Le conseguenze del reato, La commisurazione della pena Flashcards

1
Q

Le conseguenze del reato

A

Dopo aver terminato l’analisi della teoria generale del reato ci occuperemo della 𝘁𝗲𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 e di tutte le 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼.

Il principio di legalità 𝗻𝗲𝗴𝗮 allo Stato la 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗹𝗶𝗴𝗴𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗮𝗱 𝘂𝗻 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝘂𝗻 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼.

Il principio di legalità prevede inoltre che alla esecuzione di un reato conseguano solo le conseguenze previste dalla legge.

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2
Q

Tutti i reati devono essere puniti? Nessun reato può rimanere sguarnito di una conseguenza?

A

Questo è l’interrogativo che si cela dietro la formula “Nullum crimen sine poena”.
La soluzione all’interrogativo dipende dalla concezione del Diritto Penale che viene adottata in quanto, secondo la teoria 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝘃𝗮, ogni reato deve essere punito in quanto la pena viene considerata la retribuzione di un fatto commesso.

Diversa è la risposta se si guarda il problema dal punto di vista delle teorie 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲-𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲. Secondo questo diverso punto di vista, il principio di legalità implica la certezza delle conseguenze del reato, ma non dice che ad ogni reato debba conseguire sempre e comunque l’applicazione della pena prevista dalla norma incriminatrice. L’invocazione della certezza della pena non è iscritta nel principio di legalità.

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3
Q

Vediamo i casi in cui si realizza l’interruzione dell’ordinaria sequenza reato-pena.

A

L’applicazione della pena è un 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶𝗻𝗮𝗺𝗶𝗰𝗼 che si costituisce di diverse fasi. Parte dalla 𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝘂𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 nella norma incriminatrice, procede attraverso 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 in cui viene accertato il reato e la responsabilità del soggetto che lo ha commesso, 𝘀𝗶 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗻𝗮 e infine trova 𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮.

Queste fasi fanno parte di un processo dinamico che lega la irrogazione della pena alla responsabilità per un fatto di reato. Su tutti i passaggi di questo percorso il 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶𝘁à consente al legislatore di adottare delle 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝘂𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 nel caso in cui il
perseguimento della utilità sociale, perseguita mediante la pena, possa essere raggiunta diversamente senza che sia necessario punire il soggetto.

𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: pensiamo al minore autore di un reato bagattellare che potrebbe essere punito anche con una pena detentiva modesta. Considerando la leggerezza del fatto il legislatore consente al giudice di non punire il minore anche quando sia accertata la sua responsabilità penale. Questo succede sulla base dell’istituto della irrilevanza del fatto che consente al giudice di rinunciare alla pretesa punitiva ritenendo che in ragione di particolari esigenze di quel minore è più utile per il recupero del ragazzo, astenersi dalla punizione in quanto l’eventuale condanna ad una pena
detentiva implicherebbe l’ingresso del ragazzo in carcere con il rischio di generare per il ragazzo
conseguenze negative che invece di aiutarlo lo danneggiano, etichettandolo come delinquente.

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4
Q

I lineamenti generali del sistema sanzionatorio

A

Per descrivere il sistema sanzionatorio penale si utilizza l’espressione 𝗱𝗼𝗽𝗽𝗶𝗼 𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 per indicare che dentro il 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 utilizzato dal codice vengono ricomprese sia la 𝗽𝗲𝗻𝗮 che le 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮.

La pena rappresenta il binario più 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 e 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼 per contrastare la criminalità.

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5
Q

Le distinzioni nel concetto di pene

A

Nel concetto di pene, le pene si distinguono in:

• 𝗣𝗲𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶

  • Pene 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲
  • Pene 𝗽𝗲𝗰𝘂𝗻𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲

• 𝗣𝗲𝗻𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗶𝗲

  • Pene 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗱𝗶𝘁𝘁𝗶𝘃𝗲 ovvero una pena che consiste nella preclusione nei confronti del reo della possibilità di esercitare determinati uffici o funzioni o attività professionali;
  • 𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗻𝗮
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6
Q

La differenza tra pene principale e pena accessoria

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 prevede che le 𝗽𝗲𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶 sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna mentre le 𝗽𝗲𝗻𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗶𝗲 conseguono di diritto la condanna come effetti penali della condanna stessa.

