parte speciale Flashcards
(8 cards)
Perché occuparci dell’acqua?
Perché l’acqua è limitata, è la madre di tutte le forme di vita e non può essere trattata come le merci, inoltre, rappresenta il paradigma di giustizia sociale e
ambientale. L’acqua è intesa come diritto ma anche come bisogno. È simbolo politico e giuridico necessario per tutti, presenta carattere trans-generazionale ed è una risorsa limitata. Il diritto all’acqua è collegato a dignità e sostenibilità. Per anni l’acqua non è stata riconosciuta come diritto, ma come bisogno. Qual è la differenza? Un bisogno lo puoi soddisfare nel mercato, nel quale c’è chi può comprarlo e chi no. Un diritto fondamentale
spetto invece a tutti e a ciascuno, è inalienabile e imprescrittibile.
ACQUA COME DIRITTO
L’acqua è una risorsa indispensabile per gli umani. La sua natura limitata ha portato ad un lungo dibattito. Gli esperti si sono confrontati sul se l’acqua possa essere considerata un diritto umano e sociale o come un semplice bisogno. Nessuna costituzione nazionale
europea aveva mai riconosciuto l’acqua come un bene comune. Non si trova nemmeno esplicita tutela di questo diritto nelle Dichiarazioni Sovranazionali come la Dichiarazione Universale del 1948. Questa situazione è paradossale dato che l’acqua è un bene in grado di soddisfare un bisogno vitale. Non meraviglia che il riconoscimento del diritto all’acqua è stato un percorso ad ostacoli. Nonostante ciò, il diritto all’acqua è stato proclamato in diverse dichiarazioni, senza però forza giuridica vincolante. Come è accaduto con la Conferenza dell’acqua a Dublino del 1992. Nonostante ciò, il diritto all’acqua non è formalmente riconosciuto negli Accordi Internazionali che concretizzano la Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo. Una prima apertura si ha con due convenzioni che menzionano esplicitamente il diritto dell’acqua: quella sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione verso le donne (1979) e quella relativa ai diritti dei bambini (1989).
Nel 2002 il Comitato dei Diritti Economici Sociali e Culturali dell’ONU riconosceva il diritto dell’acqua, ricordando che è indispensabile per condurre una vita degna ed una condizione preliminare per la realizzazione dei diritti dell’uomo. Nei differenti Forum Mondiali sull’acqua si assiste ogni 3 anni alla celebrazione di quello che oggi è considerato oro blu. Questi forum non offrono molte speranze concrete per la tutela delle popolazioni più povere. Durante il IV
Forum Mondiale dell’acqua nel 2006 il diritto all’acqua era stato richiesto a gran voce dalle ONG e dal Parlamento Europeo. Queste azioni non hanno avuto alcun concreto passo a causa dell’ostracismo di alcuni stati. I diritti universali sono fondati sulla convergenza tra culture. Nel 1990 viene sottoscritta la Carta di Montreal sull’acqua potabile. Nel 1992 viene sottoscritta la Dichiarazione di Dublino al termine della Confederazione Internazionale sull’acqua e l’ambiente. L’iniziativa nasce in preparazione della Conferenza Mondiale sullo Sviluppo e l’ambiente di Rio del 1992. Per la prima volta l’acqua viene considerata in una prospettiva di sviluppo sostenibile. Nel 1998 viene sottoscritta la Dichiarazione di
Strasburgo e si registra un importante passo in avanti, visto che l’acqua viene considerata fonte di cittadinanza di pace e sviluppo. Nel 1998 la Dichiarazione di Parigi è sottoscritta all’interno della conferenza internazionale su “acqua e sviluppo sostenibile”. Nel 2000 con la Dichiarazione dell’AIA viene sancito che l’accesso all’acqua è solo un bisogno e non un diritto.
Il 2006 è un anno importante poiché il parlamento europeo approva una risoluzione che richiede che l’accesso all’acqua sia riconosciuto come diritto umano. il presidente della Bolivia ha lanciato un appello per il diritto all’acqua rivolto a tutta la comunità sud-americana.
nel 2010, dopo 20 anni di discussioni, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la Risoluzione che recepiva il documento proposto dal Governo boliviano che dichiarava “l’accesso all’acqua come diritto umano”.
IL RUOLO EUROPEO
Il parlamento europeo ha una storia consolidata di prese di posizioni politiche a favore del diritto universale all’accesso all’acqua potabile che solo un servizio pubblico può garantire.
