Capitolo 9: Rimborso dell'imposta Flashcards

1
Q

Rimborso

A

Il rimborso è un particolare procedimento diretto al soddisfacimento di un credito vantato dal contribuente nei confronti dell’ente impositore.
Il soggetto attivo è qui il contribuente che vanta il credito, mentre il soggetto passivo è l’ente impositore chiamato a rimborsarlo.

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2
Q

Situazioni che possono dar vita al rimborso

A
  • Riscossione anticipata del tributo rispetto alla sua esatta determinazione: il contribuente risulta aver versato più del dovuto
  • malfunzionamento del modello di attuazione del tributo: casi in cui il debito tributario è stato determinato in modo definitivo, ma si è pervenuti successivamente ad una sua rideterminazione, essendo risultata la prima determinazione errata.
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3
Q

Casi di malfunzionamento del modello di attuazione del tributo??

A

Sono i casi di:
- Inesistenza, abrogazione o illegittimità della norma impositiva: rimborso è escluso con riferimento ai rapporti esauriti
- Errore commesso nella dichiarazione da parte del contribuente che versa più del dovuto
- Errore commesso dall’ente impositore in sede di determinazione del tributo.

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4
Q

Compensazione

A

La compensazione:
- consente al contribuente di utilizzare immediatamente il proprio credito, con un utilizzo limitato, impiegato solo ai fini del pagamento di altre imposte, dello stesso tipo ma di anno successivo ( compensazione verticale) oppure di tipo diverso e dello stesso anno(compensazione orizzontale).
- viene utilizzata direttamente in dichiarazione o mediante F24 per pagare altre imposte.
Sia per il risparmio che per la compensazione la scelta a favore di una o di altra avviene in dichiarazione ed è revocabile. E’ disciplinato solo il caso di mutamento dell’opzione da rimborso a compensazione non è disciplinato l’opposto.

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5
Q

Rimborso(I)

A

Nel rimborso, per la fruizione del credito occorre un consenso attivo dell’ente impositore, che non solo deve confermare in merito alla spettanza del credito che deve provvedere in concreto mediante effettivo pagamento. E fino all’effettivo pagamento, il contribuente non può usare il credito.

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6
Q

Procedure di rimborso

A
  • Su istanza di parte
  • D’ufficio
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7
Q

Rimborso d’ufficio

A

Determina l’insorgenza a carico dell’Ufficio di un vero e proprio obbligo di provvedere alla restituzione delle somme indebitamente percette.
La fattispecie del rimborso d’ufficio, in quanto derogatorie, sono tassativamente previste dalla legge.
- Ipotesi in cui il versamento (totale o parziale) di un tributo appare determinato da errori materiali o duplicazioni, addebitabili all’Ufficio.
- Il caso in cui l’ammontare della ritenuta di acconto sia superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione
- Il caso di versamento diretto in misura superiore all’imposta liquidata
- Imposte riscosse in pendenza di giudizio, rimborso delle somme oggetto di riscossione provvisoria in misura superiore a quanto accertato come dovuto dalla Commissione medesima.

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8
Q

Regole comuni a tutte le discipline circa il rimborso su istanza di parte

A

a. rimborso deve essere chiesto nei modi e nei termini espressamente disciplinati dagli specifici regimi
b. termini decadenziali per promuovere l’istanza di rimborso
c. nelle imposte dove è prevista la presentazione di una dichiarazione contenente la liquidazione a saldo dell’imposta da versare, l’opzione compiuta in quella sede per il rimborso produce gli stessi effetti dell’istanza di rimborso.
d. legittimazione passiva a ricevere l’istanza di rimborso
e. contenuto minimo dell’istanza
f. silenzio diniego
g. rifiuto espresso al rimborso
h. sospensione del rimborso

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9
Q

Interessi dovuti per il ritardato rimborso

A

Gli interessi corrispondono pari all’uno per cento per ogni semestre compiuto, escluso il primo, successivo alla data del versamento e fino a quella dell’ordinativo del pagamento, da calcolare al tasso legale vigente al momento della scadenza di ciascun semestre.
Per i rimborsi Iva gli interessi sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

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10
Q

Rimborso imposte dirette

A

In materia di imposte sui redditi, l’istanza va presentata in carta semplice all’ufficio competente territorialmente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta, o alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ai quali si genera rimborso.
L’istanza deve essere presentata entro un rigoroso termine decadenziale ,detto termine è di 48 mesi dal versamento.
Legittimato a proporre istanza è sia il contribuente che il sostituto d’imposta.

