P2C6 Giustificanti e scriminanti Flashcards

1
Q

Cos’è il valore indiziante dell’antigiuridicità del fatto tipico?

A

In generale, l’esistenza stessa del fatto tipico determina la presunzione che questo sia in ogni caso contrassegnato dal carattere dell’antigiuridicità: in tal senso ad esso si riconosce valore indiziale.

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2
Q

Cosa sono le c.d. norme esimenti?

A

Può accadere che il fatto tipico (che si presume sia antigiuridico) sia contraddistintio da una norma permissiva che, in relazione alle circostanze concrete, imponga o autorizzi una determinata condotta per legge, ordine dell’Autorità o a fronte di una condizione necessitante.

Tali norme, c.d. esimenti, costituiscono disposizioni a carattere universale, previste in ogni parte dell’ordinamento giuridico che, enucleandosi nell’ambito più generale delle condizioni che escludono l’applicabilità della pena con riguardo a fatti penalmente rilevanti, esprimono un principio di libertà, rendendo lecito e penalmente conforme al diritto un fatto che, in loro mancanza, costituirebbe reato

Ne deriva che ai fini della punibilità dell’azione criminosa, non è sufficiente solo un accertamento in positivo (circa l’esistenza del fatto tipico), ma anche un analoga indagine circa il requisito in negativo della mancanza di esimenti, ovvero di situazioni cui l’ordinamento attribuisce efficacia giustificante, precludendo la punibilità del fatto-reato

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3
Q

Quale principio giustifica l’esistenza delle norme esimenti?

A

Il principio di non contraddizione dell’ordinamento, che garantendo beni e valori prevalenti, non potrebbe al contempo limitarne la tutela, dovendo operare cosi una valutazione comparativa tra i diversi interessi in conflitto.

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4
Q

Dove si trovano le norme esimenti?

A

Le norme esimenti non sono rinvenibili solo in materia penale, ma anche in altri settori dell’ordinamento, in quanto le ipotesi di esclusione della responsabilità penale sono espressione di principi generali di civiltà, che in ragione della loro ratio trovano luogo in ogni parte dell’ordinamento.

Pertanto, vanno immaginate come elenco aperto, non essendo possibile rinvenirne un elenco completo ex lege.

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5
Q

Esistono esimenti al di fuori della legge?

A

Il problema circa l’esistenza di esimenti non previste espressamente dall’ordinamento (art. 50 ss.) ma individuate in via interpretativa, ruota attorno all’applicabilità (o meno) dell’art. 14 disp. att., che pone il divieto di analogia delle “leggi penali” (non specificando se vi rientrano le norme esimenti, non leggi penali incriminatrici/in senso tecnico)

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6
Q

Sottocategorie delle norme esimenti

A

Le esimenti non sono sempre equivalenti sotto tutti i punti di vista: è utile distinguere le conseguenze che operano in materia penale rispetto a quelle che concernono gli altri rami dell’ordinamento.

Le esimenti si dividono quindi in tre sottogruppi, in relazione al loro fondamento giuridico e agli effetti normativi che ne derivano:
1) Giustificanti
norme che, determinando un giudizio di “giusto oggettivo” della condotta che produce un “saldo attivo” nella collisione di interessi; implicano l’inibizione di qualsiasi conseguenza giuridica a carico dell’autore.
2) Scusanti
norme che ricomprendono quelle situazioni che, pur non potendosi considerare conformi alle esigenze dell’ordinamento giuridico, vengono tuttavia ritenute non punibili secondo una logica di “non poter agire in senso conforme alla pretesa normativa” per l’individuo, che ben si presta a esse qualificata come una posizione di scusa.
3) Scriminanti
norme che, pur escludendo la responsabilità penale del fatto, non privano tuttavia la condotta del suo carattere antigiuridico, lasciando vivo in tal modo un margine di punibilità extrapenale.

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7
Q

Le giustificanti nel dettaglio

A

Prima categoria delle esimenti: norme che, determinando un giudizio di “giusto oggettivo” della condotta che produce un “saldo attivo” nella collisione di interessi, implicano l’inibizione di qualsiasi conseguenza giuridica a carico dell’autore.

Si configurano come ipotesi di esenzione da ogni responsabilità riferite a condotte facoltizzate o imposte che, avendo ad oggetto la commissione di un fatto penalmente rilevante, rendono lecito il sacrificio di un bene giuridico per salvaguardarne un altro che l’ordinamento ritiene prevalente sulla base di un giudizio di liceità puramente oggettivo.

Fondamento delle giustificanti si rinviene nell’art. 59 co4 cp, che prevede che “le circostanze di esclusione della pena” debbano sempre essere valutate a favore dell’agente anche se erroneamente supposte
(quindi, equiparazione tra putativo e reale, non rilevando alcuna valutazione, giudizio dell’agente al momento della commissione del fatto).

La particolarità delle giustificanti è che esse dispiegano la loro efficacia in tutti i settori dell’ordinamento, per cui venendo meno l’antigiuridicità della condotta, essa verrà considerata pienamente lecita, non producendo alcun effetto sanzionatorio a carico dell’autore, anche in ambito extrapenale.

Inoltre, a causa del loro carattere oggettivo, le giustificanti risultano estensibili a tutti i concorrenti (ex. 119 cp): non saranno punibili tutti coloro che partecipino alla realizzazione del fatto tipico commesso in presenza di una causa di giustificazione, concorrendo questi in un fatto lecito a tutela di un bene meritevole di protezione.

[Più ristrette sono le cause di giustificazione personali, che si riferiscono a determinate cerchie di soggetti e pongono limiti applicativi alla loro estensione soggettiva]

ART. 59 CP - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti(1).

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa(2).

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo(3)(4).

ART. 119 CP - Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato [46, 48, 88, 96, 97, 98, 649] hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono(1).

Le circostanze oggettive che escludono la pena [50-54] hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato(2).

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8
Q

Le scusanti nel dettaglio

A

Seconda categoria di esimenti: norme che ricomprendono quelle situazioni che, pur non potendosi considerare conformi alle esigenze dell’ordinamento giuridico, vengono tuttavia ritenute non punibili secondo una logica di “non poter agire in senso conforme alla pretesa normativa” per l’individuo, che ben si presta a esse qualificata come una posizione di scusa.

in quanto cause di esclusione della colpevolezza, escludono l’elemento soggettivo del reato o non consentono di rivolgere all’autore un rimprovero di colpevolezza.

In particolare, venendo meno il rimprovero di colpevolezza qualora il reo agisca
- in assenza di dolo o colpa
- in stato di ignoranza inevitabile del precetto penale
- in assenza di capacità di intendere e di volere
le scusanti si configurano in tutti i casi in cui l’azione sia determinata da una circostanza soggettiva idonea a incidere sulla condotta tenuta.

Non attengono al carattere della “necessità” della condotta, quanto alla personalità del soggetto che realizza la condotta: resta fermo quindi il giudizio di antigiuridicità del fatto tipico, venendo meno solo la rimproverabilità soggettiva dell’autore (secondo un giudizio individualizzante e svolto in concreto) in considerazione di più circostanze anormali che abbiano influito sulla sua volontà o capacità psicofisica, tali da rendere difficilmente configurabile un comportamento diverso da quello in concreto tenuto.

Essendo una causa di esclusione della colpevolezza in senso “soggettivo”, non si estende agli eventuali concorrenti (ex 119)

ART. 119 CP - Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato [46, 48, 88, 96, 97, 98, 649] hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono(1).

Le circostanze oggettive che escludono la pena [50-54] hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato(2).

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9
Q

Le scriminanti nel dettaglio

A

Terza categoria di esimenti: norme che, pur escludedo la responsabilità penale del fatto, non privano tuttavia la condotta del suo carattere antigiuridico, lasciando vivo in tal modo un margine di punibilità extrapenale.

Le scriminanti attengono a un ambito strettamente penalistico e in una logica ampia di necessità cogente, sancendo la sola non meritevolezza della pena del fatto compiuto, restando tuttavia ferma una responsabilità in sede extrapenale.

