P1C5 La legge penale nello spazio Flashcards

1
Q

Art. 3 cp

A

Obbligatorietà della legge penale

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno [1080 cod. nav.] o dal diritto internazionale.

La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all’estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

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2
Q

Art. 4 cp

A

Nozioni di Cittadino italiano e Territorio dello Stato

Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani [i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali], gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica [, quello delle colonie] e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

[Nella nozione di territorio, viene ricompresa la terraferma, cioè il territorio metropolitano con esclusione della Rep. di San Marino dello Stato della C. del Vaticano, il mare territoriale, le sedi diplomatiche e la c.d. zona contigua]

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3
Q

Cos’è la zona contigua?

A

È uno spazio di mare che si estende per un limite massimo di 24 miglia marine dalla linea di base della costa; quindi per 12 miglia marine oltre il limite delle acque territoriali. Non tutti gli Stati la applicano.

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4
Q

Come sono regolati i reati nel cd. territorio mobile?

A

Rispetto ai reati nel cd. territorio mobile, ossia i reati commessi su navi o aeromobili civili, vale il principio della bandiera, che assoggetta i fatti commessi a bordo alla disciplina dello Stato di appartenenza, salvo coinvolgimento di interessi dello Stato territoriale.

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5
Q

Art. 6 cp

A

Reati commessi nel territorio dello Stato (Individuazione del locus commissi delicti)

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.

[Secondo comma propone un criterio più elastico, che rende la nozione di locus commissi delicti ampia in latitudine, tale da ritenere in alcune pronunce sufficiente la verificazione di un solo frammento del reato in Italia affinché venga applicata la legge penale nazionale]

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6
Q

QUESITO Qual è il rapporto tra la nozione di azione di cui all’art. 6 c.p. ed i requisiti oggettivi richiesti dall’art. 56 c.p. ai fini dell’integrazione degli estremi del tentativo?

A

«Il concetto di parte dell’azione non si identifica con la nozione di tentativo e quindi non richiede necessariamente, come è proprio di quest’ultimo istituto, la sussistenza di atti qualificati (idonei e non equivoci) richiesti nell’iter criminoso per configurare il delitto tentato; invece, in relazione al diverso criterio e alle diverse esigenze cui si informa il disposto dell’art. 6 c.p. […] è sufficiente che sia avvenuta in Italia anche una minima parte dell’azione o omissione, pur se priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo …» [Cass. pen., sez. N, 20 marzo 1963, confermata da Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2018, n. 57018].

La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sulla delimitazione del concetto di azioni, ricorrendo alcuni alla nozione di atti che garantiscono l’idoneità e l’univocità dell’intera condotta come limite dell’art. 6 cp. Tuttavia, tale sovrapposizione tra soglia di punibilità e soglia di qualificazione idonea a consentire l’appliciazione della legge penale non sempre è funzionale, sia da un punto di vista ontologico che da uno cronologico. Ciò non toglie la possibilità di utilizzare l’art. 56 cp come criterio generale che soccorre in caso di dubbi ermeneutici ed incertezze interpretative.

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7
Q

In quali casi si applica la legge italiana per reati omissivi, reati permanenti, reati abituali e reati in concorso, per la giurisprudenza?

A

Per i reati omissivi, si applica la legge italiana se la condotta obbligatoria quivi (in Italia) doveva tenersi.

Per i reati permanenti, si fa riferimento al minimum della condotta penalmente rilevante.

Per i reati abituali, si fa riferimento alla prima azione tipica.

Per i reati in concorso, si ha riguardo verso qualsiasi contributo rilevante, alla luce della pacifica unità del fatto di reato.

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8
Q

Quali articoli prevedono delle deroghe al principio di territorialità?

A

Art. 7 ss. cp

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9
Q

Art. 7 cp

A

L’art. 7 cp, come prima deroga del principio di territorialità, prevede una serie di reati sottoposti incondizionatamente alla disciplina della legge penale italiana, anche se commessi all’estero.