Mentre la 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲 ha una 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 molto spesso la 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗶𝗮 consegue come 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗳𝗶𝘀𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗻𝗮.

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7
Q

Nuovi tipi di pene principali

A

Sono state introdotte, fuori dalla disciplina del Codice Penale, 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶 𝘁𝗶𝗽𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶, che possono essere 𝗶𝗿𝗿𝗼𝗴𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗚𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗮𝗰𝗲, per i reati di sua competenza (pena della permanenza domiciliarie e del lavoro di pubblica utilità —> d.ls 272 del 2000).

Noi sappiamo che tutte le norme penali incriminatrici contengono un 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗲𝘁𝘁𝗼 e una 𝗽𝗲𝗻𝗮. La teoria della norma penale distingue all’interno della norma incriminatrice una parte percettiva e successivamente una parte sanzionatoria in cui viene indicata la pena per un dato reato.

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8
Q

La parte sanzionatoria della norma

La pena edittale

A

𝗟𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 prevede per il reato una 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗲𝗱𝗶𝘁𝘁𝗮𝗹𝗲 ovvero quella pena per cui il legislatore ha indicato un limite minimo e un limite massimo definiti limite edittale minimo e massimo della pena.

Ci sono delitti, come l’omicidio, che sono puniti con la sola pena detentiva, delitti, come le percosse, puniti con la sola pena pecuniaria e ancora delitti puniti alternativamente o con pena detentiva o con pena pecuniaria. Infine abbiamo altri reati che spesso sono puniti con la pena congiunta ovvero il reo verrà punito sia con pena detentiva che con pena pecuniaria.

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9
Q

La pena edittale

A

Quindi la 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗲𝗱𝗶𝘁𝘁𝗮𝗹𝗲 potrebbe essere:

  • 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮
  • 𝗰𝗼𝗻𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗮
  • 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮
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10
Q

La pena edittale

Cornice edittale

A

La norma prevede inoltre una 𝗰𝗼𝗿𝗻𝗶𝗰𝗲 𝗲𝗱𝗶𝘁𝘁𝗮𝗹𝗲 definita da un minimo e un massimo di pena all’interno del quale il giudice individua la pena proporzionata al reato commesso.

𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: l’autore del furto è punito con la reclusione da 6 mesi (minimo) a 3 anni (massimo).

La norma incriminatrice potrebbe indicare solamente uno dei 𝗱𝘂𝗲 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗲𝗱𝗶𝘁𝘁𝗮𝗹𝗶.
Ad 𝗲𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼 nel caso di omicidio è previsto solo il limite minimo edittale di 21 anni.

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11
Q

La pena edittale
Cornice edittale
Se mancasse il limite edittale minimo o massimo

A

Nel caso in cui dovesse 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗲𝗱𝗶𝘁𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗼 𝗼 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 esso viene 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗿𝗶𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 che si trovano negli articoli da 23 a 26. Secondo quanto contenuto nei termini generali del Codice Penale la reclusione può andare da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 anni mentre l’arresto può
andare da un minimo di 15 giorni a un massimo di 3 anni.

Questo significa che il giudice, analizzando la norma riguardante l’omicidio, 𝗱𝗲𝘀𝘂𝗺𝗲 dalla norma medesima il limite edittale minimo e alla norma generale del Codice Penale 𝗱𝗲𝘀𝘂𝗺𝗲 il limite edittale massimo.

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12
Q

La pena edittale
Cornice edittale
Ulteriori limiti per i concorsi di reati

A

Oltre a queste indicazioni generali, relative alla durata minima e massima, il Codice indica 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗮 per le ipotesi in cui il reato sia circostanziato o per le ipotesi di concorsi di reati.

La pena della preclusione per i reati circostanzianti può arrivare fino 30 anni per quanto riguarda la reclusione, il massimo corrisponde a 5/6 anni per quanto riguarda l’arresto.

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13
Q

L’obbligatorietà dell’azione penale

A

L’applicazione degli istituti del sistema sanzionatorio, passa attraverso il processo penale, un accertamento processuale della responsabilità dell’autore del fatto.

Al fine di garantire una applicazione della legge uguale per tutti 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟭𝟮 della Costituzione prevede che ‘𝘐𝘭 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘰 𝘩𝘢 𝘭’𝘰𝘣𝘣𝘭𝘪𝘨𝘰 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘦𝘳𝘤𝘪𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘭’𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘦’.