Così, lo stato di necessità non determina un’integrale neutralizzazione dell’offensività e della riprorevolezza della condotta: quest’ultima viene esclusa per l’eccezionale pressione psicologica in cui versa l’autore e per la situazione di vita “al limite” in cui questi si è trovato ad operare, che lo conduce ad effettuare un’inevitabile scelta antidoverosa, contrassegnata comunque da una diminuzione del disvalore dell’evento cagionato, in quanto posto a salvaguardia di un interesse meritevole di tutela. Tale situazione viene accertata mediante un “processo di immedesimazione” tra terzo estreno e autore del disvalore, portando alla conclusione che nessuno si sarebbe comportato diversamente dall’autore necessitato, data la situazione di vita in cui si è trovato ad operare, riconoscendo umana comprensione per il fatto commesso.

L’art. 2045 cc lascia residuare comunque una responsabilità civile in capo al soggetto agente, prevedendo l’obbligo di corrispondere al danneggiato un’equa indennità quale risarcimento derivante dalla commissione di un atto oggettivamente dannoso, e in quanto tale illecito.
[La ratio è che, pur derivando la condotta da una condizione necessitante, l’azione dannosa si scarica in ogni caso su un soggetto terzo che risulta estraneo alla fonte del periocolo che minaccia i beni da salvaguardare]

ART. 2045 CC - STATO DI NECESSITA’
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona 1447 e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile(2), al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice

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10
Q

Il consenso dell’avente diritto

A

La disciplina del consenso dell’avente diritto, a differenza di altri ordinamenti, prevede una causa di non punibilità generale nella parte del codice dedicata alle c.d. esimenti comuni.

La norma dell’art. 50 disciplina l’ipotesi in cui una fattispecie di reato risulta si completa di tutti i suoi elementi, ma in cui il soggetto titolare del bene giuridico leso è consenziente, interessando quindi non un profilo di tipicità, quanto di liceità del comportamento.

L’innovazione principale dell’art 50 consiste nel fatto che, mediante tale previsione legislativa, che individua una scriminante autonoma oltre a quelle tradizionalmente riconosciute, è stato fissato un limite al potere punitivo dello Stato, ponendo l’accento sia sulla volontà del soggetto il cui bene giuridico è stato leso, sia sulla necessità di un bilanciamento di interessi.

Il problema su cui si fonda la norma è relativo, da una parte, alla presa in considerazione della posizione del privato che può disporre dei propri beni, e dall’altra, all’interesse dello Stato a perseguire fatti relativi ad interessi indisponibili da parte del soggetto.

Pertanto, la configurabilità della fattispecie deve:
- avere ad oggetto un diritto in senso lato
- tale diritto deve essere nella disponibilità del soggetto consenziente

REQUISITI DEL CONSENSO
Affinché l’atto giuridico sia lecito, occorre che il consenso sia prestato validamente, e pertanto da soggetti legittimati a darlo (persona fisica titolare del bene giuridico, rappresentante legale o volontario, persona giuridica nella veste del rappresentante legale ...)

Il secondo requisito attiene alla sussistenza della capacità di agire e la dottrina, in questo caso, si divide fra chi sostiene sia necessario il compimento della maggiore età, chi ritiene si debbano appicare le regole previste dal regime dell’imputabilità e chi, infine, afferma che si tratti di una mera capacià naturale. L’ordinamento italiano si fonda sul principio del relativismo dell’età variabile, con riferimento al singolo atto dispositivo, per cui in determinate ipotesi è solo necessario il raggiungimento di una specifica soglia d’età.

Altri requisiti per il valido consenso sono che esso deve essere spontaneo, informato ed effettivo (non prestato per simulazione, per scherzo o in presenza di una riserva mentale), determinato, attuale e libero (non viziato da errore, violenza o dolo)

ART. 50 - Consenso dell’avente diritto
Non è punibile(1) chi lede o pone in pericolo un diritto(2), col consenso(3) della persona che può validamente disporne (579; c.c. 5)(4).

[Si ispira al principio del volenti et consentienti non fit iniura]

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11
Q

Rispetto a quali diverse fattispecie va distinto il consenso dell’avente diritto?

A

Va distinto dalle ipotesi in cui la legge richiama come elementi costitutivi del reato la mancanza del consenso o il dissenso (es. 614 in modo esplicito; 610 in modo implicito)

Va altresi distinto dalle ipotesi in cui il richiamo della disciplina del consenso avviene in modo indiretto, come nell’ipotesi della presenza nella fattispecie incriminatrice di elementi ad illiceità speciale (es. “indebitamente” nell’art. 615 bis)

Infine, il consenso in altri casi funge da elemento differenziale degradante della fattispecie (come nel rapporto tra 575 e 579, in tema di omicidio)

ART. 614 CO1 - Violazione di domicilio
Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita(1) di chi ha il diritto di escluderlo(2), ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni 615.

ART. 610 CO1 - Violenza privata
Chiunque, con violenza [581] o minaccia(1), costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa(2) è punito con la reclusione fino a quattro anni(3).

—————————–
ART. 615 BIS - Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente(2) notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

—————————–
ART.575 - Omicidio
Chiunque cagiona la morte(1) di un uomo(2) è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno(3) [276, 295, 579; c. nav. 1150].

ART. 579 - Omicidio del consenziente
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui(1), è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

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12
Q

Beni indisponibili e disponibili

A

In generale, sono beni indisponibili quelli che appartengono allo Stato, alla famiglia e alla collettività non personificata.

Sono invece beni disponibili quelli che rientrano sicuramente nei diritti patrimoniali. Più problematici sono i c.d. beni personalissimi:
- sono beni interamente disponibili i diritti dell’inviolabilità del domicilio
- sono beni parzialmente disponibili i diritti della libertà personale, della libertà sessuale, della dignità personale, dell’onore e dell’integrità fisica.

Con riferimento alla categoria dei beni parzialmente disponibili sono necessarie ulteriori puntualizzazioni:
1) Per l’integrità fisica, si può affermare che gli atti dispositivi svantaggiosi per la propria salute sono consentiti solamente qualora non comportino una diminuzione permanente dell’integrità fisica (es. non i tatuaggi o taglio di capelli) [art. 5 cc + art. 30 cost]. Per le altre categorie vale lo stesso principio, mai possibile una grave menomazione delle loro funzioni sociali.
2) Gli atti offensivi di interessi estranei sono vietati allorché siano contrari all’ordine pubblico, alla legge e al buon costume. Anche qualora non comportino la già richiamata diminuzione permanetne
3) Gli atti vantaggiosi per la salute del soggetto agente sono sempre consentiti nel limite della proporzione fra danno e vantaggio
4) Gli atti dispositivi posti in essere a esclusivo vantaggio di un estraneo, come la donazione del sangue, non possono comportare la donazione di un organo unico o doppio, con l’unica eccezione del rene.

ART. 5 CC - Atti di disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579 c.p.), all’ordine pubblico o al buon costume (32 Cost.)

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13
Q

Questione del bene vita

A

Il bene vita, pur essendo di natura strettamente personale, non è assolutamente disponibile (ex. 579, 580), in quanto la sua sussistenza trascende la libera disponibilità da parte del singolo, avendo riflessi di carattere sociale.

In questa cornice si inserisce la questione dell’eutanasia e del rifiuto del paziente ad essere sottoposto a determinate tipologie di trattamenti.

Si verifica di frequente che il paziente dissenta dall’essere sottoposto ai c.d. trattamenti sanitari salvavita esi pine quindi, il problema di bilanciare il diritto di autodeterminazione del paziente con il dovere del medico di curare, sempre nel limite estremo dell’accanimento terapeutico.

Tuttavia, l’indisponibilità del bene vita è stata messa in dubbio dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 242/2019, ammettendo e allo stesso tempo nascondendo che l’ordinamento faccia proprio non il fine di non soffrire ma proprio quello di morire del paziente.

ART. 579 - Omicidio del consenziente
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui(1), è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

ART. 580 - Istigazione o aiuto al suicidio
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione(1), è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima 583.

Le pene sono aumentate [64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere [85], si applicano le disposizioni relative all’omicidio 575-577(4).

