La funzione legislativa e il referendum abrogativo Flashcards
(22 cards)
Caratteri generali
Le leggi sono solo atti normativi approvati dalle camere
gli atti normativi provenienti da altri organi hanno nomi diversi:
- leggi regionali, deliberate dal consiglio regionale
- decreti legge e degreti legislativi dal governo
- regolamenti sempre dal governo, ministri o dalla PA
la competenza della regione è generale, può legiferare su ogni materia
la competenza dello stato è numerata, limitata alle specifiche materie indicate dalla costituzione indicati nel art. 117.
competenza eclusiva e concorrente
art. 117.
competenza esclusiva significa lo stato può legiferare solo su quelle specifiche materie
competenza concorente: lo stato e le regioni concorrono a regolare quella materia, lo stato detta i principi fondamentali e la regioni provvede a specificarli.
come nasce una legge
1)per approvare una legge qualcuno la deve proporre: iniziativa legislativa.
2) una legge si propone presentando un progetto strutturato con articoli alla presidenza della camera o del senato
3)il progetto verrà stampato e distribuito ai parlamentari
4)verrà inviato alla commissione competente per materia per un esame preventivo
Iniziativa legislativa:
art. 71. l’iniziativa legislativa può essere assunta da:
- governo
- da ciascun parlamentare
- 50.000 elettori
- ciascun consiglio regionale art. 121
- dal cnel, consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
le diverse espressione per indicare l’iniziativa legislativa:
disegno di legge se l’iniziativa è stata assunta dal Governo o da membri del Senato;
proposta di legge se l’iniziativa è stata assunta dagli altri soggetti abilitati, e cioè dai deputati, da 50 000 elettori o dai Consigli regionali;
progetto di legge se non si specifica da quale soggetto, è stata assunta l’iniziativa.
petizione popolare
L’art. 50 Cost.
La petizione è una richiesta fatta alle Camere per chiedere un intervento su un problema generale. Una volta ricevuta dal Presidente, viene inviata alla commissione che si occupa di quel tema, che deciderà se e come tenerne conto.
La petizione è solo una richiesta, e chi la riceve può decidere se darle importanza o meno.
La proposta di legge di iniziativa popolare, invece, è un documento ufficiale che obbliga il Presidente dell’assemblea a metterla nel calendario dei lavori parlamentari.
Il procedimento legislativo prima fase
> La prima fase si svolge in commissione. Il Presidente che riceva un progetto di legge, lo manda alla commissione competente per materia.
Funzione delle commissioni è di esaminare, i progetti loro assegnati per vedere se hanno la possibilità di essere approvati.
Quando la commissione svolge questo lavoro, si dice che è riunita in sede referente.
Può accadere che il progetto venga fuso con altri presentati e può anche accadere che venga stravolto a tal punto che colui che lo ha presentato ritiri la firma.
L’esame finisce quando le opinioni dei rappresentanti dei vari gruppi sono chiare e non possono più essere cambiate..
A questo punto viene preparata:
una relazione di maggioranza, nella quale la maggioranza della Commissione esprime il proprio parere sull’opportunità o meno di approvare il progetto;
una o più relazioni di minoranza, nelle quali le opposizioni espongono il proprio punto di vista.
Inoltre viene nominato un relatore, che devepresentare all’assemblea le conclusioni della commissione.
Il procedimento legislativo seconda fase
La seconda fase si svolge in aula, dove il testo licenziato dalla Commissione viene nuovamente discusso e poi votato, prima articolo per articolo e poi nel suo complesso.
A questo punto le ipotesi sono due:
⚫ la votazione finale dà esito negativo e il progetto viene respinto;
⚫ la votazione finale dà esito positivo e il progetto viene inviato all’altra Camera affinché lo ridiscuta e lo voti, prima in commissione e poi in aula.
Il palleggiamento o navetta
L’art. 70 Cost. stabilisce che:La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
“Collettivamente” significa che la legge deve essere approvata da entrambe le Camere nell’identico testo.
La seconda Camera può:
⚫ approvare il testo così come le è stato inviato, e in tal caso il progetto diventa legge;
⚫ respingerlo, e in tal caso il procedimento si esaurisce;
⚫introdurre uno o più emendamenti.
