Capitolo 17 - Amministrazione e controlli Flashcards

1
Q

Riforma del 2003

A

Tre tipi di amministrazione:
- Sistema tradizionale, comprende due organi di nomina assembleare: l’organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico) e il collegio sindacale con funzioni di controllo dell’amministrazione.
- Sistema dualistico, di ispirazione tedesca, prevede un consiglio di sorveglianza di nomina assembleare, ed un consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza.
- Sistema monistico, di ispirazione anglosassone, l’amministrazione e il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e dal comitato per il controllo sulla gestione.

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2
Q

Gli amministratori nel sistema tradizionale

A

GLI AMMINISTRATORI > nel sistema tradizionale, la spa non quotata può avere sia un amministratore unico che un consiglio di amministrazione. Le spa quotate possono avere solo una pluralità di amministratori. Il consiglio di amministrazione può essere articolato con la creazione di uno o più organi delegati, che danno origine alle figure degli amministratori delegati e del comitato esecutivo.

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3
Q

Funzione degli amministratori nel sistema tradizionale

A

Le funzioni degli amministratori sono:
- la gestione dell’impresa sociale, ad essi spetta compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale;
- essi deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società (potere gestorio);
- hanno la rappresentanza generale della società, hanno cioè il potere di manifestare all’esterno la volontà
della società;
- danno impulso all’attività dell’assemblea, la convocano e ne fissano l’ordine del giorno;
- curano la tenuta dei libri e delle scritture contabili, redigono annualmente il progetto bilancio;
- devono prevenire il compimento di atti pregiudizievoli, o quantomeno eliminare o attenuare le conseguenze
dannose.

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4
Q

Nomina degli amministratori

A

i primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete all’assemblea ordinaria. Lo statuto può riservare la nomina di un amministratore indipendente ai possessori di strumenti finanziari partecipativi. Nelle società quotate almeno un amministratore deve essere espresso dalla minoranza e almeno un componente del consiglio di amministrazione deve essere un cd. amministratore indipendente: deve cioè essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e degli ulteriori requisiti previsti dallo statuto. Il numero degli amministratori è fissato nello statuto. Gli amministratori possono essere soci o non soci. Lo statuto può prevedere degli specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per gli amministratori che svolgono determinate attività. Non possono essere nominati amministratori l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (cause di ineleggibilità)

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5
Q

Cause di incompatibilità degli amministratori

A

Le cause di incompatibilità, al contrario, comportano solo che l’interessato è tenuto ad optare tra l’uno e l’altro ufficio; non rendono perciò invalida la delibera di nomina. La nomina dura tre esercizi, tuttavia gli amministratori sono rieleggibili

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6
Q

Cause di cessazione dell’ufficio prima del termine

A
  • la revoca, che può essere deliberata dall’assemblea liberamente in ogni momento;
  • la rinuncia;
  • la decadenza dell’ufficio;
  • la morte.
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7
Q

Cessazione dell’assemblea per decadenza del termine

A

ha effetto solo dal momento in cui l’organo amministrativo è stato ricostituito. Gli amministratori scaduti perciò rimangono in carica fino alla nomina di nuovi amministratori (prorogatio). Le dimissioni hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori. In caso contrario, hanno effetto solo dal momento in cui la maggioranza è stata ricostituita.

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8
Q

Sostituzione degli amministratori

A

sostituzione degli amministratori mancati è dettata una specifica disciplina:
- se viene a mancare meno della metà degli amministratori, i superstiti provvedono a sostituire temporaneamente quelli venuti meno. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
- Se viene a mancare più della metà degli amministratori, i superstiti devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancati e i nuovi amministratori scadono con quelli in carica.
- Se vengono a cessare tutti gli amministratori, o l’amministratore unico, il collegio sindacale deve convocare con urgenza l’assemblea per la ricostituzione dell’organo amministrativo. Nel frattempo, per limitare il vuoto di poteri, il collegio sindacale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

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9
Q

Sono sottoposti ad iscrizione nel R.I.

A

La nomina e la cessazione sono sottoposti ad iscrizione nel registro delle imprese.

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10
Q

Compenso degli amministratori

A

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso per la loro attività. Questo può consistere anche in una partecipazione agli utili della società o nell’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione (stock options).
Modalità e misura del compenso sono determinati dall’atto costitutivo o dall’assemblea. Per gli amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione è stabilita dal consiglio di amministrazione

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11
Q

Divieti degli amministratori

A

Per quanto riguarda i divieti, gli amministratori di spa non possono assumere la qualità di soci a responsabilità illimitata in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o altrui, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salva l’autorizzazione dell’assemblea. L’inosservanza del divieto espone l’amministratore alla revoca dall’ufficio e al risarcimento di eventuali danni.

