IVA Flashcards
(21 cards)
Quali sono le fonti normative dell’IVA e cosa colpisce?
Fonti normative:
- Istituita con D.P.R. 26-10-1972, n. 633.
- Disciplina comunitaria: Dir. 2006/112/CE.
Nozione: Imposta indiretta che colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio dell’impresa, di arti o professioni e le importazioni da chiunque effettuate.
Quali furono i motivi dell’introduzione dell’IVA in Italia?
Motivi dell’introduzione:
- Adeguare il nostro sistema tributario a quello degli altri Paesi membri della Comunità Europea.
- Favorire lo sviluppo delle imprese e la loro razionalizzazione produttiva.
Quali sono i caratteri dell’IVA?
Caratteri:
- Neutrale in quanto colpisce solo la parte di incremento di valore che il bene subisce nelle singole fasi produttive e distributive (c.d. valore aggiunto).
- Istantanea in quanto l’occasione del prelievo è rappresentato da ogni singolo scambio di beni o servizi.
- Trasparente poiché il carico fiscale è ben noto al termine di ciascuna fase produttiva e distributiva.
- A pagamento frazionato (detta anche plurifase) in quanto ad ogni passaggio produttivo il contribuente sconta l’imposta sul solo incremento di valore aggiunto al prodotto.
- Proporzionale in quanto prevede l’applicazione di aliquote costanti.
- Con aliquote differenziate, in modo da variare il carico fiscale a seconda del carattere di più o meno stretta necessità dei beni colpiti.
- Gravante sul consumatore finale (considerato il vero soggetto passivo d’imposta) che risulta essere perciò il soggetto inciso, in quanto questi, a differenza di ogni esercente arte o professione ed ogni imprenditore, non potrà detrarre l’imposta pagata sugli acquisti.
Come viene classificata giuridicamente l’IVA secondo la dottrina?
Dottrina (Classificazione giuridica):
- Imposta generale sugli scambi.
- Imposta generale sui consumi (secondo BERLIRI, PELLINGRA, MICHELI).
- Imposta sul prodotto netto (secondo COSCIANI).
Quali sono i presupposti oggettivi, soggettivi e territoriali dell’IVA?
Oggettivi:
- Cessioni di beni a titolo oneroso.
- Prestazioni di servizi dipendenti da obbligazioni di ogni tipo previo corrispettivo.
- Importazioni da chiunque effettuate (introduzione da Stati membri UE di beni provenienti da Paesi terzi).
- Acquisti intracomunitari di beni.
Soggettivo: L’operazione deve essere svolta nell’esercizio di impresa o di arti e professioni. Le attività di “mero godimento” non sono considerate attività d’impresa ai fini IVA.
Territorialità: L’effettuazione dell’operazione nel territorio dello Stato.
- Cessioni di beni considerate effettuate nello Stato se il bene si trova in Italia al momento dell’operazione e oggetto sono beni immobili o mobili nazionali/comunitari/in temporanea importazione.
- Prestazioni di servizi tra operatori economici (B2B) considerate effettuate nel luogo di stabilimento del committente (con reverse charge se committente in UE).
- Prestazioni di servizi a privati consumatori (B2C) considerate effettuate nel luogo di domicilio del prestatore.
Chi sono i soggetti passivi IVA?
Individuazione: Coloro che pongono in essere le operazioni imponibili (chi effettua cessioni/prestazioni nell’esercizio di un’impresa o arte/professione, chiunque effettui importazioni extra CE, chi effettua acquisti intracomunitari).
Osservazioni: Il meccanismo del tributo fa sì che il consumatore finale sia il soggetto inciso (soggetto passivo di fatto), pur non essendoci un rapporto diretto tra lui e l’erario sul piano giuridico.
Cosa si intende per esigibilità dell’imposta IVA?
Nozione: Momento a partire dal quale nasce il diritto del fisco alla percezione del tributo.
Momenti:
- Cessioni di beni immobili: momento della stipulazione dell’atto.
- Cessioni di beni mobili: atto della consegna o spedizione.
- Prestazioni di servizi: atto del pagamento del corrispettivo.
- Operazioni intracomunitarie: in epoca diversa secondo i modi di effettuazione del trasporto.
IVA per cassa: L’esigibilità può essere differita all’atto del pagamento del corrispettivo per soggetti con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro. Il diritto alla detrazione per l’acquirente sorge al momento dell’operazione.
Come vengono classificate le operazioni ai fini IVA?
- Imponibili: Cessioni di beni a titolo oneroso, Prestazioni di servizi (dipendenti da obbligazioni di fare, non fare, permettere), Importazioni, Acquisti intracomunitari. Comportano obbligo di fatturazione e annotazione e concorrono al volume d’affari.