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11
Q

Rimborso imposte dirette: Conteggio del termine

A

La decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto - nel caso in cui detti versamenti all’atto della loro effettuazione risultino già parzialmente o totalmente non dovuti.
Se l’indebito emerge solo al momento del versamento a saldo il termine decorre dal versamento del saldo.

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12
Q

Rimborso imposte dirette: Recupero delle somme erroneamente rimborsate

A

Al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti si provvede direttamente mediante iscrizione a ruolo. La relativa cartella va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine previsto per la notifica dell’accertamento maggiorato di 12 mesi.

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13
Q

Rimborso imposte indirette

A

La disciplina del rimborso va rinvenuta nei testi normativi dedicati alle singole imposte.
Imposta di registro, Imposta di successione e donazione, imposte ipotecarie e catastali: il rimborso debba essere richiesta all’Ufficio che ha eseguito la registrazione, a pena di decadenza, entro 3 anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

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14
Q

Rimborsi Iva

A

Il principio di neutralità dell’Iva costituisce principio fondamentale del regime comune dell’Iva a garanzia del quale si pone il riconoscimento del diritto di detrazione dell’Iva a monte, a sua volta parte integrante del meccanismo dell’Iva.
La modalità di rimborso sono rimesse ai singoli stati, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha elaborato una serie di condizioni, cui i singoli stati devono uniformarsi e per permettere al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante come eccedenza di Iva. Solo il soggetto passivo ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell’amministrazione, non anche il consumatore finale.

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15
Q

Rimborso Iva: termini di decadenza

A

Il termine di decadenza è fissato in un biennio.
Un differente termine è previsto per il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione.
L’esposizione del credito nella dichiarazione, al fine di ottenere il rimborso, non occorra alcun ulteriore adempimento da parte del contribuente.
L’esercizio per poter ottenere giudizialmente il riconoscimento del diritto al rimborso è soggetto solamente all’ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza.

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16
Q

Rimborsi di ammontare superiore a 30.000

A

Per i rimborsi di oltre 30.000 richiesta da questi soggetti è necessaria garanzia:
- soggetti che esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni
- soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica
- soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività
Necessitano di prestazione di garanzia, sotto forma di cauzione in titoli di stato, di fideiussione rilasciata da una banca oppure di polizza fideiussoria.
Entro i 50.000 il visto non è richiesto se sono raggiunti prefissati livelli di affidabilità fiscale, a seguito dell’applicazione degli ISA.

17
Q

Rimborsi Iva annuali

A

Se dalla dichiarazione annuale Iva risulti un’eccedenza detraibile detta eccedenza può essere computata in detrazione nell’anno successivo oppure richiesta a rimborso.
In taluni casi è ammessa senza condizioni:
- nel caso di cessazione dell’attività
- se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili

18
Q

Rimborsi Iva annuali: condizioni

A

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile solo se:
- di importo superiore a 2581,28
- quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggetti ad imposta con aliquota inferiore a quelle sugli acquisti e sulle importazioni ( 22%)
- quando effettua operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% per l’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate
- limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche
- quando si tratta di soggetti non residenti

19
Q

Rimborsi Iva infrannuali

A

Rimborso in relazione a periodi inferiori all’anno. Le condizioni per il rimborso sono simili a quelle per il rimborso annuale. La procedura di rimborso riguarda periodi trimestrali. Il rimborso infra-annuale, relativo ai soli crediti maturati nei primi tre trimestri può essere richiesto mediante apposita istanza telematica, da presentarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

20
Q

Controlli dei rimborsi Iva

A

Per i rimborsi è prevista una fase istruttoria, in cui l’Amministrazione Finanziaria effettua una serie di controlli volti a verificare la regolarità formale dell’istanza nonché la sussistenza delle condizioni sostanziali.
Detta verifica, in particolare, è volta a verificare:
- l’assenza di errori materiali o di calcolo
- l’effettività esistenza del soggetto che chiede il rimborso nonché l’effettivo svolgimento di un’attività d’impresa
- che il soggetto richiedente non sia una società inattiva
- le compensazioni effettuate e l’ammontare dei rimborsi erogati in conto fiscale
- l’effettiva esistenza del credito Iva nonché la sussistenza dei presupposti dettati dalla normativa per poter vantare credito Iva

21
Q

Controlli sui rimborsi Iva: Ulteriore documentazione

A

Se tra la data di notifica dalla richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a 15 gg, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

22
Q

Controlli sui rimborsi Iva: Esito dell’attività di controllo

A

L’attività di controllo può concludersi con un esito favorevole oppure sfavorevole. Il rigetto è impugnabile in Commissione tributaria ( quindi diniego di rimborso). Durante lo svolgimento del contezioso, non è quindi possibile per il contribuente (ricorrente) utilizzare in detrazione il credito d’imposta riconosciuto dall’ufficio.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente deve versare all’ufficio entro 60gg le somme che, in base all’avviso stesso, risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2% annuo dalla data del rimborso.

23
Q

Sospensione del rimborso Iva per reati

A

Per i reati di utilizzo e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, se tale reato viene constatato relativamente al periodo per cui è stata presentata domanda di rimborso, l’esecuzione dei rimborsi è sospesa. Le fattispecie delittuoso debbono essere state constatate per il medesimo periodo d’imposta per cui è stato chiesto il rimborso; la constatazione però non coincide con l’esercizio dell’azione penale.

24
Q

Cessione e successione dei crediti d’imposta

A

Il credito d’imposta può essere ceduto. Disciplinato dall’art.1260 cc che consente la cessione del credito anche senza il consenso del debitore ceduto. In particolare, con la cessione, i crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, al posto di essere incassati direttamente dal contribuente, sono ceduti ad un soggetto terzo, che anticipa al cedente le somme vantate.
Oggetto di cessione può essere solo un credito chiesto a rimborso.
Il credito deve risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata dal notaio e deve essere notificata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

25
Q

Cessione del credito (II)

A

L’atto di cessione deve contenere l’esatta individuazione delle parti, del titolo e dell’importo del credito ceduto.
Effettuati i controlli, l’Ufficio esegue il rimborso direttamente al cessionario del credito. A seguito della cessione, restano comunque impregiudicati i poteri dell’Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni, all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d’imposta.

26
Q

Cessione del credito (II)

A

Il cessionario non può cedere, a sua volta, il credito oggetto della cessione.
Tale limite, non si applica ai crediti ceduti in occasione di una cessione di azienda, posto che in questo caso il trasferimento del credito non costituisce l’oggetto del contratto, bensì un suo effetto.
Gli interessi non possono formare oggetto di autonomo atto di cessione e spettano al cessionario. E’ nullo ogni patto contrario.
Il cessionario risponde in solido con il contribuente fiscale a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, con esclusione quindi di sanzioni e interessi imputabili solo al cedente.

27
Q

Cessione del credito Ires

A

Per i crediti Ires risultanti dalla dichiarazione dei redditi, è contemplata una procedura semplificata per la cessione di detti crediti all’interno dei gruppi di società. Ciò che occorre è la sola indicazione dei dati del cessionario e degli importi ceduti nella dichiarazione dei redditi del cedente.

28
Q

Successione nei crediti tributari

A

Manca una disciplina normativa dedicata alla successione mortis causa dei crediti tributari, si ritiene che questi siano trasmissibili agli eredi del de cuius secondo le regole generali del codice civile.
E’ necessaria l’attivazione di una procedura di rimborso, con una istanza da proporsi entro i termini di legge, pena la decadenza.

29
Q

Successione nei crediti tributari (II)

A

E’ ammissibile anche la compensazione del credito tributario trasmesso mortis causa sussistendo gli specifici requisiti, così come è possibile configurare la successiva cessione del credito tributario oggetto di trasmissione mortis causa.
Dal punto di vista civilistico, l’attivazione delle procedure di rimborso oppure della compensazione, da parte del chiamato, sembra poter equivalere ad una accettazione tacita dell’eredità con le relative conseguenze.