Nel 2003 il parlamento approva una risoluzione sulla gestione delle risorse idriche nella politica dei Paesi in Via di Sviluppo e le priorità della cooperazione internazionale dell’UE. Per la prima volta il parlamento europeo afferma che l’accesso all’acqua potabile pulite costituisce un diritto umano fondamentale e ritiene che i governi nazionali hanno il dovere di
adempiere a questo obbligo. Viene sottolineato come l’erogazione dell’acqua andrebbe intesa come servizio pubblico e quindi organizzata in modo da garantire l’accesso a tariffe abbordabili per tutti. Lo scopo è la creazione di sistemi democratici innovativi della gestione pubblica delle risorse idriche che siano efficaci, trasparenti e rispettosi degli obiettivi di
sviluppo sostenibile. Il parlamento fa poi una proposta: far ricorso a scambi debito/ acqua in
modo che il debito dei paesi più poveri possa essere utilizzato per finalizzare infrastrutture di depurazione dell’acqua. Viene così approvato il Rapporto sulla strategia del mercato internopriorità 2003-2006. “essendo l’acqua un bene comune dell’umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno. Dunque, non deve essere privatizzata “. Nel 2008 il parlamento europeo approva una risoluzione sulla carenza
idrica e la siccità dell’UE, la quale definisce che l’acqua deve restare un bene pubblico e un elemento fondamentale, accessibile a prezzi sociali e ambientali equi, tenendo presente la situazione di ogni paese. Nel V forum mondiale sull’acqua, nel 2009, viene affermato che l’acqua è un bene comune dell’umanità, che l’accesso all’acqua potabile dovrebbe costituire
un diritto fondamentale. Lo stato resta il principale responsabile della politica nel settore idrico, pur delegandone l’esecuzione agli enti locali. Nel 2009 l’europarlamento dichiara che l’acqua va proclamata un bene pubblico e dovrebbe essere posta sotto controllo pubblico a prescindere dal fatto che sia gestita, interamente o parzialmente dal settore privato.
ACQUA COME BENE
È condivisa a livello universale la percezione dell’acqua come un valore. Da qui nasce la necessità di tutelare questo diritto. Il tema è quello dell’effettività, che indica l’osservanza di una norma da parte dei destinatari della stessa. Cosa diversa è l’efficacia che è la capacità della norma di raggiungere il proprio fine. L’effettività dovrebbe essere attributo del potere,
mentre l’efficacia un attributo della norma.
ACQUA COME BENE: una legge di riferimento è la 36/94, la quale applica il principio internazionale di carattere generale specificando le gerarchie di sfruttamento delle risorse idriche. La prima normativa post-unitaria si interessava delle opere di difesa delle acque. In epoca più recente l’obiettivo principale diventa la tutela qualitativa e quantitativa delle acque,
non più considerate beni ma risorse. Questa legge riguarda la tutela delle risorse idriche: tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa tutelata, l’uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future, gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, le acque termali e minerali sono disciplinate da leggi speciali. Mentre nel TU si aveva una rilevanza di destinazione attribuendo la rilevanza del pubblico interesse
generale, nella legge 36/94 si è adottata una riserva generalizzata di ogni risorsa idrica.
Questa legge non elimina le possibilità giuridiche di utilizzo di determinare acque da parte dei privati, al di fuori di schemi autorizzati. Tutte le acque sono pubbliche e tutte le acque pubbliche sono demaniali. Non è rilevante la proprietà quanto gli enti a cui si affida la regolazione dell’uso delle stesse. La demanialità discende da precise disposizioni legislative: art 822 del Codice civile e legge 36/94. Il codice di giustinianeo distingue le cose umane in:
res nullius, res communes, res pubblicae, res private. Le res nullius erano quelle abbandonate o comunque di nessuno. Le res communes erano acqua ed aria, elementi comuni e di tutti. L’uso privato non poteva essere in contrato con un uso collettivo. Le res
pubblicae erano dello Stato, l’ente pubblico aveva anche il compito di amministrarle. Nel codice giustinianeo l’acqua è tra i beni non disponibili per appropriazione particolare. Cosa diversa avviene per il common law, dove inizialmente i bene erano comuni ma potevano diventare di proprietà. Con il tempo la consapevolezza che i beni comuni non sono infiniti ha
visto una trasformazione dell’uso collettivo dei beni in una economia definita di conquista, ecco l’affermarsi della privatizzazione dei beni comuni.
I BENI COMUNI
un concetto nuovo è quello di beni pubblici comuni. Uno dei rischi è quello della mercificazione dei beni comuni. Nella costituzione tedesca si afferma che la “proprietà obbliga”, contrapponendo la proprietà privata alla volontà di attenuare questo diritto. L’usus è il diritto all’utilizzo di un bene, il fructus è il diritto di cogliere i frutti di un bene, l’abusus è il diritto di distruggere in toto o in parte un bene. L’abusus è il più forte attribuito al diritto di proprietà, mentre l’assenza di abusus è una delle caratteristiche della demanialità pubblica.
CORTE DI CASSAZIONE- SENTENZA 3665 SEZIOI UNITE
la sentenza 3665 del 2020 evidenzia come la funzione di beni sia legata al perseguimento dei diritti di collettività, indipendentemente dalla titolarità del bene. La sentenza introduce per la prima volta
l’espressione “beni comuni”. Prima di questa pronuncia l’espressione “beni comuni” era entrata nel linguaggio con la sentenza 24/2011. Già in precedenza la corte aveva parlato di bene comune inteso come di utilità sociale.