- Non imponibili: Cessioni di beni e prestazioni di servizi destinate all’esportazione e operazioni assimilate, Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. Non soggette al pagamento in Italia, concorrono al volume d’affari (escluse cessioni beni ammortizzabili), soggette a fatturazione e registrazione, consentono recupero IVA pagata “a monte”.
- Esenti: Quelle di cui all’art.10 della legge IVA. Non soggette al pagamento (motivi socio-politici/economico-commerciali), concorrono al volume d’affari (escluse cessioni beni ammortizzabili), soggette a fatturazione e registrazione, non consentono recupero IVA pagata “a monte”.
- Escluse: Operazioni non considerate cessioni/prestazioni (es. cessioni danaro, crediti in danaro, valori bollati). Non scontano l’imposta, non devono essere fatturate/annotate, non concorrono al volume d’affari, non consentono recupero IVA pagata “a monte”.
- Intracomunitarie: Acquisti e Cessioni intracomunitarie. L’IVA sugli acquisti è detraibile, ma contabilmente si annulla con la doppia annotazione (acquisti e vendite).
Che cos’è la base imponibile IVA e cosa vi è escluso?
Nozione: Ammontare complessivo di ciò che è dovuto in corrispettivo della cessione o prestazione, compreso il valore delle prestazioni accessorie.
Esclusioni: Interessi moratori/penalità, valore normale beni ceduti a titolo di sconto/premio/abbuono, rimborso anticipazioni, importo imballaggi/recipienti, somme dovute a titolo di rivalsa dell’IVA.
Quali sono le aliquote IVA in vigore?
Aliquote in vigore:
- 4% per beni Tabella A, parte II, D.P.R. 633/72.
- 5% per beni Tabella A, parte II bis, D.P.R. 633/72.
- 10% per beni Tabella A, parte III, D.P.R. 633/72.
- 22% Aliquota ordinaria.
Cos’è il volume d’affari ai fini IVA?
Nozione: Somma di tutte le operazioni che sono state o avrebbero dovuto essere registrate con riferimento all’anno solare.
Formazione: Ammontare netto delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, variazioni, operazioni effettuate nell’anno.
Esclusioni: Cessioni di beni ammortizzabili, operazioni esenti, passaggi interni, gioco del lotto/lotterie, operazioni in regime speciale.
Qual è il meccanismo applicativo dell’IVA?
1ª fase: Rivalsa. Il contribuente addebita l’imposta al cliente (funzione esattoriale).
2ª fase: Liquidazione periodica. Calcolo della differenza (debito/credito) tra IVA incamerata sulle vendite e IVA assolta sugli acquisti (principio delle detrazioni).
3ª fase: Dichiarazione annuale. Rideterminazione posizione finale e calcolo imposta da versare o rimborso da ricevere.
Osservazioni: Versamento diretto da parte del cessionario (importazioni, reverse charge), regimi speciali per specifici settori.
Cos’è il principio delle detrazioni IVA?
Nozione: Evitare il cumulo dell’imposta calcolando la differenza tra IVA ricevuta e IVA pagata.
Meccanismo: Detrazione per masse di atti economici, esercitabile con documentazione adeguata (fattura, bolla doganale) non oltre la dichiarazione del secondo anno successivo. Non è detraibile l’imposta su acquisti per operazioni esenti o non soggette.
Pro rata: Applicato quando si effettuano operazioni sia imponibili che esenti, la detrazione è ridotta in base a una percentuale calcolata sul rapporto tra operazioni che danno diritto alla detrazione e totale operazioni.
Pro quota: Per beni/servizi utilizzati promiscuamente (attività commerciale e personale) o in parte per operazioni non soggette, la detrazione è ammessa solo per la quota imputabile all’utilizzo soggetto a IVA.
Rettifica della detrazione: Necessaria in alcune ipotesi per adeguare la detrazione all’effettiva utilizzazione dei beni/servizi.
Quali sono i regimi contabili IVA previsti?
Ordinario: Obbligatorio per imprese con volume d’affari > 400.000/700.000 euro.
Semplificato: Per artisti/professionisti (qualunque volume), imprese con volume d’affari <= 400.000/700.000 euro. È consentito optare per l’ordinario.
Forfettario per i contribuenti minimi: Per persone fisiche titolari di partita IVA con limiti di ricavi/compensi (variabili 30.000-50.000 euro). Consentito optare per l’ordinario.
Vecchio regime dei contribuenti minimi: Requisiti specifici (età, inizio attività, ricavi), abrogato dall’1-1-2015 ma continua ad applicarsi fino ad esaurimento (quinquennio o 35 anni) per chi lo ha adottato nel 2014.
