Capitolo 3: Principi fondamentali del Diritto Tributario Flashcards

1
Q

Principi fondamentali del Diritto Tributario

A
  • Principi costituzionali: art.23 cost e art.53 cost
  • Principi generali contenuti nello Statuo del contribuente
  • Principi generali dell’Unione europea
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Q

Art.23 Cost: Riserva di legge

A

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
- Prestazione personale: Sono le varie attività di dare o fare che lo Stato può imporre ai cittadini per i fini pubblici
- Prestazione patrimoniale: Quando lo stato interviene a limitare risorse patrimoniali al singolo può farlo con un atto espresso dell’organo che direttamente esprime la volontà popolare.
Diritto all’autoimposizione: Particolare sistema di riscossione delle imposte, secondo il quale è lo stesso contribuente che provvede al versamento del tributo dovuto all’erario.

Diritto all’autoimposizione –> NO TAXATION WITHOUT RAPPRESENTATION: indefettibile( che non può venire meno) legame tra prelievo tributario e rappresentanza politica.

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3
Q

Art.23 cost Ambiti di competenza parlamentare/Affermazione della riserva di legge

A
  1. tutela della libertà individuale
  2. integrità patrimoniale
    Valori fondamentali che sono posti allo stesso livello di importanza.
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4
Q

Ratio art.23 Cost

A

Il principio di riserva ha lo scopo di rafforzare il principio di legalità in relazione a valori ed interessi fondamentali, del singolo e della collettività.
Riserva di legge idonea a:
1. Configura la subalternità del potere esecutivo a quello legislativo
2. Consentire una maggiore ponderazione della scelta politica coinvolgendo anche le minoranze
3. Assicurare trasparenza dei processi decisionali
4. Determinare il controllo di legittimità dell’atto normativo da parte della Corte costituzionale

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5
Q

Prestazione patrimoniale imposta

A

Presenza di due elementi:
1. coattività: prestazioni il cui obbligo sia previsto da un atto autoritativo (oppure da fonte contrattuale ma disciplinato in via autoritativa), adottato senza il concorso della volontà del soggetto destinatario. La coattività deve essere tale da fissare in modo autoritativo il contenuto del rapporto e quindi della prestazione stessa.
2. decurtazione patrimoniale: Attitudine della disciplina normativa a produrre ablazione del patrimonio del privato. Deriva da un sacrificio patrimoniale definitivo o ad effetto ablatorio temporaneo o parziale.

Il concetto di prestazione imposta è più ampio rispetto a quello di tributo ( decurtazione solo assoluta, a carattere definitivo, con una specifica dimensione funzionale ed una connotazione causale).

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6
Q

Prestazione patrimoniale imposta: Caratteri:

A

Si traduce in un impoverimento del singolo. La decurtazione patrimoniale può derivare sia da prestazioni che causano un sacrificio patrimoniale definitivo( tributi) sia da prestazioni il cui effetto ablatorio è solo temporaneo o parziale. (prestiti forzosi, contributi previdenziali obbligatori).

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7
Q

Natura della riserva di legge

A

Ha carattere relativo e quindi non assoluto. Quindi la materia tributaria è disciplinata anche da fonti normative secondarie.
La legge individua i criteri di riparto e quindi il concorso dei singoli alle spese pubbliche attraverso le norme sostanziali ( o impositrici). La riserva di legge individua in positivo ed in negativo( esenzioni, esclusioni/ agevolazioni fiscali) il carico tributario.
Le fonti secondarie possono intervenire a regolare la disciplina sostanziale esclusivamente per definire l’aspetto quantitativo del prelievo ( BI o aliquota).
Le norme sanzionatorie costituiscono prestazione patrimoniale imposta, vale una riserva assoluta di legge.

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8
Q

Termine legge

A

Indica sia la legge in senso formale sia gli atti aventi forza di legge:
1. Legge del parlamento
2. Decreto legislativo–> I decreti legislativi invece hanno introdotto i principali tributi dell’ordinamento.
3. Decreto legge –> E’ previsto un controllo parlamentare preventivo o successivo così si rispetta la ratio della riserva. Art.4 l.212/2000 Statuto del contribuente: Non si può disporre con decreto legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.
4. Legge regionalevedi cap 2

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9
Q

Art.4 L.212/2000 Statuto del contribuenti

A

Non si può prevedere con decreto legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

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10
Q

Riserva di legge e normi secondarie

A

Le norme secondarie sono rappresentate dai regolamenti. Possono determinare solo il quantum del prelievo entro criteri e limiti fissati dalla legge.
Tipologie:
1. Statali
2. Regionali
3. Locali

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11
Q

Art.17 L.400/1988

A

Sei tipologie di regolamenti:
1. Esecutivi –> disciplinano l’esecuzione di leggi e decreti legislativi: piena ammissibilità nel diritto tributario
2. Attuativi/Integrativi –> Completano ed integrano le norme: piena ammissibilità nel diritto tributario
4. Autonomi/indipendenti–> Manca la disciplina legislativa
5. Di organizzazione
–> Non sono ammessi in materia tributaria
6. Delegati: Non può essere emanato nelle materie coperte da riserva assoluta.