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12
Q

Consiglio di amministrazione

A

la spa può avere sia un amministratore unico, sia una pluralità di amministratori. L’amministratore unico riunisce in sé ed esercita individualmente tutte le funzioni proprie dell’organo amministrativo. Quando l’amministrazione è affidata più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. In tal caso l’attività è esercitata collegialmente

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13
Q

Presidente Cda

A

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, il quale ne fissa l’ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno.

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14
Q

Validità delle deliberazioni

A

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori. Le deliberazioni sono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (voto per teste). Non è ammesso il voto per rappresentanza. Per quanto riguarda la disciplina dell’invalidità delle deliberazioni l’attuale disciplina ha ampliato la categoria delle delibere consiliari annullabili.

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15
Q

Impugnazione delibere

A

Possono essere impugnate tutte le delibere del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge o dello statuto. L’impugnativa può essere proposta dagli amministratori assenti o dissenzienti e dal collegio sindacale entro 90 giorni dalla data della deliberazione.

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16
Q

Annullamento delle delibere

A

Quando la delibera leda direttamente un diritto soggettivo del socio questi avrà diritto di agire giudizialmente per far annullare la delibera. Si applica in tal caso l’intera disciplina delle delibere assembleari annullabili. L’annullamento delle delibere consiliari non pregiudica i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle stesse.

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17
Q

Conflitto di interessi degli amministratori

A

Una più rigorosa disciplina è stata introdotta per il conflitto di interessi degli amministratori. L’amministratore che abbia un interesse non necessariamente in conflitto con quello della società:
- deve darne notizia precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata;
- se si tratta di amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l’operazione;
- in entrambi i casi il consiglio di amministrazione deve motivare le ragioni e la convenienza per la società
dell’operazione.

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18
Q

Conflitto di interessi degli amministratori

A

Una più rigorosa disciplina è stata introdotta per il conflitto di interessi degli amministratori. L’amministratore che abbia un interesse non necessariamente in conflitto con quello della società:
- deve darne notizia precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata;
- se si tratta di amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l’operazione;
- in entrambi i casi il consiglio di amministrazione deve motivare le ragioni e la convenienza per la società
dell’operazione.

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19
Q

Cosa deve fare un amministratore in caso di presunto conflitto

A

Se la società ha un amministratore unico questi deve dare notizia al collegio sindacale ed anche alla prima assemblea utile. La delibera del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile non solo quando l’amministratore interessato ha votato ed il suo voto è stato determinante, ma anche quando sono stati violati gli obblighi di trasparenza, astensione e motivazione. La società può inoltre agire contro l’amministratore per il risarcimento dei danni derivanti dalla sua azione o omissione.

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20
Q

Comitato esecutivo

A

nelle spa di grandi dimensioni è frequente un’articolazione interna del consiglio di amministrazione. Esso, infatti, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati. Il comitato esecutivo è un organo collegiale. Le sue decisioni sono adottate in riunioni alle quali devono assistere i sindaci.

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21
Q

Gli amministratori delegati

A

Gli amministratori delegati sono invece organi unipersonali. Se vi sono più amministratori delegati, essi agiscono disgiuntamente o congiuntamente, a seconda di quanto stabilito nello statuto o nell’atto di nomina. Agli amministratori delegati è affidata la rappresentanza della società. È possibile la coesistenza di un comitato esecutivo e di uno o più amministratori delegati.

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22
Q

I membri del comitato esecutivo e gli
amministratori delegati poteri

A

I membri del comitato esecutivo e gli
amministratori delegati sono designati dallo stesso consiglio di amministrazione. Non possono essere tuttavia delegati: la redazione del bilancio, la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili per delega, gli adempimenti posti a carico degli amministratori in caso di riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite, la redazione del progetto di fusione o di scissione.

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23
Q

Organi delegati

A

Gli organi delegati: curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa; riferiscono periodicamente al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione. Tutti gli amministratori devono agire informati e ciascuno può chiedere agli organi delegati che siano fornite in consiglio informazioni relative alla gestione della società.