Un’obbligo costituzionalmente posto a 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗴𝘂𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶𝘁à. Il pubblico ministero e polizia giudiziaria prendono la notizia dei reati di propria iniziativa o ricevono la notizia dei reati da parte di privati cittadini. In presenza della notizia di reato, il PM ha l’obbligo di procedere alle indagini e di esercitare l’azione penale nelle forme previste dal
Codice di Procedura penale.

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14
Q

L’obbligatorietà dell’azione penale

Denuncia dei privati

A

Per i soggetti privati la denuncia dei privati è una mera 𝗳𝗮𝗰𝗼𝗹𝘁à in quanto l’obbligo sussiste solo nei casi eccezionali come l’ipotesi 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯𝟲𝟰 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 che prevede che
‘𝘐𝘭 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘰, 𝘤𝘩𝘦, 𝘢𝘷𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘵𝘪𝘻𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵à 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘰, 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘭’𝘦𝘳𝘨𝘢𝘴𝘵𝘰𝘭𝘰, 𝘯𝘰𝘯 𝘯𝘦 𝘧𝘢 𝘪𝘮𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘢𝘭𝘭’𝘈𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵à 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 361, è 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢 𝘶𝘯 𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘥𝘢 𝘦𝘶𝘳𝘰 103 𝘢 𝘦𝘶𝘳𝘰 1.032.

Posta la regola generale della facoltatività della denuncia di reato da parte del cittadino, l’unico obbligo di denuncia in capo al cittadino, si ha quando questo ha notizia della commissione di un retro contro la personalità dello stato. Si tratta di un’ipotesi del tutto eccezionale, di scarsa applicazione.

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15
Q

L’obbligatorietà dell’azione penale
Denuncia dei privati
L’obbligo di denuncia

A

Il cittadino 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗮𝗱 𝘂𝗻 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮 𝗹’𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮.
Obblighi di denuncia penalmente sanzionati sono previsti dal Codice, ma sono posti nei confronti di particolari cittadini (Pubblici Ufficiali, incaricati di pubblico servizio e i soggetti che esercitano professioni sanitarie).

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯𝟲𝟭 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 prevede che:’‘𝘐𝘭 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦, 𝘪𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘰𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘰 𝘳𝘪𝘵𝘢𝘳𝘥𝘢 𝘥𝘪
𝘥𝘦𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘈𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵à 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘢𝘳𝘪𝘢, 𝘰 𝘢𝘥 𝘶𝘯’𝘢𝘭𝘵𝘳𝘢 𝘈𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵à 𝘤𝘩𝘦 𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢 𝘰𝘣𝘣𝘭𝘪𝘨𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘦𝘳𝘪𝘳𝘯𝘦,
𝘶𝘯 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘩𝘢 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘵𝘪𝘻𝘪𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘴𝘦𝘳𝘤𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘰 𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘶𝘦 𝘧𝘶𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, è 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘢
𝘥𝘢 𝘦𝘶𝘳𝘰 30 𝘢 𝘦𝘶𝘳𝘰 516.”

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯𝟲𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 prevede che: ‘‘𝘓’𝘪𝘯𝘤𝘢𝘳𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪𝘰, 𝘤𝘩𝘦 𝘰𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦
𝘰 𝘳𝘪𝘵𝘢𝘳𝘥𝘢 𝘥𝘪 𝘥𝘦𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘈𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵à 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘶𝘯 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢
𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘵𝘪𝘻𝘪𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘴𝘦𝘳𝘤𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘰 𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪𝘰, è 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢 𝘦𝘶𝘳𝘰 103.”

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯𝟲𝟱 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 prevede che ‘𝘊𝘩𝘪𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦, 𝘢𝘷𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘴𝘦𝘳𝘤𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘢𝘯𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘢 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘰𝘥 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪 𝘤𝘢𝘳𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘣𝘣𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘥’𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘰, 𝘰𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘰 𝘳𝘪𝘵𝘢𝘳𝘥𝘢 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘦𝘳𝘪𝘳𝘯𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘈𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵à 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 361, è 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢 𝘤𝘪𝘯𝘲𝘶𝘦𝘤𝘦𝘯𝘵𝘰𝘴𝘦𝘥𝘪𝘤𝘪 𝘦𝘶𝘳𝘰.’

