata, ma si esaurisce in una serie di atti i cui risultati si acquisiscono direttamente alla sfera giuridica dei singoli partecipanti al consorzio.

Il consorzio è uno strumento attraverso cui si ricerca la realizzazione di interessi che sono già propri di ciascun consorziato e che singolarmente non potrebbero essere realizzati a quelle condizioni economiche.

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2
Q

Cosa sono i consorzi tra imprenditori?

A

Forme di consorzi volontari, ossia la cui fonte dell’organizzazione consortile è la volontà degli imprenditori consacrata in un contratto

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3
Q

Nozione originaria di consorzio nell’art 2602 cc

A

La nozione originaria ricomprendeva esclusivamente i contratti tra imprenditori concorrenti, esercenti una medesima attività economica o attività connesse che avessero per oggetto la disciplina delle attività stesse, per il coordinamento della produzione e degli scambi

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4
Q

Nozione di consorzio dopo la legge 377/1976

A

La nuova nozione di consorzio può essere diretta, non soltanto a disciplinare le attività degli imprenditori, ma anche a svolgere determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.1 cc)

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5
Q

Controllo pubblico dei consorzi

A

L’impostazione del codice, di stampo corporativo, prevedeva un controllo pubblico delle organizzazioni degli imprenditori, al fine di impedire che si eserciti una funzione antisociale attraverso la formazione di monopoli di fatto/quasi-monopoli.

Tuttavia, la disposizione all’art. 2618 per cui la costituzione di consorzi tali da influire sul mercato generale richieda l’approvazione dell’autorità governativa, a pena di scioglimento [2620] è da ritenersi ormai abrogata per incompatibilità con la legge antitrust, che prevede una comunicazione solo facoltativa.

L’attività dei consorzi rimane soggetta alla vigilanza dell’autorità governativa ai sensi dell’art. 2619, che può intervenire sciogliendo gli organi del consorzio, sostituendoli con un commissario governativo o sciogliendo il consorzio stesso.

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6
Q

Quale requisito personale deve sussistere in capo al contraente nel contratto di consorzio?

A

Nel contratto di consorzio deve sussistere in capo al contraente, al momento della conclusione e per tutto lo svolgimento, la qualità di imprenditore.

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7
Q

Cosa accade al contraente del contratto di consorzio se cessa l’esercizio della sua attività economica?

A

Viene meno la ragione della sua partecipazione al consorzio, sia dal punto di vista del contraente, che non ha più interesse a partecipare a un’organizzazione che più non lo riguarda, sia dal punto di vista degli altri contraenti, che non hanno più interesse alla partecipazione di chi, non esercitando più attività economica, non è vincolato alle deliberazioni consortili.

Viene meno il contratto se la partecipazione del contraente receduto o escluso debba considerarsi essenziale (Disciplina contratti plurilaterali)

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8
Q

Articolo del Codice Civile del contratto di consorzio

A

art. 2603 cc

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9
Q

Requisiti del contratto di consorzio

A

Deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità, e deve indicare:
a) l’oggetto e la durata del consorzio;
b) la sede dell’ufficio eventualmente costituito; utile per comunicazioni e notificazioni da farsi al consorzio.
c) gli obblighi assunti e i contributi dovuti ai consorziati;
d) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; organizzazione non è definita dalla legge, quindi lasciata alla liberà volontà dei consorziati.
e) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati, essendo il contratto di consorzio un contratto aperto e traendo vantaggio dall’ampia partecipazione degli imprenditori della relativa categoria.
f) i casi di recesso e di esclusione, la cui previsione dispone recesso e esclusione SOLO in tali casi.
g) le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati, ossia penali per inadempimenti dei consorziati non cosi gravi da giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento.
h) le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse, nel caso in cui il consorzio abbia per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi. Tale determinazione è rimessa ai consorziati o può essere demandata a un terzo.

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10
Q

Quanto dura il contratto di consorzio se non viene indicata la durata del consorzio?

A

Un decennio

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11
Q

È possibile prorogare il contratto di consorzio, prima della scadenza del termine?

A

Si, ma è necessario il consenso di tutti i consorziati (2607 - modificazioni del contratto)

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12
Q

Come e da chi devono essere prese le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio?

A

[Art. 2606]
Con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati, ove il contratto non disponga diversamente

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13
Q

Quali organi ha il consorzio?

A

In generale, la legge non dispone nulla rispetto all’organizzazione del consorzio. Tuttavia:
-> Art. 2606 richiama implicitamente una assemblea dei consorziati facendo riferimento al voto favorevole a maggioranza dei consorziati.
-> Art. 2605 prescrive l’obbligo in capo ai consorziati di “consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte”, richiamando implicitamente organi amministrativi e di controllo

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14
Q

In quale caso può essere l’organo consortile a determinare le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse?

