Capitolo 14 - Le azioni Flashcards

1
Q

Cosa sono le azioni?

A

Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella spa. Sono quote omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da documenti (titoli azionari) che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito.

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2
Q

Capitale diviso in azioni

A

Nella spa il capitale sociale sottoscritto è diviso in un numero predeterminato di parti di identico ammontare ciascuna delle quali costituisce un’azione e attribuisce identici diritti nella società. L’azione rappresenta dunque l’unità minima di partecipazione alla società e l’unità di misura dei diritti sociali

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3
Q

Caratteristica delle azioni

A

Sono indivisibili, se più soggetti sono titolari di una singola azione devono nominare un rappresentante comune per l’esercizio dei diritti verso la società. Ciascun socio diventa titolare di una o più azioni, le quali sono distinte e autonome.

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4
Q

Valore delle azioni

A

Le azioni sono di egual valore, rappresentative di una frazione del capitale sociale e si definisce valore nominale la parte del capitale rappresentata dalle azioni. L’attuale disciplina consente che vengano emesse anche azioni senza valore nominale. Non è però consentito emettere contemporaneamente azioni con e senza valore nominale. Per tutte le azioni vale la regola che in nessun caso il valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore al capitale sociale. Dunque, le azioni non possono essere emesse per una somma inferiore al loro valore nominale. E ciò per evitare che il capitale sociale dichiarato sia superiore a quello effettivo.

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5
Q

Azioni con valore nominale

A

Nelle azioni con valore nominale lo statuto deve specificare non solo il capitale sottoscritto, ma anche il valore nominale di ciascuna azione ed il loro numero complessivo. Il valore nominale delle azioni è insensibile alle vicende patrimoniali della società. Rimane invariato nel tempo e può essere modificato solo attraverso una modifica dell’atto costitutivo.

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6
Q

Azioni senza valore nominale

A

Nelle azioni senza valore nominale invece, lo statuto deve indicare solo il capitale sottoscritto ed il numero delle azioni emesse. In tal caso la partecipazione al capitale del singolo azionista viene espressa in una percentuale del numero complessivo delle azioni emesse.

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7
Q

Emissione con sovrapprezzo

A

Le azioni possono essere invece emesse per somma superiore al valore nominale (emissione con sovrapprezzo). Il valore reale delle azioni si ottiene dividendo il patrimonio netto della società per il numero di azioni (valore di bilancio).

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8
Q

Valore di mercato delle azioni

A

Il valore di mercato risulta giornalmente dai listini ufficiali quando le azioni sono quotate in un mercato regolamentato. Esso indica il prezzo di scambio delle azioni in quel determinato giorno. L’andamento delle quotazioni in borsa esprime il valore effettivo delle azioni meglio del
valore di bilancio.

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9
Q

Valore pacchetto azionario

A

un pacchetto azionario ha un valore superiore rispetto alla somma dei valori delle singole azioni.

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10
Q

Partecipazione azionaria

A

Ogni azione rappresenta una partecipazione sociale ed attribuisce al proprio possessore un complesso di diritti di natura amministrativa (diritto di voto), patrimoniale (diritto agli utili), ed anche a contenuto complesso amministrativo e patrimoniale (diritto di opzione).

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11
Q

Principio di eguaglianza

A

L’uguaglianza è relativa in quanto è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi. Possiamo distinguere azioni ordinarie e azioni di categoria o speciali. L’uguaglianza è oggettiva. Uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce, ma non i diritti di cui ciascun azionista globalmente dispone, dovendosi tener conto del numero di azioni di cui ciascuno è titolare. Si parla dunque di disuguaglianza soggettiva. Quest’ultima, tuttavia, è perfettamente legittima e giusta, poiché su di essa si fonda l’ordinato funzionamento di un organismo economico. In esse si esprime l’essenza del principio cardine delle società di capitali: chi più ha conferito e più rischia ha più potere e può imporre la propria volontà alla minoranza.