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14
Q

Consenso nel trattamento sanitario

A

Sempre nell’ambito della questione sulla disponibilità del bene vita, l’ordinamento ha fatto proprio il principio per cui, fatti salvi i TSO sanciti dall’art. 32 cost, ai pazienti non possono essere imposti trattamenti sanitari qualora il soggetto abbia manifestato il proprio rifiuto in modo consapevole, attuale e informato.

Con riferimento alla potestà genitoriale in rapporto alle modalità terapeutiche prescelte dal medico, l’orientamento prevalente è propenso a ritenere che, qualora il mancato consenso dei genitori a determinate cure mediche sia dovuto a ragioni estranee, come motivi religiosi, il giudice possa sospemdere l’esercizio della potestà genitoriale.

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15
Q

Consenso nei reati sessuali che coinvolgono soggetti infraquattordicenni

A

La giurisprudenza ha ritenuto che il consenso prestato dal minore non valga ai fini della configurabiità della scriminante, in quanto la legge presume l’incapacità di intendere e di voleredel soggetto.

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16
Q

Come si applica il principio del relativismo dell’età variabile in caso non sia prevista alcuna soglia con riferimento alla singola fattispecie?

A

O si effettua un’applicazione analogica delle disposizioni, oppure si guarda alla maturità del soggetto che presta il consenso, al fine di accertare un suo sufficiente grado dis sviluppo.

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17
Q

QUESITO Si integrano i presupposti dei reati di lesione personale o di violenza privata per il medico che agisce diversamente e oltre i limiti del consenso informato del paziente nel caso di esito fausto dell’intervento?

A

«Non integra il reato di lesione personale, né quello di violenza privata la condotta del medico che sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso intormato, nel caso in cui l’intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito infausto, essendo da esso derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute del paziente, in riferimento anche alle eventuali alternative ipotizzabili e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte dello stesso» [Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41368].

Conseguentemente, si può affermare che, qualora non vi siano indicazioni contrarie da parte del paziente, il medico abbia la facoltà di agire diversamente rispetto al consenso informato, allorché ciò comporti un miglioramento per la salute del paziente.

[Diversamente dal consenso va bene se non è CONTRARIO al consenso]

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18
Q

Revoca e condizioni del consenso

A

Il consenso può essere sorroposto a determinate modalità di condotta di lesione, a condizione e a termini. Per quelche riguarda le modalità di rialscio dello stesso e della revoca, possono essere espresse o tacite, per cui è sufficiente che sia riconoscibile dall’esterno (essendo un atto di natura non negoziale)

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19
Q

Consenso presunto e consenso putativo

A

Nel caso di Eluana Englaro si è posta la spinosa questione attorno alla validità del consenso presunto, distinto dal consenso reale, poichè in tale ipotesi si presume che il soggetto, se avesse potuto, avrebbe prestato il proprio consenso.

La dottrina in questi casi ritiene che si possa ammettere la validità del consenso solamente qualora l’azione lesiva del bene giuridico sia posta in essere ad esclusivo vantaggio dell’avente diritto.

Il consenso presunto deve essere tenuto distinto dall’ipotesi regolata dall’art. 59 co4, che disciplina il consenso putativo, nel quale un soggetto agisce supponendo che il consenso sia stato prestato: in questa ipotesi il soggetto caduto in errore viene scriminato per insussistenza del dolo.

La differenza tra le due sta proprio nel fatto che, a differenza del c. putativo, nel c. presunto il soggetto che deve compiere la lesione del bene tutelato è ben conscio della mancanza del consenso reale.

ART. 59 - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti(1).

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa(2).

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo(3)(4).

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20
Q

[3] L’esercizio del diritto e l’adempimento del dovere

Esercizio del diritto e adempimento del dovere come esimenti comuni

A

L’ordinamento italiano comprende fra le cause di giustificazione comuni l’esercizio del diritto e l’adempimento del dovere [ex. art. 51]

Di per se si tratta di una norma tautologica, che non fornisce indicazioni espresse circa i motivi dell’esclusione della punibilità, sicché in qualche misura si può parlare di “esimente in bianco”, per la cui esatta applicazione occorre riferirsi a tutto l’apparato normativo extrapenale.

Il fondamento di queste esimenti sta nel fatto l’ordinamento consente, o addirittura impone, di tenere un determinato comportamento che in altri casi costituirebbe reato, escludendone la punibilità in ragione della risoluzione di conflitti tra diritti e libertà.

Si può affermare che la ratio del legislatore sia stata quella di dare spazio a ragioni di giustizia e coerenza del sistema ordinamentale, in forza del principio di unità e non contraddizione dell’orrdinamento.

ART. 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L’esercizio di un diritto(1) o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo(2) della pubblica Autorità, esclude la punibilità [55].

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo(3).

Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine(4)(5).

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21
Q

L’esimente dell’esercizio del diritto

A

Rispeccia il principio Qui iure suo utitur neminem laedit - Chi esercita un proprio diritto non nuoce a nessuno.

INDIVIDUAZIONE
La problematica si sviluppa in primis rispetto all’individazione della specifica norma che, integrando la nozione omnicomprensiva di diritto, dia attuazione alla prevalenza della norma permissiva su quella di divieto come espressione dell’esercizio di una facoltà legittima:
1. occorre innanzitutto individuare nella convergenza delle norme in conflitto la specifica disposizione che nel caso concreto sia applicabile alla condotta realizzata dall’autore, posto che una delle norme la vieta e l’altra la consente.
2. poi, è necessario individuare il motivo politico-criminale che fonda la prevalenza della norma che contiene l’esercizio del diritto sulla norma incriminatrice

Tale esame si presenta complesso in quanto la norma permissiva reale da applicare risulta dal combinato disposto:
- della disposizione generale contenente la causa di giustificazione (art. 51)
- con tutte le norme dell’ordinamento (costituzionali, legge ordinaria, norme comunitarie, regionali …), che integrano la nozione di diritto in modo specifico
[ATTENZIONE Non la consuetudine, ossia fatti o atti giuridici privi di valore normativo, nemmeno negozi di diritto privato, atti della PA, sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali.]

RATIO E PORTATA
La ratio della scriminante consiste nell’evitare la presenza di antinomie nell’ordinamentio, mediante una previsione di legge che si pone come derogatoria e speciale, e pertanto prevalente rispetto alla norma incriminatrice.

La risoluzione antinomica del conflitto non si attua in base ai tradizionali criteri gerarchico, cronologico, di specialità, quanto più facendo riferimento a criteri di valore applicabili al caso concreto, sempre con riguardo però al valore gerarchico delle norme confliggenti.

SIGNIFICATO DI DIRITTO
Per evitare abusi dell’ampia nozione di diritto, la dottrina è concorde nel ritenere “diritto” in senso lato ogni facoltà legittima, ricomprendendo quindi diritti doggettivi, potestà, poteri, facoltà giuridiche, interessi legittimi, uffici privati e diritti potestativi. Sarebbe impensabile ritenere diritto solo il diritto soggettivo.

LIMITI DELLA SCRIMINANTE
Possono essere desunti o dall’intero ordinamento, o dalla costituzione, e in questo secondo caso possono essere
- di natura esterna (se tutelano interessi costituzionali)
- di natura interna (se sono ricavabili dalla ratio del diritto esercitato)

ART. 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L’esercizio di un diritto(1) o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo(2) della pubblica Autorità, esclude la punibilità [55].

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo(3).

Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine(4)(5).

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22
Q

QUESITO La consuetudine può assurgere a fonte integratrice del contenuto dell’art. 51 c.p.?

A

«In tema di riduzione e mantenimento in servitù (art. 600 c.p.), non è invocabile dagli autori della condotta, sostanziatasi nell’aver costretto minori all’accattonaggio, la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto, per richiamo alle consuetudini delle popolazioni zingare di usare i bambini nell’accattonaggio, atteso che la consuetudine può avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all’art. 8 delle dispozioni preliminari al codice civile. Ne deriva che il richiamo alla propria mozione culturale o di costume non esclude l’elemento psicologico del reato»

Ciò vale per qualsiasi fonte piuttosto subordinata, al fine di garantire certezza del diritto.

ART. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni(2) .

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona(3) .

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.]

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23
Q

A quali principali ambiti si applica la disciplina dell’esercizio del diritto (come esimente)?

