Capitolo 32 - Il mandato Flashcards

1
Q

Il mandato

A

Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante) art.1703 cc.

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2
Q

contratto di cooperazione giuridica esterna

A

cui si ricorre quando un soggetto non può o non vuole provvedere di persona alla cura dei propri interessi. Il mandatario è una delle possibili figure di ausiliari autonomi di cui l’imprenditore commerciale può avvalersi nello svolgimento della propria attività. Il mandato può essere conferito a più mandatari.

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3
Q

Il mandato congiunto

A

Non ha effetto se non è accettato da tutte le parti designate. Il mandato può essere anche conferito da più mandanti ad uno stesso mandatario con unico atto e per un affare di interesse comune

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4
Q

Mandato disgiunto

A

In tal caso ciascun mandatario potrà agire disgiuntamente dagli altri, salvo che nel contratto non sia indicato diversamente.

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5
Q

Interesse del mandante

A

Il mandato è conferito nell’interesse esclusivo del mandante.

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6
Q

mandato in rem propriam

A

Può tuttavia essere conferito anche nell’interesse del mandatario o di un terzo. Si parla in tal caso di mandato in rem propriam. In questo caso interessato al compimento dell’attività gestoria è non solo il mandante ma anche il mandatario.

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7
Q

mandato in rem propriam

A

Può tuttavia essere conferito anche nell’interesse del mandatario o di un terzo. Si parla in tal caso di mandato in rem propriam. In questo caso interessato al compimento dell’attività gestoria è non solo il mandante ma anche il mandatario.

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8
Q

Mandato con rappresentanza

A

il mandato è con rappresentanza quando il mandatario è legittimato ad agire non solo per conto ma anche in nome del mandante. I rapporti fra mandante e terzi sono regolati dalle norme in tema di rappresentanza. Tutti gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario in nome del mandante si producono direttamente in testa a quest’ultimo. È il mandante che diventa proprietario dei beni acquistati in suo nome dal mandatario ed egli stesso è obbligato nei confronti dei terzi.

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9
Q

la procura

A

specifica manifestazione di volontà del mandante che abiliti il mandatario ad agire in suo nome

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10
Q

Il mandato senza rappresentanza

A

Il mandato di per sé è senza rappresentanza: abilita ed obbliga il mandatario ad agire per conto del mandante ma in nome proprio. Il mandatario senza rappresentanza stipula perciò in proprio nome i contratti con i terzi ed assume in proprio nome obbligazioni nei loro confronti. Non è tenuto a far conoscere ai terzi che sta operando per conto altrui. Il mandatario senza rappresentanza acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Inoltre, i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante. Nel mandato senza rappresentanza gli effetti sono imputati direttamente al mandatario e non al mandante.

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11
Q

Crediti acquisti dal mandatante

A

Sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, purché ciò non pregiudichi i diritti che spettano al mandatario.

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12
Q

Beni mobili acquistati dal mandante

A

Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.

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13
Q

Azione di rivendica

A

L’azione di rivendica è posta a tutela della proprietà. Dunque, in caso di acquisto di beni mobili non si realizza un acquisto diretto del mandante dal terzo, ma si ha un doppio trasferimento (dal terzo al mandatario e dal mandatario al mandante), sia pure automatico e contestuale. Per quanto riguarda l’acquisto di beni immobili il mandatario è obbligato a ritrasferire al mandante le cose acquistate. Qui la proprietà non solo è acquistata dal mandatario, ma a questi resta fin quando non attua l’atto di ritrasferimento a favore del mandante. Il mandante può rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il trasferimento del bene mediante sentenza costitutiva

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14
Q

Conflitto fra mandante e creditori del mandatario

A

I beni e i diritti destinati ad essere acquistati dal mandante sono sottratti all’aggressione dei creditori del mandatario purché risulti che il mandato o l’acquisto del mandante è anteriore al pignoramento.

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15
Q

Obbligazioni del mandatario

A

Il mandatario deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. La sua responsabilità è valutata con minor rigore quando il mandato è gratuito. Il mandatario deve rispettare i limiti fissati nel mandato in caso contrario l’atto resta a suo carico. Deve inoltre osservare le istruzioni ricevute dal mandante. Egli deve inoltre operare in modo da realizzare nel miglior modo possibile l’interesse del mandante e a tal fine deve rendere note allo stesso le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modifica del mandato.

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16
Q

Eseguito il mandato

A

Deve darne comunicazione senza ritardo al mandante. Conclusa l’attività gestoria, il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Il mandatario non risponde verso il mandante delle obbligazioni assunte dai terzi con i quali ha contrattato. Non risponde, ad esempio, del mancato pagamento da parte del terzo delle cose vendutegli per conto del mandante. Il mandatario può eseguire il mandato anche a mezzo di altra persona, a tal fine non è necessaria l’autorizzazione del mandante dato che non sussiste un obbligo del mandatario di eseguire personalmente l’incarico ricevuto. Il mandante non è però senza tutela.
- può agire direttamente contro il sostituto del mandatario;
- il mandatario è sempre responsabile delle istruzioni impartite al sostituto;
- il mandatario è responsabile anche dell’operato del sostituto, quando la sostituzione non sia stata
autorizzata.