In quest’ultima ipotesi il testo ritorna alla prima Camera, la quale potrà limitare il riesame ai soli emendamenti effettuati. Essa potrà:
⚫ approvare la nuova formulazione, e in tal caso il progetto diventa legge;
⚫ non approvarla, e in tal caso il procedimento si esaurisce;
⚫ introdurre ulteriori emendamenti.
In quest’ultima ipotesi il progetto deve tornare alla Camera precedente e il pal- leggiamento, detto anche “navetta”, si ripete finché il testo non venga approvato da entrambe le Camere nell’identica formulazione oppure incappi in una bocciatura definitiva.
Il procedimento decentrato
Il procedimento decentrato serve a risparmiare tempo quando un progetto di legge è già stato approvato in commissione, ma discutere e votare in aula richiederebbe troppo tempo.
Se l’assemblea non è contraria, i Presidenti delle Camere possono decidere che sia la commissione a prendere la decisione, senza passare per l’aula.
In questo caso, la commissione “delibera”.
Tuttavia, un decimo dei membri della Camera, un quinto della commissione o il Governo possono chiedere che il progetto venga comunque discusso e votato in aula.
Non può adottarsi il procedimento decentrato
Non può adottarsi il procedimento decentrato, stabilisce il quarto e ultimo comma dell’art. 72 Cost., per approvare leggi:
⚫ costituzionali;
⚫ elettorali;
⚫ di bilancio;
di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali;
⚫ di delegazione legislativa, conversione in legge di decreti.
L’ostruzionismo
L’ostruzionismo è una tecnica usata dalle opposizioni per bloccare l’approvazione di una legge, presentando centinaia di emendamenti che devono essere discussi e votati, rallentando così i lavori delle Camere. Se usato con moderazione, può essere utile per far sentire anche le voci delle minoranze, ma se abusato, può portare a limitazioni nei tempi di discussione, come fatto in passato.
La promulgazione
La promulgazione è l’atto con cui il Presidente della Repubblica:
* dichiara che la legge è stata regolarmente approvata;
* ordina a chiunque spetti di rispettarla e di farla rispettare;
* dispone l’inserimento del testo originale nella «Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana». Questo testo farà fede nel caso in cui, nella fase della pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», si incorresse in qualche errore di stampa.
L’art. 74 Cost. stabilisce in proposito che:
* il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione,
* ma se la legge è nuovamente approvata, deve essere promulgata.
il Presidente, come supremo garante della legalità costituzionale, possa rin- viare la legge alle Camere se in essa ravvisa:
⚫ un palese contrasto con le norme della Costituzione;
⚫ una chiara idoneità a turbare il corretto funzionamento degli organi costituzionali.
La pubblicazione
Dopo la promulgazione, una copia della legge viene inviata alla redazione della «Gazzetta Ufficiale della Repubblica»> affinché sia pubblicata.
Con la pubblicazione, la legge viene resa ufficialmente nota a tutti ed entra in vigore (cioè diventa obbligatorio osservarla) dopo un termine, detto vacatio legis, che solitamente è di quindici giorni.
-sarà più breve se il Parlamento ritiene urgente l’entrata in vigore della legge;
-sarà più lungo se l’osservanza della legge comporta, da parte di chi dovrà rispettarla, adeguamenti che richiedono un maggior tempo per essere predisposti.
Trascorsa la vacatio legis, nessuno può più validamente sostenere di non essere stato in grado di conoscere l’esistenza di una determinata norma.
Come si approvano le leggi costituzionali.
Le leggi di revisione costituzionale e le nuove leggi costituzionali (cioè quelle che la integrano) possono essere approvate dal Parlamento solo con il complesso procedimento previsto dall’art. 138 della Costituzione.
⚫ la legge costituzionale deve essere approvata due volte da ciascuna Camera con intervallo non inferiore a tre mesi tra la prima e la seconda deliberazione;
⚫ se la seconda approvazione avviene con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, la legge può essere immediatamente promulgata e pubblicata;
⚫ se, invece, l’approvazione avviene con la sola maggioranza assoluta, cioè la metà più uno dei componenti di ciascuna Camera (e non dei soli presenti in aula), la legge può essere sottoposta a referendum confermativo prima della promulgazione;
⚫ possono chiedere il referendum 500 000 elettori, il 20% dei componenti di ciascuna Camera o cinque Consigli regionali;
⚫ la consultazione è valida qualunque sia il numero degli elettori che si reca
a votare;
⚫ se entro tre mesi dalla pubblicazione non viene avanzata alcuna richiesta di referendum, la legge, anche se approvata con la sola maggioranza assoluta, viene promulgata dal Capo dello Stato.
