Processo tributario: Primo grado Flashcards
(33 cards)
Processo tributario
Il processo tributario si svolge dinanzi la Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l’ente contro cui è proposta l’impugnazione dell’atto o del silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso.
Atto introduttivo/Ricorso
L’atto introduttivo del processo tributario in primo grado ha la forma di un ricorso avverso l’atto o il diniego tacito di rimborso. Il ricorso deve essere, a pena di decadenza, notificato alla controparte entro il termine di 60gg, decorrente dalla notifica dell’atto impugnato. Il ricorso proposto oltre i termini è inammissibile.
Grava sul ricorrente l’onere di provare la tempestività del proprio ricorso, mentre la decadenza per il decorso del termine è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è neppure sanabile con l’avvenuta costituzione.
Introduzione del processo
Nel caso di diniego tacito di rimborso è previsto un termine di improcedibilità, per cui il ricorso non può essere presentato prima di 90gg dalla presentazione dell’istanza di rimborso all’amministrazione finanziaria; decorsi i 90gg il ricorso può essere presentato fino alla prescrizione del diritto, ossia 10 anni.
Il termine di decadenza di 60gg dalla notifica dell’atto impugnato resta sospeso, per 90gg, quando viene presentata istanza di accertamento con adesione. Conseguentemente, il termine di impugnazione diviene di 150gg.
Sospensione feriale
La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Quando la decorrenza ha inizio durante tale periodo, l’inizio della stessa è differito alla fine della sospensione. La sospensione feriale opera anche in caso di interruzione del processo
Notificazione del ricorso determina litispendenza
La notificazione del ricorso determina la litispendenza ma non è sufficiente per radicare la controversia dinanzi alla corte di primo grado. Occorre che il ricorrente provveda tempestivamente alla costituzione in giudizio, mediante il deposito dell’atto presso la segretaria della Corte entro il termine di 30gg, successivi alla notifica.
Reclamo
Il reclamo e la mediazione per le controversie di valore non superiore a 50.000euro.
Il reclamo è obbligatorio e ha ad oggetto la legittimità dell’atto, ovvero che si attiva obbligatoriamente anche se non è formalmente richiesto dal contribuente. Il reclamo si sostanzia in un’istanza di riesame di autotutela sollecitato con il ricorso del contribuente. Per le controversie entro la predetta soglia * il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere e può contenere una proposta in mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa*.
Si colloca a monte del processo, sebbene l’atto che attiva detta procedura sia il medesimo, ossia il ricorso.
Esito della procedura di reclamo
Se l’esito della procedura di reclamo è positivo, il contribuente non si deve costituire e, conseguentemente, il processo non viene incardinato innanzi al giudice tributario.
Reclamo e ricorso: termini
Il ricorso per cui è previsto il reclamo non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90gg decorrente dalla notifica.
Prima del compimento del termine, il ricorrente non può procedere alla costituzione in giudizio; se il ricorrente si costituisce prima dei 90gg, il ricorso è improcedibile e se la corte di primo grado lo rileva, rinvia la trattazione della causa al fine di consentire l’esame del reclamo.
E’ solo dalla scadenza dei 90gg che inizia a decorrere il termine di costituzione del ricorrente, che è di 30gg.
Mediazione
Esperimento della mediazione è eventuale.
Con il ricorso può essere formulata una proposta in mediazione, con cui il ricorrente si rende disponibile a trovare una soluzione mediata. La mediazione ricerca una soluzione di compromesso sul merito della vicenda. La mediazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute, ovvero la prima rata, entro 20gg dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, nel caso di controversie relative ad atti impositivi o della riscossione. Decorsi i 90gg, senza che il reclamo sia stato accolto o si sia perfezionata la mediazione, il reclamo vale quale ricorso ed inizia la decorrenza del termine decadenziale di 30gg entro il quale il ricorrente è tenuto a procedere alla costituzione in giudizio.
Modifica legge 130/2022
Con l’introduzione del comma 9 bis dell’art. 17 bis D. Lgs. n. 546/92 ad opera dell’art. 4 comma 1 lett. e) della legge 130/2022 nelle ipotesi di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio.
Contenuto del ricorso
Il ricorso deve contenere gli elementi elencati all’art.18 alcuni dei quali espressamente contemplati a pena di inammissibilità.
Nel ricorso devono essere indicati:
- della Corte cui è diretto;
- del ricorrente e del suo legale rappresentante,
- della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
- dell’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
- dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
- dei motivi;
Il ricorso è inammissibile se manca ovvero è assolutamente incerta una delle suddette indicazioni.
Il ricorso deve indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all’assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 euro a partire dal 1° gennaio 2016, con l’obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore. Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a euro 3.000,00, deve sottoscrivere sia l’originale sia le copie destinate alle controparti.
Sottoscrizione del ricorso
Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore a pena di inammissibilità e deve recare indicazione di:
- della categoria cui il difensore appartiene
- dell’incarico conferito ossia della procura
- dell’indirizzo di PEC
Istanza di sospensione dell’atto impugnato
lI ricorrente ha la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia.
La presentazione del ricorso
Il ricorso deve essere presentato, a pena di inammissibilità, entro 60gg dalla notificazione dell’atto impugnato.
Se ad essere impugnato è il rifiuto tacito di rimborso, il ricorso può essere proposto solo una volta decorsi 90gg dalla presentazione dell’istanza di rimborso e fino a quando il diritto alla restituzione non sia prescritto.
Il ricorso si presenta mediante la notifica dello stesso al soggetto/ente che ha emesso l’atto che si impugna, entro il termine di 60gg decorrente dalla notificazione di tale atto.
La presentazione del ricorso (II)
In caso di notifica nulla, il termine per la proposizione del ricorso contro l’atto impositivo decorre dal momento di conoscenza effettiva del provvedimento, che deve dimostrare l’amministrazione fiscale.
La proposizione del ricorso da parte del contribuente produce l’effetto di sanare con effetto ex tunc, la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto. Il vizio di nullità della notifica è pertanto irrilevante ove l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo.
Notificazione del ricorso
- a mezzo ufficiale giudiziario
- a mezzo del servizio postale: la notifica si considera perfezionata per il notificante all’atto della consegna del plico al servizio postale e per il destinatario all’atto di ricevimento dello stesso.
- consegna diretta
- notifica del ricorso a mezzo PEC
Una volta notificato il ricorso, il contribuente deve provvedere alla costituzione in giudizio.
Notificazione del ricorso
- a mezzo ufficiale giudiziario
- a mezzo del servizio postale: la notifica si considera perfezionata per il notificante all’atto della consegna del plico al servizio postale e per il destinatario all’atto di ricevimento dello stesso.
- consegna diretta
- notifica del ricorso a mezzo PEC
Una volta notificato il ricorso, il contribuente deve provvedere alla costituzione in giudizio.
PTT
Per utilizzare i servizi del Processo Tributario Telematico (PTT) è necessario possedere una firma digitale (CADES/PADES) e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). A partire dal 1° luglio 2019 il PTT diventa obbligatorio, ciò significa che le notificazioni, le comunicazioni nonché i depositi vanno fatti esclusivamente in via telematica.
Per la registrazione al PTT è indispensabile avere: la connessione a Internet, la firma digitale, la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
PTT(II)
Al ricorso deve essere allegata la procura, giacché questa sarà ordinariamente apposta su atto separato.
Nel processo tributario telematico la procura è ordinariamente un allegato all’atto processuale.
Per potere eseguire il deposito del ricorso/appello e degli altri atti processuali in modalità telematica è necessario registrarsi all’applicazione PTT del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT).
Il momento di perfezionamento della notifica è quello della generazione della ricevuta di accettazione. La notifica a mezzo PEC può essere eseguita entro mezzanotte del giorno in cui scadono i termini. Le ricevute di consegna e accettazione devono essere stampate in PDF e firmare CADes per essere allegato all’atto di costituzione.
Costituzione nel PTT
Per accedere alla piattaforma SIGIT occorre essere registrati al PTT. Una volta inseriti le proprie credenziali si può accedere ai fascicoli già formati e si può procedere al deposito degli atti. Il deposito del ricorso e degli allegati è effettuato mediante il loro caricamento sul sito SIGIT. Tutti in formato PDF e firmati digitalmente.
Completato il caricamento si deve procedere alla c.d validazione e alla trasmissione al deposito telematico. Effettuata la trasmissione del deposito, il SIGIT rilascia una prima ricevuta di accettazione automatica a mezzo PEC al ricorrente. La data di questa ricevuta di accettazione attesta il momento del deposito. In caso di esito positivo, Il SIGIT provvede all’iscrizione del ricorso al Registro generale, rendendo disponibile nell’area riservata il numero di ruolo.
Termini
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato.
Il termine è il periodo di tempo entro il quale deve, può o non può compiersi una determinata attività ovvero essere adottato un certo atto.
Termini dilatori: quelli che ritardano il corso del procedimento/processo fissando il tempo che deve trascorrere prima del compimento di un atto;
Termini acceleratori: i termini che stabiliscono il tempo entro il quale deve o può compiersi un determinato atto
I termini acceleratori si distinguono in: perentori ed ordinatori. Quelli perentori comportano effetti preclusivi in ordine al compimento dell’atto o dell’attività per cui sono previsti.
Termini (II)
Termini liberi: termini che devono essere conteggiati senza considerare nel computo né il giorno iniziale né quello finale.
Conteggio dei giorni: I termini possono essere a giorni, mesi o anni. Per i giorni si adotta il principio che non si computa il giorno inziale ma si computa il giorno finale.
I termini a mesi o ad anni si computano sulla base del calendario comune, senza considerare il diverso numero di giorni nei vari mesi.
Se nel mese finale non è presente il giorno corrispondente a quello di partenza, il termine scade nell’ultimo giorno di quel mese.
I giorni festivi si conteggiano nel termine, ma se questo cade in un giorno festivo “la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
Inoltre i termini possono essere sospesi.
Costituzione del ricorrente
Entro 30gg dalla proposizione del ricorso il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, depositare nella segreteria della corte di giustizia tributaria:
- nota di iscrizione a ruolo della causa
- l’originale del ricorso ovvero copia con prova dell’avvenuta notifica
- la procura, se rilasciata su atto separato
- l’atto impugnato
- documenti che si producono