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16
Q

L’obbligatorietà dell’azione penale
Denuncia dei privati
Limite al obbligo alla denuncia

A

𝗟’𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 è 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗽𝗶ù 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 in quanto l’obbligo di referto scatta solo per delitti perseguibili d’ufficio e solo quando la notizia del reato sia stata acquisita dall’esercente la professione sanitaria nel compimento dii un atto sanitario (scorrimento vittima di un’aggressione).

17
Q

Condizioni di procedibilità

A

La legge può prevedere le cosiddette 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à. In alcuni casi il procedere del PM viene condizionato alla iniziativa di soggetti la cui presa di posizione è ritenuta rilevante dall’ordinamento giuridico ai fine della risposta al reato.

Si considerano condizioni di procedibilità:

  • 𝗤𝘂𝗲𝗿𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮
  • 𝗥𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗼 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶
18
Q

Condizioni di procedibilità

• 𝗥𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗼 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶

A

• 𝗥𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗼 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶: Possiamo fare riferimento ai delitti commessi all’esterno, contro il Presidente della Repubblica o per i delitti contro la personalità dello Stato per i quali è necessaria la richiesta di procedere da parte del ministro di giustizia.

𝗟’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 è 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à si ha nell’ipotesi di vilipendio della Corte Costituzionale. In questi casi il PM non può attivarsi fino a quanto non c’è
l’autorizzazione della Corte Costituzionale.

19
Q

Condizioni di procedibilità

Differenza tra querela e la possibilità di una persona di denunciare un reato

A

C’è una 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗹𝗮, quale condizione di procedibilità, e la 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 anche se entrambi le ipotesi sono delle segnalazioni di una notizia di reato per fare in modo che l’autorità pubblica possa intervenire.

Però diverso è che questa segnalazione costituisca una generica denuncia di un soggetto non obbligato, o
costituisca una condizione di procedibilità in senso proprio. Una denuncia di pubbliche autorità o di privati cittadini è il normale presupposto di fatto delle indagini del PM, il quale generalmente si avvia perché riceve la notizia di reato attraverso la denuncia di un’autorità
obbligata a farla oppure acquisire la notizia dal privato cittadino, che liberamente sceglie, di denunciare il fatto.

20
Q

Condizioni di procedibilità
Differenza tra querela e la possibilità di una persona di denunciare un reato
Non sono condizioni

A

Tali denunce 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à, in quanto il PM potrebbe prendere in altro modo conoscenza della notizia di reato. L’obbligo del PM di
esercitare l’azione penale non è quindi, in questi casi, condizionato ad una previa denuncia.

Sono 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à atti di impulso processuale da cui la legge faccia dipendere lo stesso esercizio, la possibilità dell’esercizio dell’azione penale da parte del PM.

21
Q

Condizioni di procedibilità

Perseguibilità di un reato

A

Quando il Codice Penale prevede che la 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 è 𝘀𝘂𝗯𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮 alla 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗹𝗮, 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗼 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 il PM non può azionarsi in assenza
di una di queste condizioni.

Il giudice è in grado di discriminare questi 2 casi perché le condizioni di procedibilità sono espressamente indicate dalla legge penale. La più importante è la querela regolata dagli 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗱𝗮 𝟭𝟮𝟬 𝗮 𝟭𝟮𝟲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲.

22
Q

Condizioni di procedibilità
Perseguibilità di un reato
Avviare del procedimento penale

A

La decisione se avviare o meno il procedimento penale è lasciata al portare dell’interesse offeso dal reato, avuto riguarda alla natura dei reati e degli interessi offesi. La previsione da parte della legge di subordinare la perseguibilità alla presentazione della querela da parte della persona offesa, sottendente una
valutazione da parte del legislatore, di prevalente degli interessi privati della vittima, rispetto all’interesse pubblico alla repressione del delitto. Con la querela, l’avente diritto esprime la sua volontà che l’autore del reato sia perseguito.

23
Q

Condizioni di procedibilità

La querela

A

𝗟𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗹𝗮 è una condizione di procedibilità per alcuni reati per i quali il legislatore richiede la querela della vittima dell’offesa.

