ch10 Flashcards

(4 cards)

1
Q

Rischio ambientale

A

Nella vita aziendale il rischio ambientale ha grande rilevanza. Per la prevenzione è richiesta una corretta strategia di risk management, che porta alla valutazione dell’eventuale rischio ambientale. Il rischio ambientale incide su diversi aspetti della vita aziendale, sul piano penale, amministrativo e risarcitorio. Le conseguenze giuridiche derivanti da violazioni della normativa ambientale sono: sequestro dello stabilimento o confisca obbligatoria, sanzioni
pecuniarie amministrative, obbligo di ripristino dello stato ambientale, condanna al risarcimento a favore di enti e privati o favore dello Stato, sospensione dell’attività, ordinanza preposta dal sindaco in caso di minaccia per la pubblica incolumità, sanzioni pecuniarie ed interdittive (in caso di reati ambientali la sanzione pecuniaria per le società è in un range tra le
150 e 800 quote, si può trattare di un pregiudizio per le persone fisiche coinvolte e per l’immagine aziendale, si può trattare di pregiudizio per la continuità aziendale e di natura economica). Determinanti saranno: i presidi di controllo (ovvero dispositivi di protezione aziendale), adeguata allocazione delle responsabilità aziendali, sviluppo di modelli di gestione orientati alla riduzione del rischio, adozione di un modello etico. L’applicazione di un
SGA permette di monitorare il rispetto della normativa in materia ambientale. L’adozione di un
modello organizzativo adottato ai sensi del decreto legislativo 231/2001 ha l’obiettivo di prevenire la commissione di reati. Standard di riferimento sono ISO 14001 e EMAS.
Un tipico esempio è quello della gestione dei rifiuti. Vige il principio di responsabilità condivisa per tutti
i soggetti coinvolti, per cui, il titolare dell’attività deve: provvedere all’auto smaltimento dei rifiuti oppure ha il dovere di accertarsi che coloro ai quali si conferisce il rifiuto abbiano le autorizzazioni necessarie. In mancanza vige la responsabilità penale per colpa. La
valutazione del rischio ambientale è importante poiché tale rischio può incidere sul valore del
bene oggetto di cessione. L’inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente. La legge europea del 2013 modifica la disciplina sul danno ambientale introducendo una responsabilità di tipo oggettivo per i danni arrecati da determinate attività.

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2
Q

Ma chi paga realmente quando “chi inquina paga”?

A

Ma chi paga realmente quando “chi inquina paga”? il proprietario responsabile della contaminazione è obbligato ad effettuare gli interventi in sicurezza e la bonifica, risponde alle relative spese. Il proprietario estraneo alla contaminazione, non colpevole, non è obbligato ad effettuare bonifica, risponde delle relative spese nei limiti del valore del bene, soggiace gli effetti dell’onere reale gravante sul sito. L’ordinanza del 2013 è stata rimessa all’Adunanza Planetaria la questione di diritto se: 1. la pubblica amministrazione nazionale potesse imporre al proprietario di un’area contaminata, che non fosse autore della contaminazione, l’obbligo di attuare le misure di messa in sicurezza di emergenza 2. Gli effetti a carico del proprietario incolpevole restino limitati a quanto previsto dall’art 253 riguardo oneri reali e privilegi speciali.

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3
Q

L’adunanza Planetaria nel 2013

A

L’adunanza Planetaria nel 2013 ha statuito che la bonifica di un sito inquinato non può essere imposta, nel caso non si riesca a individuare il responsabile del danno, al proprietario del terreno. Quindi, in caso di mancata individuazione del responsabile, le opere di recupero ambientale sono eseguite dall’amministrazione competente che potrà
rivolgersi al proprietario del sito anche esercitando garanzie gravanti sul terreno oggetto di intervento. Il codice dell’ambiente ha allegato al proprietario del terreno incolpevole l’obbligo di comunicare alle autorità l’eventuale inquinamento accertato. L’omessa comunicazione dell’inquinamento è sanzionata penalmente ed è applicata al responsabile dell’inquinamento ma non al proprietario incolpevole. Nel caso di cessione o conferimento di azienda, il
cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria. In presenza di un sito potenzialmente inquinato, la verifica dei rischi nella fase pre-acquisizione del bene è essenziale. Bisogna accertare attraverso la raccolta di informazioni se vi sono condizioni di fattibilità dell’operazione programmata, ovvero se esistono criticità che possono compromettere il buon esito. Ciò risponde alla finalità della dovuta diligenza. I risultati della
dovuta diligenza non impediscono al compratore di richiedere garanzie contrattuali anche rispetto a passività non emerse nel processo di indagine.

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4
Q

Le garanzie

A

sono: generale conformità del sito, inesistenza di passività ambientali, assicurazione, assenza di interventi di bonifica e inesistenza di contenzioso, conformità alla legge, obbligo di manleva (il cedente si impegna a tenere indenne il cessionario in caso di
violazione delle dichiarazioni e garanzie nel caso in cui emergono rischi), clausole di limitazione della responsabilità. Momento tipico della gestione del rischio aziendale è quella della “emergenza ambientale”, ossia la contaminazione del sito o il verificarsi del danno ambientale. Sarà necessario adottare misure di prevenzione e comunicare l’evento.

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