Capitolo 15 - L'assemblea Flashcards
(42 cards)
Organi della SPA
- l’assemblea dei soci che ha funzioni deliberative;
- l’organo amministrativo, cui è affidata la gestione dell’impresa sociale ed ha ampi poteri decisionali. Gli
amministratori hanno la rappresentanza legale della società e ad essi spetta il compito di attuare le
deliberazioni dell’assemblea; - l’organo di controllo interno, con funzioni di controllo sull’amministrazione della società.
A chi spetta la revisione legale dei conti?
La revisione legale dei conti è affidata ad un organo di controllo esterno alla società: il revisore o società di revisione.
Riforma del 2003
La riforma del 2003 ha affiancato al sistema tradizionale di amministrazione e controllo, altri due sistemi alternativi,
tra i quali la società può scegliere:
- Il sistema dualistico. L’amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza e da un consiglio di sorveglianza, di nomina assembleare.
- Il sistema monistico. L’amministrazione ed il controllo sono esercitati dal consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea, e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.
L’assemblea delle SPA
L’assemblea è l’organo composto dai soci. Ha la funzione di formare la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall’atto costitutivo. È un organo collegiale e decide secondo il principio maggioritario. La volontà espressa dai soci che rappresentano la maggioranza del capitale vincola tutti i soci ed è volontà della società. L’assemblea si divide in ordinaria e straordinaria
Assemblea ordinaria
Le competenze dell’assemblea ordinaria variano a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato. Nelle società che adottano il sistema tradizionale o quello monistico, l’assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale, determina il compenso di amministratori e sindaci, delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci…
Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria a sua volta delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, su ogni altra materia prevista dalla legge.
Quorum
Diversi sono i quorum costitutivi e quelli deliberativi richiesti per l’assemblea ordinaria e per quella straordinaria. Per evitare che l’assenteismo degli azionisti impedisca di deliberare, è prevista una seconda convocazione con quorum inferiori, per l’assemblea sia ordinaria che straordinaria. Nelle società quotate l’assemblea si tiene in un’unica convocazione alla quale si applicano direttamente i quorum più bassi. Se la società ha emesso solo azioni ordinarie, l’assemblea è unica e generale. Quando invece sono state emesse diverse categorie di azioni, all’assemblea generale si affiancano le assemblee speciali di categoria.
Procedimento assembleare
la convocazione dell’assemblea è decisa dall’organo amministrativo, il quale può disporre la stessa ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
Convocazione obbligatoria in che casi?
- Gli amministratori devono convocare l’assemblea ordinaria almeno una volta all’anno, il termine non può essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per consentire l’approvazione del bilancio.
- Devono convocare l’assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. Se gli amministratori o i sindaci in loro vece non provvedono, la convocazione è ordinata con decreto dal tribunale.
Da chi è disposta la convocazione?
dal collegio sindacale ogni qualvolta essa sia obbligatoria e gli amministratori non vi provvedano. Il collegio sindacale può inoltre convocare l’assemblea qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità.
Dove è convocata l’assemblea?
L’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società.
Come si convoca l’assemblea nelle SPA non quotate?
Nelle società non quotate, la convocazione è effettuata mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In alternativa, lo statuto può consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima, con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.
Assemblea totalitaria
Pur in assenza di convocazione l’assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale (assemblea totalitaria). Agli assenti deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.
Chi presiede l’assemblea?
L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Quest’ultimo verifica la regolarità della costituzione dell’assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Rinvio dell’adunanza
Ai soci che raggiungono il terzo del capitale sociale è poi riconosciuto il diritto di chiedere il rinvio dell’adunanza, dichiarando di non essere sufficientemente informati sugli argomenti. Le delibere assembleari devono constare da verbale
Assemblea straordinaria
Se si tratta di assemblea straordinaria, il verbale deve essere redatto da un notaio. I verbali devono essere poi trascritti nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni,, data identità dei partecipanti e capitale. rappresentato, modalità e risultato delle votazioni; identificando i soci favorevoli astenuti o dissenzienti.
Delibere dell’assemblea
Per essere approvate le deliberazioni devono conseguire il voto favorevole della maggioranza dei soci e le delibere approvate dalla maggioranza vincolano tutti i soci.
Quorum assembeare
Il quorum assembleare cerca di realizzare un punto di equilibrio fra l’esigenza di agevolare la formazione delle delibere e quella opposta di tutelare le minoranze. Vengono previste dunque, maggioranze diversificate per l’assemblea ordinaria e straordinaria. Nelle società quotate il fenomeno dell’assenteismo è maggiormente diffuso. L’attuale disciplina prevede che l’assemblea si tenga in un’unica convocazione, con quorum ridotti. Perciò, mentre per le società non quotate vige un sistema di maggioranze “a pluralità di convocazioni”, per quelle quotate opera un sistema “a convocazione unica”.
Quorum costitutivo
Si definisce quorum costitutivo la parte del capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea perché questa sia regolarmente costituita
Quorum deliberativo
Si definisce quorum deliberativo la parte del capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata deliberazione perché questa sia approvata
Quorum costitutivo
La disciplina del quorum costitutivo e deliberativo è diversa per l’assemblea ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria in prima convocazione è costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale con diritto di voto. Essa delibera col voto favorevole della metà più una (maggioranza assoluta) delle azioni che hanno preso parte alla votazione per quella determinata delibera
Assemblea ordinaria di seconda convocazione
Nessun quorum costitutivo è richiesto per l’assemblea ordinaria di seconda convocazione, che può perciò validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale rappresentato in assemblea. Le delibere sono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza delle azioni che hanno preso parte alla votazione.
Assemblee straordinarie SPA non quotate
Per le assemblee straordinarie delle società non quotate non è previsto un quorum costitutivo. In prima convocazione l’assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale (tutto il capitale, non solo i presenti). Per la seconda convocazione, l’assemblea straordinaria è costituita con la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea
Assemblee straordinarie SPA quotate
Per le società quotate (assemblea straordinaria) se la società adotta il sistema pluralità di convocazioni, il quorum costitutivo minimo è almeno la metà del capitale sociale in prima convocazione e più di 1/3 in seconda convocazione. Per quanto riguarda i quorum deliberativi l’assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.