P3C2 Le circostanze del reato Flashcards

1
Q

[1] Gli elementi circostanziali del reato

Cosa sono le circostanze del reato?

A

In assenza di una previsione normativa precisa, sono circostanze del reato quegli elementi accessori che accedono ad un reato già perfetto e completo dal punto di vista strutturale.

A differenz degli elementi costitutivi, che si rivelano essenziali per la configurabilità stessa del reato, gli elementi circostanziali hanno la funzione di trasformare il reato semplice in figura circostanziata, incidendo in primo luogo sulla dosimetria legale della pena.

La loro individuazione permette l’applicazione di norme dagli importanti risvolti pratici:
- art. 59 co.1,2: criteri di imputazione oggettiva delle circostanze attenuanti e di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti
- art. 60: circ. aggravanti e attenuanti in tema di errore sulla persona dell’offeso
- art. 69: concorso eterogeneo tra circostanze

ART. 59 - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti(1).

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa(2).

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo(3)(4).

ART. 60 - Errore sulla persona dell’offeso
Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato(1), non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti(2).

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l’età [539] o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa(3).

ART. 69 - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze(1).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato

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2
Q

Circostanze proprie e improprie

A

Come elementi che incidono sulla quantità di pena da irrogare in concreto al colpevole, le circostanze in senso tecnico si definiscono circostanze proprie in quanto determinano escursioni di pena extra edittali rispetto a quella stabilita per il fatto base.

Si distinguono in tal modo dalle circostanze improprie che, viceversa, sono fattori commisurativi della pena previsti dall’art. 133 e che più limitatamente sono coefficienti che fanno variare verso l’alto o il basso la pena entro le cornici edittali

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3
Q

Come distinguere tra elementi circostanziali e elementi costitutivi della fattispecie di reato

A

[!]
Non è sempre la norma a fornire indicazioni precise per stabilire se l’elemento in esame sia circostanza o elemento costitutivo.

Per il legislatore, a volte, sembra non sussistere alcuna differenziazione ontologica tra elementi costitutivi o circostanziali: è questo il caso dell’art. 84 ove, per l’integrazione del reato complesso, si richiede che gli elementi costitutivi o le cicrcostanze aggravanti vengano rappresentati da fatti che costituirebbero gia di per se autonomi reati.

La Giurisprudenza ritiene preferibile il criterio strutturale, nella sua accezione di specialità per aggiunta o per specificazione, per la distinzione tra elementi circostanziali ed elementi costitutiv, sicché puo dirsi che tra 640 (Truffa) e 640bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) il secondo è una circostanza aggravante. La seconda fattispecie, infatti, contenendo in se, attraverso un rinvio, tutti i caratteri propri della fattispecie ordinaria e differenziandosene per la presenza di elementi aggiuntivi, rappresenterebbe una fattispecie circostanziata di reato.

[!] Rivedilo con qualcuno

ART. 84 - REATO COMPLESSO
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato(1).

Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79

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4
Q

I delitti aggravati dall’evento sono fattispecie circostanziate o reati autonomi?

A

Possiamo considerare i delitti aggravati dall’evento, che, ancorché perfetti, prevedono un aggravamento della pena nel caso si realizzi l’evento ulteriore contemplato dalla norma …

  • se l’evento risulta necessariamente non voluto, come elementi costitutivi di un reato autonomo (e la fattispecie si configura come illecito penale preterintenzionale, ossia di natura di dolo misto a resp. per colpa)
  • se l’evento risulta indifferentemente voluto o non voluto, come fattispecie circostanziata di reato
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5
Q

Qual’è la ratio della previsione di elementi circostanziali del reato?

A

Sotto il primo profilo, quello di garantire che la pena risulti proporzionata alla gravità del fatto variando, in via astratta, le cornici edittali, si distinguono gli elementi circostanziali dagli indici di gravità del reato (133) che invece servono ad orientare il giudice nella determinazione concreta della pena all’interno dei limiti del legislatore.

Sotto il secondo profilo, la ratio è quella di limitare la discrezionalità del giudice quanto alla determinazione del fatto in concreto

ART. 133 - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente [164, 169, 175, 203], il giudice deve tener conto della gravità del reato(1), desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione(2);
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato(3);
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa(4).
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere(5) del colpevole [103, 105, 108; c.p.p. 220], desunta:

1) dai motivi a delinquere(6) e dal carattere del reo(7);
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato(8);
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato(9);
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

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6
Q

Circostanze in senso tecnico e cause di esclusione della pena

A

Le circostanze in senso tecnico si distinguono anche dalle cause di esclusione della pena al 59 co.1 e 4, ancorché la legge le chiami circostanze

ART. 59 - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
**Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti(1).
**
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa(2).

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo

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7
Q

Classificazione delle circostanze

A

Con riferimento alla classificazione delle circostanze, sotto il profilo sanzionatorio, con riguardo all’aumento, diminuzione della pena o modificazione qualitativa della pena base, distinguiamo tra:
- circostanze aggravanti
- circostanze attenuanti

Sempre sotto il profilo sanzionatorio, distinguiamo tra:
- circostanze ad efficacia comune, dove la variazione frazionaria della pena può giungere fino ad 1/3
- circostanze ad effetto speciale, dove aumento e diminuzione sono superiori ad 1/3

Prima della riforma 400/1984, nel 63co3 erano menzionate le circostanze autonome e quelle indipendenti, per cui l’applicazione della pena era applicata in misura indipendente e non proporzionale rispetto al reato base. A seguito della riforma, il legislatore non menziona piu le circostanze indipendenti, che invece vengono sostituite da quelle ad effetto speciale.

Rispetto al campo di applicazione, si distingue anche tra:
- circostanze comuni, applicabili a tutti i reati
[individuate negli artt. 61, 62, 63]
- circostanze speciali, applicabili solo ad alcune fattispecie determinate
[individuate nella parte speciale del codice o nelle diverse leggi speciali, es. 600 quater]

L’art. 70 distingue poi tra:
- circostanze oggettive, quelle che riguardano l’oggetto, la natura, il tempo, i mezzi, il luogo, la specie e le altre modalità dell’azione, le condizioni e le qualità personali del soggetto offeso
- circostanze soggettive, quelle inerenti alla persona, qualità personali e condizioni del colpevole (imputabilità, recidiva) o inerenti al rapporto tra colpevole e offeso, od ancora all’intensità del dolo e al grado della colpa

Similmente, all’art. 118 si tratta di circostanze comunicanti e non comunicanti, ove si enuncia che i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono

Dal punto di vista temporale, gli elementi circostanziali si presentano come:
- antecedenti
- concomitanti
- susseguenti
la condotta posta in essere dal reo

Quanto al loro oggetto, possiamo distinguere tra:
- circostanze intrinseche, riguardanti elementi del fatto tipico
- circostanze estrinseche, riguardanti fatti che siano al fatto tipico successivi ma sintomatici della capacità a delinquere (es. recidiva)

In relazione alla previsione legislativa le circostanze si possono considerare:
- circostanze definite, ove è il legislatore a descrivere la situazione circostanziale
- circostanze indefinite, ove spetta al giudice dover valutare gli elementi rielvanti al fine di determinare la pena. Si pone un contrasto con il principio della riserva di legge, nella sua accezione di necessaria determinatezza e tassatività. Tale discrezionalità non costituisce un problema nel caso di circ. attenuanti indefinite, ispirate ad una logica di favor rei. , diversamente da quelle aggravanti che sarebbero incostituzionali (25 Cost.).

ART. 600 QUATER - Detenzione o accesso a materiale pornografico
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene(3) materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità

ART. 70 - CIRCOSTANZE OGGETTIVE E SOGGETTIVE
Agli effetti della legge penale:

1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso;

2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l’offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole(1).