ACQUA COME SERVIZIO
oggi l’acqua è un servizio che i moderni stati devono erogare, tutelando i diritti sociali (art 3, uguaglianza). Il servizio pubblico è un’attività o un complesso di azioni di funzionamento coordinate, il cui prodotto finale è rappresentato dalle utilità messe a disposizione degli utenti per la soddisfazione dei bisogni più disparati. Un servizio pubblico consiste in una pluralità di attività economiche. L’esercizio della funzione amministrativa, assente nelle attività economiche svolte dalla pubblica amministrazione, si ritrova nei servizi pubblici. La teoria soggettiva focalizza l’attenzione sull’aspetto soggettivo dell’imputazione del servizio all’amministrazione. Secondo questa teoria l’elemento
qualificante della nozione di servizio pubblico è l’assoluzione e la gestione, da parte di un pubblico potere, di una determinata attività. Il servizio pubblico va inteso come esercizio da parte di un soggetto pubblico di un’attività imprenditoriale offerta in modo indifferenziato al pubblico. Questa teoria appare lacunosa. Emerge la necessità di una definizione oggettiva di servizio pubblico, capace di comprendere le attività economiche in senso lato, caratterizzate
dalla soggezione ad un particolare regime per la rilevanza sociale degli interessi perseguiti e ciò al di là dell’imputazione soggettiva ai pubblici poteri. Si afferma così una ricostruzione oggettiva del pubblico servizio. l’attività assume una rilevanza giuridica autonoma. La costituzione stabilisce che esistono attività qualificabili come servizi pubblici essenziali e
possono essere riservate o trasferite allo stato come servizi pubblici. Combinare gli art. 41 e 43 consente di definire il servizio pubblico come ogni attività economica pubblica o privata, sottoposta a programmi e controlli ritenuti dalla legge opportuni per indirizzarla e coordinarla ai fini sociali. Con riferimento agli art 3, 30, 33, 34 della costituzione è possibile individuare: uguaglianza per l’accesso ai servizi, imparzialità, continuità della prestazione, economicità.
L’art 43 consente alla legge di poter riservare allo stato determinate imprese che svolgano attività che avendo un carattere di interesse generale, si riferiscono a servizi pubblici essenziali. I servizi indispensabili sono quelli necessari per lo sviluppo della comunità. I servizi sociali sono prestazioni destinate a rimuovere situazioni di bisogno e difficoltà che la persona incontra nel corso della vita. I servizi universali costituiscono l’insieme di servizi di qualità, accessibili a tutti ad un prezzo accettabile. alla funzione pubblica appartengono prestazioni il cui espletamento è obbligato e che lo stato deve garantire a tutti i cittadini. Alla funzione sociale appartengono invece le prestazioni la cui esecuzione è rimessa ai poteri discrezionali della PA, tenendo conto di valutazione di interesse generale. L’acqua e i servizi idrici entrano tra i servizi pubblici locali. per garantire il diritto all’acqua è necessario un servizio pubblico locale. Siccome l’acqua è un diritto mediante lo stato, è un servizio pubblico che deve essere garantito a tutti e non può essere privatizzato. Questo servizio non può avere regime di piena concorrenza, configurandosi come monopolio naturale. Non c’è concorrenza nel mercato ma per il mercato. Perciò chi vince la gara diventa monopolista.
RIEPILOGO NORMATIVO:
- FONTI EUROPEE: carta europea dell’acqua (Strasburgo, 1968), forum mondiale dell’acqua, carta dei diritti fondamentali dell’UE
- FONTI NAZIONALI: art 2, 3 e 43 della costituzione, riforma dei servizi pubblici locali (decreto legislativo 25/06/2008), Corte costituzionale (sentenza 325/2010: identità dei servizi pubblici di rilevanza economica, diritto comunitario per i servizi di interesse economico generale) I referendum del 12 e 13 giugno 2011 propongono l’abrogazione della privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Propone l’abrogazione della tariffa determinata tenendo conto dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito (7%).
CASO NAPOLI: primo comune d’italia ad applicare il referendum (si trasforma la spa in azienda special e si approva lo statuto ABC, ovvero acqua bene comune napoli). Distinzione: 1. SPA IN HOUSE: società a capitale pubblico, ma soggette al diritto privato.
Controllo esercitato dall’ente pubblico responsabile del servizio. Quali sono i contro? La dicotomia tra la dimensione societaria e interesse pubblico. 2. AZIENDA SPECIALE (art 114 TUEL, testo unico enti locali): ente pubblico strumentale dell’ente locale, personalità giuridica, autonomia imprenditoriale ma soggetto a controllo diretto, proprio statuto ma
approvato dal consiglio comunale. Quali sono i pro? Controllo autentico, anziché controllo analogo. Quali sono i contro? Possibili derive clientelari.