17
Q

Se la sostituzione è autorizzata

A

Nel caso di sostituzione autorizzata, il mandatario è invece responsabile dell’operato del sostituto solo se questi non è stato indicato dal mandante ed incorre in colpa nella scelta dello stesso.

18
Q

Obbligazioni del mandante

A

Oltre a corrispondere al mandatario il compenso pattuito, il mandante:
- deve somministrargli i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni;
- deve rimborsargli le somme dallo stesso anticipate, con gli interessi;
- deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico.

18
Q

Obbligazioni del mandante

A

Oltre a corrispondere al mandatario il compenso pattuito, il mandante:
- deve somministrargli i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni;
- deve rimborsargli le somme dallo stesso anticipate, con gli interessi;
- deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico.

19
Q

Diritti del mandante

A

Al mandatario sono riconosciuti specifici mezzi di tutela dei propri diritti verso il mandante. Egli può soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso. Ha inoltre diritto di privilegio sulle cose del mandante che detiene per l’esecuzione del mandato.

20
Q

Estinzione del mandato

A

Il mandante può in ogni momento revocare l’incarico del mandatario. Il mandato è revocabile anche se le parti hanno espressamente pattuito che è irrevocabile.

21
Q

Revoca con assenza di giusta causa

A

il mandante è tenuto al risarcimento dei danni anche se il mandato è gratuito

22
Q

Mandato conferito nell’interesse di un mandatario o terzo

A

È irrevocabile ex lege il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di un terzo. Il mandato convenzionalmente irrevocabile si distingue perciò dal mandato in rem propriam. Nel primo, l’assenza di giusta causa espone solo al risarcimento dei danni, ma non impedisce la revoca. Nel mandato in rem propriam l’assenza di giusta causa rende improduttiva di effetti la revoca.

23
Q

Revoca di un mandato collettivo

A

Se il mandato è collettivo, la revoca non ha effetto se non è fatta da tutti i mandanti

24
Q

Estinzione del mandato per mano del mandatario

A

Il mandatario può sempre rinunziare al mandato ma deve risarcire i danni. Il mandato si estingue in caso di morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. Questa regola subisce una duplice eccezione:
- il mandato non si estingue quando ha per oggetto atti pertinenti all’esercizio dell’impresa e questa è continuata;
- non si estingue per la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante quando è stato conferito anche nell’interesse del mandatario di un terzo.
Il mandato si estingue infine in caso di fallimento del mandatario. Qualora invece fallisca il mandante, l’esecuzione del contratto è sospesa.

25
Q

Commissione e spedizione

A

Commissione e spedizione sono sottotipi di mandato senza rappresentanza.

26
Q

Commissione

A

La commissione è un mandato che ha per oggetto esclusivo l’acquisto o la vendita di beni, per conto del committente ed in nome del commissionario. La disciplina ricalca quella del mandato senza rappresentanza. Il commissionario ha diritto ad un compenso denominato provvigione. Le disposizioni più significative sono quelle che regolano l’entrata del commissionario nel contratto e lo star del credere. La prima norma introduce una deroga al divieto del mandatario di acquistare per sé quanto ha avuto incarico di vendere, nonché di fornire egli stesso le cose che ha avuto incarico di comprare. Se la commissione ha per oggetto titoli o merci aventi un prezzo ufficiale di mercato, il commissionario può rendersi contraente improprio. Può dunque acquistare per sé le cose che ha avuto incarico di vendere e può vendere
le cose che ha avuto incarico di comprare. Con lo star del credere il commissionario si rende responsabile nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare e quindi per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal terzo contraente nei suoi confronti. Il commissionario ha diritto in tal caso ad un supplemento di provvigione. A differenza del mandato, la commissione si scioglie ex lege per il fallimento di una delle parti.

27
Q

Commissione

A

La commissione è un mandato che ha per oggetto esclusivo l’acquisto o la vendita di beni, per conto del committente ed in nome del commissionario. La disciplina ricalca quella del mandato senza rappresentanza. Il commissionario ha diritto ad un compenso denominato provvigione. Le disposizioni più significative sono quelle che regolano l’entrata del commissionario nel contratto e lo star del credere. La prima norma introduce una deroga al divieto del mandatario di acquistare per sé quanto ha avuto incarico di vendere, nonché di fornire egli stesso le cose che ha avuto incarico di comprare. Se la commissione ha per oggetto titoli o merci aventi un prezzo ufficiale di mercato, il commissionario può rendersi contraente improprio. Può dunque acquistare per sé le cose che ha avuto incarico di vendere e può vendere
le cose che ha avuto incarico di comprare. Con lo star del credere il commissionario si rende responsabile nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare e quindi per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal terzo contraente nei suoi confronti. Il commissionario ha diritto in tal caso ad un supplemento di provvigione. A differenza del mandato, la commissione si scioglie ex lege per il fallimento di una delle parti.