La ratio della disposizione si fonda sulla rilevanza delle oggettività giuridiche in considerazione, sicché il baricentro della tutela penale si sposta dal criterio di territorialità al cd. principio di difesa (tranne per il n.5 dell’elenco, per cui vige il principio di universalità)

Reati commessi all’estero
È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1) delitti contro la personalità dello Stato italiano;
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana

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10
Q

Art. 8 cp

A

Delitto politico commesso all’estero
Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

[Seconda deroga al principio di territorialità; viene condizionata la punibilità alla richiesta del Ministero della giustizia, evidenziano l’esigenza avvertita dal legislatore di reprimere in maniera decisa gli illeciti a sfondo politico lesivi di interessi statuali ed istituzionali profondamente avvertiti a livello nazionale]

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11
Q

QUESITO È possibile una ricostruzione univoca della nozione di reato politico?

A

«Il concetto di delitto politico ai fini dell’estradizione non può ritenersi coincidente con quello dell’art. 8 c.p. e ciò in ragione del diverso piano di operatività nel quale lo stesso funziona nelle due distinte ipotesi (nel codice è definito in funzione repressiva, mentre nella Costituzione è chiaramente assunto a garanzia della persona umana entro i limiti in cui tale garanzia è costituzionalmente giustificabile), ciò che rende giuridicamente contrastante l’applicazione di una norma creata nel preciso intento di attuare una maggiore repressione del delitto politico, in una prospettiva esattamente inversa di limitazione del diritto punitivo dello Stato straniero» [Cass.
pen., sez. , 15 dicembre 1989].

La giurisprudenza si divide nella ricostruzione del c.d reato politico, potendosi individuare due orientamenti:
1) art. 8 cp (1930), in base al quale è politico ogni delitto che offende un interesse politico statuario o un diritto politico individuale.
2) artt. 10 e 26 Cost. (1948), in base ai quali il reato politico si ricostruisce anche in forza delle leggi internazionali, procedendosi a una interpretatio abrogans dell’art. 8 cp., che prevede un’anacronistica nozione ferma. Tuttavia, le norme internazionali ad oggi non prevedono una nozione di reato politico, e sarebbe in capo al giudice l’onere di ricostruire casisticamente quando estendere o venir meno al divieto di estradizione.

Caso Battisti

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12
Q

Artt. 9 e 10 cp

A

Art. 9: Delitto comune del cittadino all’estero
-> Princ. di personalità attiva: (ad ogni autore di reato si applica la legge dello Stato cui egli appartiene)
Art. 10: Delitto comune dello straniero all’estero
-> Principio di difesa dello Stato in se

Tali articoli contengono la disciplina dei reati comuni commessi all’estero, prevedendo alcune condizioni cui viene subordinata la punibilità dell’agente.

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13
Q

Nell’applicazione degli artt. 9 e 10 cp, bisogna accertare la doppia incriminazione?

A

Si è rilevato che il prescindere dalla verifica della doppia incriminazione eluderebbe sia il rispetto del principio di legalità, inteso in senso sostanziale, che quello di personalità della responsabilità penale

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14
Q

Art. 11 cp

A

Rinnovamento del giudizio
Nel caso indicato nell’articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all’estero.
[rinnovamento automatico, se reato commesso in Italia]

Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all’estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.
[rinnovamento condizionato, se reato comemsso all’estero]

[È esaltata la supremazia del giudizio interno rispetto a qualsiasi altro emessa da organi giursdizionali stranieri]

Tale principio, che violerebbe il ne bis in idem, non lo fa in UE grazie all’art. 50 della Carta di Nizza, che lo rende operativo.

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15
Q

QUESITO Può l’istituto del rinnovamento del giudizio ritenersi in contrasto con il divieto di doppia punibilità di carattere internazionale?

