Misure di sicurezza Flashcards

1
Q

Misure di sicurezza

A

Il 2° binario del sistema sanzionatorio è rappresentato dalle 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮, le quali vengono introdotte nell’ordinamento giuridico italiano dal Codice Penale del 1930, quali strumenti per il 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 autori di reato. Come la pena, si tratta di istituiti che incidono sulla libertà personale, nel caso delle misure di sicurezza personali, o sul
patrimonio, nel caso delle misure di sicurezza patrimoniali.

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2
Q

Misure di sicurezza

Differenza dalla pena

A

𝗦𝗶 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮, sia dal punto di vista 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 che sul piano della 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮.

Al pari della pena, le misure di sicurezza costituiscono risposta ad un reato, ma fuoriescono dallo schema tipico garantistico delle misure di sicurezza, in particolare in considerazione del fatto che la durata e l’afflittività delle misure di sicurezza non soggiace al 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à.

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3
Q

Misure di sicurezza

Sull’idea della proporzione

A

Proprio lo sganciamento dall’idea di giustizia della proporzione, è uno degli indici sintomatici che evidenziamo la condivisione da parte delle misure di sicurezza della 𝗶𝗱𝗲𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗮 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘀𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝘀𝘁𝗮, che ha introdotto per la 1° volta queste
misure.

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4
Q

Misure di sicurezza

Misure amministrative

A

L’ideologia autoritaria è altresì ben espressa nella definizione in apertura del titolo 8° del
libro 1° del codice Penale, che qualifica le misure di sicurezza come 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲, che allude al fatto che nella disciplina delle misure di sicurezza non trovano applicazione alcuni principi di garanzia tipici del diritto penale e inoltre l’etichetta di misure di sicurezza evoca un 𝗼𝘁𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗲𝘀𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 contro persone ritenute socialmente pericolose, con esclusione di una possibile declinazione della misura in chiave special- prevendita.

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5
Q

Misure di sicurezza

L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana

A

Dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la dottrina penalistica e la Corte si sono impegnate in un importante 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮, il cui esito può essere sintetizzato cosi:

“𝘕𝘦𝘭 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘪𝘦𝘵𝘳𝘰 𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘦
𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘪𝘴𝘤𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘪𝘥𝘥𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘵𝘳𝘶𝘧𝘧𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘦𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦𝘵𝘵𝘦, 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘢𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘪𝘭
𝘭𝘦𝘨𝘪𝘴𝘭𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘩𝘢 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘦𝘨𝘪𝘤𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦𝘵𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦, 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘵à 𝘴𝘰𝘯𝘰
𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘢𝘮𝘱𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦𝘲𝘶𝘪𝘱𝘢𝘳𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦, 𝘥𝘪𝘴𝘷𝘪𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘭 𝘮𝘢𝘭𝘦 𝘰𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘰-𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘥𝘪 𝘥𝘰𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘰 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘢𝘧𝘧𝘭𝘪𝘵𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘪𝘯𝘤𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵à 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘰, 𝘮𝘢 𝘶𝘵𝘪𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘥𝘢𝘪 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦𝘳𝘢 𝘱𝘪ù 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘢.”

Opinione ampiamente condivisa dagli interpreti che la vera natura delle misure di sicurezza sia 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲, e proprio per questo prende consistenza l’idea del doppio binario sanzionatorio penale all’interno del codice.

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6
Q

Misure di sicurezza

Le anomalie

A

𝗣𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗴𝗼𝗻𝗼 𝗮𝗻𝗼𝗺𝗮𝗹𝗶𝗲 dal momento che si tratta di misure penali che possono trovare applicazione anche nei confronti di soggetti non imputabili, differenziandosi
dalla disciplina ordinaria delle pene che sottende l’idea della punizione come rimproverabilità.

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7
Q

Misure di sicurezza

Il principio e frequenza d’applicazione

A

Anche per le misure di sicurezza, vale il 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶𝘁à. 𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟵𝟵 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 asserisce che: ‘‘𝘕𝘦𝘴𝘴𝘶𝘯𝘰 𝘱𝘶ò 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘰𝘱𝘰𝘴𝘵𝘰 𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘦𝘴𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘦 𝘧𝘶𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘪”.

Le 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 trovano più frequentemente applicazione.

