Le conseguenze del reato, La commisurazione della pena Flashcards
Le conseguenze del reato
Dopo aver terminato l’analisi della teoria generale del reato ci occuperemo della 𝘁𝗲𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 e di tutte le 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼.
Il principio di legalità 𝗻𝗲𝗴𝗮 allo Stato la 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗹𝗶𝗴𝗴𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗮𝗱 𝘂𝗻 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝘂𝗻 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼.
Il principio di legalità prevede inoltre che alla esecuzione di un reato conseguano solo le conseguenze previste dalla legge.
Tutti i reati devono essere puniti? Nessun reato può rimanere sguarnito di una conseguenza?
Questo è l’interrogativo che si cela dietro la formula “Nullum crimen sine poena”.
La soluzione all’interrogativo dipende dalla concezione del Diritto Penale che viene adottata in quanto, secondo la teoria 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝘃𝗮, ogni reato deve essere punito in quanto la pena viene considerata la retribuzione di un fatto commesso.
Diversa è la risposta se si guarda il problema dal punto di vista delle teorie 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲-𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲. Secondo questo diverso punto di vista, il principio di legalità implica la certezza delle conseguenze del reato, ma non dice che ad ogni reato debba conseguire sempre e comunque l’applicazione della pena prevista dalla norma incriminatrice. L’invocazione della certezza della pena non è iscritta nel principio di legalità.
Vediamo i casi in cui si realizza l’interruzione dell’ordinaria sequenza reato-pena.
L’applicazione della pena è un 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶𝗻𝗮𝗺𝗶𝗰𝗼 che si costituisce di diverse fasi. Parte dalla 𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝘂𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 nella norma incriminatrice, procede attraverso 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 in cui viene accertato il reato e la responsabilità del soggetto che lo ha commesso, 𝘀𝗶 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗻𝗮 e infine trova 𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮.
Queste fasi fanno parte di un processo dinamico che lega la irrogazione della pena alla responsabilità per un fatto di reato. Su tutti i passaggi di questo percorso il 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶𝘁à consente al legislatore di adottare delle 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝘂𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 nel caso in cui il
perseguimento della utilità sociale, perseguita mediante la pena, possa essere raggiunta diversamente senza che sia necessario punire il soggetto.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: pensiamo al minore autore di un reato bagattellare che potrebbe essere punito anche con una pena detentiva modesta. Considerando la leggerezza del fatto il legislatore consente al giudice di non punire il minore anche quando sia accertata la sua responsabilità penale. Questo succede sulla base dell’istituto della irrilevanza del fatto che consente al giudice di rinunciare alla pretesa punitiva ritenendo che in ragione di particolari esigenze di quel minore è più utile per il recupero del ragazzo, astenersi dalla punizione in quanto l’eventuale condanna ad una pena
detentiva implicherebbe l’ingresso del ragazzo in carcere con il rischio di generare per il ragazzo
conseguenze negative che invece di aiutarlo lo danneggiano, etichettandolo come delinquente.
I lineamenti generali del sistema sanzionatorio
Per descrivere il sistema sanzionatorio penale si utilizza l’espressione 𝗱𝗼𝗽𝗽𝗶𝗼 𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 per indicare che dentro il 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 utilizzato dal codice vengono ricomprese sia la 𝗽𝗲𝗻𝗮 che le 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮.
La pena rappresenta il binario più 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 e 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼 per contrastare la criminalità.
Le distinzioni nel concetto di pene
Nel concetto di pene, le pene si distinguono in:
• 𝗣𝗲𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶
- Pene 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲
- Pene 𝗽𝗲𝗰𝘂𝗻𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲
• 𝗣𝗲𝗻𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗶𝗲
- Pene 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗱𝗶𝘁𝘁𝗶𝘃𝗲 ovvero una pena che consiste nella preclusione nei confronti del reo della possibilità di esercitare determinati uffici o funzioni o attività professionali;
- 𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗻𝗮
La differenza tra pene principale e pena accessoria
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 prevede che le 𝗽𝗲𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶 sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna mentre le 𝗽𝗲𝗻𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗶𝗲 conseguono di diritto la condanna come effetti penali della condanna stessa.