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole [69 4] riguardano la imputabilità e la recidiva(2).

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8
Q

Circostanze e ne bis in idem sostanziale

A

Secondo la giurisprudenza, per il principio del ne bis in idem sostanziale, qualunque sia l’elemento circostanziale attribuito al fatto, non potrà sussistere l’applicazione di due diverse circostanze.

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9
Q

[2] I criteri di imputazione delle circostanze

Imputazione delle circostanze

A

Secondo l’art. 59, rubricato “Circostanze non conosciute o erroneamente supposte”:

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti(1).

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa (quindi conosciute o conoscibili)

Prima della riforma 19/1990, la formulazione dell’art. 59 prevedeva un’imputazione oggettiva indifferenziata tra circostanze aggravanti e attenuanti, ponendo rilevanti problematicità rispetto al principio di colpevolezza.

COME SI ACCERTA LA CONOSCIBILITÀ DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE?
La prova della conoscenza o conoscibilità dell’aggravante può essere fornita anche per deduzioni logiche, sulla base del materiale probatorio acquisito

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10
Q

Imputazione delle circostanze in tema di concorso di persone nel reato

A

In tema di concorso di persone nel reato, le circostanze di natura oggettiva, possono comunicarsi al concorrente in forza dei parametri del 59 (accertandosi quindi la conoscenza o conoscibilità del soggetto agente). Invece, nel caso di circostanze di natura soggettiva, l’interprete dovrà tener conto dei criteri stabiliti dall’art. 118 (circ. soggett. elencate non sono comunicanti), ampliandone ove occorra gli stessi confini interpretativi.

COMUNICABILITÀ DELLA PREMEDITAZIONE
[La Cassazione in merito accoglie il principio della comunicabilità dell’aggravante della premeditazione qualora il correo abbia fatto propria l’intensità del dolo, decidendo di aderire al progetto criminoso nonostante la piena consapevolezza del disvalore dell’azione

IN GENERALE:
«Le circostanze attenuanti, soggettive ed oggettive, sono sempre applicabili alla persona alla quale si riteriscono, anche se non conosciute, mentre le circostanze aggravanti sono applicabili soltanto se conosciute.

In tema di concorso di persone nel reato, le circostanze soggettive specificamente indicate nell’art. 118 si applicano, in quanto aggravanti, se conosciute, e in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute, soltanto alle persone alle quali si riferiscono e non si comunicano a tutti gli altri compartecipi, siano da essi conosciute o meno.

Le circostanze oggettive e quelle soggettive non specificamente indicate si comunicano a tutti i compartecipi, in quanto aggravanti, se conosciute, e, in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute» [Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 1996, n. 1149].

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11
Q

[3] Le circostanze aggravanti comuni

Le circostanze aggravanti comuni in generale

A

L’art. 61 propone un elenco di circostanze aggravanti comuni, applicabili ad un numero indeterminato di reati.

Sono dette comuni in quanto comuni a tutti i reati (delitti, contravvenzioni), compatibili con i reati preveduti dalle leggi speciali (secondo art. 16, se queste non dispongano diversamente)

L’elenco di 14 circostanze non esaurisce tutte le aggravanti comuni, dovendosi considerare anche:
- quelle per il concorso di persone (es. 111, 112, 94)
- quelle contenute nelle leggi speciali volte a fronteggiare gravi fenomeni di criminalità (es. art. 4, l. 14/2006)

Le circostanze aggravanti comuni comportano un inasprimento della pena (per le sole pene detentive temporanee, entro comune i 30 anni (64) e pecuniarie) e sono tutte di applicazione obbligatoria per il giudice, al quale è rimessa unicamente la valutazione dei fatti che costituiscono tali circostanze.

Le circostanze aggravanti comuni sono circostanze proprie, in quanto esercitano il loro effetto in relazione alla pena principale, consentendo al giudice un’escursione oltre il limite edittale previsto dal legislatore, e consistono in un aumento fino a un terzo della pena che in concreto dovrebbe essere inflitta per il reato semplice.

ART. 61 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [578 comma 3, 579 comma 3], le circostanze seguenti:

1) l’avere agito per motivi abietti o futili 576 comma 1 n. 2, 577 comma 1 n. 4;
2) l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato 576 comma 1 n. 1; c.p.p. 4, 12 lett. c;
3) l’avere, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell’evento(3);
4) l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone 576 comma 1 n. 2, 577 comma 1 n. 4;
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa(5);
6) l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato 576 comma 1 n. 3, 576 comma 2; c.p.p. 296;
7) l’avere, nei delitti contro il patrimonio [624-648; c. nav. 1135-1149], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro [481 comma 2], cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità(7);
8) l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l’aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto(8);
10) l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio(9);
11) l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità 646 comma 3, 649;
11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale(11);
11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione(12);
11-quater) l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere(13);
11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza(14);
11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative(15);
11-septies) l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni(16).
11-octies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività

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12
Q

circostanze aggravanti comuni: motivi abietti o futili

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

1) L’aver agito per motivi abietti o futili
Con motivo si intende la causa psichica della condotta, cioè l’impulso che induce il soggetto ad agire o ad omettere di agire.

Il motivo è considerato:
- abietto, quando appare turpe, ignobile, totalmente spregevole econdo il comune sentire.
[es. omicidio dell’amante dell’ex coniuge non per gelosia ma per spirito punitivo rispetto l’ex coniuge stesso]
- futile, quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno cosi lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa, tanto da potersi determinare, più che una causa determinante, un pretesto o una scusa per dare all’agente sfogo al suo impulso criminale [Cass. Pen.]
[Quindi una sproporzione tra movente ed azione criminosa]

ACCERTAMENTO MOTIVI ABIETTI E FUTILI
L’accertamento dei motivi abietti e futili richiede un confronto con il comune sentire, la moralità media delle generalità delle persone. Tuttavia, la giurisprudenza è ormai concorde a considerare sempre di più e il più possibile il caso concreto e il carattere del singolo agente, iniziando a dare rilievo anche alla cultura del reo, oltre che all’età, l’ambiente sociale, lavorativo ecc.
[es. padre musulmano che tenta omicidio della figlia perché disonorato da questa, che aveva avuto rapporti sessuali extraconiugali da minore e con un giovane di fede diversa. Non si è applicata l’aggravante perché la Corte accetta la possibilità che un azione che occupa il gradino piu basso dei valori nel sistema occidentale, possa essere più in alto nella relativa scala di altra cultura.]

NATURA DELLA CIRCOSTANZA
La circostanza aggr. com. dei motivi abietti o futili è di natura soggettiva e si giustifica nel senso che il particolare grado di perversità o di futilità del motivo a delinquere sono indici univoci dell’istinto criminale e della pericolosità dell’agente.

In contrasto con l’art. 118 che ne poneva la non comunicabilità, la giurisprudenza ne ha ammesso la comunicabilità al concorrente che abbia aderito alla realizzazione dell’evento con comportamento volontario.

Non si applica ai reati colposi in quanto si punisce una forma di volontà particolarmente riprorevole.