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12
Q

Categorie speciali d’azioni

A

Le azioni fornite di diritti diversi da quelli previsti dalla disciplina legale sono considerate categorie speciali di azioni. Le azioni speciali si contrappongono a quelle ordinarie e possono essere create con lo statuto o con successiva modificazione dello stesso. Comporta una modifica della organizzazione interna

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13
Q

Diverse categorie d’azioni

A

Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall’assemblea speciale della categoria interessata

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14
Q

Assemblee speciali

A

Si applica la disciplina delle assemblee straordinarie, se le azioni speciali non sono quotate.
Se sono quotate, si applica la disciplina dell’organizzazione degli azionisti di risparmio, che prevede quorum assembleari meno elevati e la nomina di un rappresentante degli azionisti speciali.

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15
Q

Azioni senza diritto di voto

A

Le società possono emettere azioni senza diritto di voto.

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16
Q

Azioni privilegiate a voto limitato

A

Le azioni privilegiate a voto limitato con le quali si consente a tutte le società: la creazione di azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti; le azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative

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17
Q

Le azioni speciali a voto plurimo

A

Le società non quotate possono emettere azioni speciali a voto plurimo, che attribuiscono fino ad un massimo di tre voti per ciascuna azione. Gli statuti delle società quotate non possono invece prevedere l’emissione di azioni a voto plurimo.

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18
Q

Maggioranza del voto ai soci di lungo periodo

A

le società quotate possono riconoscere una maggiorazione del voto ai soci “di lungo periodo” titolari di azioni da non meno di 24 mesi. La differenza con le azioni a voto plurimo è che la maggiorazione del voto è un privilegio conseguibile da tutti gli azionisti nel rispetto delle condizioni fissate dallo statuto; non è un diritto riservato ai titolari di una speciale categoria di azioni

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19
Q

Le azioni privilegiate

A

Le azioni privilegiate sono azioni che attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili o nel rimborso del capitale. L’unico limite è il divieto di patto leonino.

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20
Q

Azioni di risparmio

A

sono categorie speciali di azioni. Hanno lo scopo di incentivare l’investimento in azioni offrendo ai risparmiatori titoli rispondenti ai loro specifici interessi. Possono essere emesse solo da società quotate e non possono superare la metà del capitale sociale

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21
Q

Caratteristiche delle azioni di risparmio caratteristiche

A

Sono prive di diritto di voto. Tuttavia, si differenziano dalle azioni senza voto per il fatto che devono essere necessariamente dotate di privilegi di natura patrimoniale. A differenza delle altre azioni, possono essere emesse al portatore. Assicurano dunque l’anonimato. Essendo prive del diritto di voto, delle azioni di risparmio non si tiene conto per il calcolo dei relativi quorum costitutivi o deliberativi. Le azioni di risparmio sono dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale, l’atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio

22
Q

Assemblea su azione di risparmio

A

L’assemblea delibera sugli oggetti di interesse comune. Il rappresentante comune è nominato dall’assemblea di categoria. Provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e tutela gli interessi comuni degli azionisti di risparmio nei confronti della società. Ad egli è riconosciuto il diritto di assistere alle assemblee della società e di impugnare le deliberazioni.

23
Q

Azioni a favore dei prestatori di lavoro

A

è consentita l’assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti delle società da attuarsi mediante un complesso procedimento: gli utili sono imputati a capitale e, per l’importo corrispondente, la società emette speciali categorie di azioni che vengono assegnate gratuitamente ai prestatori di lavoro.

24
Q

Azioni e strumento finanziari partecipativi

A

Dalle azioni vanno tenuti distinti gli strumenti finanziari partecipativi. Essi non fanno parte del capitale sociale pur contribuendo ad incrementare il patrimonio sociale. Non attribuiscono la qualità di azionista e presentano ampia elasticità per quanto riguarda i diritti propri delle azioni che possono essere loro riconosciuti. Si prevede che essi possono essere forniti solo di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione però del diritto di voto.

25
Q

La circolazione delle azioni

A

I certificati azionari sono documenti che rappresentano le quote di partecipazione nella spa e ne consentono il trasferimento secondo le regole dei titoli di credito. La loro emissione è normale ma non essenziale nelle spa non quotate. Lo statuto può infatti escludere l’emissione dei titoli azionari. Nelle società quotate invece le azioni non possono più essere rappresentate da titoli a decorrere dal 1998

25
Q

La circolazione delle azioni

A

I certificati azionari sono documenti che rappresentano le quote di partecipazione nella spa e ne consentono il trasferimento secondo le regole dei titoli di credito. La loro emissione è normale ma non essenziale nelle spa non quotate. Lo statuto può infatti escludere l’emissione dei titoli azionari. Nelle società quotate invece le azioni non possono più essere rappresentate da titoli a decorrere dal 1998

26
Q

I titoli azionari

A

Sono titoli di credito, mentre le azioni sono dei titoli di credito causali.
Essi possono essere emessi solo in base ad un determinato rapporto causale e si caratterizzano per la sensibilità del rapporto documentato dal titolo.