Dopo essere stata presentata la querela può essere ritirata e questo evento fa venire meno la procedibilità del reato e quindi il processo eventualmente iniziato viene sospeso. Ci sono dei casi in cui il legislatore ha ritenuto opportuno rendere irrevocabile la querela.
Questo accade nel caso della querela per i delitti sessuali. Questo si spiega in ragione della gravità delle azioni mosse nei confronti di un determinato soggetto che vuole eliminare queste accuse nei suoi confronti e allo tesso tempo perché si vuole evitare che la vittima della violenza sessuale possa subire pressioni da parte dell’aggressore affinché ritiri la sua querela.

24
Q

Condizioni di procedibilità
La querela
L’estinzione della querela

A

La querela è presentata dal rappresentante legale dell’incapace ed il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa tranne i casi in cui la vittima abbia subito un delitto contro l’onore. In questi casi la querela può essere presentata anche da altri soggetti come regolato 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟵𝟳, 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟯, ritenendo che l’esigenze di tutelare l’onore della persona
sopravviva alla persona stessa.

25
Q

La commisurazione della pena

A

𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼, ovvero per le fattispecie semplici di reato, viene disciplinata 𝗱𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗶 𝟭𝟯𝟮 𝗲 𝟭𝟯𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲.

26
Q

La commisurazione della pena

La disciplina

A

L’articolo 𝟭𝟯𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 asserisce che ‘𝘕𝘦𝘪 𝘭𝘪𝘮𝘪𝘵𝘪 𝘧𝘪𝘴𝘴𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦, 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦; 𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘷𝘦 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘪 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘯𝘰 𝘭’𝘶𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘵𝘢𝘭 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦. 𝘕𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦𝘱𝘢𝘴𝘴𝘢𝘳𝘦 𝘪 𝘭𝘪𝘮𝘪𝘵𝘪 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘪𝘢𝘴𝘤𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘢, 𝘴𝘢𝘭𝘷𝘪 𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘦𝘴𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪
𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦’.

La norma si riferisce alla possibilità dell’ergastolo o la possibilità di sforare i 24 anni nei casi di reati circostanziati. In questo articolo noi desumiamo il 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮
nei confronti del giudice a garanzia del cittadino.

27
Q

La commisurazione della pena

Un altro vincolo a garanzia del cittadino

A

Desumiamo ora un altro vincolo per quanto debole è dato dalla natura stessa dell’attività di commisurazione del pena, attività discrezionale.

Ritenerla tale è una garanzia per il cittadino, perché 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à significa attribuzione al giudice di un potere di valutazione e di decisione su un caso, che da un lato non è rigidamente predeterminato dalla fattispecie in maniera tassativa, ma nello stesso
tempo è un potere discrezionale che non è sciolto da vincoli dal momento che l’attività di commisurazione non solo si deve muovere entro il limite edittale minimo e massimo e gli altri limiti generali stabiliti dal Codice, ma tale attività deve inoltre tenere conto dei criteri di
commisurazione stabiliti 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲.

28
Q

La commisurazione della pena

Procedimento inverso

A

Nella prassi giudiziaria, la motivazione specifica sulla pena spesso è ridotta a formule di stile. Si
ritiene che il giudice prima stabilisce la misura della pena e poi ne costituisce la motivazione, attraverso un 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 rispetto a quello che dovrebbe essere.

Questo accade anche nelle ipotesi di reato circostanziato in cui andrebbe prima definita la pena
ritenuta proporzionale al fatto semplice e su questa pena dovrebbero trovare applicazione le circostanze del reato, se non che la prassi funziona diversamente. Il giudice prima stabilisce la pena sul reato circostanziato e successivamente costruisce a ritroso la motivazione idonea a costruire la motivazione della pena. In questo modo vengono 𝗱𝗶𝗺𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝗲 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗻𝗲𝗶
𝗰𝗼𝗻𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗼.

29
Q

In quale prospettiva vanno valutati gli elementi fattuali in sede di commisurazione della pena?

A

I 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 sono dei criteri che il legislatore ha ritenuto 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗶 per la valutazione della pena corretta in relazione a un determinato reato.

La norma non ci dice nulla in merito alle finalità a cui deve ambire la pena comminata dal giudice a uno
specifico soggetto. Questo interrogativo rinvia alle finalità rilevanti delle pena all’intento di un
dato ordinamento giuridico.