È compatibile con il vizio parziale di mente e con la minore età (relativamente ad una valutazione in concreto del “se l’evento è scaturito dalla condizione di infermità o al frutto dell’immaturità adolescenziale”)

Non può coesistere con l’attenuante della provocazione, poiché le due circostanze sono sintomatiche di stati d’animo contrastanti

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13
Q

circostanze aggravanti comuni: reato per eseguirne/occultarne un altro o per profitto/impunità di un altro

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

2) L’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato
In questo caso si ha:
- una connessione tra reati teleoologica, che avviene quando il reato è commesso AL FINE di eseguirne un altro
(es. porto d’armi per commettere omicidio)
- connessione tra reati consequenziale che avviene quando il reato è commesso al fine di occultarne un altro ovvero assicurare a se o ad altri il prezzo , il prodotto, il profitto o l’impunità di altro reato
(es. omicidio di testimone; occultamento di cadavere dopo omicidio)

Si punisce il reato-mezzo in maniera più grave in forza del fine dell’agente e della sua maggiore pericolosità. [Qualora il reato-fine si concretizzasse, si avrebbe concorso di reati]

Ha natura soggettiva, pertanto non si estende ai concorrenti

COMPATIBILITÀ CON L’IPOTESI DI REATO CONTINUATO (IN CONCORSO FORMALE)
Si discute la compatibilità con l’ipotesi all’art. 81 co2. Entrambe le ipotesi influiscono sull’aumento di pena, ma mentre il 61co2 esprime la maggior capacità criminosa in virtuà di un dolo piu intenso, il 81co2 ha la funzione di ridimensionare la pena escludendo il cumulo materiale (logica del favor rei). Inoltre, nel 81co2 si richiede la presenza di un comune piano criminoso per i reati, cosa che può mancare nel 61co2 (es. carabinieri pag. 544)

ART. 81 CO2 - Concorso formale. Reato continuato
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni(4), esecutive di un medesimo disegno criminoso(5), commette anche in tempi diversi(6) più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge(7).

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14
Q

circostanze aggravanti comuni: colpa con previsione

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

3) L’aver agito nei delitti colposi nonostante la previsione dell’evento
L’aggravante riguarda il caso della colpa cosciente.

Ha chiaramente natura soggettiva, riferendosi al grado della colpa, e quindi non è comunicabile ai concorrenti.

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15
Q

circostanze aggravanti comuni: adoperazione di sevizie o azione con crudeltà verso persone

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

4) L’aver adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone
Tale circostanza aggravante ricorre quando le modalità della condotta esecutiva evidenziano la volontà di infliggere alla vittima patimenti che esulano il normale processo causale di produzione dell’evento ed estrinsecano un quid pluris di violenza rispetto all’attività necessaria ai fini della consumazione del reato.

L’aggravante trova giustificazione nella riprorevolezza della condotta dell’agente, rivelatrice di indole malvagia e priva del senso di pietà più elementare.
[Es. reiterazione dei colpi inferti rileva solo se non funzionale alla configurazione del reato ma alla volontà di infliggere sofferenze gratuite inutili e ulteriori alla fattispecie di reato]

Essendo collegata all’indole malvagia dell’agente, ha natura soggettiva, e quindi in linea di principio non è comunicabile agli altri concorrenti. Tuttavia, la giurisp. di legittimità ne ha rinvenuto una comunicabilità per il concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell’evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell’azione esecutiva posta in essere dall’autore materiale del delitto.

È incompatibile per lo stesso motivo con i delitti colposi, ma ben compatibile con il tentativo di omicidio “qualora le modalità del reo siano rivelatrici dell’intenzione di arrecare patimenti eccedenti il normale meccanismo causale impiegabile nella vicenda per provocare la morte della vittima e dare soddisfazione ai propri istinti immorali e crudeli”.

Compatibile con attenuante della provocazione.

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16
Q

circostanze aggravanti comuni: minorata difesa

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

5) L’aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa
Tale circostanza aggravante si caratterizza per il fatto che il soggetto agente, a conoscenza della situaizone di vulnerabilità della vittima, dovuta a circostanze:
- di tempo, es. pubblica calamità
- di luogo, es. assenza di tutti i condomini a ferragosto
- di persona, es. ubriachezza o deficienza psichica
se ne sia approfittato per commettere il reato.

Si richiede quindi che l’agente si approfitti di situazioni che abbiano ridotto, ostacolato o reso più difficile, pur senza renderla impossibile, la difesa del soggetto passivo, agevolando la commissione in concreto del reato.

Non è chiaro se abbia natura oggettiva, attenendo alle modalità dell’azione (in quanto l’aggravamento è dato per supplire alla minorata difesa), o soggettiva (in quanto si voglia aggravare il dolo, a seguito della volontà particolarmente riprorevole)

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17
Q

La giovane età o l’età avanzata sono ricomprese tra le ragioni che possono far costituire l’aggravante comune della minorata difesa?

A

Si, ma non in modo automatico, dovendosi esaminare se la condizione di giovane età/età avanzata sia accompagnata da fenomeni di decadimento o indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, tali da determinare un diminuito apprezzamento critico della realtà, favorendo la realizzazione dell’evento.

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18
Q

circostanze aggravanti comuni: reato durante sottrazione volontaria da mandato di arresto

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

6) L’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato

Tale circostanza non include le situazioni di chi volontariamente si sottrae a provvedimento che abbia disposto arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di dimora (non può neanche interpretarle il giudice in quanto sarebbe analogia in malam partem, per cui vige divieto)

Ai fini della configurabilità, si richiede che il soggetto si sia sottratto volontariamente al provvedimento restrittivo, quindi consapevolmente di essere ricercato (conoscenza non presunta, va accertata in base a dati oggettivi o soggettivi)

La ratio dell’aggravante è quella di punire il maggior grado di ribellione nei confronti dell’ordinamento, insito nel comportamento di colui che non solo si sottrae ai provvedimenti restrittivi della libertà personale, ma commette altresì nuovi reati.

Ha natura soggettiva, ergo non è estendibile ai concorrenti

Non si applica ai reati di omicidio e lesioni personali, in quanto è gia prevista come aggravante speciale.

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19
Q

circostanze aggravanti comuni: danno patrimoniale di rilevante gravità

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

7) L’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità

Tale circostanza si applica a tre categorie di delitti:
- delitti contro il patrimonio (Titolo XIII, Libro II)
- delitti che comunque offendono il patrimonio (es. reti plurioffensivi, dove l’offesa al patrimonio vi rientra accanto ad altri reati)
- delitti determinati da motivi di lucro (es. reati in cui l’offesa al patrimonio avviene in via riflessa o congiunta, come nei reati societari o tributari)

Per delimitare l’applicazione, altrimenti troppo estensiva, dell’aggravante in esame, si richiede un’interpretazione restrittiva del danno patrimoniale. E infatti, la disposizione limita l’applicazione dell’aggravante al caso di danno patrimoniale di rilevante gravità.

La rilevante gravità va considerata secondo un criterio oggettivo, rispetto al valore del danno, e secondo un criterio soggettivo, ossia rispetto al valore del danno in relazione alla persona (es. di danno non ingente ma enorme per un soggetto che versa in condizioni di difficoltà economica)

Inoltre, sempre in un ottica delimitativa, il danno patrimoniale va valtuato in relazione al momento consumativo, non rilevando le vicende intervenute successivamente.

Per il reato continuato, la giurisprudenza richiede la valutazione di ogni singolo reato, e non il complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della consumazione.

Si applica anche al delitto tentato, nonostante si richieda nella disposizione che il reato debba essere “cagionato” (interpretazione estensiva)

Ha natura oggettiva

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20
Q

circostanze aggravanti comuni: l’aver aggravato le conseguenze del delitto

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

8) L’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso

Tale circostanza trae fondamento dalla precedente commissione di un delitto e si integra attraverso un’autonoma e successiva condotta con la quale l’agente abbia in concreto aggravato, o anche solo tentato di aggravare, le conseguenze del precedente delitto.
[es. rimozione della fasciatura alla ferita per provocare un’emorragia o infezione]

Seguendo la lettera dell’aggravante, è esclusa l’applicazione ale contravvenzioni

Tra le conseguenze del delitto, si devono ricomprendere gli effetti diversi e ulteriori rispetto all’offesa del bene giuridico tutelato

L’aggravante comune si applica a qualsiasi delitto, consumato o tentato, colposo o doloso.