Mentre la 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲 ha una 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 molto spesso la 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗶𝗮 consegue come 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗳𝗶𝘀𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗻𝗮.
Nuovi tipi di pene principali
Sono state introdotte, fuori dalla disciplina del Codice Penale, 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶 𝘁𝗶𝗽𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶, che possono essere 𝗶𝗿𝗿𝗼𝗴𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗚𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗮𝗰𝗲, per i reati di sua competenza (pena della permanenza domiciliarie e del lavoro di pubblica utilità —> d.ls 272 del 2000).
Noi sappiamo che tutte le norme penali incriminatrici contengono un 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗲𝘁𝘁𝗼 e una 𝗽𝗲𝗻𝗮. La teoria della norma penale distingue all’interno della norma incriminatrice una parte percettiva e successivamente una parte sanzionatoria in cui viene indicata la pena per un dato reato.
La parte sanzionatoria della norma
La pena edittale
𝗟𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 prevede per il reato una 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗲𝗱𝗶𝘁𝘁𝗮𝗹𝗲 ovvero quella pena per cui il legislatore ha indicato un limite minimo e un limite massimo definiti limite edittale minimo e massimo della pena.
Ci sono delitti, come l’omicidio, che sono puniti con la sola pena detentiva, delitti, come le percosse, puniti con la sola pena pecuniaria e ancora delitti puniti alternativamente o con pena detentiva o con pena pecuniaria. Infine abbiamo altri reati che spesso sono puniti con la pena congiunta ovvero il reo verrà punito sia con pena detentiva che con pena pecuniaria.
La pena edittale
Quindi la 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗲𝗱𝗶𝘁𝘁𝗮𝗹𝗲 potrebbe essere:
- 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮
- 𝗰𝗼𝗻𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗮
- 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮
La pena edittale
Cornice edittale
La norma prevede inoltre una 𝗰𝗼𝗿𝗻𝗶𝗰𝗲 𝗲𝗱𝗶𝘁𝘁𝗮𝗹𝗲 definita da un minimo e un massimo di pena all’interno del quale il giudice individua la pena proporzionata al reato commesso.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: l’autore del furto è punito con la reclusione da 6 mesi (minimo) a 3 anni (massimo).
La norma incriminatrice potrebbe indicare solamente uno dei 𝗱𝘂𝗲 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗲𝗱𝗶𝘁𝘁𝗮𝗹𝗶.
Ad 𝗲𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼 nel caso di omicidio è previsto solo il limite minimo edittale di 21 anni.
La pena edittale
Cornice edittale
Se mancasse il limite edittale minimo o massimo
Nel caso in cui dovesse 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗲𝗱𝗶𝘁𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗼 𝗼 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 esso viene 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗿𝗶𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 che si trovano negli articoli da 23 a 26. Secondo quanto contenuto nei termini generali del Codice Penale la reclusione può andare da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 anni mentre l’arresto può
andare da un minimo di 15 giorni a un massimo di 3 anni.
Questo significa che il giudice, analizzando la norma riguardante l’omicidio, 𝗱𝗲𝘀𝘂𝗺𝗲 dalla norma medesima il limite edittale minimo e alla norma generale del Codice Penale 𝗱𝗲𝘀𝘂𝗺𝗲 il limite edittale massimo.
La pena edittale
Cornice edittale
Ulteriori limiti per i concorsi di reati
Oltre a queste indicazioni generali, relative alla durata minima e massima, il Codice indica 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗮 per le ipotesi in cui il reato sia circostanziato o per le ipotesi di concorsi di reati.
La pena della preclusione per i reati circostanzianti può arrivare fino 30 anni per quanto riguarda la reclusione, il massimo corrisponde a 5/6 anni per quanto riguarda l’arresto.
L’obbligatorietà dell’azione penale
L’applicazione degli istituti del sistema sanzionatorio, passa attraverso il processo penale, un accertamento processuale della responsabilità dell’autore del fatto.
Al fine di garantire una applicazione della legge uguale per tutti 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟭𝟮 della Costituzione prevede che ‘𝘐𝘭 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘰 𝘩𝘢 𝘭’𝘰𝘣𝘣𝘭𝘪𝘨𝘰 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘦𝘳𝘤𝘪𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘭’𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘦’.