A

«Un processo celebrato nei confronti di cittadino straniero in uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell’art. 11 cp. non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, non essendo il principio del ne bis in idem principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell’ordinamento interno» [Cass. pen., sez. , 5 maggio 2013, n. 20464].

Non vige il ne bis in idem a livello internazionale.

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16
Q

Art. 12 cp

A

Riconoscimento delle sentenze penali straniere
La disposizione precisa entro quali limiti può ammettersi un riconoscimento da parte della (spesso diffidente) legge penale italiana, nei confronti delle statuizioni di ordinamenti giuridici stranieri.

17
Q

QUESITO Il riconoscimento della sentenza penale straniera preclude il rinnovamento del giudizio?

A

«Poiché nell’ordinamento italiano non vige il principio del ‘ne bis in idem’ internazionale, la sentenza penale emessa in un Paese extra-europeo nel confronti di un cittadino italiano non impedisce la rinnovazione del giudizio in Italia per lo stesso fatto, sempre che il cittadino si trovi nel territorio italiano ed il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 11 c.p., comma 2. Il pregresso riconoscimento della sentenza penale straniera sullo stesso fatto - eventualmente richiesto dal Ministro della giustizia nel caso in cui non esista trattato di estradizione con lo Stato estero ex art. 12 c.p., comma secondo - non preclude il possibile esercizio dell’azione penale in Italia, in quanto l’istituto del riconoscimento non comporta il recepimento integrale della decisione straniera, ma produce i limitati effetti tassativamente indicati e non è in relazione di alternatività o incompatibilità con la rinnovazione del giudizio, soprattutto quando il Ministro della Giustizia non abbia potuto esercitare contestualmente - per circostanze oggettive - l’eventuale opzione tra i due istituti» [Cass. pen., sez. 1, 5 febbraio 2004, n. 12953].

18
Q

Art. 13 cp

A
  1. L’estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

[Anche a livello costituzionale, con l’art. 10 Cost, che vieta l’estradizione dello straniero per reati politici, e dell’art. 26 , nel quale si precisa che l’estradizione può essere consentita solo se prevista nelle convenzioni intern.]

  1. L’estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

[Primo limite di applicabilità, è necessaria la doppia incriminazione (= che il fatto costituisca reato anche in Italia), che si risolve in una richiesta di corrispondenza del disvalore. Altri limiti sono posti dal principio di specialità (699 e 721 cpp), vale a dire l’impossibilità di estradare il soggetto per fatti diversi o anteriori alla domanda, e dal principio del ne bis in idem sostanziale (705 cpp), al fine di evitare la duplice sottoposizione alla sanzione penale]

  1. L’estradizione può essere concessa od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.

[]

Non è ammessa l’estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

19
Q

In che modo la riserva di convenzione internazionale non è sostanzialmente operativa, rispetto all’art. 13 cp?

A

Rispetto all’estradizione, vigerebbe una riserva di convenzione internazionale. Tuttavia, due convenzioni metto in crisi tale sistema:
- Convenzione di Parigi (1957): possibilità di rifiutare l’estradizione
- Convenzione di Dublino (1996): esclusione della cittadinanza come motivo legittimo di rifiuto dell’estradizione

20
Q

Tipologie di estradizione

A

L’estradizione può essere
- passiva - per l’estero: Italia è lo Stato richiesto o debba consegnare il soggetto sottoposto all’estero
- attiva - dall’estero: Italia è richiedente ad un altro per la consegna di un individuo

può altresì essere:
- processuale: finalizzata alla sottoposizione dell’imputato a procedimento penale
- esecutiva: avvenga per far eseguire la pena o una misura di sicurezza detentiva al condannato

21
Q

Espulsione ed estradizione

A

L’espulsione è un istituto diverso dall’estradizione, essendo un provvedimento di natura eminentemente amministrativa connotato da fini di polizia interna o internazionale, e orientato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubbliche.