Se la condotta aggravante è tale da configurare un altro delitto, non si applica l’aggravante ma la pena per quel reato doloso.

Ha carattere misto, essendo che rileva sia l’indice di maggiore proposito crimonoso, ma anche l’entità del danno. Pertanto, la comunicabilità ai concorrenti si applicherà a seconda che la componente oggettiva o soggettiva prevalga nel caso concreto.

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21
Q

circostanze aggravanti comuni: esercizio distorto di poteri, funzioni o qualità

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

9) L’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero dalla qualità di minostro di un culto

La circostanza in esame tratta dell’esercizio distorto di poteri, funzioni o qualità, in cui rileva la violazioen di specifici obblighi funzionali, rispetto a tre categorie di soggetti:
a) pubblici ufficiali (357)
b) incaricati di pubblico servizio (358)
c) ministri di culto di una qualsiasi confessione religiosa

Per configurarsi, è necessario che l’agente abbia fatto uso dei propri poteri per finalità diverse da quelle istituzionali trasmodando i limiti imposti dalla legge (abuso di potere) o abbia violato uno specifico dovere rientrante nei propri obblighi funzionali (violazione di doveri
Rileva quindi un certo carattere di strumentalità della propria funzione, approfittandosi della posizione ricoperta per facilitare la commissione dell’illecito.

Si richiede la consapevolezza dell’abuso di potere o della violazione di doveri.

Non si applica nei reati in cui l’abuso o la violazione siano elementi costitutivi del fatto (es. delitti di concussione o peculato)

Ha carattere oggettivo perché inerente alla modalità di disvalore della condotta.

22
Q

circostanze aggravanti comuni: reato contro pubblico ufficiale, ministro di culto o agente diplomatico

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

10) L’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivstita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio

Tale circostanza mira a salvaguardare soggetti qualificati in virtù della peculiare funzione (di rilievo sia interno che internazionale) che essi esercitano:
- pubblico ufficiale (357)
- incaricato di pubblico servizio (358)
- ministro di culto
- agente diplomatico o consolare

L’agente deve aver commesso il fatto durante lo svolgimento delle funzioni, o in un momento diverso ma ricollegabile a queste (es. non se si lesiona un sacerdote per lite legata ad una proprietà)

Per via della presenza della locuzionne “contro” e non “in danno”, si ritiene compatibile tale circostanza con i soli reati dolosi, e quindi la necessità che l’agente sia a conoscenza delle qualità o delle funzioni del soggetto passivo. Inoltre, per le stesse ragioni, trova applicazione a prescindere dagli effetti dannosi che tale condotta possa vaer generato.

Per configurarsi, non deve costituire fattispecie di reato autonoma (es. resistenza a pubblico ufficiale 337), ne rappresentare un’aggravante speciale

Ha carattere oggettivo

23
Q

circostanze aggravanti comuni: abuso di autorità, relazioni domestiche o di ufficio ecc.

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

11) L’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità

Questa circostanza, di natura soggettiva, si applica ai casi di “abuso di fiducia”.

La ragione dell’aggravamento risiede nella necessità di tutelare i rapporti di lavoro, di convivenza e di famiglia, all’interno dei quali si possono creare dele situazioni in cui vi possa essere una certa sovraesposizione di determinati interessi vulnerabili e che la peculiarità delle relazioni possa facilitare la realizzazione del reato.

Per abuso di autorità si intende l’approfittarsi da parte di un soggetto della propria situazione di preminenza o superiorità rispetto ad altro soggetto. Qualora la relazione abbia costituito occasione per il verificarsi dei fatti, si potrebbe configurare interferenza con l’aggravante della minorata difesa.

Per relazione domestica, invece, si intende quella inerente alla famiglia intesa in un’ampia accezione, anche in assenza di parentela o coabitazione (es. badante di persona anziana)

Per relazione d’ufficio s’intende ogni tipo di rapporto che s’instaura fra soggetti che svolgono la propria attività in uno stesso ambiente lavorativo, sia pubblico che privato, non essendo necessario che l’agente e la vittima appartengano al medesimo ufficio.

Per relazione di prestazione d’opera, si intende l’ipotesi di contratto di lavoro, come tutti i rapporti giuridici che implichino un obbligo di facere dove persista un rapporto di fiducia, a nulla rilevando la presenza di un vincolo di subordinazione

Per relazione di coabitazione, si intende qualsiasi forma di convivenza non sporadica, ma continuativa tra più individui nel medesimo luogo (es. reato commesso da ricoverato in ospedale ai danni di altro ricoverato)

Per relazione di ospitalità, si considera ospite chi è accolto, anche saltuariamente o momentaneamente, nella sfera domestica di altra persona o in luogo da questa destinato all’esplicazione di attività di vita privata con il suo consenso (es. furto ai danni di altri ospiti o dello stesso ospitante)

24
Q

circostanze aggravanti comuni: clandestinità

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

11-bis) L’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente in territorio nazionale
Tale circostanza, introdotta nel 2009, è stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale perché in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. (lo straniero irregolare deve rispondere penalmente al pari di un cittadino italiano o UE) e in contrasto con il principio di offensività all’art. 25 Cost., costituendo tale aggravante una presunzione generale di pericolosità maggiore sulla base di qualità personali e non per le condotte tenute

25
Q

circostanze aggravanti comuni: contro minore in istituti di istruzione

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

11-ter) L’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione

Tale circostanza, introdotta nel 2009, è circoscritta ai soli delitti contro la persona.

La ratio della norma è quella di apprestare una maggior tutela nei confronti dei minori dalle aggressioni che avvengono negli istituti di istruzione (scuole) o di formazione (oratori, scuole di danza, musica …), come i fenomeni di pedofilia o bullismo.

Il soggetto passivo è necessariamente un minore di anni diciotto

Il fatto deve essere commesso all’interno o nelle adiacenze dei luoghi indicati.

L. adiacente, x ess tale, deve essere funzionalmente colleg. all’istit.

26
Q

circostanze aggravanti comuni: delitto non colposo in misura alternativa alla detenzione

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

11-quater) L’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere
Tale aggravante, introdotta nel 2010, si applica ai delitti non colposi commessi durante il periodo in cui il condannato è ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere, in ragione del maggior disvalore della condotta che viola l’affidamento riposto dalle istituzioni attraverso l’ammissione a tali misure (affidamento a servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà)

Non si applica al delitto di evasione realizzato dalla persona ammessa ad una misura alternativa in quanto tale circostanza si configura come elemento costitutivo di tale reato.

Si applica invece qualora il reato sia diverso dall’evasione, ad es. una violazione di domicilio.

Potrebbe altresì configurarsi un concorso apparente di circostanze, tra la circostanza in questione e la recidiva aggravata (99 co2). Per non violare il principio del ne bis in idem sostanziale, sarà il giudice in relazione al caso concreto a valutare quale applicare, considerando anche la maggiore sanzione prevista dal 99.

27
Q

circostanze aggravanti comuni: reati contro la libertà personale in presenza o danno di minore o donna in gravidanza

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

11-quinquies) L’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità personale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’art. 572, commesso il fatto in prsenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza
L’aggravante in esame, intodotta nel 2013, ispirandosi alla Convenzione di Istanbul (prevenzione. elotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), riguarda la commissione del fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza in relazione ad una serie di delitti non colposi:
1) delitti contro la vita e l’incolumità individuale (575-593)
2) delitti contro la libertà personale (605-609-undecies)
3) delitti di maltrattamento in famiglia (572)

L’aggravante si applica ai fatti commessi in danno come anche a quelli commessi nella sola prseza del minore, cosi che il uso mero assistere del delitto comporta la sua aggravante.

Si riconosce cosi la tutela dei minori per la violenzza assistita nei confronti di figure di riferimento, o su altre affettivamente significative.

