Capitolo 15 - L'assemblea Flashcards

1
Q

Organi della SPA

A
  • l’assemblea dei soci che ha funzioni deliberative;
  • l’organo amministrativo, cui è affidata la gestione dell’impresa sociale ed ha ampi poteri decisionali. Gli
    amministratori hanno la rappresentanza legale della società e ad essi spetta il compito di attuare le
    deliberazioni dell’assemblea;
  • l’organo di controllo interno, con funzioni di controllo sull’amministrazione della società.
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2
Q

A chi spetta la revisione legale dei conti?

A

La revisione legale dei conti è affidata ad un organo di controllo esterno alla società: il revisore o società di revisione.

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3
Q

Riforma del 2003

A

La riforma del 2003 ha affiancato al sistema tradizionale di amministrazione e controllo, altri due sistemi alternativi,
tra i quali la società può scegliere:
- Il sistema dualistico. L’amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza e da un consiglio di sorveglianza, di nomina assembleare.
- Il sistema monistico. L’amministrazione ed il controllo sono esercitati dal consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea, e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

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4
Q

L’assemblea delle SPA

A

L’assemblea è l’organo composto dai soci. Ha la funzione di formare la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall’atto costitutivo. È un organo collegiale e decide secondo il principio maggioritario. La volontà espressa dai soci che rappresentano la maggioranza del capitale vincola tutti i soci ed è volontà della società. L’assemblea si divide in ordinaria e straordinaria

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5
Q

Assemblea ordinaria

A

Le competenze dell’assemblea ordinaria variano a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato. Nelle società che adottano il sistema tradizionale o quello monistico, l’assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale, determina il compenso di amministratori e sindaci, delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci…

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6
Q

Assemblea straordinaria

A

L’assemblea straordinaria a sua volta delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, su ogni altra materia prevista dalla legge.

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7
Q

Quorum

A

Diversi sono i quorum costitutivi e quelli deliberativi richiesti per l’assemblea ordinaria e per quella straordinaria. Per evitare che l’assenteismo degli azionisti impedisca di deliberare, è prevista una seconda convocazione con quorum inferiori, per l’assemblea sia ordinaria che straordinaria. Nelle società quotate l’assemblea si tiene in un’unica convocazione alla quale si applicano direttamente i quorum più bassi. Se la società ha emesso solo azioni ordinarie, l’assemblea è unica e generale. Quando invece sono state emesse diverse categorie di azioni, all’assemblea generale si affiancano le assemblee speciali di categoria.

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8
Q

Procedimento assembleare

A

la convocazione dell’assemblea è decisa dall’organo amministrativo, il quale può disporre la stessa ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

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9
Q

Convocazione obbligatoria in che casi?

A
  • Gli amministratori devono convocare l’assemblea ordinaria almeno una volta all’anno, il termine non può essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per consentire l’approvazione del bilancio.
  • Devono convocare l’assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. Se gli amministratori o i sindaci in loro vece non provvedono, la convocazione è ordinata con decreto dal tribunale.
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10
Q

Da chi è disposta la convocazione?

A

dal collegio sindacale ogni qualvolta essa sia obbligatoria e gli amministratori non vi provvedano. Il collegio sindacale può inoltre convocare l’assemblea qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità.

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11
Q

Dove è convocata l’assemblea?

A

L’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società.

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12
Q

Come si convoca l’assemblea nelle SPA non quotate?

A

Nelle società non quotate, la convocazione è effettuata mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In alternativa, lo statuto può consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima, con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.

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13
Q

Assemblea totalitaria

A

Pur in assenza di convocazione l’assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale (assemblea totalitaria). Agli assenti deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

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14
Q

Chi presiede l’assemblea?

A

L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Quest’ultimo verifica la regolarità della costituzione dell’assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

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15
Q

Rinvio dell’adunanza

A

Ai soci che raggiungono il terzo del capitale sociale è poi riconosciuto il diritto di chiedere il rinvio dell’adunanza, dichiarando di non essere sufficientemente informati sugli argomenti. Le delibere assembleari devono constare da verbale

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16
Q

Assemblea straordinaria

A

Se si tratta di assemblea straordinaria, il verbale deve essere redatto da un notaio. I verbali devono essere poi trascritti nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni,, data identità dei partecipanti e capitale. rappresentato, modalità e risultato delle votazioni; identificando i soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

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17
Q

Delibere dell’assemblea

A

Per essere approvate le deliberazioni devono conseguire il voto favorevole della maggioranza dei soci e le delibere approvate dalla maggioranza vincolano tutti i soci.