A

La disciplina dell’esercizio del diritto si applica a due tipologie di attività non codificate in specifiche esimenti:
- all’attività medico chirurgica, che trova fondamento nell’art. 32 cost, qui è necessario distinguere tra
1. attività terapeutica
[può applicarsi, non sempre, lo stato di necessità art. 54]
[è lecita se risponde ad alcuni requisiti, come essere effettuata da soggetto abilitato all’esercizio della professione e nel rispetto dell’ars medica, se vi è necessità terapeutica e se il consenso è pieno, reale e informato]
2. attività terapeutica sperimentale
[l’ordinamento autorizza questa particolare tipologia di attività terapeutica in caso di assenza di cure mediche non sperimentali efficaci]
3. attività sperimentale pura
[non c’è necessita di salvaguardare la salute del paziente, si rinvia alla disciplina del consenso dell’avente diritto]
4. attività estetica pura
[non c’è necessita di salvaguardare la salute del paziente, si rinvia alla disciplina del consenso dell’avente diritto]

  • all’attività sportiva violenta
    L’attività sportiva per se è. autorizzata dall’ordinamento e trova la sua fonte giuridica nell’ambito del’art. 50 (cons. aven. diritto), ma solo nelle ipotesi in cui gli eventi lesivi si mantengano nei limiti dell’art. 5 cc (vietati atti disp proprio corpo se diminuz permanente).
    Qualora si verifichi una diminuzione permanente o la morte del soggetto, l’attività può essere considerata lecita ma solo in presenza di determinati requisiti:
    a) attività sia stata svolta nel rispetto delle regole ufficiali
    b) la competizione si sia tenuta sotto il controllo delle organizzazioni preposte
    c) i partecipanti in gara siano stati dichiarati idonei dal punto di vista sanitario

ART. 54 - Stato di necessità
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri(1) dal pericolo attuale di un danno grave alla persona(2), pericolo da lui non volontariamente causato(3), né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo(4).

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo(5).

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo(6) [55].

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24
Q

Quali sono le ipotesi in cui più frequentemente viene riconosciuto l’esercizio del diritto (esimente)?

A

1) Diritto di cronaca giornalista
Libertà di manifestazione del pensiero all’art. 21 Cost. combinata con l’art. 51 cp può essere utilizzata come esimente. Tuttavia, quando sia l’onore ad essere diritto contrapposto (ex. 2 Cost; 595 cp) devono sussistere delle condizioni per l’applicazione della causa di giustificazione:
- vi deve essere un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti
- deve sussistere il requisito della verità o, quantomeno, della verosimiglianza della notizia pubblicata
- esposizione della notizia deve essere obiettiva e mantenersi nei limiti della piena continenza

2) Jus corrigendi
Lo Jus corrigendi è il potere dei genitori di educare i figli, esercitando la potestà genitoriale e prevedendo la legittimità di taluni comportamenti che in altri casi costituirebbero ipotesi di reato. Tuttavia, l’esercizio di tale diritto può sostanziarsi in atti che costituiscono un abuso (ex. 571).

3) Diritto di sciopero
Diritto garantito dall’art. 40 cost., indica il diritto di astensione collettiva e concordata dall’attività lavorativa con scopo di autotutela da parte dei lavoratori. Non è un diritto assoluto, esistendo alcuni limiti esterni, derivanti dalla necessità di tutelare gli altri interessi costituzionalmente garantiti, e a limiti interni, desumibili dalla stessa ratio dell’esimente.

4) c.d. Offendicula
Ulteriore articolazione dell’esercizio di un diritto tutelabile può essere rappresentata dai c.d. offendicula, come l’utilizzo del filo spinato per esercizio diritto di difesa della proprietà: condizioni poste dalla legge per tali mezzi di difesa sono la possibilità di salvaguardia dell’incolumità dei terzi e la proporzione tra valore del bene e potenziale offesa dello stesso..

Vi è anche un altro campo di applicazione della disciplina del’esercizio del diritto che riguarda le informazioni commerciali, ossia informazioni veritiere che possono assumere rilevanza in riferimento a determinati rapporti di natura economica e giuridica e che una parte della dottrina riconosce scriminanti non codificate.

ART. 595 - Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente(1), comunicando con più persone(2), offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato(3), la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità(4), ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate

ART. 2 COST
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

ART. 571 - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina(1) in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente(2), con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni 572.

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25
Q

QUESITO Nel caso in cui la notizia di cronaca risulti palesemente falsa, il giornalista è sempre considerato responsabile?

A

«La scriminante putativa dell’esercizio del diritto di critica o di cronaca è configurabile solo quando, pur essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il giornalista abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare l’oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio» [Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2019, n. 50189].

«Ai fini della configurabilità della scriminante putativa del diritto di cronaca o di critica, non è sufficiente, ai fini dell’adempimento dell’onere di verifica dei fatti riportati e delle fonti, la consultazione dei più noti motori di ricerca e dell’enciclopedia web “Wikipedia”, trattandosi di strumenti inidonei a garantire la necessaria completezza informativa» [Cass. pen., sez. V, 15 aprile 2019, n. 38896]

La scriminante opera anche in caso di notizia falsa, ma solo in presenza di condizioni che possano far riconoscere la sua erronea supposizione incolpevole.

26
Q

L’esimente dell’adempimento del dovere

A

L’art. 51, oltre all’esimente dell’esercizio del diritto, disciplina anche l’esimente dell’adempimento del dovere, espressione lampante del principio di non contraddizione, per cui ciò che costituisce reato non può costituire anche un dovere (o esercizio di un diritto).

La legge non enuncia i criteri per dirimere il conflitto tra norma incriminatrice e norma permissiva. È tuttavia innanzitutto indispensabile distinguere le ipotesi in cui tale dovere sia imposto:
a. da un ordine della pubblica Autorità (strettamente pubblici ufficiali, non l’ordine del privato)
b. da una norma giuridica (quindi da legge statale, regionale o regolamento esecutivo, ma non dalla consuetudine.)

Requisiti dell’ordine sono:
- la pubblicità
- la legittimità (presupp. formali e sostanziali fine pag. 316)

ART. 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L’esercizio di un diritto(1) o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo(2) della pubblica Autorità, esclude la punibilità [55].

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo(3).

Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine(4)(5).

27
Q

Il dovere imposto da una norma giuridica, ma di diritto straniero, può configurare adempimento del dovere (esimente)?

A

Si, a condizione che le condotte siano soggette all’efficacia extraterritoriale della legge italiana ai sensi dell’art. 10 Cost.

ART. 10 COST
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali [prel. 16; c.p. 3 ss.]. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo(1) nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge [c.p. 215, 235, 312]. Non è ammessa l’estradizione dello straniero (3) per reati politici [26; c.p. 8, 13].

28
Q

QUESITO A quali condizioni e sulla base di quali presupposti possono essere giustificati reati colposi compiuti nell’ambito dell’adempimento di un dovere?

A

«La scriminante relativa all’adempimento di un dovere, prevista dall’art. 51 c.p., è configurabile nel caso in cui la condotta colposa dell’agente derivi dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da direttive o disposizioni superiori, mentre la stessa non può essere riconosciuta nelle ipotesi di delitto colposo, quando la condotta riteribile all’agente che ricopre una posizione di garanzia sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza» [Cass. pen., sez. 1, 20 gennaio 2011, n. 20123. Più di recente, in senso conforme, Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 2019, n. 48757].

Qualora il soggetto esecutore sia detentore di una particolare posizione di garanzia, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, la scriminante non può trovare applicazione.

29
Q

Quali connotazioni può assumere l’ordine della pubblica Autorità, quando configuri esimente per adempimento del dovere?

A

L’ordine può essere individuale o collettivo, a seconda che sia impartito a uno o più soggetti individuabili;

L’ordine è gerarchico, nel caso in cui fra i due soggetti intercorra un rapporto di supremazia/subordinazione;

L’ordine può essere di polizia, nel momento in cui provenga dall’Autorità in genere e sia indirizzato nei confronti di qualisasi soggetto.

30
Q

Legittimità dell’ordine nell’esimente dell’adempimento del dovere

A

Nel caso in cui non sussista la legittimità, l’esecutore materiale risponde del reato in concorso con il pubblico ufficiale.

