Lo Sciopero Flashcards
(40 cards)
Parlami del diritto di sciopero e dell’art. 40
Il diritto di sciopero è uno dei principali strumenti del conflitto collettivo. È disciplinato dall’articolo 40 della Costituzione, che lo riconosce come diritto fondamentale dei lavoratori, garantendone l’esercizio “nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
Parlami del periodo pre-corporativo, liberale e corporativo
Periodo pre-corporativo: l’ordinamento italiano considerava lo sciopero come una libertà. In sé era penalmente lecito salvi i reati di violenza o di minaccia in occasione dello sciopero
Periodo liberale: lo sciopero pur non illecito penalmente era però considerato civilmente illecito in quanto inadempimento contrattuale
Periodo corporativo: lo sciopero viene considerato un reato contro l’economia nazionale è un illecito dal punto di vista non solo civile ma anche penale
Parlami dei limiti interni e dei limiti esterni del diritto di sciopero
Limiti interni: Sono quelli che derivano dalla definizione stessa di sciopero. Lo sciopero è legittimo solo se è finalizzato alla tutela di interessi collettivi dei lavoratori. Deve essere un’astensione collettiva e volontaria della prestazione lavorativa. La Corte di Cassazione ha escluso dalla nozione di sciopero tutte quelle condotte che non rientrano in questa definizione, come ad esempio lo sciopero violento o quello individuale.
• Limiti esterni: Riguardano i conflitti con altri diritti costituzionali. In particolare, la Corte costituzionale ha stabilito che il diritto di sciopero, pur essendo fondamentale, non è assoluto: deve essere bilanciato con altri diritti, come il diritto alla salute o alla libertà di circolazione.
Parlami della Corte costituzionale e dell’incostituzionalità dell’art. 502 c.p.
L’art. 502 del codice penale prevedeva il reato di sciopero pattuito per danneggiare l’industria o il commercio. La Corte costituzionale ha dichiarato questa norma incostituzionale perché in contrasto con l’art. 40 Cost. La Corte ha ritenuto che fosse illegittimo punire penalmente uno sciopero solo sulla base dell’intenzione di danneggiare il datore di lavoro, perché questo è un effetto naturale dello sciopero stesso.
Parlami dello sciopero a singhiozzo e dello sciopero a scacchiera
Sciopero a singhiozzo: È una forma di astensione dal lavoro discontinua, a intermittenza, effettuata a breve distanza nel tempo. La Cassazione ha stabilito che non può essere considerato sciopero legittimo se non viene comunicato in anticipo al datore di lavoro. Infatti, l’imprevedibilità può generare danni sproporzionati, alterando il giusto equilibrio tra diritti.
• Sciopero a scacchiera: È uno sciopero attuato in modo alternato da diversi reparti della stessa azienda o da gruppi distinti di lavoratori. Anche in questo caso, se non viene coordinato e preavvisato, può creare effetti particolarmente dannosi, e quindi non rientrare nella nozione costituzionalmente garantita di sciopero.
Parlami del diritto di iniziativa economica privata (art. 41 Costituzione)
Questo articolo è molto importante quando si parla di limiti esterni al diritto di sciopero, perché il diritto di sciopero può entrare in conflitto proprio con la libertà economica dell’imprenditore. In questi casi, secondo la Corte costituzionale, si deve bilanciare il diritto di sciopero con il diritto dell’imprenditore di esercitare la propria attività economica. Quindi, entrambi i diritti hanno dignità costituzionale, ma non sono assoluti.
Parlami della titolarità del diritto di sciopero e del diritto individuale ed esercizio collettivo
diritto di sciopero, secondo la Costituzione, è formalmente individuale, cioè è riconosciuto a ciascun lavoratore. Tuttavia, nella realtà concreta, viene esercitato collettivamente, cioè insieme agli altri lavoratori. Quindi, c’è una distinzione tra titolarità ed esercizio: la titolarità è individuale, ma l’esercizio è collettivo.È questo il motivo per cui non esiste, nella prassi, un vero e proprio “sciopero individuale”. L’esercizio collettivo è ciò che dà senso e forza al diritto di sciopero.
Parlami della struttura del diritto di sciopero: punto di vista fattuale e giuridico
Dal punto di vista fattuale, lo sciopero è un’astensione collettiva e volontaria dal lavoro da parte dei lavoratori. Dal punto di vista giuridico, lo sciopero è un diritto soggettivo pubblico riconosciuto dalla Costituzione, che si manifesta attraverso un comportamento che normalmente sarebbe un inadempimento .Questo rovesciamento di prospettiva è ciò che rende peculiare lo sciopero: un comportamento “illecito” nel contratto individuale, ma “lecito” se collettivo e giustificato dalla finalità sindacale.
Parlami della qualificazione come diritto della personalità e come diritto potestativo
Il diritto di sciopero è stato qualificato in dottrina sia come diritto della personalità, cioè una libertà fondamentale del lavoratore, sia come diritto potestativo, cioè la facoltà di modificare unilateralmente il rapporto di lavoro. La prima lettura lo avvicina ai diritti inviolabili dell’uomo, mentre la seconda lo inserisce nella dinamica del contratto di lavoro, come strumento di tutela collettiva.”
Sentenza n. 711 del 1980 – Cassazione
La sentenza n. 711 del 1980 della Cassazione non dichiara in assoluto illecito lo sciopero articolato, ma ne afferma l’illiceità solo in certe condizioni. Quindi non è lo sciopero articolato in sé ad essere vietato, ma può esserlo quando viola l’equilibrio contrattuale
Sciopero politico
Lo sciopero politico è finalizzato a ottenere cambiamenti politici o legislativi, quindi non riguarda direttamente la sfera contrattuale del lavoro
Sciopero diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale
È radicalmente illegittimo, poiché viola i principi fondamentali della Repubblica. È uno sciopero politico in senso stretto, non riconducibile all’art. 40 Cost. e può costituire anche reato penale
Sciopero economico-politico
È uno sciopero con obiettivi contrattuali e insieme rivendicazioni di tipo politico. La dottrina e la giurisprudenza lo tollerano, purché ci sia un collegamento con le condizioni di lavoro o con interessi collettivi dei lavorator
Sciopero nei servizi pubblici essenziali
Qui lo sciopero deve contemperarsi con i diritti della collettività, come salute, mobilità, giustizia. Per questo motivo è soggetto a regolamentazione specifica,
Primo codice di autoregolamentazione nei trasporti
Redatto nel 1990, è stato il primo tentativo di autoregolamentare lo sciopero in un settore critico come quello dei trasporti pubblici. Conteneva principi guida, ma non aveva forza di legge: si trattava di un accordo volontario tra le parti sociali.
Legge n. 146 del 1990
Questa legge nasce proprio per regolare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. I suoi obiettivi principali sono:
• tutelare i diritti dei cittadini,
• garantire continuità dei servizi pubblici essenziali,
• contemperare il diritto di sciopero con altri diritti costituzionali.
Introduce anche il principio di obbligatorietà delle prestazioni indispensabili.
Regole dello sciopero – art. 2, L. 146/1990
L’art. 2 impone:
• preavviso minimo di 10 giorni,
• durata definita dello sciopero,
• informazioni chiare al pubblico (su modalità, orari, servizi garantiti),
• il rispetto di prestazioni indispensabili, per evitare danni alla collettività.
Parlami dell’articolo 2, comma 1, della L. 146/1990
L’articolo 2, comma 1, della legge 146 del 1990 è fondamentale perché individua le prestazioni indispensabili da garantire anche in caso di sciopero, all’interno dei servizi pubblici essenziali.
Parlami dell’accordo mancato e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge
Quando le parti coinvolte (sindacati e datori di lavoro) non riescono a trovare un accordo sulle modalità per garantire i servizi minimi durante lo sciopero, si parla di accordo mancato.
In questo caso, interviene la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero, che è un organo indipendente con il compito di sopperire alla mancata regolamentazione pattizia.
Parlami della legge n. 83 del 2000 – Regolamentazione provvisoria
Questa legge ha attribuito alla Commissione di garanzia il potere di adottare, in caso di accordo mancante, una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili.
La finalità è quella di evitare che, in assenza di intese tra le parti, i servizi essenziali restino privi di tutela, mettendo così a rischio i diritti fondamentali degli utenti.
Parlami della regola della rarefazione o dell’intervallo minimo
La regola della rarefazione – detta anche intervallo minimo – prevede che tra uno sciopero e l’altro ci sia un certo tempo minimo, per evitare una frequenza eccessiva di astensioni dal lavoro nei servizi pubblici.
Parlami dell’applicazione in concreto della regola dell’intervallo minimo
L’intervallo minimo si applica in modo da scandire nel tempo le proteste, soprattutto nei servizi pubblici essenziali.
Nel concreto, la Commissione di garanzia verifica che tra due scioperi trascorsi dallo stesso sindacato o nello stesso settore, sia rispettato un certo periodo.
Se questo non accade, lo sciopero può essere dichiarato illegittimo.
Parlami dell’apparato sanzionatorio
sanzionatorio
L’apparato sanzionatorio previsto dalla legge n. 146/1990 riguarda tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione o partecipazione agli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Si tratta di un sistema di sanzioni civili e amministrative, e non penali, pensato per tutelare l’interesse collettivo al corretto funzionamento dei servizi.
Parlami della violazione delle regole contenute ai commi 1-2-3 dell’art. 2 della legge 146/1990
Quando un lavoratore viola le regole contenute nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 2 della legge 146/1990, è soggetto all’adozione di sanzioni disciplinari che devono essere proporzionate alla gravità dell’infrazione. Tuttavia, non si può arrivare all’interruzione del rapporto di lavoro: infatti, è escluso il licenziamento come sanzione.
Tra le sanzioni possibili:
Riprovero, multa , sospensione dal lavoro e della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni lavorativi