Limiti nella modifica della costituzione
le leggi che integrano o modificano la costituzione sono sottoposte in posizione subordinta rispetto a quelle originarie, quindi esse non possono superare dei limiti posti dalla costituzione che possono essere espliciti o impliciti
limiti impliciti sono i principi fondamentali
art. 139
La forma repubblicana non può essere soggetto di revisione costituzionale
il referendum def
Il referendum è un istituto di democrazia diretta grazie al quale il popolo ha la possibilità di prendere posizione direttamente in merito a una determinata questione.
Tra i possibili tipi di referendum consentiti dalla nostra Costituzione, quello che è stato praticato e che seguita a essere praticato con maggiore frequenza è sicuramente il referendum abrogativo.
L’art. 75 Cost., stabilisce che può essere indetto un referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge quando lo richiedano almeno 500 000 elettori (attraverso una raccolta firme) o cinque Consigli regionali.
Una volta che il referendum sia stato indetto potranno esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, tutti i cittadini che hanno diritto di votare per la Camera dei deputati.
Affinché la norma sia abrogata, stabilisce l’art. 75 Cost.
Affinché la norma sia abrogata, stabilisce l’art. 75 Cost., occorre che si verifichino alcune condizioni:
⚫ devono recarsi a votare più della metà degli elettori (questa condizione non è richiesta per i referendum costituzionali);
⚫ la maggioranza dei votanti deve pronunciarsi a favore dell’abrogazione.
Se vincono i “si”, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara abrogata la legge.
Se al contrario vincono i “no”, la proposta referendaria viene respinta e il medesimo quesito non può essere riproposto prima che siano trascorsi cinque anni.
Se, invece, la consultazione viene annullata perché non vi ha partecipato più del 50% degli elettori, il quesito, secondo quanto ha affermato la Corte di cassazione, può essere riproposto senza limiti di tempo.
non è ammesso referendum per le leggi:
Ma l’art. 75 Cost. opportunamente precisa che non è ammesso referendum per le leggi:
⚫tributarie e di bilancio;
⚫ di amnistia e indulto,
⚫ di ratifica (cioè di approvazione) dei trattati internazionali.
Alla Corte costituzionale è affidato il compito di verificare preventivamente che i quesiti referendari non oltrepassino i limiti posti dalla Costituzione.
La maggioranza parlamentare potrebbe cambiare la legge per la quale si è proposto il referendum ed evitare così che si tenga la consultazione?
la maggioranza del Parlamento può cambiare una legge proposta per il referendum e evitare che si tenga la consultazione. Spesso accade che il Parlamento decida di abrogare la legge come richiesto dai promotori del referendum.
Tuttavia, se la maggioranza cerca solo di fare modifiche superficiali alla legge per evitare il referendum senza cambiarne il contenuto, la Corte Costituzionale ha stabilito che il referendum si deve comunque tenere sulla nuova versione della legge.
Quali altri tipi di referendum sono ammessi dall’ordinamento
⚫Il referendum abrogativo, regolato dall’art. 75 Cost., non è l’unico tipo di referendum previsto dalla Costituzione.
⚫L’art. 138 Cost., come abbiamo visto, consente di sottoporre a referendum anche le leggi costituzionali non ancora promulgate se nella seconda votazione hanno ottenuto soltanto la maggioranza assoluta dei consensi. Si parla in questo caso di referendum confermativo.
⚫L’art. 123 Cost. assegna agli Statuti regionali il compito di regolare i referendum su leggi e provvedimenti amministrativi delle Regioni.
⚫L’art. 132 Cost. prevede che debba essere valutata con referendum, dalle popo- lazioni interessate, la richiesta di una legge costituzionale che disponga la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni.
⚫L’art. 133 Cost. dispone che la Regione può, con il consenso delle popolazioni interessate (accertato mediante referendum), istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, cambiare la denominazione a quelli esistenti e modificare le circoscrizioni.