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12
Q

Art.53

A

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

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13
Q

Art.53 Cost Analisi: Collegamento tra prelievo tributario e finanziamento delle spese pubbliche; Causa giustificatrice;

A

a) Collegamento tra prelievo tributario e finanziamento delle spese pubbliche; fondamentale funzione del tributo è quella di garantire le risorse per lo svolgimento delle attività dello stati e degli altri enti territoriali. Il concorso del singolo delineato in termini di doverosità e l’interesse dello stato alla percezione dei tributi è definito interesse fiscale

b)Il carico deve essere determinato in ragione della capacità contributiva di ognuno. La capacità contributiva è causa giustificatrice del prelievo tributario, e regola la determinazione dell’an e del quantum. E questo si applica solo alle IMPOSTE e non invece alle TASSE.

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14
Q

Art.53 Cost Analisi: Componente solidaristica

A

c) Componente solidaristica con fondamenta nell’art.2 Cost. Attuazione dell’obbligo tributario è adempimento di doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale essendo strutturato per comportare maggior sacrificio economico in capo a colore che manifestano una maggiore forza economica.

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15
Q

Art.53 Analisi: Tutela del singolo consociato; uguaglianza nel prelievo fiscale

A

d) Capacità contributiva assolve all’esigenza di tutela del singolo consociato nel rapporto con lo stato. Vincoli all’intervento ablatorio autoritativo:
- di tipo formale: solo con la legge può essere intaccata l’integrità patrimoniale del singolo e possono essere assunte scelte in grado di impattare su interessi collettivi
- di tipo sostanziale: prelievo tributario legittimo esclusivamente se il soggetto manifesta forza economica e solo entro i limiti quantitativi espressi

e) Art.53 impone l’uguaglianza nel prelievo fiscale: in presenza di una medesima capacità contributiva vi deve essere uguale imposizione.

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16
Q

Capacità contributiva: Collegamento territoriale

A

Il tributo è imposto a coloro che manifestano capacità contributiva idonea a configurare un collegamento rilevante con il territorio italiano giustificando così il concorso alle spese pubbliche.
Criteri di collegamento differenti in base a pluralità di indici di manifestazione della forza economica:
- Imposte personali sul reddito: i criteri sono residenza fiscale ed il criterio della fonte per i soggetti non residenti
- Imposte indiretti: luogo in cui l’atto è compiuto ; luogo ove il consumo è avvenuto; luogo in cui è situato il patrimonio.

17
Q

Forza economica: i limiti massimi al prelievo

A
  • Non sono ammissibili i prelievi confiscatori con l’effetto di produrre la totale ablazione della ricchezza oggetto del tributo
  • è incostituzionale la tassazione che grava sul minimo vitale lasciata alla valutazione discrezionale del legislatore
18
Q

Carattere effettivo della capacità contributiva

A

La capacità contributiva si identifica nella forza economica, che deve essere effettiva ed attuale.
- Effettiva: quando è reale, sussistente, in concreto e non meramente virtuale o presunta, prestandosi ad essere verificata nella sua dimensione effettuale.
Le presunzioni nel diritto tributario pongono dei problemi di rispetto del requisito di effettività della capacità contributiva.

19
Q

Capacità contributiva

A

Forza economica del consociato, ragione giustificatrice e parametro di commisurazione del prelievo fiscale ai sensi dell’art.53Cost; la capacità contributiva può manifestarsi, in modo diretto o indiretto, attraverso i fatti indice, individuati dalle singole leggi d’imposta. Essa deve essere effettiva ed attuale e costituisce un limite per il legislatore di carattere sia assoluto sia relativo.

20
Q

Presunzioni sono in linea con l’art.53 Cost qualora:

A

a) si tratta di presunzioni ragionevoli e quindi fondate su regole di comune esperienza
b) viene consentito al contribuente di fornire prova contraria. Sono illegittime costituzionalmente le presunzioni assolute.
c) Il contribuente possa difendersi dalla presunzione

21
Q

Carattere di attualità della capacità contributiva

A

Forza economica attuale: quando è sussistente nel momento in cui il tributo è applicabile. Costituisce un limite per l’adozione di leggi tributarie retroattive.
Si possono delineare due ipotesi:
1. Legge retroattiva che ha ad oggetto una forza economica comunque attuale –> uso di criterio di ragionevolezza, tenendo conto del lasso di tempo intercorso anche dei principi europei di certezza del diritto.
2. La legge retroattiva che ha ad oggetto una forza economica non più attuale –> ipotesi costituzionalmente illegittima

22
Q

Uguaglianza fiscale

A

Art.3 Cost Uguale tassazione in presenza della medesima capacità contributiva.
Introduzione di trattamenti fiscali differenziati diviene legittima costituzionalmente solo quando sono ragionevoli, giustificati, non arbitrati o sproporzionati (ex art.3 e 53 cost). Si distingue tra regimi fiscali meno favorevoli e quelli favorevoli (agevolativi)
Si possono perseguire finalità di disincentivo restando però ragionevole e quindi costituzionalmente legittimo in due casi:
1) la finalità normativa(di disincentivo) ricade su un fatto o comportamento che assume anche valenza economica(tributi ambientali)
2) quando la finalità di disincentivo assume una portata secondaria ed ulteriore rispetto alla ratio principale del prelievo tributario (accise)

23
Q

Capacità contributiva: Uguaglianza fiscale e misure agevolative in senso stretto

A

Agevolazioni fiscali: una minore imposizione fiscale per determinate categorie che si esprime a livello di presupposto, BI o aliquota.
Le agevolazioni fiscali possono essere considerate legittime nei limiti in cui la finalità extra-tributaria consenta di soddisfare e garantire specifici valori di rilevanza costituzionale o comunque fondamentali del sistema. Il parametro di legittimità per le norme agevolative diviene quello della ragionevolezza e della coerenza interna.
La compatibilità delle agevolazioni fiscali con il diritto eurounionale devono tener conto del principio di divieto di aiuto di Stato ed il principio di non discriminazione, collegati alle libertà fondamentali del diritto eurounionale.
Quindi la valutazione di legittimità avviene su due piani: costituzionale ed eurounionale.

24
Q

Art.53 Cost comma 2 Principio di progressività

A

Art.53 Comma 2: Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Imposizione fiscale cresce in misura più che proporzionale al crescere della forza economica.
Viene rafforzata la matrice solidaristica perseguendo una finalità di redistribuzione della ricchezza. E’ sufficiente una progressività mite, che lascia spazio anche a tributi
sia proporzionali sia regressivi.

25
Q

Principi generali contenuti nello Statuto del Contribuente

A
  • Interpretazione autentica
  • chiarezza e trasparenza
  • efficacia temporale delle disposizioni tributarie
  • utilizzo del decreto legge
  • tutela dell’affidamento
  • clausola auto-rafforzativa garantendo così stabilità, le disposizioni statutarie possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali
26
Q

Principi generali dell’Unione Europea

A

1) Principi propri: esplicitamente affermati nelle fonti di diritto europeo oppure da questi desunti per effetto dell’attività interpretativa
2) Principi comuni: desunti dagli ordinamenti degli stati membri ed elaborati dalla Corte di Giustizia

27
Q

Principi generali dell’UE: Principi Propri

A
  • Quelli che delineano le libertà fondamentali: circolazione dei lavoratori, di stabilimento, movimento di capitali
  • divieti di non restrizione e di non discriminazione (art.18 TFUE)
  • Principi di libera circolazione delle merci ( art.110 TFUE) da mettere in relazione con la creazione di una unione doganale europea
  • Principi di libera circolazione dei lavoratori (art.45 TFUE)
  • Libertà di stabilimento(art.49 TFUE)
  • Libera circolazione di servizi (Art.56 TFUE) vieta le restrizioni alla libera prestazione di servizi
  • Diritto al contradittorio, strettamente connesso al diritto di difesa
  • Principi derivati dalla Convenzione Europea per i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali CEDU: diritto di accesso, tutela del segreto professionale, integrità del domicilio.
28
Q

Principi generali dell’UE: Principi comuni

A

Quelli maggiormente rilevanti in ambito tributario sono:
- principio di certezza del diritto: conoscibilità delle norme e prevedibilità delle conseguenze
- tutela del legittimo affidamento
- principio di proporzionalità: le misure impiegate per raggiungere uno scopo non eccedano quanto è necessario per lo scopo medesimo.

29
Q

Art.53 Cost Analisi: Componente solidaristica

A

c) Componente solidaristica con fondamenta nell’art.2 Cost. Attuazione dell’obbligo tributario è adempimento di doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale essendo strutturato per comportare maggior sacrificio economico in capo a colore che manifestano una maggiore forza economica.