24
Q

Rappresentanza della società

A

gli amministratori hanno il potere di rappresentanza della società. Questi devono essere indicati nello statuto o nella deliberazione di nomina. Se vi sono più amministratori con rappresentanza, deve essere specificato se essi agiscono disgiuntamente o congiuntamente. Di regola, la rappresentanza è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione. Il potere di rappresentanza è generale.

25
Q

Mancanza di potere rappresentativo verso i terzi

A

Essi hanno la rappresentanza processuale, attiva e passiva. Secondo l’attuale disciplina:
- è inopponibile ai terzi di buona fede la mancanza di potere rappresentativo dovuta ad invalidità dell’atto di nomina. Intervenuta l’iscrizione dell’atto di nomina, le cause di nullità e di annullabilità della nomina degli amministratori con rappresentanza non sono opponibili ai terzi, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- La società resta vincolata verso i terzi se gli amministratori hanno violato eventuali limiti posti dalla società ai loro poteri di rappresentanza.

26
Q

Limitazioni ai poteri degli amministratori

A

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società. Restano invece opponibili ai terzi i limiti legali del potere di rappresentanza degli amministratori. È questo il caso del conflitto di interessi. Il contratto sarà annullabile su richiesta della società se il conflitto di interessi era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

27
Q

Responsabilità degli amministratori

A

gli amministratori sono responsabili del loro operato in tre direzioni: verso la società, verso i creditori, verso i singoli soci.

28
Q

Responsabilità degli amministratori verso la società

A

Gli amministratori incorrono in responsabilità verso la società e sono tenuti al risarcimento dei danni quando non adempiono ai doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Gli amministratori non sono invece responsabili per i risultati negativi della gestione che non siano imputabili a difetto di normale diligenza nella condotta degli affari sociali o nell’adempimento degli specifici obblighi posti a loro carico. Se gli amministratori sono più, essi sono responsabili solidalmente. In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Se il comportamento dannoso è direttamente imputabile solo ad alcuni amministratori, con essi risponderanno in solido anche gli altri qualora non abbiano prevenuto o impedito i danni dei primi

29
Q

Responsabilità per colpa

A

La responsabilità degli amministratori è responsabilità per colpa e non responsabilità oggettiva. La responsabilità per gli atti e le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che sia immune da colpa, purché: abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni; del suo dissenso dia immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. La deliberazione delle azioni di responsabilità comporta la revoca automatica dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta solo se la delibera è approvata col voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale.

30
Q

Responsabilità verso i creditori sociali

A

gli amministratori sono responsabili anche verso i creditori sociali. Diversi sono i presupposti di questa azione:
- gli amministratori sono responsabili verso i creditori sociali solo per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale;
- l’azione può essere proposta dai creditori solo quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. L’azione può essere proposta dai singoli creditori sociali. È diretta ed autonoma. Gli amministratori non potranno perciò opporre ai creditori agenti le eccezioni opponibili alla società. Quanto corrisposto agli amministratori a titolo di risarcimento danni non spetterà alla società, ma direttamente ai creditori. Il danno subito dai creditori non è che un
effetto riflesso del danno che gli amministratori hanno arrecato al patrimonio sociale. Ne consegue che se l’azione risarcitoria è già stata esperita dalla società ed il relativo patrimonio è stato reintegrato, i creditori non potranno più esercitare l’azione dato che gli amministratori sono tenuti a risarcire una sola volta il danno.

31
Q

Responsabilità degli amministratori verso soci o terzi

A

le azioni di responsabilità della società e dei creditori sociali non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Perché il singolo socio o il singolo terzo possano chiedere agli amministratori risarcimento dei danni devono ricorrere due presupposti:
- il compimento da parte degli amministratori di un atto illecito nell’esercizio del loro ufficio;
- la produzione di un atto diretto al patrimonio del singolo socio o del singolo terzo; di un atto cioè che non sia
semplice riflesso del danno eventualmente subito dal patrimonio sociale.

32
Q

Direttori generali

A

i direttori generali sono dirigenti che svolgono attività di alta gestione dell’impresa sociale. Sono al vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati e operano in rapporto diretto con gli amministratori. Sono investiti di ampi poteri decisionali nella gestione dell’impresa. Sono parificati agli amministratori sotto il profilo delle responsabilità penali. Se nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, agli stessi si applicano le norme che regolano la responsabilità civile degli amministratori.

