Misure di sicurezza Flashcards
Misure di sicurezza
Il 2° binario del sistema sanzionatorio è rappresentato dalle 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮, le quali vengono introdotte nell’ordinamento giuridico italiano dal Codice Penale del 1930, quali strumenti per il 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 autori di reato. Come la pena, si tratta di istituiti che incidono sulla libertà personale, nel caso delle misure di sicurezza personali, o sul
patrimonio, nel caso delle misure di sicurezza patrimoniali.
Misure di sicurezza
Differenza dalla pena
𝗦𝗶 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮, sia dal punto di vista 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 che sul piano della 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮.
Al pari della pena, le misure di sicurezza costituiscono risposta ad un reato, ma fuoriescono dallo schema tipico garantistico delle misure di sicurezza, in particolare in considerazione del fatto che la durata e l’afflittività delle misure di sicurezza non soggiace al 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à.
Misure di sicurezza
Sull’idea della proporzione
Proprio lo sganciamento dall’idea di giustizia della proporzione, è uno degli indici sintomatici che evidenziamo la condivisione da parte delle misure di sicurezza della 𝗶𝗱𝗲𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗮 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘀𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝘀𝘁𝗮, che ha introdotto per la 1° volta queste
misure.
Misure di sicurezza
Misure amministrative
L’ideologia autoritaria è altresì ben espressa nella definizione in apertura del titolo 8° del
libro 1° del codice Penale, che qualifica le misure di sicurezza come 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲, che allude al fatto che nella disciplina delle misure di sicurezza non trovano applicazione alcuni principi di garanzia tipici del diritto penale e inoltre l’etichetta di misure di sicurezza evoca un 𝗼𝘁𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗲𝘀𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 contro persone ritenute socialmente pericolose, con esclusione di una possibile declinazione della misura in chiave special- prevendita.
Misure di sicurezza
L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana
Dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la dottrina penalistica e la Corte si sono impegnate in un importante 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮, il cui esito può essere sintetizzato cosi:
“𝘕𝘦𝘭 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘪𝘦𝘵𝘳𝘰 𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘦
𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘪𝘴𝘤𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘪𝘥𝘥𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘵𝘳𝘶𝘧𝘧𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘦𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦𝘵𝘵𝘦, 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘢𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘪𝘭
𝘭𝘦𝘨𝘪𝘴𝘭𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘩𝘢 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘦𝘨𝘪𝘤𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦𝘵𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦, 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘵à 𝘴𝘰𝘯𝘰
𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘢𝘮𝘱𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦𝘲𝘶𝘪𝘱𝘢𝘳𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦, 𝘥𝘪𝘴𝘷𝘪𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘭 𝘮𝘢𝘭𝘦 𝘰𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘰-𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘥𝘪 𝘥𝘰𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘰 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘢𝘧𝘧𝘭𝘪𝘵𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘪𝘯𝘤𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵à 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘰, 𝘮𝘢 𝘶𝘵𝘪𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘥𝘢𝘪 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦𝘳𝘢 𝘱𝘪ù 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘢.”
Opinione ampiamente condivisa dagli interpreti che la vera natura delle misure di sicurezza sia 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲, e proprio per questo prende consistenza l’idea del doppio binario sanzionatorio penale all’interno del codice.
Misure di sicurezza
Le anomalie
𝗣𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗴𝗼𝗻𝗼 𝗮𝗻𝗼𝗺𝗮𝗹𝗶𝗲 dal momento che si tratta di misure penali che possono trovare applicazione anche nei confronti di soggetti non imputabili, differenziandosi
dalla disciplina ordinaria delle pene che sottende l’idea della punizione come rimproverabilità.
Misure di sicurezza
Il principio e frequenza d’applicazione
Anche per le misure di sicurezza, vale il 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶𝘁à. 𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟵𝟵 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 asserisce che: ‘‘𝘕𝘦𝘴𝘴𝘶𝘯𝘰 𝘱𝘶ò 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘰𝘱𝘰𝘴𝘵𝘰 𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘦𝘴𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘦 𝘧𝘶𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘪”.
Le 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 trovano più frequentemente applicazione.
Misure di sicurezza
Presupposti applicativi
Il Codice Penale li individua in 2 condizioni:
• 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗾𝘂𝗮𝘀𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 (reato impossibile, articolo 49 e accordo o istigazione per la commissione di un reato, nel caso di un reato che non venga poi commesso, articolo 115);
• 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶𝘁à 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼:
- Tale concetto viene dal legislatore definito 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮𝟬𝟯 il quale dice che:” È 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦
𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘴𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘪𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦, 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 è 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘪 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘶𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪”;
Misure di sicurezza
Presupposti applicativi
Il sistema del Codice Penale
Il sistema originario del Codice Penale era caratterizzato da un ampio 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶
𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶𝘁à, ossia di norme che stabilivano che in presenza di specifici presupposti stabiliti da norme penali, il giudice doveva considerare l’autore del reato socialmente pericoloso anche quando fosse convinto del contrario (presunzione assoluta).
Misure di sicurezza
Presupposti applicativi
Incompatibilità
Tale criterio della pericolosità sociale, è stato 𝘀𝗺𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝗼 dopo l’entrata in vigore della Costituzione che ha permesso alla Corte di dichiarare 𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝘁𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à con la Costituzione di una serie di norme che prevedevano particolari presunzioni di pericolosità sociali del reo.
Presunzioni dichiarate illegittime nella misura in cui 𝗻𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝘁𝗲 su un ragionevole valutazione della realtà sottostante e in quanto tali arbitrarie.
Misure di sicurezza
Presupposti applicativi
Abolizione delle presunzioni
A seguito di numerose sentenze della Corte emesse dopo gli anni ‘70, interviene anche il legislatore e con la legge n.663 del 1986 (Legge Gozzini) vengono 𝗮𝗯𝗼𝗹𝗶𝘁𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶𝘁à 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 e si stabilisce che:”𝘛𝘶𝘵𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘰 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘭𝘶𝘪 𝘪𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘩𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 è 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘴𝘢”.
Con la conseguenza che diventa 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮 senza eccezioni, quella per cui la pericolosità sociale del reo 𝘃𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗰𝗮𝘀𝗶, in cui il giudice ritenga applicabile una misura di sicurezza.
Misure di sicurezza
Presupposti applicativi
Concetto di pericolosità sociale
Perno della disciplina delle misure di sicurezza personali, è il 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶𝘁à 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲.
Concetto che è stato stigmatizzato dalla dottrina penalistica recente, che ha considerato 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗼 lo stesso concetto di pericolosità sociale per svariate ragioni tra cui si presta a veicolare significati di stigmatizzazione di persone qualificate come pericolose per gli altri, ma su basi incerte. Incerte, in quanto il giudizio di pericolosità sociale 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮 𝗮𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 comportamento di una persona, relativo alla probabilità che un soggetto autore del reato compia in futuro nuovi reati.
Misure di sicurezza
Presupposti applicativi
Concetto di pericolosità sociale
Giudizio prognostico
Giudizio 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 assai problematico sotto l’aspetto
epistemologico dal momento che non si esaurisce in un accertamento di fatti avvenuti.
𝗜 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗻𝗼𝘀𝗶, nel giudizio di pericolosità, 𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝗼 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗲𝘇𝘇𝗲 𝗲𝗽𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗵𝗲, che sono proprie di quelle scienze dell’uomo in grado di fornire contribuiti al giudice per sciogliere la prognosi sulla pericolosità. Sostanzialmente, risolvere il giudizio di pericolosità sociale, è come leggere il futuro in una sfera di cristallo.
Misure di sicurezza
Presupposti applicativi
Concetto di pericolosità sociale
Prognosi di pericolosità sociale
Per la prognosi di pericolosità sociale, 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮𝟬𝟯 𝗱𝗲𝗹 Codice, rinvia alle circostanze fattuali previste 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟯. E dunque i criteri fattuali che il legislatore ha pensato per la commisurazione della pena vengono utilizzati anche per valutare la pericolosità sociale di un soggetto.
Misure di sicurezza
Presupposti applicativi
Giudizio prognostico
Giudizio di probabilità
L’applicazione di misure di sicurezze presuppone un 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à di commissione di futuri reati. Non basta una generica possibilità, né è richiesto un giudizio predittivo in termini di certezza.
Il giudice ritiene 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗼, solo quando ritiene sussistente una probabilità di cui non viene indicata una percentuale. Ad aumentare l’incertezza
della prognosi, concorre la 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘀𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘁𝗶𝗽𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝘁𝘂𝗼𝘀𝗲 oggetto del giudizio di pericolosità.