Si applica invece l’esimente quando il soggetto abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo per errore di fatto, errore su legge extrapenale o errore illeggittimo insindacabile (quest’ultimo caso è scriminante: penalmente non rileva ma resta ferma l’antigiuridicità del fatto).

Nei sistemi democratici, tuttavia, la sindacabilità è prerogativa del potere di valutazione autonoma del subordinato a cui l’ordine viene impartito.

[Più problematico è il caso del rapporto di subordinazione che abbia natura militare, che richiede adempimento rapido e spesso vincolato. In tal caso, il subordinato è giustificato, eccezion fatta per l’ordine manifestamente criminoso, ossia quell’ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, dovendo invece non eseguire l’ordine e informare al più presto i suoi superiori.

Nel diritto penale dei crimini internazionali hanno avuto una grande rilevanza nell’ambito della difesa dei subordinati, imputati ai processi di Norimberga, enucleandosi il principio del respondeat superior qualora l’ordine sia coercitivo e sia in pericolo la vita del sottoposto, che altrimenti deve disobbedire. In generale, la Corte Penale Internazionale ha affermato che l’ordine del superiore, militare o privato, non scusa, fuorché in 3 casi:
1) vincolatività dell’ordine
2) ignoranza sull’illegalità dell’ordine
3) non manifesta criminosità dell’ordine
stabilendosi che in caso di genocidio e crimini contro l’umanità l’ordine è sempre manifestamente criminoso
]

31
Q

[4] Difesa legittima

La legittima difesa

A

ART. 52 CP CO1 - Difesa legittima
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

GIUSTIFICAZIONI
Tale causa di giustificazione, estrinsecandosi in una forma di esercizio privato autorizzato della funzione pubblica, sembra presentare alla base diverse ragioni giustificatrici:
- principio di non contraddizione dell’ordinamento, riconoscendo la legittimità del diritto, non può imporre al titolare di subirne una lesione; nei casi in cui l’intervento statale risulti impossibile, si riconosce in via suppletiva e nelle circostanze di necessità cogente una facoltà di autodifesa, finalizzata al salvataggio di un determinato bene o interesse, sulla scorta del principio del vim vi repellere licet.
- in chiave generalpreventiva, si tratta di una causa di giustificazione che consente una rapida e diretta riaffermazione della validità dell’ordinamento attraverso una delega dello Stato ai suoi cittadini aggrediti o al terzo che interviene.
- in generale, forma di autotutela privata

STRUTTURA
La struttura della difesa legittima si fonda sul realizzarsi delle due opposte condotte di “aggressione ingiusta” e “reazione legittima”, le quali hanno ad oggetto un diritto proprio o altrui. L’ordinamento, a questo punto, fornisce una chiara indiczione della preferenza di principio accordata all’aggredito che si difende.

COME DEVE ESSERE IL DIRITTO?
La nozione di diritto va intesa in senso ampio e ricomprende quello “proprio o altrui”, escludendo gli interessi dello Stato, quelli diffusi o collettivi, i diritti superindividuali (autotutela non è delega di esercizio poteri di polizia)

SOGGETTO DELL’INGIUSTO AGGRESSORE
La condotta dell’aggressione ingiusta deve essere posta in essere dall’uomo, nonché da animali o cose a lui appartenenti, sulle quali cioè questi possa esercitare potestà, diretto dominio e vigilanza.

INGIUSTA AGGRESSIONE
Non è necessariamente un atto di violenza ma una più gerale “offesa”, che include tanto condotte attive quanto condotteo omissive, che però devono tutte concretizzarsi in un pericolo incombente e attuale di un’offesa.

L’attualità del pericolo circoscrive lo stadio di pericolo nel quale è possibile considerare, per l’appunto, legittima la reazione difensiva: non potrà quindi applicarsi l’esimente in caso di un pericolo ormai passato o neutralizzato, per il quale si rischierebbe di scadere in una forma di vendetta o di reazione sanzionatoria del privato, ne tantomeno in caso di pericolo futuro o imminente, per il quale l’aggredito avrebbe possibilità di rivolgersi alle autorità.

Rientra pericolo attuale anche il pericolo perdurante, configurabile nei casi in cui non si sia ancora del tutto esaurita l’offesa e la situazione aggressiva non si limiti ad un solo atto, ma si concretizzi in un contesto dinamico, quando appaia verosimile che vengano procurate ulteriori offese

Ingiusta = non jure (antigiuridica, penalmente illecita)

LEGITTIMA REAZIONE
Può essere della vittima o del terzo (in questo caso, ipotesi di soccorso difensivo). La reazione difensiva dell’aggredito deve essere connotata da tre requisiti:
- uno causale: la costrizione
- uno modale: la necessità
- uno materiale la proporzione

È inoltre necesario che la difesa avvenga prima che l’offesa sia compiutamente realizzata, essendo a salvaguardia del bene in pericolo, e che la difesa ricada sull’aggressore e che sia dettata dalla necessità di difendersi dal pericolo dell’ingiusta offesa, quando il soggetto abbia come uniche alternative reagire o subire.

La reazione difensiva dovrà anche essere connotata dall’inevitabilità altrimenti dell’offesa, ossia dall’effettiva impossibilità del soggetto di difendersi con un’offesa meno grave di quella arrecata. Conclusione che si impone non tanto guardando al tenore letterario della disposizione, che non menziona questo requisito, ma dalla ratio complessiva che traspare dall’istituto della legittima difesa.

Si dovrà anche procedere a un giudizio di proporzionalità tra offesa e difesa, bilanciando mezzi, beni e loro grado di esposizione a pericolo.

“I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa [Cass. pen., sez. 1, 11 marzo 2022, n. 10297]”

32
Q

Cosa accade in caso di difesa anticipata o posticipata?

A

Non si è più all’interno della difesa legittima e, in particolare, dei limiti cronologici dell’esimente, costituendo tali azioni casi di eccesso “estensivo” dai confini della difesa legittima che può comportare l’applicazione dell’art. 55 cp.

ART.55 - Eccesso colposo
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54(1), si eccedono colposamente(2) i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo(3).

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto(4).

33
Q

QUESITO È ancora configurabile la necessità di difendersi quando l’alternativa alla reazione difensiva è costituita dalla fuga?

A

Secondo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, non sussiste legittima difesa, per assenza di necessità di difendersi, quando il soggetto può allontanarsi senza reagire.

La necessità di difendersi è quindi strettamente legata alla costrizione, interpretata alternativamente in modo soggettivo e oggettivo.

Secondo una interpretazione soggettiva, la costrizione non può prescindere da un condizionamento psicologico e la rappresentazione del pericolo deve necessariamente influenzare la motivazione dell’azione difensiva. Seguendo una lettura oggetivistica, la costrizione si porrebbe come una situazione obiettiva nella quale apparirebbe necessario un intervento difensivo, pena l’offesa del diritto aggredito.

Posto che il criterio di riferimento non può basarsi sulla mera interiorizzazione psichica del fatto, sembra pacifico debba optarsi per l’interpretazione oggettiva, che vede nella costrizione un dato apprezzabile da un osservatore esterno.

ART. 59 co1 infatti richiede che siano valutati esclusivamente gli elementi FATTUALI anche qualora ignorati o ritenuti inesistenti dall’agente.

34
Q

QUESITO È possibile invocare l’applicazione della difesa legittima in presenza di una situazione di pericolo volontariamente creata?

A

«In tema di rissa, è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l’intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente» Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2019, n. 36143. Conforme anche Cass. Pen., sez. V, 15 maggio 2020, n. 15090].

La legittima difesa apparirebbe invece configurabile nel caso di provocazioni meramente colpose, ovvero nei casi in cui un soggetto si limiti a esporsi a possibili, ma non probabili, pericoli senza essere animato da alcun intento aggressivo. [Cass. pen. 9 gennaio 2004 n. 9606»

Riguardo alla situazione di un pericolo che sia stata volontariamente creato pare ormai indubbio propendere per la soluzione negativa: non sussiste il requisito della necessità di difesa, della costrizione o ancora dell’ingiustizia dell’offesa.

Non rientrano quindi nella difesa legittima le difese realizzate a fronte di una sfida accettata dalle parti che implicherebbe un’accettazione da parte di entrambi i soggetti di porsi volontariamente in una situazione di pericolo.

35
Q

[4.1] La legittima difesa domiciliare

La legittima difesa domiciliare

A

La nuova disciplina della legittima difesa domiciliare costituisce il risultato di due recenti riforme (2006, 2019) ed è contenuta nei commi 2,3 e 4 dell’art. 52.

Con la prima, si è introdotta per legge la proporzionalità nel caso di violazione consumata del domicilio, o luogo di lavoro professionale, commerciale, imprenditoriale, da parte dell’aggressore cui si contrapponga, per salvaguardare la propria incolumità o propri beni, l’uso di arma legittimamente detenuta: detto altrimenti, è previsto che debbano ricorrere sia l’inevitabilità altrimenti del pericolo, sia la necessità di difesa del bene personale (lett. a e b). L’intento di tale riforma era dare più ampio spazio di difesa a chi dovesse trovarsi in tale situazione, evitando processi e condanne.

Altro requisito richiede che la condotta si sviluppi successivamente a un’introduzione o intrattenimento abusivo nel domicilio o nel luogo dove il soggetto passivo svolge la propria attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

La seconda riforma ha inserito l’avverbio “sempre” al scondo comma dell’art. 52 e aggiunto il quarto comma dell’art. 614 relativo alla violazione di domicilio aggravata da violenza
Tale avverbio avrebbe dovuto rendere la presunzione di proporzionalità assoluta da relativa, ma la giurisprudenza si è espressa richiedendo comunque il concorso dei requisiti dell’offesa e dell’inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa.

ART. 52 - Difesa legittima
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere(1) un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale(2) di un’offesa ingiusta(3), sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa(4) [55].

Nei casi previsti dall’articolo 614 (Violazione domiciliare), primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione(5). (prevalentemente beni patrimoniali)
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone(6).

36
Q

[5] Uso legittimo delle armi

Che tipo di scriminante si configura nell’art. 53 CP?

A

È una scriminante personale (applicabile a soggetti qualificati come i pubblici ufficiali, rappresentanti della forza pubblica, soggetti ordinati da questi di far uso delle armi)

In realtà tale scriminante costituisce una causa di giustificazione in grado di far venir meno l’antigiuridicità dell’uso delle armi, rendendo tale fatto totalmente lecito per l’ordinamento (chiara conseguenza dell’autoritarismo del Codice Rocco, si noti l’assenza del requisito della proporzionalità, menzionato invece nella difesa legittima o nello stato di necessità)

Ne deriva che, o si dichiara l’incostituzionalità di tale esimente per l’evidente disparità di trattamento che può derivarne privilegiando alcune categorie di soggetti, oppure si riconduce ai principi costituzionalmente garantiti restringendone la portata in considerazione del recupero della proporzione come requisito implicito.

Il comma 3 dell’art. 53 consente l’uso di armi anche in casi previsti da leggi speciali in tema di espatrio clandestino, evasione di detenuti e a contrasto del contrabbando.

In generale, per evitare sovrapposizioni con la difesa legittima, l’uso delle armi o di altra forma di coazione costituisce l’immediata attuazione in termini di amministrazione diretta di una sanzione che rientra nel potere-dovere dello Stato, applicabile a fronte di un comportamento illegittimo posto in essere da soggetti privati nei confronti dei rappresentanti dell’Autorità.

ART. 53 - Uso legittimo delle armi
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti(1), non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio(2), fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza(3) all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona(4).

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza(5).

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica 55.

37
Q

Rapporto tra art. 53 e artt. 51-52

A

L’esimente all’art. 53 si apre con la clausola di riserva “Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti”, suscitando problemi interpretativi circa la natura della norma: parte della dottrina afferma che il 53 sia in rapporto di sussidiarietà rispetto ai 51 e 52, potendo dar luogo alla sua applicazione solo ove difettino i presupposti della difesa legittima o dell’adempimento del dovere, ma sembra più opportuno affermare che il 53 sia una mera integrazione o specificazione della fattispecie del 51.

A differenza del 52 che vede la difesa legittima come sanzione privata, in questo caso si configura una realizzazione coattiva di un dovere funzionale, derivante da fonte normativa o ordine dell’autorità e determinato da un interesse primario dello Stato (garanzia di attuazione coercitiva dei provvedimenti della forza pubblica)

A differenza dell’adempimento di un dovere all’art.51 invece, la scriminante al 53 costituisce espressione di un potere, e non di un obbligo-dovere.

ART. 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L’esercizio di un diritto(1) o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo(2) della pubblica Autorità, esclude la punibilità [55].

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo(3).

Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine(4)(5).

ART. 52 - Difesa legittima
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere(1) un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale(2) di un’offesa ingiusta(3), sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa(4) [55].

Nei casi previsti dall’articolo 614 (Violazione domiciliare), primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione(5). (prevalentemente beni patrimoniali)
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone(6).

ART. 53 - Uso legittimo delle armi
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti(1), non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio(2), fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza(3) all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona(4).

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza(5).

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica 55.

38
Q

Chi sono i soggetti attivi dell’art. 53?

A

A partire da un’interpretazione funzionale-teleologica della disposizione, il potere autoritativo spetterebbe solo ai “pubblici ufficiali” i quali, per l’esercizio delle proprie funzioni e l’adempimento dei pubblici doveri, dispongono di armi e altri mezzi di coazione fisica, il cui utilizzo deve pur sempre essere diretto al’eliminazione di ostacoli che impediscano lo svolgimento di un’attività oggettivamente doverosa.

Rimarrebbero quindi esclusi i fatti commessi dagli incaricati di un pubblico servizio e i pubblici impiegati.

COMMA 2 ART. 53: La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza(5).
Pertanto, in tale categoria rientrano i soggetti sui quali grava un obbligo giuridico di intervento (es. guardie giurate) e quelli che, pur non obbligati e non sottoposti ad alcun obbligo gerarchico, siano chiamati in aiuto da un pubblico ufficiale (ma non gli interventi spontanei, che configureranno condotta antigiuridica)

39
Q

La condotta dell’art. 53 cp

A

La condotta dell’art. 53 consiste nell’uso o nell’ordine di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, per l’attuazione del potere conferito all’Autorità cui si opponga illegittimamente il privato.

Presupposti oggettivi per la legittimità dell’esimente sono la necessità di respingere una violenza, vincere una resistenza dell’Autorità o di impedire che vengano commessi reati contro la sicurezza pubblica.

L’uso delle armi deve costituire un’extrema ratio nella scelta dei mezzi necessari al fine dell’adempimento del dovere, e sarà lecito solo ove l’utilizzo di altri metodi meno lesivi risulti inefficace.

Limite funzionale ed elemento soggettivo della fattispecie è l’adempimento di un dovere del proprio ufficio (limite funzionale)

L’uso delle armi diventa quindi legittimo quando si è in presenza di una situazione impediente l’adempimento del dovere, sostanziata in una condotta attiva consistente in una violenza latu sensu (violenza attuale, sia psichica che fisica) o in una resistenza alle autorità di tipo aggressivo, minaccioso o intimidatorio, atta. ad ostacolare l’esercizio del dovere di ufficio della forza pubblica.

40
Q

È lecito l’uso delle armi per fronteggiare condotte passive quali, ad esempio la fuga?

A

«L’art. 2, n. 2, della Cedu, consente l’uso legittimo delle armi, da parte delle Forze dell’ordine, anche per eseguire l’arresto di un malvivente. Tale norma prevale sul diritto interno, e rende legittimo l’uso delle armi anche nei confronti di rapinatori che, consumato il reato, si siano dati alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità» [Cass. pen., 6 febbraio 2003, n. 20031].

Nonostante l’approccio tradizionale di negare rilevanza alla resistenza passiva, si assiste oggi alla riproposizione della tesi per cui, in presenza di condotte di mera disobbedienza, di opposizione attuata a parole o di inazione, sia necessaria un’indagine circa la proporzionalità tra i mezzi di coazione utilizzati, il tipo di resistenza opposta e i beni in conflitto al fine di ammettere la giustificabilità delle armi
[Sarebbe lecito quindi impiegare mezzi di coazione fisica come il placcaggio, gli spari alle gomme et similia.]

41
Q

Che ruolo ha l’inciso “e comunque di impedire la consumazione dei delitti di” all’art. 53?

A

Introdotto dalla l. 152/1975, esime l’interprete dall’operare una ricerca sul suo spettro di applicazione. Il legislatore indica esplicitamente le materie cui si applica la scriminante.

[rischio di mera ripetizione?]

42
Q

[6] Scriminanti: st. di nec. e sue ipotesi speciali; l’inesigibilità

La scriminante dello stato di necessità

A

L’art. 54 (Stato di necessità) dichiara non punibile l’azione compiuta da un soggetto per esservi stato costretto dallanecessità di salvare se od altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontariamente causato, ne evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

La scriminante dello stato di necessità si configura anche come norma a più fattispecie, essendo che prevede l’ipotesi speciale dello stato di necessità determinato dall’altrui minaccia (comma 3), nonché l’inapplicabilità della scriminante a soggetti che abbiano un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo (comma 2).

Rispetto al comma 2, si afferma che la scriminante si applica al comune cittadino estraneo a determinate situazioni di pericolo, ma non a chi, ricevuto un determinato addestramento in merito, risulti nella condizione di fronteggiarla più facilmetne (tranne nel caso in cui si prospetti anche solo l’eventuale sacrificio della vita di un individuo per salvaguardarne un’altra)

Tale scriminante si ispira all’antico brocardo latino “necessitas non habet legem”, influenzato fortemetne dall’istinto di autoconservazione insito nell’uomo.

La causa di giustificazione della punibilità qui si fonda sul fatto che si è in presenza di circostanze del tutto eccezionali, tali da alterare il processo motivazionale di un qualsiasi soggetto che, in relazione alla situazione concreta di grave pericoo, sarebbe indotto a tenere una condotta contra legem non diversamente esigibile, di cui non verrebbe meno l’antigiuridicità obiettiva, ne tantomeno l’offensività o la riprorevolezza, bensi la sua antigiuridicità penale (meritevolezza della pena) = si esclude solo la reazione punitiva.

ART. 54 - Stato di necessità
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri(1) dal pericolo attuale di un danno grave alla persona(2), pericolo da lui non volontariamente causato(3), né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo(4).

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo(5).

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo(6) [55].

43
Q

Analogie e differenze tra art. 52 e 54

A

Dal punto di vista strutturale legittima difesa e stato di necessità sono molto simili, ma si differenziano per il fatto che nel 54 l’azione è rivolta a sottrarsi dal pericolo di un grave danno alla persona, e non già a un male ingiusto genericamente qualificato, ricadendo la condotta non sull’aggressore ma su un terzo estraneo alla situazione di pericolo creata.

Al fine di tutelare il terzo estraneo dalle conseguenze dell’esimente dello stato di necessità, si fa residuare sul piano civilistico l’obbligo di versare un equo indennizzo al danneggiato ai sensi del 2045

L’oggetto del pericolo della scriminante dello stato di necessità è un danno grave alla persona, e il criterio di gravità qui distingue il 54 dal 52, che invece può configurarsi sempre di fronte alla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta.
Il requisito dell’ingiustizia è invece implicito nello stato di necessità, laddove si consideri che l’ordinamento non potrebbe legittimare una condotta diretta ad ostacolare l’esecuzione di un provvedimento legittimo da parte dela pubblica autorità nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento del dovere.

ART. 54 - Stato di necessità
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri(1) dal pericolo attuale di un danno grave alla persona(2), pericolo da lui non volontariamente causato(3), né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo(4).

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo(5).

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo(6) [55].

ART. 52 - Difesa legittima
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere(1) un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale(2) di un’offesa ingiusta(3), sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa(4) [55].

Nei casi previsti dall’articolo 614 (Violazione domiciliare), primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

ART. 2045 CC - Stato di necessità
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona 1447 e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile(2), al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice 925, 1038, 1053, 1328, 2047 comma 2.

44
Q

Il pericolo nello stato di necessità (54cp)

A

Il pericolo in questa scriminante si qualifica come la situazione nella quale appare probabile, o quantomeno verosimile, la realizzazione di un danno grave alla persona. A tal fine vanno valutate TUTTE le circostanze effettivamente esistenti con esclusione di quelle verificatesi successivamente al fatto stesso.

Il pericolo tra l’altro, a prescindere da chi o cosa viene causato, deve consistere nella minaccia di un danno alla persona mirato a ledere un diritto personale proprio o altrui (e allora si parla di soccorso di necessità)

Affinché la condotta possa ritenersi validamente scriminata, occorre che il pericolo sia attuale: cronologicamente, tale pericolo dovrà sussistere sia al momento dell’azione, che nell’imminenza del danno ma altresì anticipatamente, in relazione alla necessità di evitare che dalla condotta derivi una maggiore lesività con ulteriori rischi gravi non schivabili. [Pericolo deve essere incombente, e non scrimina il pericolo futuro o temuto]

Ulteriore presupposto è che la situazione di pericolo non sia stata volontariamente (con dolo o colpa) causata dall’agente: si configurerebbe tale se l’agente si sia rappresentato l’evento, ovvero abbia previsto o accettato ogni possibile conseguenza direttamente derivante dalla propria condotta.

Il pericolo è altresi caratterizzato dall’inevitabilità: sarà perciò necessario che si dimostri che l’azione del soggetto agente sia determinante per neutralizzare in tutto o in parte il pericolo, ovvero che non esistano alternative meno lesive o che non impongano la violazione della legge.

ART. 54 - Stato di necessità
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri(1) dal pericolo attuale di un danno grave alla persona(2), pericolo da lui non volontariamente causato(3), né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo(4).

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo(5).

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo(6) [55].

45
Q

Qual’è l’oggetto del pericolo nell’art. 54 (stato di necessità?)?

A

Oggetto del pericolo nello stato di necessità deve essere la realizzazione di un danno grave alla persona cui si oppone la reazione necessitata.

È oggi pacifico affermare che vi rientrino sia i beni della vita e dell’incolumità fisica, quanto quei beni relativi alla personalità morale dell’uomo e rientranti tra i diritti fondamentali della persona, ivi compresi l’onore, il pudore, la riservatezza o anche stati di indigenza e bisogni economici che incidano fortemente sullo sviluppo della persona.

Il danno deve essere grave, tale da giustificare il pregiudizio di un innocente.

46
Q

QUESITO E’ possibile annoverare nel concetto di «danno grave alla persona» anche i casi di occupazione abitativa?

A

«L’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricor-rano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa»

47
Q

Quando non sussiste l’inevitabilità del pericolo nell’ambito dell’art. 54?

A

Qualora esistano possibili alternative, seppur rischiose per il soggetto agente, è esclusa l’operatività della scriminante, nei casi in cui queste risultino possedere concretamente pari o analoga idoneità a mettere in salvo il bene in oggetto.

48
Q

La costrizione del fatto nello stato di necessità (54)

A

La costrizione si sostanzia in una coazione relativa, atta ad incidere soggettivamente sul processo motivazionale dell’agente, che vedrebbe oggettivamente limitata la sua libertà di autodeterminarsi a causa e successivamente alla rappresentazione di un pericolo incombente.

Nei casi del comma 3, quando il pericolo derivi dall’altrui minaccia, si tratta di un ipotesi di vis compulsiva, che vede il minacciato non totalmente privo di autodeterminarsi ma limitato in tal senso a causa di una humana fragilitas che non gli permette di non discostarsi dalla legge.
In tal caso, costituendo la stessa minaccia la fonte della situazione necessitante, il minacciante risponderà del reato commesso al minacciato, in concorso col delitto del 611

ART. 611 - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
Chiunque usa violenza [581] o minaccia(1) per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato(2) è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

49
Q

La proporzionalità dell’azione nello stato di necessità (54)

A

Al fine di configurarsi non punibilità, è necessario che l’azione sia proporzionata al pericolo.