A

Di norma, l’organo consortile è escluso: possono procedere alla determinazione solo consorziati nel contratto o un terzo. Ma il terzo può essere individuato nell’organo consortile, che in quel caso specifico riveste il ruolo di terzo arbitratore (seguendo le regole di quest’ultimo, non dell’organo).

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15
Q

Modificazione del contratto di consorzio

A

Art. 2607 cc

Le modificazioni del contratto debbono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità e con il consenso di tutti i consorziati.

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16
Q

In quale caso è possibile procedere a una modificazione del contratto originario di consorzio senza l’unanimità dei consorziati?

A

Nel caso di trasformazione in società di capitali, che è assunta dalla maggioranza dei consorziati (ma è anche sottoposta all’opposizione dei creditori)

17
Q

Quali sono in generale le modificazioni al contratto di consorzio che possono essere fatte dall’assemblea dei consorziati a maggioranza?

A

Solo quelle attinenti all’organizzazione consortile e al suo funzionamento.

Al contrario, le modificazioni che attengono agli obblighi assunti da ciascun consorziato o alla quota di sua spettanza (nel caso di consorzio di contingentamento) non possono essere attuate senza l’unanimità, in quanto importano aggravamento degli obblighi dei consorziati.

18
Q

Cause di scioglimento del contratto di consorzio

A

Medesime di un normale contratto associativo:
- volontà unanime dei contraenti
- decorso del tempo previsto per la durata del contr.
- conseguimento dell’oggetto
- impossibilità di conseguire l’oggetto
- deliberazione dei consorziati quando sussiste una giusta causa
- altre cause previste da contratto
- provvedimento dell’autorità governativa ai sensi dell’art. 2611 cc

19
Q

Come si distinguono i consorzi rispetto all’organizzazione?

A
  • Consorzi con attività interna: che riguardano unicamente i rapporti tra i consorziati
  • Consorzi con attività esterna: si inseriscono nello svolgimento dell’attività tra consorziati e terzi
20
Q

In cosa consiste sostanzialmente il consorzio con attività interna?

A

Consiste nella creazione di un’organizzazione unitaria, alla quale sia rimesso di coordinare l’azione dei singoli partecipanti, attraverso la fissazione, con efficacia vincolante per i singoli consorziati, di direttive a cui ciascuno di essi dovrà attenersi per lo svolgimento della sua attività economica.

Si tratta cioè di un contratto di collaborazione, rispetto al quale il non facere dei singoli è effetto indiretto dell’accordo (non agire contro le direttive)

21
Q

Differenza tra consorzio con attività interna e patti di non concorrenza e cartelli

A

Il consorzio con attività interna riguarda un contratto di collaborazione, rispetto al quale il non facere dei singoli è effetto indiretto dell’accordo (non agire contro le direttive, impartite volta per volta)

Nei patti di concorrenza e nei cartelli, invece, il non facere deriva da una pura ed esplicita obbligazione negativa determinata ab initio.

22
Q

In cosa consiste sostanzialmente il consorzio con attività esterna?

A

Consiste nella creazione di un’organizzazione per rispondere a una duplice esigenza:
a) far conoscere ai terzi che trattano con il consorzio tutti gli elementi necessari per il regolare svolgimento della loro attività con il medesimo consorzio;
b) attribuire al consorzio un’autonomia patrimoniale, in modo che i terzi abbiano un fondo sul quale soddisfarsi per le obbligazioni assunte dal medesimo consorzio.

23
Q

Disciplina del consorzio con attività esterna

A

Art. 2612 cc -> Imposizione di pubblicità con efficacia dichiarativa sul consorzio (deposito di un estratto del contratto presso ufficio del registro delle imprese, da parte degli amministratori del consorzio)
Art. 2614 cc -> Indisponibilità del fondo consortile da parte dei singoli consorziati per tutta la durata del consorzio (sottraendolo di fatto ai creditori dei singoli consorziati)

24
Q

Costituzione e destinazione del fondo consortile

A

Art. 2614 -> Fondo consortile è costituito dai contributi e dai beni acquistati con questi contributi
Art. 2615 -> È destinato a garanzia delle obbligazioni assunte dal consorzio e costituisce l’unica garanzia per i creditori del consorzio

25
Q

Responsabilità dei singoli consorziati nell’ambito del consorzio con attività esterna

A

Art. 2615 c.2 cc

Responsabilità illimitata e solidale con il fondo consortile del singolo consorziato per le obbligazioni assunte per suo conto, ma in nome del consorzio, dagli organi consortili, stabilendo, per il caso di insolvenza del consorziato obbligato, la ripartizione del debito dell’insolvente tra tutti i consorziati in proporzione della rispettiva quota.