Un’obbligo costituzionalmente posto a 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗴𝘂𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶𝘁à. Il pubblico ministero e polizia giudiziaria prendono la notizia dei reati di propria iniziativa o ricevono la notizia dei reati da parte di privati cittadini. In presenza della notizia di reato, il PM ha l’obbligo di procedere alle indagini e di esercitare l’azione penale nelle forme previste dal
Codice di Procedura penale.
L’obbligatorietà dell’azione penale
Denuncia dei privati
Per i soggetti privati la denuncia dei privati è una mera 𝗳𝗮𝗰𝗼𝗹𝘁à in quanto l’obbligo sussiste solo nei casi eccezionali come l’ipotesi 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯𝟲𝟰 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 che prevede che
‘𝘐𝘭 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘰, 𝘤𝘩𝘦, 𝘢𝘷𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘵𝘪𝘻𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵à 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘰, 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘭’𝘦𝘳𝘨𝘢𝘴𝘵𝘰𝘭𝘰, 𝘯𝘰𝘯 𝘯𝘦 𝘧𝘢 𝘪𝘮𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘢𝘭𝘭’𝘈𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵à 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 361, è 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢 𝘶𝘯 𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘥𝘢 𝘦𝘶𝘳𝘰 103 𝘢 𝘦𝘶𝘳𝘰 1.032.
Posta la regola generale della facoltatività della denuncia di reato da parte del cittadino, l’unico obbligo di denuncia in capo al cittadino, si ha quando questo ha notizia della commissione di un retro contro la personalità dello stato. Si tratta di un’ipotesi del tutto eccezionale, di scarsa applicazione.
L’obbligatorietà dell’azione penale
Denuncia dei privati
L’obbligo di denuncia
Il cittadino 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗮𝗱 𝘂𝗻 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮 𝗹’𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮.
Obblighi di denuncia penalmente sanzionati sono previsti dal Codice, ma sono posti nei confronti di particolari cittadini (Pubblici Ufficiali, incaricati di pubblico servizio e i soggetti che esercitano professioni sanitarie).
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯𝟲𝟭 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 prevede che:’‘𝘐𝘭 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦, 𝘪𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘰𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘰 𝘳𝘪𝘵𝘢𝘳𝘥𝘢 𝘥𝘪
𝘥𝘦𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘈𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵à 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘢𝘳𝘪𝘢, 𝘰 𝘢𝘥 𝘶𝘯’𝘢𝘭𝘵𝘳𝘢 𝘈𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵à 𝘤𝘩𝘦 𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢 𝘰𝘣𝘣𝘭𝘪𝘨𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘦𝘳𝘪𝘳𝘯𝘦,
𝘶𝘯 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘩𝘢 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘵𝘪𝘻𝘪𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘴𝘦𝘳𝘤𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘰 𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘶𝘦 𝘧𝘶𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, è 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘢
𝘥𝘢 𝘦𝘶𝘳𝘰 30 𝘢 𝘦𝘶𝘳𝘰 516.”
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯𝟲𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 prevede che: ‘‘𝘓’𝘪𝘯𝘤𝘢𝘳𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪𝘰, 𝘤𝘩𝘦 𝘰𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦
𝘰 𝘳𝘪𝘵𝘢𝘳𝘥𝘢 𝘥𝘪 𝘥𝘦𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘈𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵à 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘶𝘯 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢
𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘵𝘪𝘻𝘪𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘴𝘦𝘳𝘤𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘰 𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪𝘰, è 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢 𝘦𝘶𝘳𝘰 103.”
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯𝟲𝟱 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 prevede che ‘𝘊𝘩𝘪𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦, 𝘢𝘷𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘴𝘦𝘳𝘤𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘢𝘯𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘢 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘰𝘥 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪 𝘤𝘢𝘳𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘣𝘣𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘥’𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘰, 𝘰𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘰 𝘳𝘪𝘵𝘢𝘳𝘥𝘢 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘦𝘳𝘪𝘳𝘯𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘈𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵à 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 361, è 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢 𝘤𝘪𝘯𝘲𝘶𝘦𝘤𝘦𝘯𝘵𝘰𝘴𝘦𝘥𝘪𝘤𝘪 𝘦𝘶𝘳𝘰.’