28
Q

circostanze aggravanti comuni: reato ai danni di persone ricoverate

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

11-sexies) L’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative
L’aggravante comune in esame, introdotta nel 2018 (Legge Lorenzin), mira a reprimere tutte quelle pratiche di malasanità e di abuso alle quali gli ospiti-pazienti delle strutture in questione sono particolarmente esposti.

Per via della delicatezza dell’aggravante, la portata dell’aggravante è stata circoscritta ai soli delitti non colposi e reati avvenuti in determinate strutture.

La ratio della norma è tutelare i soggetti passivi che si affidino alle cure e all’accudimento di cui hanno bisogno in tali struttur.

Può essere interpretata come una sotto-categoria della minorata difesa e presenta alcune caratteristiche del’abuso di autorità.

29
Q

circostanze aggravanti comuni: reati in occasione di manifestazioni sportive

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

11-septies) L’avere commesso il fatto in occasione di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni
Circostanza introdotta nel 2019 nel Decreto Sicurezza bis

30
Q

circostanze aggravanti comuni: reati con violenza o minaccia in danno degli esercenti professioni sanitarie

A

[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]

11-octies) L’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività
Tale circostanza, introdotta nel 2020, mira a tutelare gli esercenti una professione sanitaria, a contrasto dei ripetuti episodi di cronaca giudiziaria relativi all’emergenza COVID-19

31
Q

[4] Le circostanze attenuanti comuni

Le circostanze attenuanti comuni in generale

A

Le circostanze attenuanti comportano:
- una diminuzione quantitativa della pena prevista per il reato base [c. a. ad efficacia comune]
- l’applicazione di una pena di specie diversa da quella prevista per il reato semplice che va a vantaggio del reo [c. a. ad efficacia speciale]

L’art. 62 prevede l’elenco delle circostanze attenuanti comuni, cosi definite perché applicabili ad un numero indefinito di reati (cioè per tutti i reati con cui non siano incompatibili)

ART. 62 - Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale(1);
2) l’aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui(2);
3) l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza(3);
4) l’avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità(4);
5) l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa(5);
6) l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati(6).

32
Q

Differenza tra circostanze attenuanti e elementi differenziali attenuanti della fattispecie

A

Gli elementi differenziali attenuanti (o degradanti) della fattispecie costituiscono elementi essenziali che il legislatore introduce nel tipo per graduare la fattispecie mitior rispetto alla gravior.

Al contrario, le circostanze attenuanti, svolgono il più limitato compito di fattori extraedittali della cornica di pena di un processo di maggiore concretizzazione della sanzione rispetto al fatto base.

La differenza è evidenziata in tema di errore:
- ai sensi del 59 co3, se l’agente crede per errore che esistano circ. attenunanti (o aggravanti), queste NON sono valutate a favore di lui
- ai sensi del 47 co2, se l’errore cade su un elemento differenziale degradante si ritiene vada applicata la lex mitior

33
Q

circostanze attenuanti comuni: motivi di particolare valore morale o sociale

A

[Ai sensi dell’art. 62cp, attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:]

1) L’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale
Se l’illecito penale è stato compiuto con motivazioni che possono essere ritenute socialmente o moralmente apprezzabili, l’ordinamento riconosce un’attenuazione di pena corrispodnente alla commissione del fatto.

motivi di particolare valore morale: corrispondono ad una valutazione positiva che il contesto sociale riconosce secondo parametri ampiamente accettati in un dato momento storico, in base alla morale collettiva consolidata.
[es. eutanasia per pietà - omicidio del parente per pietà in quanto sofferente x malattia terminale]

motivi di particolare valore sociale: corrispondono a obiettivi propri della società. Si ricavano, in primis, dai principi costituzionali, ma anche da quelli sovranazionali.

In generale, tale attenuante può essere riconosciuta solo quando il fatto criminoso risulti motivato da pulsioni suscettibili di riscuotere incondizionato e generale apprezzamento.

Deve sussistere in ogni caso un rapporto di rispondenza-congruenza tra azione commessa e motivo dell’agente.

Ha natura soggettiva (non comunicabile ai concorrenti ex 118)

Si ritiene compatibile con la premeditazione

La giurisprudenza tende a confondere l’azione con la motivazione, escludendo spesso l’attenuante facendo leva sulla gravità oggettiva del reato.

L’azione però non sarà mai suscettibile di condivisione della collettività, ma solo la motivazione.

34
Q

circostanze attenuanti comuni: provocazione

A

[Ai sensi dell’art. 62cp, attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:]

2) L’aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui
La circostanza attenuante comune in esame si fonda su due elementi collegati tra loro da un nesso di causalità e di conseguenzialità reattiva:
a) Elemento oggettivo, che la reazione scatenata da un fatto ingiusto altrui [Ingiustizia obiettiva, non percepita tale solo dall’agente]
b) Elemento soggettivo, che tale fatto provochi lo stato d’ira dell’agente

Ne conseguen, vista la conseguenzialità, una incompatibilità ontologica con la premeditazione

Si ritiene che sia sufficiente che tra azione ingiusta e reazione permanga lo stato d’ira, non che avvengano immediatamente.

Non si applica allorché la reazione ingiusta sia eccessiva e inadeguata rispetto all’episodio dalla quale trae spunto, facendo in caso contrario propendere per l’esistenza di uno stimolo psichico diverso, connotato da sentimenti di rancore o vendetta.

Ha natura soggettiva

35
Q

circostanze attenuanti comuni: folla in tumulto

A

[Ai sensi dell’art. 62cp, attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:]

3) L’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o deloinquente per tendenza

L’attenuante si fonda sulla situazione di diminuita resistenza psichica che sia stata determinata da una reazione improvvisa, violenta e rumorosa che scaturisce da una riunione imponente e fuori controllo di individui che abbia generato per tale motivo un** concorso di emozioni condizionati la condotta dei singoli**.

Per la sua configurazione, è necessaria la sussistenza di una serie di elementi:
- presenza di una folla in tumulto, ossia di una manifestazione improvvista, disordinata, violenta e rumorosa
- nesso di causalità tra azione criminosa e suggestione della folla, nel senso che la prima sia effetto dalla seconda e non si sarebbe prodotta al di fuori della sua sfera di influenza
- mancata premeditazione della commissione del fatto, ossia che la commissione sia stata predisposta in precedenza IN OCCASIONE, e non a causa. Non rileva la precedente volontà di parteciparvi.

Si predispongono altresì due limiti applicativi della circostanza:
- OGG: non si applica in caso di condotta compiuta nell’ambito di una situazione di illegalità (es. all’interno di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità)
- SOGG: non si applica nei confronti di chi, essendo già stato qualificato come delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza, possa rinvenire ulteriori spinte criminogene nelle situazioni di folla in tumulto.

Ha natura soggettiva

36
Q

circostanze attenuanti comuni: danno patrimonale lievissimo

A

[Ai sensi dell’art. 62cp, attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:]

4) L’avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità

L’attenuiante si applica, come contraltare dei quella previta all’art. 61 n.7, in due ipotesi:

a) Quando il danno patrimoniale cagionato sia lievissimo (di speciale tenuità), valutato su base oggettiva, del valore, e su base soggettiva, nei confronti della situazione patrimoniale della vittima. Si applica al furto e agli altri reati contro il patrimonio, seppur tentati, qualora si accerti da elementi di fatto che il danno sarebbe stato comunque di speciale tenuità.
[PENA: individuazione pena massima per delitto + riduzione minima per forma tentata]

b) Quando (1) il** lucro perseguito o conseguito dall’agente** sia di speciale tenuità e (2) l’evento dannoso o pericoloso determinato dalla condotta sia anch’esso di speciale tenuità

Ha natura oggettiva

37
Q

circostanze attenuanti comuni: concorso della persona offesa

A

[Ai sensi dell’art. 62cp, attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:]

5) L’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa
Tale attenuante si applica nelle ipotesi in cui il concorso della persona offesa, pur non essendo necessario per la sussistenza del reato, abbia tuttavia contribuito in concreto al verificarsi dell’evento.