33
Q

Collegio sindacale

A

è l’organo di controllo interno della spa, con funzioni di vigilanza sull’amministrazione della società. Il collegio sindacale delle spa non quotate si compone di tre o cinque membri, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti. L’atto costitutivo delle società quotate può oggi determinare liberamente il numero dei sindaci, sempre con un minimo di tre. È così possibile adeguare il numero di sindaci alla complessità dell’impresa. I primi sindaci sono nominati nell’atto costitutivo, successivamente dall’assemblea ordinaria. L’atto costitutivo delle società quotate deve prevedere che almeno un membro effettivo sia eletto dalla minoranza.

34
Q

il collegio sindacale nelle società non quotate

A

Nelle società non quotate almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Gli altri sindaci devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Non possono essere nominati sindaci: il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado degli amministratori; coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita. Valgono per i sindaci le stesse cause di incompatibilità che valgono per gli amministratori.

35
Q

Compenso, revoca e decadenza dei sindaci

A

Il compenso deve essere predeterminato ed invariabile. I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. I sindaci scaduti restano in carica fino alla nomina di quelli nuovi. L’assemblea può revocarli solo se sussiste una giusta causa.
Costituisce causa di decadenza il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità, nonché la sospensione o cancellazione dal registro dei revisori legali. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

36
Q

Il controllo sull’ amministrazione

A

il collegio sindacale ha funzione di controllo. Tale controllo ha per oggetto l’amministrazione della società globalmente intesa e si estende a tutta l’attività sociale, al fine di assicurare che la stessa venga svolta nel rispetto della legge. Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e globale adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti, normalmente effettuata da un revisore esterno, può essere svolta, se lo statuto lo prevede, dal collegio sindacale. In tal caso l’intero collegio deve essere formato da revisori legali. Questa opzione non è consentita però a tutte le società

37
Q

Controllo del collegio sindacale come si svolge

A

Il controllo del collegio sindacale sull’amministrazione è di carattere globale e sintetico. Per consentire al collegio sindacale l’efficace svolgimento della propria attività, la legge pone a carico degli amministratori numerosi obblighi di comunicazione nei confronti del primo. Nelle società quotate gli amministratori devono riferire tempestivamente al collegio sindacale sull’attività svolta, sulle operazioni compiute, sulle operazioni a rischio di conflitto di interessi. I sindaci hanno il potere-dovere di procedere ad atti d’ispezione controllo, nonché di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali. Il collegio sindacale può convocare l’assemblea
qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

38
Q

Funzionamento del collegio sindacale

A

il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea e nelle società quotate deve essere prescelto fra i sindaci eletti dalla minoranza. Deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (per teste). Deve essere redatto il verbale e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci possono avvalersi di dipendenti e di ausiliari per lo svolgimento di specifiche operazioni di ispezione e controllo. Ogni socio può denunziare fatti che ritiene censurabili. Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea.

39
Q

La responsabilità dei sindaci

A

i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. Essi sono responsabili, anche penalmente, della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e i documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. L’obbligo di risarcimento dei danni grava esclusivamente sui sindaci, solidalmente fra loro, qualora il danno sia imputabile solo al mancato o negligente adempimento dei loro doveri. I sindaci sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti o per le omissioni di questi ultimi, qualora il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

40
Q

Revisione legale dei conti

A

dal 2003 il controllo contabile delle società per azioni è affidato ad un revisore esterno. La revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali dei conti oppure, se lo statuto lo prevede, dal collegio sindacale. Il revisore esterno è nominato per la prima volta nell’atto costitutivo. Successivamente l’incarico è conferito dall’assemblea. Quest’ultima determina anche il corrispettivo spettante al revisore. Il revisore legale o la società di revisione non devono essere coinvolti in alcun modo nel suo processo decisionale. Il revisore deve adottare misure ragionevoli per non essere influenzato nell’espletamento dell’incarico da alcun conflitto di interessi. Se tali misure non sono sufficienti deve astenersi dall’effettuare la revisione. Non può esercitare la revisione legale chi ha intrattenuto rapporti di lavoro presso l’ente revisionato, se ciò determina il rischio di conflitti d’interessi. L’incarico dura tre esercizi ed è rinnovabile. Può essere revocato dall’assemblea solo per giusta causa. In caso di dimissioni del revisore, la società deve provvedere tempestivamente a conferire l’incarico ad uno nuovo. Fino ad allora il vecchio resta in carica in regime di prorogatio, ma comunque non oltre i sei mesi.

