Capitolo 7: LA riscossione dei tributi Flashcards
(37 cards)
L’attività di riscossione
La riscossione comprende l’insieme di atti e attività attraverso cui l’ente impositore acquisisce la disponibilità delle somme dovute dal soggetto obbligato all’adempimento. Il momento di attuazione dell’obbligazione tributaria si compie anche con l’esazione coattiva da parte dell’ente creditore.
La fase di riscossione non può mai mancare.
In via astratta la riscossione costituisce la fase conclusiva dei rapporti giuridici tra Amministrazione finanziaria e contribuente; nella pratica la riscossione non rappresenta necessariamente la fase finale, questo perché l’ente pubblico può acquisire anticipatamente, ancorché in via provvisoria, le risorse di cui necessita.
Soggetti della riscossione
La soppressione di Equitalia ha portato al subentro di un nuovo ente pubblico, denominato Agenzia delle entrate - Riscossione: un ente pubblico dell’Economia e delle Finanze.
Per i tributi locali la riscossione può essere invece curata direttamente dall’ente impositore(riscossione diretta) attraverso una società in house ovvero avvalendosi in tutto o in parte di soggetti iscritti in un apposito albo, ai sensi dell’art.53 n446/1997.
L’attività di riscossione è remunerata mediante aggio di riscossione ovvero oneri di riscossione e di esecuzione. Si tratta di somme che vengono commisurate a una percentuale delle somme da riscuotere in ragione della fase in cui avviene il pagamento.
Modalità di adempimento dell’obbligazione
L’adempimento dell’obbligazione tributaria può avvenire:
- riscossione diretta
- versamento diretta
- iscrizione a ruolo
A questo va aggiunto:
- riscossione in base all’accertamento esecutivo
- riscossione in base ad ingiunzione fiscale
Riscossione coattiva
E’ una vicenda solo eventuale e patologica nell’attuazione dei tributi, che si verifica nelle ipotesi in cui il contribuente non adempia autonomamente, tempestivamente e correttamente ai propri obblighi di versamento.
La riscossione coattiva esattoriale è una particolare procedura finalizzata al soddisfacimento coattivo del credito fiscale, mediante l’espropriazione dei beni e dei crediti del debitore e la loro successiva vendita.
Riscossione coattiva (II)
Ricalca il modello dell’esecuzione forzata contenuto del codice di procedura civile.
Soggetto: Oltre all’ente impositore si aggiunge l’Agente della riscossione incaricato a riscuotere coattivamente. Nell’esecuzione esattoriale, l’attività esecutiva è svolta direttamente e solamente dall’Agente della riscossione.
Intervento del giudice: Intervento del giudice nell’esecuzione esattoriale è solo eventuale e circoscritto essenzialmente al caso in cui il debitore promuove opposizione.
La procedura esecutiva DPR 602/1973
La procedura esecutiva è comune a tutti i tributi, ciò che varia invece è l’atto con cui detta procedura viene avviata:
- ruolo di riscossione
- accertamento esecutivo
- ingiunzione fiscale
I. Riscossione in base a ruolo
La riscossione in base a ruolo costituisce la modalità generalizzata di riscossione coattiva delle entrate tributarie.
In base a ruolo vengono riscosse coattivamente tutte le entrate pubbliche anche non tributarie.
Ruolo
Il ruolo è un elenco di debitori e delle somme da questi dovute , formato dall’Ufficio ai fini della riscossione ad opera dell’Agente della riscossione.
Viene formato dall’ufficio sulla base degli avvisi; avvisi di liquidazione ai fini dell’imposta di registro che costituiscono c.d titolo di iscrizione a ruolo.
Sul piano funzionale, il ruolo costituisce un titolo esecutivo, che legittima l’Agente della riscossione a procedere all’esecuzione forzata nei confronti dei debitori iscritti a ruolo.
Modalità di iscrizione a ruolo
Una volta verificato che il contribuente, cui è stato notificato l’avviso di imposta, non ha proceduto al pagamento spontaneamente, l’Ufficio procede ad iscrivere il contribuente e la somma pretesa nel ruolo.
Contenuto del ruolo
Il ruolo quale elenco ha contenuto molto composito, nel ruolo va indicato:
- codice delle componenti del credito
- il codice dell’ambito
- l’anno o il periodo di riferimento del credito
- importo di ogni articolo del ruolo
- totale degli importi
- numero delle rate, importo e scadenze
Inoltre:
- il CF del contribuente
- la specie di ruolo
- la data in cui il ruolo è reso esecutivo
- la motivazione
Motivazione del ruolo
Nel ruolo devono essere indicati il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione.
Il ruolo deve essere motivato solo quando non è preceduto da un avviso di accertamento; questo perché, se il ruolo è preceduto da un avviso di accertamento, la pretesa in riscossione è già stata motivata ( con l’avviso) per cui è sufficiente richiamare l’atto presupposto.
Forme di iscrizione a ruolo
Ci sono due forme di iscrizione a ruolo:
- iscrizioni a titolo definitivo: Imposte e ritenute alla fonte liquidate; imposte e maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi; redditi dominicali dei terreni e redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze catastali; relativi interessi, sopratasse e pene pecuniarie
- iscrizioni a titolo provvisorio: quando l’atto che costituisce il titolo di iscrizione è impugnato innanzi al giudice tributario; è iscritto a ruolo solo un terzo dell’imposta e degli interessi, ma anche le sanzioni.
Tipologie di ruolo
- Ruolo ordinario
-
Ruolo straordinario: quando vi è fondato pericolo per la riscossione; ossia quando vi è il rischio che lasciando trascorrere il tempo necessario allo svolgimento del processo, il debitore possa disperdere le garanzie patrimoniali, mettendo così a rischio la fruttuosità della riscossione.
L’impiego di ruolo straordinario deve essere motivato, occorre fornire giustificazione in ordine al manifestarsi di un fondato (giustificato e provato) pericolo per la riscossione.
Una volta formato il ruolo deve essere sottoscritto, con la sottoscrizione il ruolo diviene titolo esecutivo. A seguito della sottoscrizione, il ruolo, è affidato all’Agente della riscossione.
Cartella di pagamento
Ricevuto il ruolo, l’Agente della riscossione provvede alla c.d cartellazione, ossia a formare le cartelle di pagamento estrapolando dal ruolo le pretese(i debiti) riferite al medesimo debitore.
La cartella di pagamento è un estratto del ruolo ed è predisposta dall’Agente della riscossione. E’ un’atto individuale, riferita al singolo debitore.
La cartella contiene l’intimazione ad adempiere il versamento della somma richiesta entro 60 gg dalla notificazione nonché dall’avvertimento che in mancanza si procede a riscossione forzata.
Cartella di pagamento come precetto
La cartella assolve la funzione di precetto, proprio perché precetto, la cartella è necessaria per poter avviare la procedura esecutiva.
Contenuto della cartella di pagamento
Nella cartella di pagamento debbono essere riportate le medesime indicazioni prescritte per il ruolo ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell’ambito.
La cartella quindi è motivata sempre e solo in quanto è motivato il ruolo.
Pagamento della cartella di pagamento
Se il debitore non paga la cartella nel termine di 60 gg dalla notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora e l’onere di riscossione ( aggio) in misura piena; soprattutto può essere avviata l’esecuzione forzata.
Notifica della cartella di pagamento
La notifica della cartella deve avvenire entro il 31 dicembre:
- terzo anno successivo: a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano a seguito dell’attività di liquidazione
- quarto anno successivo: per le somme dovute a seguito della liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata
- quarto anno successivo: per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale
- secondo anno successivo: a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’Ufficio.
Notifica nei confronti di terzi
Il ruolo funge da titolo esecutivo, non solo nei confronti del debitore verso cui è stato formato, ma anche nei confronti di terzi. Sulla base del ruolo può essere notificato il precetto ( cartella) anche al debitore semplice coobbligato di colui cui è intestata l’iscrizione a ruolo. La notifica tempestiva ad uno dei coobbligati, impedisce la decadenza anche nei confronti degli altri.
II. Accertamento esecutivo
Si utilizza per la riscossione delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, nonché delle sanzioni connesse.
L’avviso di accertamento cumula tre funzioni: atto impositivo, titolo esecutivo e precetto.
Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’accertamento esecutivo ma viene utilizzato il ruolo
- imposte sui trasferimenti
- imposte sui redditi e Iva risultanti dalle liquidazioni automatiche
- riscossione di sanzioni non connesse al tributo
Avviso di accertamento
L’avviso di accertamento deve riportare il contenuto tipico dell’atto impositivo, a pena di nullità, ossia motivazione, liquidazione dell’imposta.
E’ anche titolo esecutivo e precetto, diviene titolo esecutivo una volta decorsi i termini per impugnare, ed in quanto precetto contiene l’intimazione ad adempiere con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
L’intimazione ad adempiere non è a termine fisso.
Avviso di accertamento(II)
L’intimazione è poi modulare, perché l’entità delle somme intimate non è fissa come la cartella di pagamento ma varia a seconda di come intende comportarsi il contribuente.
- se propone ricorso avverso l’atto, l’intimazione è per un terzo dell’imposta e degli interessi
- se non propone ricorso è invece per l’intera somma
Presa a carico dall’Agente della riscossione
Decorso il termine per impugnare e decorsi ulteriori 30 gg l’avviso viene affidato all’Agente della riscossione deve dare notizia al contribuente, con raccomandata semplice.
A seguito dell’affidamento, l’Agente della riscossione può procedere con atti conservativi o cautelari; per procedere con l’esecuzione forzata, occorre invece attendere ulteriori 180gg.