Per la sua configurazione si richiede l’intervento del soggetto offeso nel decorso causale e il consenso di questi nel concorrere alla produzione dell’evento medesimo.

Non rilevano i casi in cui il comportamento della vittima sia stato solo movento o il caso in cui il fatto doloos della persona offesa sia causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (in quest’ultimo caso, 41 co2)

Per la giurisprudenza, non si applica al caso dei delitti sessuali verso minori o incapaci di intendere e di volere (consenso non rileva)

Ha natura oggettiva.

41 co2 Concorso di cause
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento(2). In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita(3).

38
Q

circostanze attenuanti comuni: risarcimento/restituzione o rimozione/attenuazione delle conseguenze del reato, prima del giudizio

A

[Ai sensi dell’art. 62cp, attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:]

6) L’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati

L’attenuante in esame PREMIA il comportamento di chi, prima del giudizio, cerchi di rimuovere le conseguenze del reato.

Si considerano due ipotesi tra loro alternative, ove la fattispecie in entrambe richiede che il comportamento dell’agente sia intervenuto post delictum ma prima dell’instaurazione del giudizio:

PRIMA IPOTESI CIRCOSTANZIALE
Si applica allorché l’agente abbia, prima del giudizio, riparato intermaente il danno, mediante risarcimento di esso o, ove sia possibile, mediante le restituzioni.

Si stimola cosi il reo ad eliminare gli effetti dannosi del reato.

Per integrarsi tale ipotesi, si richiede che la riparazione del danno, patrimoniale o non, debba essere VOLONTARIA, EFFETTIVA (non semplice promessa) e INTEGRALE (intero ammontare e verso tutte le vittime)

Qualora la persona offesa rifiuti il ristoro del danno, la giurisprudenza ritiene che se si tratta di un’offerta reale e seria (ritenuta dal giudice adeguata), l’attenuante possa comunque integrarsi.

SECONDA IPOTESI CIRCOSTANZIALE
Consiste nel fatto che il soggetto si sia adoperato in modo spontaneo per rimuovere o attenuare le conseguenze del reato o abbia partecipato ad un programma di giustizia riparativa concluso con esito positivo (ultima ipotesi introdotta dalla riforma Cartabia)

Presupposto fondamentale per tale ipotesi è la mancata distruzione del bene giuridico (in caso contrario non potrebbero rimuoversi o attenuarsi le conseguenze)

Non si richiede l’effettiva riparazione integrale, ma solo che il soggetto si sia adoperato efficacemente e spontaneamente, per eliminare o attenuare le conseguenze del reato.

[Deve essere una condotta EFFICACE, cioè effettuata con mezzi idonei e serietà, tale da comportare almeno una parziale attenuazione delle conseguenze del reato.]
[Deve essere una condott SPONTANEA, ossia non scaturita da ragioni opportunistiche o pressioni esterne, o dalla legge (come per l’automobilista che soccorre il pedone investito)]

Le conseguenze del reato devono essere diverse dal danno risarcivile (es. trasporto del ferito in ospedale o ritrattazione della calunnia)

Inoltre, si deve versare […]fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56[…]. Pertanto, le conseguenze del reato sono quelle derivanti dal reato consumato, o tentato quando tale comma non sia applicabile non essendo piu possibile la consumazione

Ha natura oggettiva, quindi si comunica

In taluni casi, il ravvedimento operoso configura CAUSA DI NON PUNIBILITA’

Con la c.d. Riforma Cartabia, che ha notevolmente inciso in tema di giustizia riparativa, è stata inserita un’ulteriore ipotesi di circ. att. com. consistente nell’aver partecipato ad un programma di giustizia riparativa concluso con esito positivo e, ove l’esito positivo comporti l’assunzione di impegni comportamentali, la circostanza sussiste solo qualora gli impegni vengano rispettati.

Un risarcimento del danno non integrale può configurare il riconocimento di attenuanti generiche

56 COMMA 4 - Delitto tentato
Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà 62 n. 6(9)(10).

39
Q

Nella prima ipotesi di cui all’art. 62 n.6, si applica comunicabilità dell’attenuante?

A

L’attenuante che si applica allorché l’agente abbia, prima del giudizio, riparato intermaente il danno, mediante risarcimento di esso o, ove sia possibile, mediante le restituzioni, nonostante la natura oggettiva, si comunica ai concorrenti per due ragioni:

  • la finalità della norma è quella di assicurare una tutela risarcitoria completa e tempestiva, a prescindere dall’atteggiamento del reo
  • sarebbe impari ritenere applicata l’attenuante ad alcuni dei danneggianti solo in virtù delle loro facoltà economiche
40
Q

Le circostanze attenuanti generiche

A

Le circostanze attenuanti generiche, caratterizzanti il Codice Zanardelli, furono introdotte nel nuovo Codice Rocco solo nel 2005. La mancata previsione iniziale era dettata dalla visione di maggiore rigorosità di tutta la materia e anche per andare a contrasto di uno sbilanciamento tra aggravanti e attenuanti.

Ai sensi del 62-bis, *“il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena

Tali attenuanti si giustificano in ordine alla necessità di adeguare il disvalore del fatto a in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni di esso.

Si tratta di circostanze indeterminate e non tipizzate, diverse da quelle previste dalla legge, che possono essere prese in considerazione (individuate, non necessariamente applicate) dal giudice indipendentemente dalle circostanze previste dal 62, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Secondo la Cassazione, le attenuanti generiche non sono da intendersi come una benevola concessione del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente dalla legge, tali da esigere una più incisiva considerazione in vista di una riduzione di pena che altrimenti non spetterebbe.

Si tratta quindi di circostanze discrezionali, ma non facoltative, dovendo il giudice comunque motivarne la concessione o il rifiuto.

Esempi: confessione spontanea del colpevole, corretto comportamento processuale, collaborazione prestata nelle indagini, altre situazioni di manifesto ravvedimento, gli stati emotivi o passionali

Non sono qualificabili come soggettive od oggettive, in virtà della loro mancata codificazione. Bisognerà quindi avere riguardo alla concreta situazione analizzata dal giudice.

Secondo il co.3, poi, in ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato (STATO DI INCENSURATEZZA) non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma [introdotta dal decreto sicurezza]

In generale, tale articolo va considerato un’appendice dell’art. 133 (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena) che permette al giudice di scendere anche al disotto del minimo edittale.

Le attenuanti generiche sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62 (circostanze attenuanti comuni).

ART. 62 BIS - ATTENUANTI GENERICHE
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni(2).

In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma(3)(4).

41
Q

Il giudice può valutare uno stesso elemento ai fini della determinazione della pena-base e della concessione delle circostanze attenuanti generiche / dell’applicazione di attenuanti comuni e dell’applicazione di un’attenuante generica?

A

Il problema della “doppia valutazione” per:
-la determinazione della pena-base e la concessione delle circostanze attenuanti generiche
- l’applicazione (o diniego) di attenuanti comuni e la coincessione di un’attenuante generica

si risolve sulla base di due fondamentali principi:
- il ne bis in idem sostanziale, per il quale il medesimo elemento non può essere valutato più volte* ad un identico fine*
- principio di integrale valutazione giuridica, per il quale un medesimo elemento deve essere valutato sotto tutti gli aspetti giuridicamente rilevanti

La Cass. espone che “la valutazione sotto due diversi profili della stessa situazione di fatto non costituisce violazione ne del 133, ne del ne bis in idem sostanziale”

[Parte su recidiva reiterata fine pag. 572->573]

42
Q

[6] L’error in persona

L’error in persona

A

L’art.60 cp, riguardante l’ipotesi di errore sulla persona dell’offeso, oltre a rappresentare una norma di comportamento rispetto agli ordinari criteri di imputazione delle circostanze, svolge la funzione di integrare la disciplina dell’aberratio ictus.