Tuttavia, l’espulsione può assumere in certi casi la forma di un’estradizione di fatto

22
Q

Può esservi estradizione nel caso in cui nello Stato richiedente sia prevista la pena di morte?

A

Art. 698 cpp, comma 2
2. Se il fatto per il quale è domandata l’estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l’estradizione può essere concessa solo quando l’autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1.

23
Q

Per quali ragioni l’istituto della estradizione ha perso la sua posizione di primazia nel quadro internazionale?

A

Principalmente, per due ragioni:
- Obsolescenza e farraginosità dello strumento, che si pone in essere solo limitatamente al rapporto giurisdizionale tra due Stati e non coinvolge la comunità internazionale
- Presenza del più dinamico e duttile mandato d’arresto europeo

24
Q

Il mandato d’arresto europeo

A

Introdotto con la legge di attuazione 69/2005.

La disciplina risulta caratterizzata come per l’estradizione dal requisito della doppia punibilità, ma si pone come novità stabilendosi che si fa luogo alla consegna anche senza doppia punibilità in un elenco di “famiglie” di reato, sempre che, escluse le aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a 3 anni.

Non rientra nei poteri di cognizione dell’Autorità giudiziaria italiana stabilire se il fatto per il quale la consegna è richiesta integri effettivamente una fattispecie penale prevista dalla legislazione dello Stato di emissione del mandato.

Non si da luogo alla consegna del cittadino ove risulti che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro procedente in base al quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo, se il fatto non è previsto dalla legge italiana come reato.
Di converso, è irrilevante l’incolpevole ignoranza da parte del cittadino italiano delle norme penali dello Stato membro di emissione in base al quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo, quando il fatto è previsto come reato dalla legge italiana.

Rispetto ai fatti anteriori alla legge 69/2005, l’Autorità giudiziaria italiana deve procedere alla verifica della doppia punibilità (non deve farlo per quelli posteriori in quanto vi è l’elenco)

25
Q

QUESITO Cosa deve intendersi per «doppia incriminazione» ai fini della consegna in esecuzione di un mandato d’arresto europeo?

A

«In tema di mandato di arresto europeo ai fini della consegna per l’estero è necessario che sia soddisfatto il requisito della doppia punibilità, se non attraverso la piena corrispondenza dello schema normativo straniero a quello nazionale, almeno sotto il profilo della concreta punibilità della fattispecie in entrambi gli ordinamenti» [Cass. pen., sez., 18 giugno 2009, n. 36038].

26
Q

Legge 146/2006

A

La legge 146/2006 ha ottemperato alla ratifica della Convenzione dell’ONU con cui gli Stati Parte hanno inteso adottare una omogenea norma definitoria di crimine organizzato transnazionale, allo scopo di garantire universalità e uniformità alla lotta alla lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera.

Sono tre i requisiti indispensabili per l’integrazione di tale definizione:
- la pena edittale non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione
- il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato
- il carattere della transnazionalità, ossia il fatto che l’illecito sia consumato nel territorio di più Stati, o che almeno una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in altro Stato, ovvero sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato

Si prevedono poi una circostanza aggravante ad effetto speciale, la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione a determinati reati e un ipotesi di confisca obbligatoria

27
Q

QUESITO Quali sono i presupposti per la configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità?

A

«Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 4 della I. 16 marzo 2006, n. 146, è necessario un quid pluris rispetto al concorso di persone nel reato, richiedendosi l’esistenza di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, che risulti composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale» [Cass. pen., sez. VI, 21 gennaio 2009, n. 7470].

È altresì importante che sia accertata la natura dell’associazione a delinquere e non di un gruppo organizzato di entità autonome con fini differenti.

Tale circostanza aggravante prevede l’aggravamento della pena da un terzo alla metà

[Non è necessario che l’attività sia commessa concretamente in più Stati, ma che tale carattere di transnazionalità sia presente nel programma criminale del gruppo organizzato]