26
Q

Società consortili

A

Il consorzio può anche essere costituito in forma di società commerciale, e il suo “oggetto sociale” viene a coincidere con l’oggetto del consorzio prescritto all’art. 2602, ossia “la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese” (non quindi attività imprenditrice comune).

La società consortile mira ad aiutare a risolvere i problemi e a perseguire gli interessi dei singoli consorziati. Non è comune quindi l’attività, ma solo l’organizzazione. Si ha quindi una struttura organizzativa societaria (si seguiranno i principi propri della società, calcolo delle maggioranze, convocazione assemble ecc.) e la disciplina del consorzio (derivante dalle pattuizioni consortili).

27
Q

Cos’è il G.E.I.E.?

A

Il gruppo europeo di interesse economico (DISCIPLINATO reg. CEE 2137/85; ATTUATO d.lgs. 240/1991) è una particolare forma di consorzio che ha la funzione di costituire una cooperazione tra operatori economici appartenenti ad almeno due stati membri UE diversi, con l’obiettivo di agevolare e sviluppare l’attività economica dei partecipanti o di migliorarne i risultati (non realizzandone propriamente i profitti)

Coloro che partecipano al gruppo, diversamente dai consorzi, sono solidalmente e illimitatamente responsabili per ogni obbligazioni del gruppo medesimo e hanno l’obbligo di contribuire al saldo delle eccedenze delle uscite rispetto alle entrate proporzionalmente secondo contratto o in parti uguali.

L’iscrizione ha pubblicità con effetto costitutivo, non dichiarativo.

La struttura organizzativa, al contrario del consorzio, non è rimessa alla volontà contrattuale, ma risulta maggiormente rigida. Gli organi del gruppo sono:
- Assemblea dei membri, con diritto di informazione e di controllo individuale sugli affari del gruppo
- Organo amministrativo

28
Q

Cosa sono le associazioni temporanee o raggruppamenti di impresa?

A

Fenomeno diffuso nella pratica, soprattutto in materia di concessione di ricerca, coltivazione di idrocarburi e appalti pubblici, nel caso in cui venga espressamente prevista l’esecuzione da parte di imprese diverse in relazione alla diversa natura dei lavori o alle diverse parti dell’opera, in base alla specializzazione di ogni impresa.

La funzione delle associazioni temporanee o raggruppamenti di impresa è di favorire l’unione di più operatori economici nel settore interessato, associando per l’esecuzione di uno stesso contratto mezzi tecnici ed economici di varia provenienza e specifiche capacità.

29
Q

In quali modi può configurarsi il fenomeno delle associazioni temporanee o raggruppamenti di impresa, nei confronti dell’ente concedente o appaltante?

A

1) Tutte le imprese assumono congiuntamente e solidalmente l’esecuzione dell’intera opera/ricerca, con la conseguenza che la distribuzione dei vari compiti tra le imprese associate rimane un fatto puramente interno tra queste ultime e non rileva nei confronti dell’ente concedente o appaltante
[Si verifica nel campo della ricerca di idrocarburi]

2) Il contratto di concessione o appalto viene stipulato tra ente concedente o appaltane e una sola delle imprese associate, la c.d. impresa pilota o capo-gruppo, che presenta l’offerta in nome e per conto proprio e delle altre. Le imprese associate rispondono solidalmente con l’impresa pilota nei confronti dell’ente concedente, dei fornitori, delle imprese subappaltanti
[Si verifica nel campo degli appalti di opere pubbliche]

30
Q

Rivedi pag 181 da “Problemi delicati si pongono …” fino alle reti di imprese

A
31
Q

Cosa sono le reti di imprese?

A

Sorgono dal contratto di rete, con il quale più imprenditori, al fine di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività, si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare, a scambiarsi informazioni o prestazioni ovvero a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il contratto è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui risulta iscritta ciascuna delle parti e produce pubblicità costitutiva dal momento in cui si completa l’ultima di tali iscrizioni.

Risulta una variante interna della figura di consorzio e rileva essenzialmente ai fini delle agevolazioni previste dalla legge.

Il contratto può prevedere la nomina di un organo comune, incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto (in fasi o in toto), e di un fondo patrimoniale comune, con disciplina analoga a quella del fondo consortile.