Mentre nell’aberratio ictus (offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta (82)) l’azione dell’agente è materialmente rivolta verso un soggetto e poi, per errore, subisce l’azione un altro soggetto (errore-inabilità), nell’ipotesi di error in persona (60) l’agente materialmente agisce contro un soggetto che, per un errore di rappresentazione, viene scambiato con la persona che andava offesa (errore-motivo).

Nell’aberratio ictus si ha un rapporto a tre soggetti, mentre l’error in persona si sostanzia nell’errore sulla persona dell’offesa

La disciplina del 60 dispone che:
- Nel caso di error in persona, non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
- Nel caso di error in persona, sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Nel comma 3 poi, in deroga a quanto detto sinora, in una logica di repressione di determinati delitti, come quelli a sfondo sessuale, che: le disposizioni nel presente articolo non si applicano se si tratta di circostanze che riguardano l’età [539] o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa

[Discorso sul 609 sexies da leggere, tutta la pagina 575]

ART. 60 - Errore sulla persona dell’offeso (ERROR IN PERSONA)
Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato(1), non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti(2).

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l’età [539] o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa

ABERRATIO ICTUS: si riferisce a un’ipotesi d’errore nella fase esecutiva di un reato, che si verifica quando il reo offende una persona diversa dalla vittima designata.

43
Q

[7] Il giudizio di bilanciamento ed il concorso di circostanze

Quali norme regolano il concorso di circostanze?

A

Il fenomeno del reato pluricircostanziato viene disciplinato da diverse norme sistematicamente previste all’interno del codice penale, tra queste:
- 63, in tema di concorso omogeneo di circostanze
- 66 e 67, che stabiliscono i limiti relativi agli aumenti e alle diminuzioni in caso di concorso di più circostanze
- 68, riguardante il concorso apparente di fattispecie circostanziali
- 69, concernente il concorso eterogeneo di circostanze aggravanti ed attenuanti

44
Q

Concorso omogeneo di circostanze

A

[63]
Può configurarsi concorso omogeneo di circostanze quando a concorrere siano più circostanze tutte attenuanti o tutte aggravanti tra di loro

Si dispone una disciplina differenziata nel caso in cui il concorso omogeneo avvenga tra:
- circostanze ad effetto comune: qualora le circostanze comportino una variazione o diminuzione frazionaria inferiore o uguale a 1/3, l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione precedente [co.2]

  • circostanze ad effetto speciale: qualora le circostanze comportino:
    1) un AUMENTO della pena superiore a 1/3, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave ma il giudice può aumentarla [co.4],
    2) una DIMUNUZIONE della pena superiore a 1/3, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla [co.5]

[In tema di prescrizione pag 577, non è chiaro come rileva nel discorso, chiedi a qualcuno]

In tema di concorso omogeneo tra circ. ad effetto comune e circ. autonoma o ad effetto speciale, si dispone nel 63 che il giudice debba applicare gli aumenti/diminuzioni derivanti dalla prima solo dopo aver computato la circ. ad effetto speciale.

x det.. la +/- grave aggr. ci si basa su valut.astr. del legislat. (577)

ART. 63 - Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire(1).

EFF. COM.
Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione precedente(2).

CIRC. AD EFF. SPEC
Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.

EFF. SPEC. AGGR.
Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

EFF. SPEC. ATT.
Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.

45
Q

Limiti relativi agli aumenti e alle diminuzioni in caso di concorso di più circostanze

A

Gli artt. 66 e 67 pongono dei limiti relativi agli aumenti e alle diminuzioni in caso di concorso di più circostanze

L’art. 66 pone una differenziazione tra concorso di circostanze aggravanti ad effetto comune e concorso di circostanze aggravanti ad effetto comune o speciale:
- dispone il limite dell’aumento del triplo previsto dalla legge per il reato base sempre che, trattandosi di circostanze ad effetto comune, si proceda a cumulare materialmente i singoli aumenti di pena previsti dalle aggravanti in concorso.
- dispone che, al contrario, nel concorso con/di circostanze ad effetto speciale, si applicherà l’aumento di pena previsto dalla circostanza più grave.
- pone dei limiti speciali agli aumenti di pena per reclusione (non oltre i 30 anni), arresto (5 anni) e pena pecuniaria (determinato ammontare)

L’art. 67 prevede limiti derivanti dal concorso di circostanze attenuanti, per cui la pena non può essere inferiore a
- 10 anni di reclusione nel caso di ergastolo
- 1/4 rispetto alla pena-base (limite generico)

ART. 66 - Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti
Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, né comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto;
3) e, rispettivamente, euro 10.329 o euro 2.065, se si tratta della multa o dell’ammenda; ovvero, rispettivamente, euro 30.987 o euro 6.197, se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo.

ART. 67 - Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti
Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore;

1) [ABROGATO a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte];
2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.
Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto

46
Q

Concorso apparente di fattispecie circostanziali

A

L’art. 68, nel rispetto del principio del ne bis in idem sostanziale, dispone limiti alla stessa configurabilità del concorso omogeneo di circostanze, laddove, in relazione allo stesso fatto, a concorrere siano più circostanze poste in un rapporto di continenza.

In altri termini, il limite opererà qualora la circostanza contenga in se l’altra circostanza, presentando un quid pluris.

Qualora a concorrere siano più circostanze aventi lo stesso peso sanzionatoria, verrà applicato l’art. 15, che prevede l’applicazione della legge speciale rispetto a quella generale, ma finche sono diverse si applica l’art. 68, per cui si applica la circostanza aggravante, o attenuante, che prevede il maggior aumento, o diminuzione, di pena.

ART. 68 - Limiti al concorso di circostanze
Salvo quanto è disposto nell’articolo 15(1), quando una circostanza aggravante comprende in sé un’altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un’altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

47
Q

Concorso eterogeneo di circostanze

A

Molto più frequente del concorso omogeneo di circostanze è il concorso eterogeneo di circostanze, che comporta, ai sensi del 69, la necessità di procedere ad un giudizio di bilanciamento

Il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario, ossia presuppone una valutazione complessiva di tutte le circostanze concorrenti, siano esse ad effetto comune o ad effetto speciale. (opera una disciplina differenziata tra le stesse solo in relazione all’applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena nell’art. 63)

Il fine del giudizio di bilanciamento è quello di individuare il disvalore complessivo dell’azione e adeguare la pena al caso concreto.

Il giudizio di bilanciamento tra circostanze consiste nel giudizio del giudice di equivalenza o prevalenza tra attenuanti e aggravanti, tre saranno quindi le ipotesi:
- prevalenti le aggravanti, si terrà conto solo degli aumenti di pena
- prevalenti le attenuanti, si terrà conto dolo delle diminuzioni di pena
- equivalenza, si elidono le agg. e le att., applicandosi solo la pena base

In linea di massima sono ammesse al bilanciamento tutte le circostanze: inerenti alla persona del colpevole, autonome, indipendenti, ad effetto speciale …
Tuttavia, nel tempo sono andate formandosi delle circostanze privilegiate, che il legislatore ha voluto espressamente sottrarre al giudizio di bilanciamento (es. Riforma Orlando)

Rispetto al comma 4, la Consulta si è più volte espressa dichiarando l’illegittimità parziale del divieto di prevalenza di attenuanti su aggravanti della recidiva reiterata. Questo perché non si terrebbe conto del caso concreto, violando principio di offensività, uguaglianza e proporzionalità della pena.