A differenza della legittima difesa, la valutazione della proporzionalità è più rigorosa, ammettendosi la sussistenza della scriminante solo qualora il bene sacrificato sia di rilevanza inferiore o pari a quello salvaguardato con l’azione stessa.

50
Q

[7] Cause di giustificazione non codificate

Cosa sono le cause di giustificazione non codificate?

A

Attività che, nonostante si presentino come fatti penalmente tipici, sono considerate lecite in ragione del loro valore sociale con riguardo, però, a situazioni non espressamente prevedute dalla legge ma desumibili da principi comuni e fonti materiali.

Per una parte della dottrina non dovrebbero essere desunte, essendo in violazione del principio di legalità in senso stretto, ma andrebbero ricondotte a esercizio del diritto, stato di necessità o consenso dell’avente diritto.

51
Q

Cos’è il rischio consentito nell’ambito delle cause di esclusione dell’antigiuridicità?

A

Al di la delle attività vietate tout court in quanto non socialmente utili, le attività pericolose vengono consentite a seguito di un’opera di bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, tale da imporre un equilibrio tra rischi assunti e benefici conseguibili, nel rispetto del riconoscimento dell’obbligo di osservanza di specifiche cautele imposte in relazione all’importanza dei beni in considerazione.

È proprio la puntuale osservanza delle regole cautelari il parametro teso a esonerare il soggetto attivo da qualsiasi responsabilità per i rischi prevedibili.

52
Q
A
53
Q

[7.1] Le informazioni commerciali

Le informazioni commerciali

A

L’acquisizione di informazioni commerciai è uno dei principali strumenti al quale gli imprenditori ricorrono per ridurre il rischio di impresa e per un corretto svolgimento della propria attività. Spesso possono essere anche riservate.

In virtu del loro peculiare contenuto, il recepimento e la diffusione potrebbero risultare lesivi dell’altrui reputazione, presentandosi gli estremi della diffamazione (595).

Data la rilevanza sociale dell’attività commerciale, costituzionalmente garantita dall’art. 41 Cost., tale esercizio trova riconoscimento nei limiti in cui le notizie diffuse appaiano veritiere e strettamente legate al credito commerciale di cui gode l’individuo (ad es. nel caso di informazioni bancarie, che siano state ricevute da un istituto di credito).

Rimangono al di fuori del novero delle informazioni destinate alla circolazione quelle che concernono i dati sensibili, che se diffusi permetterebbero di risalire alle singole politiche commerciali, rischiando di ridurre l’incertezza soggettiva sulle scelte di mercato dei concorrenti e attenuando il rischio oggettivo a base della concorrenza.

ART. 595 - DIFFAMAZIONE
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente(1), comunicando con più persone(2), offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato(3), la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità(4), ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate(5)(6).

54
Q

[7.2] L’attività sportiva violenta

L’attività sportiva violenta

A

L’attività sportiva costituisce una causa di giustificazione non codificata nei casi in cui l’evento dannoso cagionato dall’atelata sia determinato da una sua azione rispettosa delle regole di gioco o costituisca una violazione nei soli limiti dell’ordinamento sportivo.

Si distinguono gli sport a violenza necessaria da quelli a violenza eventuale: per i primi sussiste la possibilità di cagionare un danno anche nel rispetto delle regole, per i secondi sono proprio le regole a vietare qualsiasi contatto fisico tra gli atleti.

Di nuovo, nelle ipotesi di sport a violenza eventuale, si distinguono due ipotesi:
1) l’evento lesivo si è verificato per un caso fortuito nonostante il rispetto delle regole (si esclude l’antigiuridicità)
2) la condotta che produce l’evento lesivo, origina da una violazione delle regole (tuttavia non è punibile qui se l’autore le ha infrante colposamente)

L’area del rischio consentito entro cui la condotte possono considerarsi lecite coincide con il rispetto delle regole sportive. All’interno di tale area si può parlare al massimo di illeciti sportivi (falli), che, se involontari, non rilevano sul piano penale saranno sanzionati sul piano sportivo (con penalizzazioni, diffide, squalifiche …). Al contrario, i falli volontari possono rilevare sul piano penale (a titolo di dolo se a gioco fermo, a titolo di colpa se posto in essere durante l’azione).

55
Q

Un’azione diretta a intimorire o punire l’avversario può rientrare nell’esimente dell’attività sportiva violenta?

A

No

56
Q

Perché non si può ricondurre l’attività sportiva a violenza necessaria alle esimenti del consenso dell’avente diritto o all’esercizio del diritto?

A

Le attività sportiva a violenza necessaria sono considerate cause di giustificazioni tacite in quanto:
- non rientrano nell’esimente del consenso dell’avente diritto, poiché il consenso non risulta idoneo a giustificare potenziali lesioni permanenti dell’integrità fisica o la morte
- non rientrano nell’esercizio del diritto nel caso di attività amatoriali o dilettantistiche, mancando in questo caso l’interesse sociale proprio delle attività professionistiche

57
Q

[7.3] Il trattamento medico-chirurgico

Il trattamento medico-chirurgico

A

«In caso di intervento medico-chirurgico con esito infausto, il consenso del paziente che, se espresso validamente e nei limiti di cui all’art. 5 cod. civ., preclude la possibilità di configurare il delitto di lesioni volontarie, assumendo efficacia scriminante, non è necessario, perché l’intervento medico-chirurgico sia penalmente lecito, in presenza di ragioni di urgenza terapeutica o nelle ipotesi previste dalla legge.»
[Cass. pen., sez. IV, 23 settembre 2010, n. 34521].

Oggetto di dibattito, secondo alcuni si tratterebbe di esimente per stato di necessità degli interventi, per altri sarebbe esercizio del diritto ovvero adempimento del dovere in forza del 32 Cost.

Per ritenersi legittima l’attività medico-chirurga è necessario che il paziente che vi si sottoponga presti il proprio consenso informato (deve presentare caratteri ad valitatem: reale, libero, informato e sempre revocabile), tranne nei casi di trattamenti sanitari obbligatori (tassativamente previsti dalla legge) per i quali il consenso è obbligato ex lege.

Pertanto, al fine di esonerarsi dalla responsabilità di incorrere nella potenziale lesione personale (582), il medico deve permettere al paziente di conoscere preventivamente conseguenze e rischi cui potrebbe incorrere.

ART. 582 CP - LESIONE PERSONALE
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale(1), dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente(2), è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni

58
Q

Che cosa significa consenso informato?

A

Il consenso è informato quando è espresso a seguito di un’informazione completa da parte del medico.

Tale prerogativa si fonda sulla libertà del paziente, nel rapporto con il medico, di disporre del bene salute autonomamente (potendo scegliere altri trattamenti e rifiutare quelli proposti)

59
Q

Questione del medico che agisce in assenza di un valido consenso

A

Se da una parte nei casi necessità terapeutica e consenso prestato validamente il medico non risponde delle eventuali lesioni arrecate, la questione è diversa nel caso si configuri una situazione di urgenza tale da imporre un’immediata azione e da impedire la possibilità per il paziente di esprimere il consenso.

In caso di esito fausto, non si pongono problemi, essendosi comportato un complessivo miglioramento dello stato fisico del soggetto.

In caso di esito infausto, invece, va condotta un’attenta valutazione circa il rispetto dei criteri di diligenza e correttezza nell’effettuazione dell’intervento. Se risultino non rispettati, il personale sanitario incorrerà in responsabilità colposa.

60
Q

QUESITO Può configurarsi una responsabilità del personale sanitario per l’attività da lui eseguita a fronte di un dissenso espresso da parte del paziente?

A

Si configura una condotta penalmente illecita (reato di lesione personale dolosa) qualora il medico chirurgo manometta l’integrità fisica del paziente qualora questi abbia manifestato espresso dissenso, salvo pericolo di vita o altro danno sicuramente irreparabile.

Tuttavia, affinché il dissenso sia valido deve essere espresso, inequivoco ed attuale, dovendosi prestare tale dissenso ex post (quando il paziente sia stato pienamento informato della propria situazione e dei rischi derivanti da rifiuto delle cure) e non ex ante, in una situazione diversa dal pericolo di vita.

La dichiarazione del dissenso segue l’informazione del medico e deve essere puntuale, articolata e ripetuta.