Quali sono gli obblighi di denuncia IVA?
Inizio attività: Da presentare entro 30 giorni dall’inizio attività o istituzione stabile organizzazione. Comporta attribuzione partita IVA. I soggetti obbligati al Registro Imprese la trasmettono tramite comunicazione unica. Indicare l’applicazione di regimi speciali. Riferimento normativo: art. 35, co. 1 e 2 D.P.R. 633/72.
Variazione attività: Da dichiarare entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento (modifiche dati ditta, titolare, ecc.). Riferimento normativo: art. 35, co. 3 D.P.R. 633/72.
Cessazione attività: Da comunicare entro 30 giorni dall’ultimazione operazioni di liquidazione. Presunzione di cessazione per operazioni intracomunitarie se non presentati elenchi INTRASTAT per 4 trimestri. Dichiarazione finale IVA nell’anno successivo. Riferimento normativo: art. 35, co. 4 D.P.R. 633/72.
Quali sono gli obblighi di fatturazione IVA?
Nozione: Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura (art. 21 del D.P.R. 633/72).
Soggetti non obbligati: Esercenti il commercio al minuto (salvo richiesta cliente).
Elementi: Parti contraenti, oggetto, corrispettivi, base imponibile, aliquota, ammontare imposta, partita IVA/codice fiscale cessionario/committente.
Modalità di emissione: All’atto della consegna/spedizione (cartacea) o trasmissione informatica (elettronica).
Fattura differita: Entro il giorno 15 del mese successivo per cessioni risultanti da documento di trasporto (DDT). Può essere riepilogativa. Non incide sull’esigibilità.
Fattura semplificata: Per importo complessivo non superiore a 100 euro, con indicazioni sintetiche.
Reverse charge: Il cessionario è tenuto al pagamento. Fattura emessa dal cedente senza IVA con annotazione “inversione contabile”, integrata dall’acquirente.
Quali registri IVA devono essere tenuti?
Registro acquisti: Annotare fatture ricevute/autofatture/bollette doganali prima della liquidazione periodica. Facoltà di annotazione cumulativa per contribuenti minori.
Registro vendite: Contenere fatture operazioni attive (imponibili, non imponibili, esenti). Registrazioni entro 15 giorni dall’emissione fattura (o un mese per beni spediti con DDT). Annotazioni includono data, numero fattura, intestazione cessionario, base imponibile e imposta per aliquota.
Registro corrispettivi: Per esercenti commercio al minuto, annotare ammontare complessivo vendite giornaliere entro il giorno non festivo successivo. Annotazione cumulativa mensile per contribuenti minori/minimi.
Altri registri ed elenchi: Per vincere presunzioni, bollettario a madre e figlia (in luogo registro fatture per volumi d’affari <= 400.000/700.000), registro somme in deposito (professionisti), registro unico (con rimandi), registro riepilogativo, registro dichiarazioni d’intento.
Elenchi clienti e fornitori: Comunicare all’Agenzia delle entrate (telematicamente) importo complessivo operazioni attive/passive fatturate. (Nota: Fonte aggiunge che per operazioni non soggette a fatturazione obbligatoria, comunicazione telematica solo se > 3.600 euro, al netto IVA). Comunicazione annuale tramite modello polivalente.
Modelli INTRASTAT: Soggetti passivi IVA devono compilare elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni verso/da soggetti in altri Stati UE.
Osservazioni (dal 2017): Opzione per memorizzazione elettronica e trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi (per chi non obbligato a fattura salvo richiesta); obbligatoria per distributori automatici.
Quali documenti fiscali e sistemi di controllo sono previsti ai fini IVA?
Ricevuta fiscale: Obbligatoria per alcune categorie (salvo obbligo fattura). Contenuto: data, numero, ditta emittente, qualità/quantità servizi, ammontare corrispettivo. Equiparata allo scontrino fiscale.
Scontrino fiscale: Obbligatorio per commercianti al minuto e assimilati (cessioni beni in locali aperti/spacci interni, somministrazioni in pubblici esercizi, quando non dovuta fattura/ricevuta).
Documento di trasporto (DDT): Da emettere prima del trasporto/consegna se non rilasciata immediatamente fattura. Contenuto: generalità soggetti, data consegna/spedizione, numerazione progressiva, descrizione merci.
Bolla d’accompagnamento: Obbligatoria solo per beni specifici (tabacchi, fiammiferi, prodotti soggetti a imposte/vigilanza).
Come si effettuano le liquidazioni e i versamenti IVA?
Modalità di versamento: Calcolo della differenza tra IVA esigibile (da vendite/prestazioni) e IVA detraibile (da acquisti) nel periodo. Se debito, versamento presso sportello bancario o postale. Riferimento normativo (ordinario/semplificato): art. 1 D.P.R. 100/98. Riferimento normativo (semplificato trimestrale): art. 7 D.P.R. 542/99.
Scadenze:
- Regime ordinario/semplificato (mensile): Entro il giorno 16 di ogni mese per l’IVA del mese precedente.
- Regime semplificato (trimestrale): Entro il giorno 16 del secondo mese successivo per i primi 3 trimestri (+1% interessi). Versamento quarto trimestre con dichiarazione annuale (16 marzo).
Acconto d’imposta: Versato entro il giorno 27 di dicembre. Obbligatorio per chi effettua liquidazioni periodiche. Non dovuto se < 103,29 euro.
- Metodi di calcolo (88%): Storico (su ultimo versamento anno precedente), Previsionale (su previsione minor versamento anno corrente). Analitico (su debito maturato al 20 dicembre).
Quali sono le regole per la dichiarazione annuale IVA?
Nozione: Obbligo annuale di presentare la dichiarazione per l’anno precedente, salvo chi ha effettuato solo operazioni esenti. Riferimento normativo: art. 8 D.P.R. 322/98.
Dichiarazione annuale:
- Unificata (abrogata dal 2017 per periodo imposta 2016): Obbligatoria per contribuenti con periodo imposta = anno solare tenuti a dichiarazione redditi e IVA. Presentazione telematica tra 1° febbraio e 30 settembre. Riferimento normativo: artt. 1-3 D.P.R. 322/98.
- Autonoma: Soggetti obbligati (società di capitali/enti IRES, liquidazione IVA di gruppo, curatori fallimentari/commissari liquidatori, rappresentanti fiscali non residenti, venditori porta a porta). Presentazione telematica tra 1° febbraio e 30 settembre. Con eliminazione unificata, da presentare entro il mese di febbraio.
- Scadenza versamento saldo IVA: Entro il 16 marzo.
Comunicazione dati IVA: (Abrogata dal 2017 per periodo imposta 2016). Entro il mese di febbraio. Soggetti obbligati (tutti i titolari di partita IVA tenuti a dichiarazione IVA). Soggetti esonerati specifici. Indicazioni: ammontare operazioni attive/passive/intracomunitarie/esenti/non imponibili, imposta esigibile/detratta. Presentazione telematica.
Come funziona il versamento di conguaglio e il rimborso dell’IVA?
Versamento di conguaglio: Differenza tra imposta dovuta da dichiarazione annuale e versamenti effettuati. Versato in unica soluzione entro il 16 marzo o termine dichiarazione unificata (+0,40% interessi per ogni mese/frazione successivo). Riferimento normativo: art. 6 D.P.R. 542/99.
Compensazione o rimborso dell’eccedenza: Credito d’imposta può essere detratto nell’anno successivo o compensato. Rimborso se eccedenza > 2.582,28 euro. Riferimento normativo: artt. 30 e 38bis, co. 1 D.P.R. 633/72.
Modalità di esecuzione dei rimborsi:
- Fino a 15.000 euro: in base a presentazione dichiarazione.
- Superiori a 15.000 euro: senza garanzia se contribuenti non a rischio (richiesta in dichiarazione con visto conformità, dichiarazione sostitutiva su patrimonio/cessioni quote). Possibile presentare garanzia in luogo del visto. Esecuzione entro 3 mesi dalla presentazione dichiarazione annuale.
Rimborsi infrannuali: Se credito > 2.582,28 euro e ricorrono particolari condizioni (art. 30, co. 3 lett. a, b, c (specifiche), d D.P.R. 633/72). Erogati dall’Ufficio su istanza telematica. Riferimento normativo: artt. 30 e 38bis, co. 2 D.P.R. 633/72, D.M. 3-3-2008.
Rimborsi IVA assolta in altri Stati membri UE: Agenzia delle entrate inoltra richiesta allo Stato membro. Riferimento normativo: art. 38bis1 D.P.R. 633/72.
Rimborsi IVA a non residenti stabiliti in altro Stato membro UE: Richiesta telematica tramite Stato membro di stabilimento. Rimborso entro 20 giorni da notifica decisione. Riferimento normativo: art. 38bis2 D.P.R. 633/72.
Rimborsi IVA a non residenti (generale): Rimborso entro 6 mesi da richiesta. Riferimento normativo: art. 38ter D.P.R. 633/72.
Rimborsi tramite conto fiscale: Entro 60 giorni da domanda ad agente riscossione o 20 giorni da comunicazione ufficio. Riferimento normativo: art. 78, co. 33 L. 413/91.