18
Q

Quorum assembeare

A

Il quorum assembleare cerca di realizzare un punto di equilibrio fra l’esigenza di agevolare la formazione delle delibere e quella opposta di tutelare le minoranze. Vengono previste dunque, maggioranze diversificate per l’assemblea ordinaria e straordinaria. Nelle società quotate il fenomeno dell’assenteismo è maggiormente diffuso. L’attuale disciplina prevede che l’assemblea si tenga in un’unica convocazione, con quorum ridotti. Perciò, mentre per le società non quotate vige un sistema di maggioranze “a pluralità di convocazioni”, per quelle quotate opera un sistema “a convocazione unica”.

19
Q

Quorum costitutivo

A

Si definisce quorum costitutivo la parte del capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea perché questa sia regolarmente costituita

20
Q

Quorum deliberativo

A

Si definisce quorum deliberativo la parte del capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata deliberazione perché questa sia approvata

21
Q

Quorum costitutivo

A

La disciplina del quorum costitutivo e deliberativo è diversa per l’assemblea ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria in prima convocazione è costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale con diritto di voto. Essa delibera col voto favorevole della metà più una (maggioranza assoluta) delle azioni che hanno preso parte alla votazione per quella determinata delibera

22
Q

Assemblea ordinaria di seconda convocazione

A

Nessun quorum costitutivo è richiesto per l’assemblea ordinaria di seconda convocazione, che può perciò validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale rappresentato in assemblea. Le delibere sono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza delle azioni che hanno preso parte alla votazione.

23
Q

Assemblee straordinarie SPA non quotate

A

Per le assemblee straordinarie delle società non quotate non è previsto un quorum costitutivo. In prima convocazione l’assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale (tutto il capitale, non solo i presenti). Per la seconda convocazione, l’assemblea straordinaria è costituita con la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea

24
Q

Assemblee straordinarie SPA quotate

A

Per le società quotate (assemblea straordinaria) se la società adotta il sistema pluralità di convocazioni, il quorum costitutivo minimo è almeno la metà del capitale sociale in prima convocazione e più di 1/3 in seconda convocazione. Per quanto riguarda i quorum deliberativi l’assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.

25
Q

Statuto può modificare le maggioranze?

A

Lo statuto può modificare solo in aumento le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria di prima convocazione e quelle dell’assemblea straordinaria. È consentito che lo statuto preveda convocazioni ulteriori sia dell’assemblea ordinaria che di quella straordinaria

26
Q

SPA quotate nella seconda convocazione

A

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, nelle convocazioni dell’assemblea straordinaria successive alla seconda il quorum costitutivo è ridotto ad 1/5. Nelle società quotate le assemblee si tengono in un’unica convocazione alla quale si applicano direttamente le maggioranze ridotte previste dal sistema con più convocazioni.

27
Q

Diritto di voto e intervento

A

possono intervenire in assemblea coloro a cui spetta il diritto di voto: azionisti con diritto di voto, soggetti che pur non essendo soci hanno diritto di voto, come l’usufruttuario e il creditore pignoratizio. Il diritto di intervento non compete agli azionisti senza diritto di voto (azionisti di risparmio), eccezion fatta per il socio che ha dato le proprie azioni in pegno o in usufrutto. Lo statuto può inoltre consentire l’intervento dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

28
Q

Rappresentanza in assemblea

A

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea. Nelle società non quotate, però, lo statuto può escludere o limitare tale facoltà. La delega deve essere conferita per iscritto e deve contenere il nome del rappresentante

29
Q

Rappresentante

A

Il rappresentante può farsi sostituire da altri solo se la delega lo prevede; inoltre, anche la persona del sostituto deve essere espressamente indicata nella delega. Per le società non quotate valgono anche altre limitazioni. La rappresentanza non può essere conferita ad una serie di soggetti, espressione del gruppo di comando della società o sotto l’influenza dello stesso. Sempre nelle società non quotate, vigono limitazioni anche per quanto riguarda il numero dei soci che la stessa persona può rappresentare.

30
Q

Rappresentanza nelle Spa quotate

A

Nelle società quotate la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee. Per le società quotate nel 2010 sono state introdotte una serie di regole volte ad agevolare l’esercizio per delega del diritto di voto.
1) È stato permesso di conferire la delega anche in via elettronica.
2) La società è tenuta a designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale gli azionisti possono conferire
senza spese una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all’ordine del giorno.

