ch11 Flashcards
(3 cards)
La direttiva 35 del 2004 della CE pt1
sulla responsabilità ambientale stabilisce il principio “chi inquina paga”. Prevede di far sostenere all’inquinatore i costi per raggiungere un livello di
inquinamento accettabile. Per cui, una azienda che provoca un danno ambientale ne è responsabile e deve farsi carico dei relativi costi. la direttiva definisce il danno ambientale come: un danno che incide sullo stato ambientale delle risorse acquatiche, un danno al
terreno che crea un rischio alla salute umana, un danno a specie e habitat naturali protetti che incide in modo negativo. La definizione comprende lo scarico di inquinanti nell’aria, nelle acque e qualsiasi rilascio nell’ambiente. Ci sono due scenari nei quali si verifica la responsabilità:
1)Danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato della direttiva (industrie chimiche, gestione dei rifiuti, industrie minerarie.)
2)Danno ambientale a specie protette e habitat naturali causati da una attività professionale
non elencata nell’allegato.
La direttiva 35 del 2004 della CE pt2
Se c’è un imminente minaccia che si verifichi il danno, l’azienda deve adottare le misure di prevenzione. Se il danno si è già verificato l’azienda deve gestione la situazione, secondo il principio della riparazione e della correzione. L’azienda deve pagare le azioni di prevenzione e di riparazione. La direttiva è stata modificata nel 2019, i paesi europei riferiscono alla
commissione in merito all’esperienza acquisita nell’attuazione della direttiva. Entro il 2023 la
commissione pubblicherà una valutazione della direttiva sulla base delle informazioni fornite.
Il danno ambientale tradizionalmente era considerato un danno erariale, quindi era un danno pubblico. Le cose sono cambiate con l’introduzione della legge 349/1986, la quale stabilisce che qualunque fatto doloso in violazione di disposizioni di legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
L’art 2043 del Codice civile tratta il risarcimento per fatto illecito. La legge 349 del 1986 ha introdotto un nuovo regime di responsabilità applicabile solo in materia ambientale, per cui, qualunque fatto doloso che cagiona un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. In questo caso manca il riferimento all’ingiustizia del danno, invece
prevista nell’art 2043, e deroga al principio solidaristico nel caso di concorso di più soggetti
nella realizzazione dello stesso danno.
La direttiva 35 del 2004 della CE pt3
La prima a ricondurre il danno ambientale alla disciplina del 2043 è stata la Corte Costituzionale. (sentenza 641/87). Con questa sentenza l’ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario ed è protetto come elemento determinativo della qualità della vita, assurge a valore primario ed assoluto. L’ambiente è un bene giuridico in quanto tutelato da norme.
La sentenza 641/87 parla di danno patrimoniale poiché pur non trattandosi di un bene appropriabile, esso si presta a essere valutato in termini economici. Ciò consentono di misurare l’ambiente in termini economici e di valutare l’impatto ambientale in termini monetari.
La Corte di cassazione ha parlato anche di danno non patrimoniale derivante dalle lesioni del bene ambientale, per aver comportato una lesione sul piano ecologico paesaggistico. Il danno ambientale ha 3 dimensioni: personale, sociale, pubblica. Ci sono ipotesi che per la legge non rientrano nella nozione di danno ambientale, come: atti di conflitto armato o di guerra, fenomeni naturali incontrollabili