ART. 69 - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze(1).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato

Se vuoi, vedi scambio veloce tra Cassazione e Corte Cost. sul divieto di prevalenza di attenuanti su aggravanti della recidiva reiterata, prima affermato e poi incost. [579]

48
Q

[8] La recidiva

Cos’è la recidiva?

A

La recidiva è una circostanza inerente la persona del colpevole (70, co2)

La recidiva è lo status personale di chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro

La ricaduta del soggetto nel delitto è considerata dall’ordinamento quale elemnto di più intensa colpevolezza manifestata dal reo, in quanto tale persistenza nell’illecito autorizza il timore di ulteriori reati in avvenire e dimostra una maggiore insensibilità del soggetto ai richiami dell’ordinamento.

Il recidivo, infatti, a differenza del delinquente primario, esprime maggiore rimproverabilità per il compimento del proprio atto, in quanto l’esperienza ricevuta dalla precedente violazione del precetto dovrebbe aver lasciato nella sua memoria tracce tali da stimolare un superiore autocontrollo.

Si necessitano di 2 presupposti per la sua configurabilità:
- preesistente condanna con sentenza definitiva per un delitto non colposo
[Si ammette l’operatività dell’istituto anche per condanne riportate all’estero ex. 12 cp, e per quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti - sent. di patteggiamento ex. 444]
- commissione, successiva al passaggio in giudicato della precedente sentenza, di un altro delitto non colposo

Inoltre, poiché la recidiva rientra tra i c.d. effetti penali della condanna, opera anche in relazione alle condanne per le quali sia intervenuta una causa di estinzione della pena (es. amnistia propria, indulto, grazia …) ma NON nei casi in cui siano intervenute cause estintive di tutti gli effetti penali (es. riabilitazione)

Con la riforma del ‘74, si è attribuito alla recidiva carattere facoltativo, pertanto è stato rimesso al giudice il potere discrezionale nell’applicazione della stessa [99: … può essere sottoposto …], dovendo questi verificare IN CONCRETO se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprorevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore [Nuovo presupposto: valutazione della maggior attitudine a delinquere, che se riscontrata però obbliga il giudice all’applicazione]

Ha natura bidimensionale, in quanto la recidiva essere considerata:
- sotto il profilo della colpevolezza (funzione retributiva)
- sotto il profilo della capacità criminale (funzione special-preventiva)
In generale, la recidiva ha natura circostanziale, e non è fattore di commisurazione della pena

È altresì una circostanza ad effetto speciale, tranne per la recidiva semplice, perché comporta un aumento di pena superiore a 1/3.
- [Ne consegue che se tali ipotesi di recidiva concorrono con altre circostanze ad effetto speciale o con circostanze che prevedono una specie diversa, si deve applicare solo l’aumento connesso alla circostanza più grave ex. 63co4]
- [Ne consegue anche che si ha un duplice effetto peggiorativo in ordine al termine prescrizionale, più lungo sia rispetto al termine ordinario, sia in caso di atti interruttivi rispetto al termine prolungato]

Anche il termine per la concessione della riabilitazione (179), in caso di recidiva (fuorche quella semplice) è di 8 anni a fronte dei 3 ordinari.

Ha natura soggettiva, pertanto ai sensi del 118 non si comunica agli altri concorrenti

L’ultimo comma prevede uno sbarramento quantitativo all’aumento di pena applicabile a seguito della dichiarazione di recidiva. Tale norma impone che, se il cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne (o l’unica pena inflitta con la precedente condanna) è inferiore all’aumento che dovrebbe applicare il giudice per effetto della recidiva, l’aumento andrà contenuto entro tale limite.

[Per le forme di recidiva, altra flashcard]

Legge Cirielli limita solo ai reati non colposi (2005)

ART. 70 - Circostanze oggettive e soggettive
Agli effetti della legge penale:
1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso;
2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l’offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole(1).

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole [69 4] riguardano la imputabilità e la recidiva(2).

ART. 99 - RECIDIVA
Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo(1).

La pena può essere aumentata fino alla metà(2):

1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi(3).

[Particolare qualificazione delle ipotesi di cui ai quattro commi precedenti]
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva [è obbligatorio e(6)], nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto(4).

[Sbarramento quantitativo]
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo

49
Q

In che modo il giudice opera la valutazione della maggiore attitudine a delinquere del soggetto?

A

Lo fa sulla base della relazione qualificata tra precedenti del reo e nuovo illecito commesso, che deve essere concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del soggetto, facendosi riferimento a:
- natura dei reati,
- tipo di devianza di cui essi sono il segno,
- qualità e grado di offensività dei comportamenti
- distanza temporale dei fatti
- livello di omogeneitò tra questi
- eventuale occasionalità della ricaduta
- ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza

50
Q

Forme della recidiva

A

Nella formulazione del 99, sono disciplinate diverse forme di recidiva che si differenziano per il quantum di pena da aumentare alla pena da infliggere per il nuovo reato, nonché per ulteriori effetti indiretti.

RECIDIVA SEMPLICE (99co1)
Sussiste allorché il soggetto ricade nella commissione di un altro delitto non colposo (non della stessa indole).
In questo caso, il giudice aumenta di 1/3 la pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

RECIDIVA AGGRAVATA (99co2 n.1,2,3)
Sussiste quando il nuovo delitto non colposo:
- è della stssa indole (Recidiva specifica)
- è stato commesso entro cinque danni dalla condanna precedente (Recidiva infraquinquiennale)
- è stato posto in essere durante o dopo l’esecuzione della pena (Recidiva vera)
- è stato posso in essere durante il tempo in cui il reo si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena (Recidiva finta)
In questi casi, il giudice può aumentare da 1/3 alla metà. Tuttavia, se sussistono contemporaneamente pià fattispecie di recidiva aggravata (Recidiva pluriaggravata), l’aumento è fisso della metà

RECIDIVA REITERATA
Quando il soggetto già recidivo commette un altro delitto non colposo. Si distingue tra:
- Recidiva reiterata semplice: se il nuovo delitto non colposo è di indole diversa [aumento della metà]
- Recidiva reiterata aggravata: se il recidivo è già tale per precedente recidiva aggravata [aumento di 2/3]

[Disciplina differenziata per il recidivo reiterato, che è escluso a patteggiamento allargato, permessi premio della detenzione domiciliare, semilibertà …]

ART. 99 - RECIDIVA
Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo(1).

La pena può essere aumentata fino alla metà(2):
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi(3).

[Particolare qualificazione delle ipotesi di cui ai quattro commi precedenti]
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva [è obbligatorio e(6)], nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto(4).

[Sbarramento quantitativo]
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo

51
Q

Recidiva e continuazione

A

La reiterazione di reati è diversa dalla continuazione.

La prima punisce in modo più severo chi, dopo essere già stato condannato per un delitto non colposo, persiste nel suo atteggiamento criminoso.

La seconda invece prevede una disciplina di favore per il soggetto che commette più illeciti penali uniti dal vincolo di continuazione

Non sono incompatibili, in quanto la continuazione è finalizzata a riconoscere il minor disvalore della progressione, e la recidiva è funzionale a consentire la valorizzazione della oggettiva crescente pericolosità attribuibile all’agente che reitera condotte penalmente rilevanti.

Pertanto, si ammette la possibilità di applicare la continuazione anche ai reati commessi dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, congiuntamente o disgiuntamente alla recidiva.

DI RECENTE, la Cassazione nel 2010 ha assunto però na visione di incomaptibilità tra la continuazione e la recidiva, ritenendo che non possa applicarsi la recidiva una volta ritenuta la continuazione tra reato passato in giudicato e quello succesivo consumato in attuaizone del medesimo disegno criminoos.