Secondo la concezione prevalente, la pena perseguirebbe una pluralità di funzione contemporaneamente e tutte queste funzioni avrebbero rilievo anche sul piano dell’esercizio della discrezionalità nella commisurazione della pena.

30
Q

In quale prospettiva vanno valutati gli elementi fattuali in sede di commisurazione della pena?

Teoria polifunzionale

A

Il giudice nel valutare la pena, in base 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟯, dovrebbe contemporaneamente individuare una pena in grado di soddisfare tutte le funzioni previste per la pena.

E’ chiaro che proprio nella mira in qui questa teoria è 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 è come se non indicasse nessuna
funzione, in quanto l’idea della retribuzione della pena è difficilmente compatibile con le funzioni utilitaristiche preventive della pena.

31
Q

In quale prospettiva vanno valutati gli elementi fattuali in sede di commisurazione della pena?

Concezione polifunzionale

A

Attraverso questo 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 si vuole attribuire, al giudice, uno spazio di azione molto amplio per fare in modo che la pena possa soddisfare l’esigenza di recupero del reo, ma anche soddisfare l’esigenza irrazionale di una punizione esemplare di un soggetto, dove l’esemplarità della pena sta nella sua misura eccessiva, superiore a quella proporzionata alla
gravità del reato, e giustifica anche funzioni severe per soggetti che non hanno bisogno di una punizione severa.

32
Q

Concezione polifunzionale

Funzione social-preventiva

A

Rispetto a tale concezione, che cerca di tenere insieme ciò che difficilmente può stare assieme, la giurisprudenza costituzionale, a partire dagli anni ’90 (vedi sentenza), la Corte ha anche riconosciuti però che rispetto a tutte le funzioni della pena, la 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹-𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮 è 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲 almeno nella commisurazione della pena in concreto da parte del
giudice.

33
Q

Concezione polifunzionale
Funzione social-preventiva
La finalità della prevenzione

A

La finalità di prevenzione generale non è in sé un criterio legittimo di commisurazione della pena in concreto. La deterrenza giustifica la minaccia della pena e lo stesso esercizio del processo penale ai fini dell’accertamento, ma non è un criterio che può orientare la commisurazione della pena a questo osterebbe il 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮
𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲.

È coerente, secondo la Corte, con tale principio l’orientamento della commisurazione all’idea della social-prevenzione, purché la misura della pena, si mantenga entro il limite segnato dalla colpevolezza soggettiva per il fatto. La pena deve rieducare il reo, e
quindi è necessario applicare una pena che risponda alle esigenze di recupero.

34
Q

Il mito della pena giusta

A

È difficile non rendersi conto della 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶𝘁à 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘁𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à di alcune affermazioni che vengono fatte circa il processo che porta alla commisurazione della pena.

Tale processo è un 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 affidato alla valutazione del giudice che conserva degli spazi molto ampli e per questo non vi è autore che non riconosca quanto la fase di valutazione della pena sia la fase 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗿𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 del processo penale.

35
Q

Il mito della pena giusta

Il motivo di questa problematica

A

Questo accade perché se è possibile costruire a livello scientifico una teoria della pena che ci dica i presupposti morali e normativi per attribuire ad un soggetto la responsabilità per quanto ha commesso, è molto più difficile costruire una teoria razionale della pena.

Il giudice è un 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮 che svolge la 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 applicando degli 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗶 ma che, essendo un essere umano, può essere condizionato dalla percezione di insicurezza in cui è stato commesso il reato o che è diffusa la società in un dato momento storico.

36
Q

Il mito della pena giusta
Il motivo di questa problematica
Obiezioni di questo modello concettuale

A

Questo modello concettuale si espone a delle 𝗼𝗯𝗶𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗶. L’idea stessa che esiste ad
una pena giusta in assoluto corrispondente a due fatto colpevole non può che essere considerata realisticamente un mito, una finalità ideale dal momento che non esistono criteri di giustizia giusti in assoluto, cioè da tutti.

Il giudice si trova a gestire un 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 che viene costruito 𝗮𝘁𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 ma è un modello che comunque rimane connotato da forte irrazionalità rendendo difficile un controllo garantistico sulla valutazione del giudice.

La 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲 innanzitutto da come viene definito dal legislatore il 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗲.