Capitolo 7: L'atto di accertamento Flashcards
(29 cards)
Requisiti dell’atto
- Competenza: Ufficio, Soggetto intestatario dell’atto, Destinatario dell’atto, individuazione dell’accertamento
- Motivazione
- Parte dispositiva
- Liquidazione dell’imposta
- Irrogazione delle sanzione
- Istruzioni sul pagamento del tributo
- Sottoscrizione
Requisiti dell’atto: Competenza esterna
L’atto di accertamento deve essere emesso dall’ente impositore competente.
Competenza esterna dell’ente impositore che viene determinata in ragione del tributo oggetto di accertamento:
- per i tributi erariali: la competenza spetta all’Agenzia delle entrate
- per i tributi doganali e diritti di confine: Agenzia delle Dogane
- per i tributi regionali diversi dall’Irap: Regione
- tributi locali: Comune
Requisiti dell’atto: Competenza interna
Competenza interna, criterio che varia a seconda dell’imposta:
- imposta di registro: ufficio competente è quello nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione
- imposta sulle successioni: ultima residenza del defunto
- imposte sui redditi: la competenza è data dalla circoscrizione in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente
Domicilio fiscale
Il domicilio fiscale varia seconda della natura del contribuente:
- per le persone fisiche residenti: il domicilio fiscale corrisponde al comune nella cui anagrafe sono iscritte
- per le persone giuridiche: il comune in cui si trova la loro sede legale, o in mancanza la sede amministrativa.
Competenza dell’ufficio
La competenza dell’ufficio va individuata al momento di presentazione della dichiarazione e permane sino all’esaurimento del rapporto d’imposta. Se cambia la residenza resta competente l’ufficio in ragione del domicilio al tempo in cui è stata presentata la dichiarazione.
Viene in considerazione un solo ed unico criterio di competenza: territoriale.
Il contenuto dell’avviso
L’atto di accertamento si compone di due parti essenziali:
- una parte motiva
- una parte dispositiva
Motivazione
Con la motivazione dell’atto di accertamento l’Ente impositore esplicita al contribuente le ragione alla base della pretesa vantata nei suoi confronti.
La motivazione dei provvedimenti amministrativi deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.
Il contenuto della motivazione si divide in due parti
- Parte necessaria: Si compone a sua volta dell’indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso ad una determinata metodologia di accertamento; dell’indicazione dei presupposti di fatto o dell’esposizione del fatto storico; delle ragioni giuridiche
- Parte eventuale: L’atto di accertamento deve indicare, ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni e il responsabile del procedimento, ufficio presso il quale presentare istanza di autotutela , ed il termine, le modalità e l’organo giurisdizionale cui proporre ricorso.
Motivazione (II)
La motivazione deve esternare il percorso logico-giuridico a fondamento della pretesa impositiva. L’atto di accertamento deve adempiere a due finalità concorrenti:
- consentire la lettura e comprensione dell’atto
- facilitare il suo controllo da parte dei destinatari e del giudice;
E deve permettere al contribuente di avere piena contezza delle ragioni dell’Amministrazione, in modo da poter valutare l’opportunità di prestare o meno acquiescenza al provvedimento o di impugnarlo.
La motivazione costituisce un requisito di legittimità dell’accertamento ( in sua assenza l’avviso è legittimo),la prova integra un parametro di fondatezza( in mancanza, l’avviso pur legittimo è infondato).
Tipologie di motivazione
- ordinaria
- per relationem
- rafforzata
Motivazione per relationem
Si ha motivazione per relationem quando la motivazione di un atto è operata mediante il rinvio ad altri atti o documenti.
E’ consentita solo se l’atto richiamato è:
- già conosciuto/conoscibile dal destinatario dell’avviso
- allegato all’avviso di accertamento
- riprodotto nelle sue parti essenziali nell’avviso di accertamento
Contenuto essenziale
Per contenuto essenziale si deve intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto, e destinatari) dell’atto o del documento, necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato.
Il richiamo degli atti nella motivazione per relationem
Gli atti richiamati, ove non già conosciuti, devono essere allegati all’accertamento ovvero riprodotti per contenuto essenziale, in difetto, l’accertamento è nullo ( per difetto di motivazione).
Motivazione rafforzata
E’ una motivazione ulteriore in aggiunta a quella ordinaria, incentrata sulle ragioni di dissenso e non condivisione degli argomenti addotti dal contribuente nelle memorie presentate.
L’obbligo di motivazione rafforzata è prescritto espressamente:
- in materia di abuso del diritto
- in materia di PVC emesso ad esito di una verifica
- in materia di sanzioni
Parte dispositiva
L’accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate.
Negli accertamenti nei confronti di soggetti in regime di trasparenza: l’unico elemento da indicare è la base imponibile
In tutti gli altri casi l’accertamento deve indicare a pena di nullità: la BI, aliquota, imposta.
L’omessa indicazione di uno degli elementi determina la nullità dell’atto a prova dell’esigenza di precisione e chiarezza delle indicazioni nell’avviso.
Requisiti formali dell’atto
L’atto di accertamento deve essere redatto per iscritto, la struttura dell’atto è rigorosamente formalizzata:
La prima sezione identifica:
- L’ufficio che procede
- Il destinatario dell’atto
- L’individuazione dell’oggetto dell’accertamento
Sottoscrizione
L’avviso di accertamento, in quanto atto amministrativo provvedimentale, che manifesta la volontà dell’Agenzia delle entrate, deve essere sottoscritto.
In difetto di sottoscrizione, l’avviso è nullo.
In materia di imposte sui redditi, prescrive una sottoscrizione qualificata. L’accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da impiegato da lui delegato, a pena di nullità.
Notifica
L’atto di accertamento una volta confezionato dall’ente impositore competente deve essere portato a conoscenza del contribuente.
Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia con la comunicazione allo stesso effettuata; che nel caso degli atti tributari questa comunicazione è svolta mediante il procedimento di notifica.
Notifica: Definizione
Peculiare procedimento, formalizzato, caratterizzato dalla predeterminazione del soggetto che ha titolo per effettuare la notifica, nei tempi e modi di consegna dell’atto.
Notifica: modalità di notifica
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente , può essere fatta a mezzo della posta, direttamente dagli uffici. ( o per mezzo PEC per imprese e professionisti).
Notifica: Vizio di notifica
In via generale, il vizio di notifica, quand’anche di nullità, non determina l’illegittimità dell’atto di accertamento. La notifica costituisce una condizione di mera efficacia dell’atto e non un elemento costitutivo del medesimo. ( attiene alla efficacia e non alla validità).
La nullità non può essere pronunciata se lo stesso ha comunque raggiunto il proprio scopo.
Il raggiungimento dello scopo è costituito qui dalla piena conoscenza dell’atto impositivo.
La sanatoria non è invece ammessa in caso di notifica inesistente. La notificazione è inesistente solo nell’ipotesi di mancanza materiale dell’atto ovvero nel caso di mancanza di elementi essenziali (trasmissione e consegna).
Termini decadenziali
L’esercizio del potere di accertamento deve essere circoscritto entro termini temporali certi. I termini entro cui deve essere esercitato il potere di accertamento sono termini decadenziali, dove l’evento impeditivo è dato dalla notifica; per impedire la decadenza l’ufficio deve notificare l’avviso al contribuente entro termini prescritti.
Termini decadenziali: Imposte principali
- Se l’accertamento è in rettifica, entro 31 dicembre del 5°anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
- Se l’accertamento è d’ufficio, entro il 31 dicembre del 7° successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata nei casi di dichiarazione nulla o omessa.
Termini decadenziali (II)
La proposizione del ricorso in Commissione tributaria sana l’eventuale vizio di notifica dell’avviso impugnato. Il ricorso, se vale a sanare il vizio di nullità della notifica dell’avviso di accertamento, non vale a rimettere in termini l’agenzia. Così se il ricorso viene presentato quando è già scaduto il termine decadenziale, la sanatoria del vizio di notifica non può sanare la già intervenuta decadenza.