3) Sono stati soppressi i limiti quantitativi al cumulo delle deleghe da parte del medesimo rappresentante e sono caduti i divieti soggettivi già visti per le società non quotate.

31
Q

Conflitto d’interessi

A

Il rappresentante deve comunicare per iscritto al socio le circostanze da cui deriva una sua condizione di conflitto di interessi. Tale obbligo grava in particolare su alcuni soggetti elencati dalla legge, che sono considerati in ogni caso in conflitto di interessi: membri degli organi amministrativi e di controllo, soggetti controllanti, controllati o collegati alla società…

32
Q

Sollecitazione

A

La sollecitazione è la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta da uno o più soggetti (promotori) a più di 200 azionisti su specifiche proposte di voto. Il promotore effettua la sollecitazione mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega che devono in ogni caso contenere informazioni idonee a consentire all’azionista di assumere una decisione consapevole. (uno o più rappresentanti votano per conto di più di 200 azionisti).

33
Q

Raccolta di deleghe

A

La raccolta di deleghe è la richiesta di conferimento di deleghe di voto effettuata dalle associazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati. Essa risponde allo scopo di agevolare l’esercizio indiretto del voto da parte di piccoli azionisti già organizzati in associazione per la difesa dei comuni interessi.

34
Q

Limiti all’esercizio del voto

A

l’esercizio del diritto di voto è rimesso alla discrezione del socio, il quale deve esercitarlo in modo da non arrecare danno al patrimonio della società. Versa in conflitto di interessi l’azionista che in una determinata delibera ha un interesse personale contrastante con quello della società

35
Q

Conflitto d’interessi con la delibera

A

ll socio è libero di votare o di astenersi, ma se vota la delibera approvata con il suo voto determinante è impugnabile qualora possa recare danno alla società. La delibera adottata col voto del socio in conflitto di interessi è annullabile. Devono ricorrere tuttavia due ulteriori condizioni: che il suo voto sia determinante (prova di resistenza) e che la delibera possa danneggiare la società (danno potenziale)

36
Q

Quando non possono votare i soci amministratori?

A

i soci amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità; nel sistema dualistico i soci componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza. Qui il conflitto è certo e il danno è evidente. La disciplina del conflitto di interessi consente di reprimere gli abusi della maggioranza a danno del patrimonio sociale. La delibera è annullabile quando è votata al solo scopo di danneggiare i soci.

37
Q

Deliberazioni invalide

A

> l’invalidità delle delibere assembleari può essere determinata dalla violazione delle norme che regolano il procedimento assembleare o da vizi che riguardano il contenuto della delibera. Cominciamo dalle delibere annullabili. L’annullabilità costituisce la regola per le delibere assembleari invalide. Sono infatti annullabili tutte le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto. Possono essere annullate le delibere in cui:
- Partecipano all’assemblea persone non legittimate;
- Vi è l’invalidità dei singoli voti o il loro errato conteggio, ma solo se determinanti per il raggiungimento della
maggioranza;
- Vi è incompletezza o inesattezza del verbale.

38
Q

Chi può proporre l’impugnativa?

A

L’impugnativa può essere proposta solo dai soggetti espressamente previsti dalla legge (soci assenti, dissenzienti od astenuti, amministratori, consiglio di sorveglianza e collegio sindacale). Legittimato all’impugnativa è anche il rappresentante comune degli azionisti di risparmio

39
Q

Entro quando si può proporre l’impugnativa?

A

L’impugnativa o l’azione di risarcimento danni devono essere proposte entro un breve termine di decadenza: 90 giorni dalla data di deliberazione. L’azione di annullamento è proposta davanti al tribunale

40
Q

quando ha effetto l’impugnativa?

A

L’annullamento ha effetto per tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere provvedimenti conseguenti sotto la propria responsabilità. Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera. L’annullamento non può aver luogo se la delibera è sostituita con altra presa in conformità della legge o dell’atto costitutivo o è stata revocata dall’assemblea.

41
Q

Deliberazioni nulle

A

la delibera è nulla solo in tre casi tassativamente previsti. Sono nulle le delibere il cui oggetto è impossibile o illecito o quando l’oggetto è lecito ma ha contenuto illecito. La delibera è altresì nulla nei casi di: mancata convocazione dell’assemblea; mancanza del verbale

42
Q

Chi pò far valere la nullità?

A

. La nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse. Possono essere impugnate senza limiti di tempo solo le delibere che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.