41
Q

Funzioni e responsabilità del revisore legale

A

l’attività di revisione ha la funzione di controllare la regolare tenuta della contabilità e di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale giudizio può essere graduato secondo quattro modelli: giudizio senza rilievi, se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione; giudizio con rilievi; giudizio negativo; dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio. Il soggetto incaricato della revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili per la revisione e può procedere ad ispezioni e controlli. Speciali poteri di informazione ed ispezione sono attribuiti al revisore. Egli deve conservare i documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti per dieci anni. Deve poi adempiere ai propri doveri con la diligenza professionale; è responsabile della verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto su fatti e documenti. Nei confronti della società, dei soci e dei terzi, il revisore risponde in solido con gli amministratori per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro doveri. L’azione si prescrive in cinque anni dalla data della redazione.

42
Q

Sistemi alternativi

A

Sistema dualistico e monistico

43
Q

Il sistema dualistico

A

prevede la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza. Il controllo contabile è affidato ad un revisore legale.

44
Q

Il consiglio di gestione

A

Il consiglio di gestione svolge le funzioni del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale.

45
Q

Consiglio di sorveglianza

A

Al consiglio di sorveglianza sono attribuite sia le funzioni di controllo proprie del collegio sindacale, sia funzioni di indirizzo alla gestione che nel sistema tradizionale sono proprie dell’assemblea. La presenza del consiglio di sorveglianza riduce le competenze dell’assemblea ordinaria. Questa nomina e revoca i componenti del consiglio di sorveglianza, ne determina il compenso e delibera in ordine all’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti. Nomina il revisore. Perde, però, la competenza per la nomina e la revoca degli amministratori. Il bilancio è approvato dal consiglio di sorveglianza e l’assemblea decide soltanto sulla distribuzione degli utili.

46
Q

Da chi è composto il consiglio di sorveglianza

A

I componenti del consiglio di sorveglianza possono essere soci o non soci. Il loro numero, non inferiore a tre, è deciso dallo statuto. I primi sono nominati nell’atto costitutivo; successivamente dall’assemblea. Nelle società quotate almeno un componente è eletto dalla minoranza. Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve
essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Non possono essere eletti i componenti del consiglio di gestione coloro che sono già componenti del consiglio di sorveglianza. Trovano applicazione le cause di ineleggibilità previste per gli amministratori. Nelle stesse i consiglieri di sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità fissati dal ministero della giustizia. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, liberamente revocabili.

47
Q

Funzioni consiglio di sorveglianza

A

Il consiglio di sorveglianza ha le funzioni del collegio sindacale nel sistema tradizionale. Al consiglio di sorveglianza è attribuita larga parte delle funzioni dell’assemblea ordinaria. Esso nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina altresì il compenso; approva il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, ma la distribuzione degli utili resta di competenza dell’assemblea ordinaria; promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione.

48
Q

Presidente consiglio di sorveglianza

A

Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall’assemblea e i suoi poteri sono determinati dallo statuto. I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Sono solidalmente responsabili con i componenti del consiglio di gestione per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità dei doveri della loro carica. L’assemblea delibera l’azione di responsabilità.

49
Q

Consiglio di gestione

A

Il consiglio di gestione ha le medesime funzioni del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale. È costituito da un numero di componenti non inferiore a due. I primi componenti sono nominati nell’atto costitutivo; successivamente dal consiglio di sorveglianza. L’azione sociale di responsabilità contro i consiglieri di gestione può essere esercitata anche dal consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta a maggioranza dei componenti e comporta la revoca di ufficio dei consiglieri di gestione se è raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti.

50
Q

Sistema monistico

A

Il sistema monistico non ha il collegio sindacale. L’amministrazione e il controllo sono esercitati dal consiglio di amministrazione e da un comitato per il controllo sulla gestione, che svolge le funzioni proprie del collegio sindacale.

51
Q

Consiglio di amministrazione

A

Al consiglio di amministrazione, eletto dall’assemblea, valgono le disposizioni dettate per gli amministratori nel sistema tradizionale. Almeno 1/3 dei componenti deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e di quelli previsti dai codici di comportamento. Il consiglio di amministrazione determina anche il numero dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione, che comunque non può essere inferiore a tre

52
Q

Comitato dii controllo sulla gestione

A

I componenti del comitato per il controllo sulla gestione sono nominati dallo stesso consiglio di amministrazione. Almeno uno dei componenti deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
Il comitato per il controllo sulla gestione svolge funzioni coincidenti con quelle del collegio sindacale. Vale a dire, vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare adeguatamente i fatti di gestione. Esercita gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione. I suoi componenti devono assistere alle assemblee, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Nelle società quotate al comitato per il controllo sulla gestione sono riconosciuti i medesimi poteri e diritti di informazione del collegio sindacale nei confronti degli altri amministratori. È riconosciuto altresì il potere del comitato di procedere in ogni momento ad ispezioni e controlli; il potere di avvalersi della collaborazione di dipendenti della società e di convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo. Il comitato elegge al suo interno il presidente e opera con l’osservanza delle norme di funzionamento dettate per il collegio sindacale. Deve riunirsi almeno ogni 90 giorni ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

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Controlli esterni

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accanto al controllo interno l’ordinamento prevede un sistema di controlli esterni. Essi sono espressione dell’interesse generale al corretto funzionamento di tali società e sono diretti a tutelare anche interessi ulteriori e diversi rispetto a quelli tradizionali dei soci di minoranza e dei creditori sociali. Comune a tutte le società per azioni è solo il controllo esterno sulla gestione esercitato dall’autorità giudiziaria in presenza di situazioni patologiche che ne alterano il corretto funzionamento.
Allo stesso tempo la società con azioni quotate in borsa e quelle che istituzionalmente operano sul mercato mobiliare sono assoggettate al controllo della Consob (commissione nazionale per le società e la borsa); organo pubblico con poteri regolamentari e di controllo finalizzati alla tutela degli investitori, nonché alla trasparenza del mercato mobiliare e delle società che nello stesso operano.

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Controllo giudiziario sulla gestione

A

il controllo giudiziario sulla gestione delle società per azioni è una forma di intervento dell’autorità giudiziaria nella vita delle società volta a ripristinare la legalità dell’amministrazione
delle stesse. Il procedimento può essere attuato se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, si chiede ulteriormente che le stesse possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate. Le gravi irregolarità possono essere denunziate:
- dai soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la percentuale richiesta è ridotta al 5% del capitale sociale;
- in tutte le società l’iniziativa può essere assunta anche dal collegio sindacale;
- nelle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’iniziativa può essere assunta anche dal
pubblico ministero.
Il tribunale non può procedere di ufficio. Il procedimento attivato con la denunzia si articola in due fasi. Una prima fase è diretta ad accertare l’esistenza delle irregolarità e ad individuare i provvedimenti da adottare per rimuoverle. Il tribunale deve sentire in camera di consiglio gli amministratori dei sindaci. Può inoltre far eseguire l’ispezione dell’amministrazione della società da parte di un consulente designato dallo stesso tribunale. Le spese sono a carico dei soci richiedenti. Il provvedimento è reclamabile. Il gruppo di comando della società può evitare l’ispezione se l’assemblea sostituisce amministratori e sindaci con soggetti che accertino ed elimino le violazioni. Se questi risultano insufficienti il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori per evitare il ripetersi di irregolarità. Può inoltre convocare l’assemblea della società per le deliberazioni conseguenti. Nei casi più gravi, si può rendere necessario l’intervento di un elemento estraneo per riportare ordine nella gestione. Il tribunale revoca gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nomina un amministratore giudiziario. I poteri e la durata in carica di quest’ultimo sono determinati dal tribunale. Egli è investito del potere di proporre l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci. La società può tuttavia rinunciare all’azione o transigerla. L’amministratore giudiziario ha la rappresentanza anche processuale della società, ma non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Prima della scadenza del suo incarico egli deve convocare l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci. Egli può però proporre in alternativa l’assemblea la messa in liquidazione della società.

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Consob

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è un organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali. È una persona giuridica di diritto pubblico che ha sede a Roma. È un organo di controllo dell’intero mercato mobiliare. L’attività della Consob coinvolge perciò anche le società per azioni quotate. Svolge un ruolo centrale per assicurare un’adeguata e veritiera informazione del mercato mobiliare sugli eventi di rilievo che riguardano la vita delle società che fanno appello al pubblico risparmio. Tutte le società emittenti strumenti finanziari quotati o comunque diffusi tra il pubblico devono tempestivamente informare il pubblico, secondo le modalità stabilite dalla Consob, di qualsiasi fatto, riguardante anche l’attività delle società controllate, la cui conoscenza può influire sensibilmente sul prezzo degli strumenti finanziari. La Consob può inoltre richiedere che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico.