Lo Sciopero Flashcards

(40 cards)

1
Q

Parlami del diritto di sciopero e dell’art. 40

A

Il diritto di sciopero è uno dei principali strumenti del conflitto collettivo. È disciplinato dall’articolo 40 della Costituzione, che lo riconosce come diritto fondamentale dei lavoratori, garantendone l’esercizio “nell’ambito delle leggi che lo regolano”.

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2
Q

Parlami del periodo pre-corporativo, liberale e corporativo

A

Periodo pre-corporativo: l’ordinamento italiano considerava lo sciopero come una libertà. In sé era penalmente lecito salvi i reati di violenza o di minaccia in occasione dello sciopero
Periodo liberale: lo sciopero pur non illecito penalmente era però considerato civilmente illecito in quanto inadempimento contrattuale
Periodo corporativo: lo sciopero viene considerato un reato contro l’economia nazionale è un illecito dal punto di vista non solo civile ma anche penale

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3
Q

Parlami dei limiti interni e dei limiti esterni del diritto di sciopero

A

Limiti interni: Sono quelli che derivano dalla definizione stessa di sciopero. Lo sciopero è legittimo solo se è finalizzato alla tutela di interessi collettivi dei lavoratori. Deve essere un’astensione collettiva e volontaria della prestazione lavorativa. La Corte di Cassazione ha escluso dalla nozione di sciopero tutte quelle condotte che non rientrano in questa definizione, come ad esempio lo sciopero violento o quello individuale.
• Limiti esterni: Riguardano i conflitti con altri diritti costituzionali. In particolare, la Corte costituzionale ha stabilito che il diritto di sciopero, pur essendo fondamentale, non è assoluto: deve essere bilanciato con altri diritti, come il diritto alla salute o alla libertà di circolazione.

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4
Q

Parlami della Corte costituzionale e dell’incostituzionalità dell’art. 502 c.p.

A

L’art. 502 del codice penale prevedeva il reato di sciopero pattuito per danneggiare l’industria o il commercio. La Corte costituzionale ha dichiarato questa norma incostituzionale perché in contrasto con l’art. 40 Cost. La Corte ha ritenuto che fosse illegittimo punire penalmente uno sciopero solo sulla base dell’intenzione di danneggiare il datore di lavoro, perché questo è un effetto naturale dello sciopero stesso.

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5
Q

Parlami dello sciopero a singhiozzo e dello sciopero a scacchiera

A

Sciopero a singhiozzo: È una forma di astensione dal lavoro discontinua, a intermittenza, effettuata a breve distanza nel tempo. La Cassazione ha stabilito che non può essere considerato sciopero legittimo se non viene comunicato in anticipo al datore di lavoro. Infatti, l’imprevedibilità può generare danni sproporzionati, alterando il giusto equilibrio tra diritti.
• Sciopero a scacchiera: È uno sciopero attuato in modo alternato da diversi reparti della stessa azienda o da gruppi distinti di lavoratori. Anche in questo caso, se non viene coordinato e preavvisato, può creare effetti particolarmente dannosi, e quindi non rientrare nella nozione costituzionalmente garantita di sciopero.

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6
Q

Parlami del diritto di iniziativa economica privata (art. 41 Costituzione)

A

Questo articolo è molto importante quando si parla di limiti esterni al diritto di sciopero, perché il diritto di sciopero può entrare in conflitto proprio con la libertà economica dell’imprenditore. In questi casi, secondo la Corte costituzionale, si deve bilanciare il diritto di sciopero con il diritto dell’imprenditore di esercitare la propria attività economica. Quindi, entrambi i diritti hanno dignità costituzionale, ma non sono assoluti.

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7
Q

Parlami della titolarità del diritto di sciopero e del diritto individuale ed esercizio collettivo

A

diritto di sciopero, secondo la Costituzione, è formalmente individuale, cioè è riconosciuto a ciascun lavoratore. Tuttavia, nella realtà concreta, viene esercitato collettivamente, cioè insieme agli altri lavoratori. Quindi, c’è una distinzione tra titolarità ed esercizio: la titolarità è individuale, ma l’esercizio è collettivo.È questo il motivo per cui non esiste, nella prassi, un vero e proprio “sciopero individuale”. L’esercizio collettivo è ciò che dà senso e forza al diritto di sciopero.

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8
Q

Parlami della struttura del diritto di sciopero: punto di vista fattuale e giuridico

A

Dal punto di vista fattuale, lo sciopero è un’astensione collettiva e volontaria dal lavoro da parte dei lavoratori. Dal punto di vista giuridico, lo sciopero è un diritto soggettivo pubblico riconosciuto dalla Costituzione, che si manifesta attraverso un comportamento che normalmente sarebbe un inadempimento .Questo rovesciamento di prospettiva è ciò che rende peculiare lo sciopero: un comportamento “illecito” nel contratto individuale, ma “lecito” se collettivo e giustificato dalla finalità sindacale.

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9
Q

Parlami della qualificazione come diritto della personalità e come diritto potestativo

A

Il diritto di sciopero è stato qualificato in dottrina sia come diritto della personalità, cioè una libertà fondamentale del lavoratore, sia come diritto potestativo, cioè la facoltà di modificare unilateralmente il rapporto di lavoro. La prima lettura lo avvicina ai diritti inviolabili dell’uomo, mentre la seconda lo inserisce nella dinamica del contratto di lavoro, come strumento di tutela collettiva.”

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10
Q

Sentenza n. 711 del 1980 – Cassazione

A

La sentenza n. 711 del 1980 della Cassazione non dichiara in assoluto illecito lo sciopero articolato, ma ne afferma l’illiceità solo in certe condizioni. Quindi non è lo sciopero articolato in sé ad essere vietato, ma può esserlo quando viola l’equilibrio contrattuale

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11
Q

Sciopero politico

A

Lo sciopero politico è finalizzato a ottenere cambiamenti politici o legislativi, quindi non riguarda direttamente la sfera contrattuale del lavoro

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12
Q

Sciopero diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale

A

È radicalmente illegittimo, poiché viola i principi fondamentali della Repubblica. È uno sciopero politico in senso stretto, non riconducibile all’art. 40 Cost. e può costituire anche reato penale

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13
Q

Sciopero economico-politico

A

È uno sciopero con obiettivi contrattuali e insieme rivendicazioni di tipo politico. La dottrina e la giurisprudenza lo tollerano, purché ci sia un collegamento con le condizioni di lavoro o con interessi collettivi dei lavorator

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14
Q

Sciopero nei servizi pubblici essenziali

A

Qui lo sciopero deve contemperarsi con i diritti della collettività, come salute, mobilità, giustizia. Per questo motivo è soggetto a regolamentazione specifica,

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15
Q

Primo codice di autoregolamentazione nei trasporti

A

Redatto nel 1990, è stato il primo tentativo di autoregolamentare lo sciopero in un settore critico come quello dei trasporti pubblici. Conteneva principi guida, ma non aveva forza di legge: si trattava di un accordo volontario tra le parti sociali.

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16
Q

Legge n. 146 del 1990

A

Questa legge nasce proprio per regolare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. I suoi obiettivi principali sono:
• tutelare i diritti dei cittadini,
• garantire continuità dei servizi pubblici essenziali,
• contemperare il diritto di sciopero con altri diritti costituzionali.
Introduce anche il principio di obbligatorietà delle prestazioni indispensabili.

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17
Q

Regole dello sciopero – art. 2, L. 146/1990

A

L’art. 2 impone:
• preavviso minimo di 10 giorni,
• durata definita dello sciopero,
• informazioni chiare al pubblico (su modalità, orari, servizi garantiti),
• il rispetto di prestazioni indispensabili, per evitare danni alla collettività.

18
Q

Parlami dell’articolo 2, comma 1, della L. 146/1990

A

L’articolo 2, comma 1, della legge 146 del 1990 è fondamentale perché individua le prestazioni indispensabili da garantire anche in caso di sciopero, all’interno dei servizi pubblici essenziali.

19
Q

Parlami dell’accordo mancato e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge

A

Quando le parti coinvolte (sindacati e datori di lavoro) non riescono a trovare un accordo sulle modalità per garantire i servizi minimi durante lo sciopero, si parla di accordo mancato.
In questo caso, interviene la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero, che è un organo indipendente con il compito di sopperire alla mancata regolamentazione pattizia.

20
Q

Parlami della legge n. 83 del 2000 – Regolamentazione provvisoria

A

Questa legge ha attribuito alla Commissione di garanzia il potere di adottare, in caso di accordo mancante, una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili.
La finalità è quella di evitare che, in assenza di intese tra le parti, i servizi essenziali restino privi di tutela, mettendo così a rischio i diritti fondamentali degli utenti.

21
Q

Parlami della regola della rarefazione o dell’intervallo minimo

A

La regola della rarefazione – detta anche intervallo minimo – prevede che tra uno sciopero e l’altro ci sia un certo tempo minimo, per evitare una frequenza eccessiva di astensioni dal lavoro nei servizi pubblici.

22
Q

Parlami dell’applicazione in concreto della regola dell’intervallo minimo

A

L’intervallo minimo si applica in modo da scandire nel tempo le proteste, soprattutto nei servizi pubblici essenziali.
Nel concreto, la Commissione di garanzia verifica che tra due scioperi trascorsi dallo stesso sindacato o nello stesso settore, sia rispettato un certo periodo.
Se questo non accade, lo sciopero può essere dichiarato illegittimo.

23
Q

Parlami dell’apparato sanzionatorio

A

sanzionatorio

L’apparato sanzionatorio previsto dalla legge n. 146/1990 riguarda tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione o partecipazione agli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Si tratta di un sistema di sanzioni civili e amministrative, e non penali, pensato per tutelare l’interesse collettivo al corretto funzionamento dei servizi.

24
Q

Parlami della violazione delle regole contenute ai commi 1-2-3 dell’art. 2 della legge 146/1990

A

Quando un lavoratore viola le regole contenute nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 2 della legge 146/1990, è soggetto all’adozione di sanzioni disciplinari che devono essere proporzionate alla gravità dell’infrazione. Tuttavia, non si può arrivare all’interruzione del rapporto di lavoro: infatti, è escluso il licenziamento come sanzione.
Tra le sanzioni possibili:
Riprovero, multa , sospensione dal lavoro e della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni lavorativi

25
Parlami delle sanzioni adottate dal datore di lavo
Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare le sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che violano le norme sulla regolamentazione del diritto di sciopero. Se il datore di lavoro non applica le sanzioni, viene a sua volta sanzionato con una sanzione amministrativa, come previsto dalla legge n. 83 del 2000.
26
Parlami della legge 83 del 2000
Essa stabilisce che, qualora la Commissione di Garanzia rilevi violazioni della legge da parte di soggetti collettivi (es. sindacati) che hanno proclamato uno sciopero, debbano essere adottate sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro. Se il datore non adotta queste sanzioni, diventa egli stesso passibile di una sanzione amministrativa.
27
Parlami dell’organizzazione dei lavoratori che proclamano uno sciopero e della sanzione dell’esclusione delle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi
Le organizzazioni dei lavoratori che proclamano o aderiscono a uno sciopero in violazione delle disposizioni dell’art. 2 della legge 146/1990 sono soggette a due tipi di sanzioni: 1. Sanzioni di ordine patrimoniale, come ad esempio la sospensione dei permessi sindacali retribuiti. 2. Sanzione dell’esclusione dalle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi: questa è una sanzione molto grave e comporta l’impossibilità, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento illecito, di partecipare alla contrattazione collettiva. Questa sanzione, tuttavia, è ipotizzabile solo nel settore del pubblico impiego, dove è disciplinato un procedimento di contrattazione collettiva con sindacati legittimati a stipulare contratti. In questo contesto, la sanzione comporta una vera e propria sospensione del diritto di trattare.
28
Parlami degli scioperi spontanei
Gli scioperi spontanei sono quegli scioperi che non vengono proclamati da una sigla sindacale ufficialmente riconosciuta, ma nascono improvvisamente e senza preavviso, spesso su iniziativa diretta dei lavoratori. Secondo la Commissione di Garanzia, anche gli scioperi spontanei devono rispettare le regole previste dalla legge n. 146/1990. In caso di sciopero spontaneo illegittimo, la Commissione può individuare responsabilità tra i promotori e applicare sanzioni amministrative.
29
Parlami della precettazione
La precettazione è un provvedimento adottato dal Prefetto oppure dal Presidente del Consiglio dei Ministri (in caso di servizi a rilevanza nazionale o interregionale). Serve a garantire il funzionamento minimo dei servizi pubblici essenziali nel caso in cui uno sciopero rischi di pregiudicare questi servizi in modo grave. Attraverso la precettazione, l’autorità impone la modifica o la revoca dello sciopero o la sua attuazione in una forma diversa, per tutelare la collettività.
30
Parlami del contenuto dell’ordine di precettazione
contenuto dell’ordine di precettazione è preciso e dettagliato: • stabilisce quali obblighi devono essere rispettati dai lavoratori durante lo sciopero, • impone limiti all’esercizio del diritto di sciopero, • e può anche vietare lo sciopero nei casi più gravi. (Ruolo attribuito alla commissione di garanzia
31
Parlami del conflitto collettivo e dei consumatori
Il conflitto collettivo tra lavoratori e datori di lavoro non coinvolge solo queste due parti, ma anche i consumatori e gli utenti dei servizi pubblici essenziali. Nel caso di sciopero, infatti, può esserci un conflitto indiretto tra chi protesta per i propri diritti e chi riceve il servizio pubblico
32
Parlami della serrata:
La serrata è la decisione unilaterale del datore di lavoro di sospendere il lavoro, impedendo ai lavoratori l’accesso. Tipologie: Totale / Parziale: la sospensione può riguardare tutti i lavoratori (totale) oppure solo alcuni (parziale). Individuale / Collettiva: può essere disposta da un solo datore (individuale) o da più datori insieme (collettiva). Offensiva / Difensiva: Offensiva: attuata per ottenere vantaggi, come forzare concessioni economiche. Difensiva: utilizzata come reazione a uno sciopero o a comportamenti sindacali.
33
Parlami della qualificazione e disciplina della serrata dal punto di vista penale:
La serrata viene disciplinata dall’art. 505 c.p., che punisce il datore che, per costringere i lavoratori ad accettare condizioni svantaggiose, sospende il lavoro. Tuttavia, secondo la giurisprudenza e la dottrina, occorre distinguere tra: Serrata offensiva (potenzialmente punibile). Serrata difensiva (giustificata se proporzionata e legittima).
34
Parlami della sentenza n. 29 del 1960:
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 505 c.p. Ha però riconosciuto che una serrata difensiva legittima non costituisce reato. Ha affermato che l’art. 505 deve essere interpretato restrittivamente, per non contrastare con la Costituzione.
35
Parlami della serrata:
La serrata è la decisione unilaterale del datore di lavoro di sospendere il lavoro, impedendo ai lavoratori l’accesso. Tipologie: Totale / Parziale: la sospensione può riguardare tutti i lavoratori (totale) oppure solo alcuni (parziale). Individuale / Collettiva: può essere disposta da un solo datore (individuale) o da più datori insieme (collettiva). Offensiva / Difensiva: Offensiva: attuata per ottenere vantaggi, come forzare concessioni economiche. Difensiva: utilizzata come reazione a uno sciopero o a comportamenti sindacali.i
36
Parlami della seconda decisione n. 141 del 1967:
Corte ha ribadito i principi della sentenza del 1960. Ha riconosciuto la legittimità della serrata difensiva come strumento di autotutela dei datori. Sottolinea che anche il datore ha una libertà di azione sindacale, che va coordinata con quella dei lavoratori.
37
La serrata dal punto di vista civile
Dal punto di vista civile, la serrata è considerata una semplice libertà, ossia un comportamento che deve essere valutato alla luce del diritto comune delle obbligazioni e dei contratti.
38
Puoi parlarmi del rifiuto del datore di lavoro di ricevere prestazioni lavorative
rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa si sostanzia nella serrata, e integra un’ipotesi di mora credendi ex art. 1206 c.c. In base a questa norma, il creditore (in questo caso il datore di lavoro) che non accetta la prestazione del debitore (cioè il lavoratore) si trova in mora, con conseguenze rilevanti. In particolare, ciò può comportare la persistenza del debito retributivo in capo al datore di lavoro, e in alcuni casi anche il risarcimento del danno. Secondo una diversa interpretazione, tale obbligo troverebbe fondamento nell’art. 1207 c.c., che impone l’obbligo di pagare la retribuzione anche in caso di rifiuto ingiustificato della prestazione da parte del creditore. Inoltre, sulla base del principio di corrispettività del rapporto di lavoro, si sottolinea che, a causa delle peculiarità del rapporto stesso, vi è la necessità dell’intimazione a ricevere la prestazione ai fini della produzione degli effetti della mora. L’impossibilità del lavoratore di adempiere la propria prestazione, quindi, non lo libera automaticamente dalle sue obbligazioni, se il rifiuto del datore è ingiustificato.
39
Parlami della serrata di ritorsione
La serrata di ritorsione è una particolare forma di serrata che viene adottata come reazione a uno sciopero, nel tentativo di contenere gli effetti dannosi che esso può produrre sull’organizzazione aziendale. Si tratta di una serrata difensiva, finalizzata a bloccare l’attività per evitare il disordine o la disfunzione derivanti da uno sciopero particolarmente incisivo.
40
Parlami della reazione del datore di lavoro
La reazione del datore di lavoro, nel contesto della serrata, si manifesta spesso nella chiusura temporanea dell’azienda o di parte di essa, anche come misura preventiva o difensiva durante uno sciopero. Tuttavia, secondo una valutazione diffusa, questa reazione risulta problematicamente indiscriminata, perché colpisce sia i lavoratori che intendono aderire allo sciopero, sia quelli che ne sono estranei. In tal modo, si attribuisce ai lavoratori una sorta di responsabilità collettiva che non trova fondamento nell’ordinamento.