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8
Q

Misure di sicurezza

Presupposti applicativi

A

Il Codice Penale li individua in 2 condizioni:

• 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗾𝘂𝗮𝘀𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 (reato impossibile, articolo 49 e accordo o istigazione per la commissione di un reato, nel caso di un reato che non venga poi commesso, articolo 115);

• 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶𝘁à 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼:
- Tale concetto viene dal legislatore definito 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮𝟬𝟯 il quale dice che:” È 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦
𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘴𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘪𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦, 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 è 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘪 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘶𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪”;

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9
Q

Misure di sicurezza
Presupposti applicativi
Il sistema del Codice Penale

A

Il sistema originario del Codice Penale era caratterizzato da un ampio 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶
𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶𝘁à, ossia di norme che stabilivano che in presenza di specifici presupposti stabiliti da norme penali, il giudice doveva considerare l’autore del reato socialmente pericoloso anche quando fosse convinto del contrario (presunzione assoluta).

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10
Q

Misure di sicurezza
Presupposti applicativi
Incompatibilità

A

Tale criterio della pericolosità sociale, è stato 𝘀𝗺𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝗼 dopo l’entrata in vigore della Costituzione che ha permesso alla Corte di dichiarare 𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝘁𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à con la Costituzione di una serie di norme che prevedevano particolari presunzioni di pericolosità sociali del reo.

Presunzioni dichiarate illegittime nella misura in cui 𝗻𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝘁𝗲 su un ragionevole valutazione della realtà sottostante e in quanto tali arbitrarie.

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11
Q

Misure di sicurezza
Presupposti applicativi
Abolizione delle presunzioni

A

A seguito di numerose sentenze della Corte emesse dopo gli anni ‘70, interviene anche il legislatore e con la legge n.663 del 1986 (Legge Gozzini) vengono 𝗮𝗯𝗼𝗹𝗶𝘁𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶𝘁à 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 e si stabilisce che:”𝘛𝘶𝘵𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘰 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘭𝘶𝘪 𝘪𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘩𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 è 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘴𝘢”.

Con la conseguenza che diventa 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮 senza eccezioni, quella per cui la pericolosità sociale del reo 𝘃𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗰𝗮𝘀𝗶, in cui il giudice ritenga applicabile una misura di sicurezza.

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12
Q

Misure di sicurezza
Presupposti applicativi
Concetto di pericolosità sociale

A

Perno della disciplina delle misure di sicurezza personali, è il 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶𝘁à 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲.

Concetto che è stato stigmatizzato dalla dottrina penalistica recente, che ha considerato 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗼 lo stesso concetto di pericolosità sociale per svariate ragioni tra cui si presta a veicolare significati di stigmatizzazione di persone qualificate come pericolose per gli altri, ma su basi incerte. Incerte, in quanto il giudizio di pericolosità sociale 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮 𝗮𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 comportamento di una persona, relativo alla probabilità che un soggetto autore del reato compia in futuro nuovi reati.

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13
Q

Misure di sicurezza
Presupposti applicativi
Concetto di pericolosità sociale
Giudizio prognostico

A

Giudizio 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 assai problematico sotto l’aspetto
epistemologico dal momento che non si esaurisce in un accertamento di fatti avvenuti.

𝗜 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗻𝗼𝘀𝗶, nel giudizio di pericolosità, 𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝗼 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗲𝘇𝘇𝗲 𝗲𝗽𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗵𝗲, che sono proprie di quelle scienze dell’uomo in grado di fornire contribuiti al giudice per sciogliere la prognosi sulla pericolosità. Sostanzialmente, risolvere il giudizio di pericolosità sociale, è come leggere il futuro in una sfera di cristallo.

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14
Q

Misure di sicurezza
Presupposti applicativi
Concetto di pericolosità sociale
Prognosi di pericolosità sociale

A

Per la prognosi di pericolosità sociale, 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮𝟬𝟯 𝗱𝗲𝗹 Codice, rinvia alle circostanze fattuali previste 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟯. E dunque i criteri fattuali che il legislatore ha pensato per la commisurazione della pena vengono utilizzati anche per valutare la pericolosità sociale di un soggetto.

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15
Q

Misure di sicurezza
Presupposti applicativi
Giudizio prognostico
Giudizio di probabilità

A

L’applicazione di misure di sicurezze presuppone un 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à di commissione di futuri reati. Non basta una generica possibilità, né è richiesto un giudizio predittivo in termini di certezza.

Il giudice ritiene 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗼, solo quando ritiene sussistente una probabilità di cui non viene indicata una percentuale. Ad aumentare l’incertezza
della prognosi, concorre la 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘀𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘁𝗶𝗽𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝘁𