ch4 Flashcards
(7 cards)
i confini del diritto dell’ambiente
Una problematica emersa è stabilire i confini del diritto dell’ambiente. L’art. 117 della costituzione ha inserito fra le materie di legislazione concorrente il governo del territorio, eliminando la voce urbanistica. Con la nuova denominazione della materia si è voluto chiarire che la stessa investe l’intero territorio e non solo la parte occupata da costruzioni. Il governo
del territorio comprende tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività. Si tratta di ambiti che rientrano nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, con il solo vincolo del rispetto dei principi
fondamentali. La parola urbanistica non compare nel nuovo art 117, ma essa fa parte del governo del territorio. La materia edilizia rientra nel governo del territorio, quindi è oggetto di legislazione concorrente.
Il paesaggio
Una prima interpretazione collegava il termine paesaggio alle bellezze naturali, dando al paesaggio una valenza di valore di paesaggio. Nel 2007 la Corte costituzionale ha definito il paesaggio come l’insieme delle cose beni materiali e le loro composizioni che
presentano valore paesaggistico. Così la Corte costituzionale nel 2001 ha definito la tutela
ambientale e paesaggistica come un valore primario di competenza esclusiva dello stato, definendo dei limiti alla tutela degli interessi assegnati alla competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali. Vengono a trovarsi due tipi di interessi pubblici: quello di conservazione del paesaggio, affidato allo stato, e quello di fruizione del territorio, affidato alle regioni.
La salute
Il primo riferimento importante è rappresentato dal Ministero dell’ambiente. Le associazioni individuate hanno la legittimità di presentare denunce legati a documenti ai fini dell’adozione di misure di prevenzione. C’è la possibilità di sollecitare il ministero
dell’ambiente all’adozione di misure di precauzione, prevenzione e ripristino da parte delle regioni. Possono intervenire anche persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere colpite dal danno ambientale. L’azione per il risarcimento del danno è di competenza esclusiva del ministero dell’ambiente. Questo potrà agire per il risarcimento del danno in via ordinaria o emettere un’ordinanza esecutiva, con lo scopo di ottenere prima il ripristino ambientale e poi
il risarcimento del danno. Le sentenze 210/87 e 641/87 della Corte costituzionale hanno consacrato il diritto all’ambiente come diritto soggettivo. Con la sentenza 210 emerge il diritto all’ambiente come diritto fondamentale della persona. Con la sentenza 641 si valuta la qualità della vita, come valore primario ed assoluto. L’interesse diffuso alla salubrità
ambientale è stato trasformato in una somma dei diritti alla salute dei singoli, legittimando l’azione di risarcimento del danno alla salute. Con la riforma del titolo V la materia della tutela ambientale è stata espressamente riconosciuta all’art. 117 come competenza esclusiva dello stato.
La criminalità ambientale
La criminalità ambientale è la quarta attività criminale al mondo e una delle principali fonti di reddito per la criminalità organizzata insieme al traffico di droga
e armi. Le polizie locali hanno un campo di competenza circoscritta al proprio territorio e una
priorità di intervento ambientale. La tutela ambientale è relazionata al rapporto tra volontariato e istituzioni. La criminalità ambientale è una delle principali attività criminali. Per criminalità ambientale parliamo di qualsiasi aggressione nei confronti degli elementi naturali.
Un aspetto importante è quello di alcune modifiche normative, una delle ultime è stata quella dell’art 9. Il vecchio art. 9 non menzionava minimamente l’ambiente. Il nuovo, approvato nel 2022, introduce il concetto di ambiente, animali, biodiversità ed ecosistemi. Questo è fondamentale perché permette una visione più ampia e permette di avere una applicazione di tutela ambientale più efficace. La nostra regione è passata alla storia come la terra dei fuochi, per cui l’intervento normativo riflette una azione aggravata.
Le fonti normative principali sono:
1)Decreto legislativo, ovvero Testo unico ambientale, (sono testi unici, cioè uniscono in un testo unico la disciplina di una determinata materia) 152/2006 (norme in materia ambientale).
2)Legge 68/2015 (introduzione dei delitti contro l’ambiente nel Codice penale).
3)Legislazione speciale (ad esempio: tutela della fauna, tutela del mare).
4)Normativa comunitaria e internazionale.
Già con Ronchi nascono una serie di interventi maggiormente selettivi, l’ambiente non è osservato come un fattore puramente estetico. Le violazioni ambientali possono essere: penali o amministrative (legge 689/81). Una novità importante è quella della trasformazione da illecito amministrativo a reato, cioè illecito penale, l’abbandono di rifiuti sul suolo. Questa
modifica determina che l’abbandono di rifiuti anche da parte di privati determina un illecito penale.
La normativa ambientale è in continua evoluzione. La legge 68 del 2015 ha innovato il sistema di tutela penale dell’ambiente, introducendo nel Codice penale una sezione chiamata “delitti contro l’ambiente”. La legge 68 del 2015 introduce due tipi di delitti: delitto di inquinamento ambientale e delitto di disastro ambientale. Abbiamo poi il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, traffico e abbandono di materiale radioattivo e delitto di omessa bonifica. Art 256 del decreto legislativo 152/06 definisce il delitto di combustione illecita dei rifiuti, fu introdotto nel 2006 e poi modificato nel 2014. Art 452 bis: inquinamento ambientale. Art 452 quater: disastro ambientale. Art 452 quaterdeciens: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
Le soglitelle di Villa Literno
Questa operazione è riconosciuta per aver scoperto operazioni di bracconaggio, smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi. Sono stati scoperti dei
bunker interrati, in cemento armato, utilizzati per il bracconaggio. Utilizzavano degli stampi in plastica per attirare il flusso migratorio degli animali e richiami acustici elettromagnetici.
Furono sequestrati 100 ettari di terreno e 20 di vasche artificiali. Questo luogo rappresentava
la riserva di cacca dei boss. Le vasche sono uno degli affari della camorra che riesce a ricavare soldi anche dal bracconaggio. Gli appostamenti vengono affittati a caro prezzo, in cui è compresa la tutela in caso di intrusioni indesiderate. In questo quadro si evince l’inefficacia sanzionatoria prevista dalla legge 157/92, che portò all’introduzione dei delitti venatori (piano
nazionale antibracconaggio del ministero dell’ambiente).
Le azioni di contrasto
Nel 1997 il corpo forestale setaccia 400 vasche, sequestra più di 80 fucili e cartucce. Vennero denunciati i bracconieri, e condannati. La svolta si ha nel 2005 con l’operazione VOLO LIBERO, nata su segnalazione della LIPU e coordinata dalla procura del
comune di santa Maria Capua Vetere. Nel 2005 i carabinieri per la tutela dell’ambiente sequestrano il territorio e viene affidato in custodia giudiziaria al ministero dell’ambiente.
La LIPU raccoglie molte firme e propone di tutelare le Soglitelle con una riserva naturale, vista la ricchezza della biodiversità e il valore simbolico della zona. Nel 2006 le Soglitelle sono state introdotte nell’area protetta di Foce Volturno, Costa di Licola e Lago di Falciano. Il Ministero dell’ambiente, come tutela della natura e del mare, diventa il motore del recupero e della valorizzazione del territorio. Le aree vengono espropriate a favore del Comune che ne è oggi il
proprietario. Oggi in questo luogo si può visitare, si possono piantare le tamerici, si osservano gli uccelli e si studiano le migrazioni. Con la protezione dell’area la presenza di uccelli aumenta, sentendosi più sicuri. Il progetto VOLO LIBERO si occupa ancora una volta di
questa zona, cofinanziato dalla fondazione con il sud e l’ente riserve foce Volturno. Occorre completare il lavoro avviato per renderlo maggiormente fruibile, questo è l’obiettivo dell’oasi LIPU istituita a Soglitelle. Dalla prima oasi il sistema LIPU si è fortemente sviluppato con la collaborazione di enti pubblici e società private.
Nell’ambito della rete internazionale di Birdlife international, l’associazione che riunisce oltre 100 organizzazioni no profit che si occupano della tutela di uccelli e della natura, l’oasi LIPU si colloca al quinto posto.