27
Q

Azioni al portatore

A

Le azioni possono essere nominative o al portatore e ciò per concedere il beneficio dell’anonimato, a fini fiscali, all’investimento azionario. Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo, per le azioni nominative è prevista una specifica disciplina.

28
Q

Vincoli sulle azioni

A

Le azioni possono essere costituite in usufrutto o in pegno e possono inoltre formare oggetto di misure cautelari ed esecutive. Il diritto di voto compete al creditore pignoratizio o all’usufruttuario. Essi dovranno esercitarlo in modo da non ledere gli interessi del socio.

29
Q

Sequestro di voto

A

Il voto in caso di sequestro è esercitato dal custode.

30
Q

Diritti amministrativi

A

Spettano disgiuntamente sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario

31
Q

Diritto di opzione

A

Spetta al socio, il quale deve provvedere almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l’esercizio dello stesso. In mancanza gli altri soci possono proporre di acquistarlo, tale diritto deve essere alienato per suo conto mezzo banca.

32
Q

In caso di aumento gratuito di capitale

A

Il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione. In caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme dovute sulle azioni non ancora liberate. In mancanza, il creditore pignoratizio può far vendere le azioni non liberate. In caso di usufrutto è l’usufruttuario che deve provvedere al versamento.

33
Q

I limiti della circolazione delle azioni

A

Le azioni sono liberamente trasferibili. Tuttavia, la libera trasferibilità è esclusa in determinate ipotesi:
- Le azioni liberate con conferimenti diversi dal danaro non possono essere alienate prima del controllo della valutazione;
- Le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del consiglio di amministrazione (unanimità).

34
Q

Limiti convenzionali

A

Limiti decisi dai soci mediante accordi

35
Q

Limiti statutari

A

Limiti risultanti dallo statuto, hanno efficacia reale vincolano tutti, presenti e futuri validi nei confronti dei terzi acquirenti d’azioni.

36
Q

Patti parasociali

A

Accordi al di fuori dell’atto costitutivo, ma non opponibili a terzi

37
Q

Clausole statutarie

A

Sono le clausole di prelazione, di gradimento e di riscatto.

38
Q

Le clausole di prelazione

A

Impongono al socio che vuole vendere le azioni di offrirle preventivamente agli altri soci della società e di preferirli ai terzi a parità di condizioni.

39
Q

Le clausole di gradimento

A

La clausola consente di impedire l’ingresso di soci non graditi in società. La violazione della clausola comporta l’inefficacia del trasferimento.
Le clausole di gradimento possono essere distinte in due categorie:
- Clausole che richiedono il possesso di determinati requisiti da parte dell’acquirente
- Clausole che subordinano il trasferimento delle azioni al placet (consenso) del consiglio di amministrazione
(clausole di mero gradimento). Tali clausole possono costituire strumento di abuso a danno dei soci estranei al gruppo di comando. Dunque, il legislatore ha previsto che in caso di rifiuto del gradimento da parte degli organi sociali, la società si obblighi ad acquistare tali azioni o il diritto di recesso dell’alienante.

40
Q

Cosa sono le clausole riscatto?

A

Le clausole di riscatto prevedono un potere di riscatto delle azioni da parte della società o dei soci al verificarsi di determinati eventi (morte di un socio per evitare che gli eredi subentrino).

41
Q

Le operazioni della società sulle proprie azioni

A

le operazioni della società sulle proprie azioni (sottoscrizione e compravendita) sono particolarmente pericolose per l’integrità del capitale sociale (elusione dell’obbligo del conferimento o la restituzione anticipata dello stesso); per il corretto funzionamento dell’organizzazione societaria e per il mercato dei titoli (potendo dar luogo a manovre speculative volte ad alterare le quotazioni delle azioni)

42
Q

Operazioni regolate

A

sottoscrizione, acquisto e altre operazioni.

43
Q

Autosottoscrizione delle operazioni

A

in nessun caso la società può sottoscrivere le proprie azioni. Il divieto ha carattere assoluto. L’auto sottoscrizione darebbe luogo ad un incremento del capitale sociale nominale senza alcun incremento del capitale reale, dato che la società diventerebbe creditrice di sé stessa per
conferimenti dovuti. Non si ha la nullità della sottoscrizione, ma le azioni si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai soggetti che hanno violato il divieto. Ciò al fine di acquisire comunque i conferimenti.

44
Q

Acquisto

A

Tale operazione può dar luogo ad una riduzione del capitale reale senza riduzione del capitale sociale nominale. Esempio: se una società con capitale sociale nominale di 1000 ed un capitale reale (patrimonio netto) di 1000, impiega somme per 1000 nell’acquisto di azioni proprie, essa non fa altro che rimborsare ai soci il valore delle azioni. Il capitale sociale nominale resta invariato, ma il capitale reale si riduce a zero in quanto rappresentato ormai solo da azioni proprie in portafoglio il cui valore reale è zero, poiché integralmente rimborsato. Ciò rappresenta un pericolo per i creditori sociali. Quando essi agiranno sul patrimonio della società, troveranno come eccedenza delle attività rispetto alle passività solo pezzi di carta privi di valore. Queste conseguenze non si verificano se nell’acquisto vengono impiegate solo somme corrispondenti agli utili o ad altre eccedenze di bilancio disponibili.

45
Q

Quando si possono acquistare azioni proprie?

A

L’operazione di acquisto di azioni proprie è consentita solo se la società rispetta quattro condizioni:
Le somme impiegate non possono eccedere l’ammontare di utili conseguiti e di riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio;
- le azioni da acquistare devono essere interamente liberate;
- l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria. La delibera non può essere generica, ma deve
fissare le modalità di acquisto, l’ammontare massimo delle azioni da acquistare e la durata non superiore a 18
mesi;
- solo nelle società quotate, inoltre, il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la quinta parte
del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute da società controllate.

46
Q

Acquisto azioni senza aver rispettato le condizioni

A

Devono essere vendute entro un anno. In mancanza, si dovrà procedere al loro annullamento. I diritti sociali relativi alle azioni proprie sono sterilizzati. Il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sono sospesi. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo del quorum costitutivo. Il diritto agli utili ed il diritto di opzione spettano proporzionalmente alle altre azioni. Gli amministratori non possono disporre delle azioni senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea.

47
Q

Partecipazioni reciproche

A

le partecipazioni reciproche fra società di capitali danno luogo a pericoli di carattere patrimoniale ed amministrativo. Tali pericoli si accentuano quando fra le due società intercorre un rapporto di controllo, dato che la controllata può facilmente subire le direttive della controllante nella scelta dei propri investimenti e nell’esercizio del voto.

48
Q

Pericolo che la controllante acquisisca la controllata

A

La controllante potrebbe perciò agevolmente eludere la disciplina della sottoscrizione e dell’acquisto di azioni proprie facendo sottoscrivere o acquistare le stesse da una propria controllata.

49
Q

Art. 2360

A

vieta alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciarie o di interposta persona. In nessun caso la società controllata può sottoscrivere un aumento di capitale deliberato dalla controllante. Anche le sanzioni sono identiche a quelle previste per la sottoscrizione di azioni proprie.

50
Q

Quando è possibile l’acquisto reciproco di azioni

A

l’acquisto reciproco di azioni è possibile senza alcun limite quando fra le due società non intercorre un rapporto di controllo e le stesse non sono quotate in borsa.
- Se incrocio è realizzato fra società controllante isolate, l’acquisto da parte della società controllata è considerato come effettuato dalla controllante stessa.

51
Q

Limitazioni acquisto reciproco

A
  • le somme impiegate nell’acquisto non possono eccedere l’ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili;
  • Possono essere acquistate solo azioni interamente liberate;
  • l’acquisto deve essere autorizzato dall’Assemblea ordinaria;
  • il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale della società
    controllante;
  • la società controllata non può esercitare il diritto di voto.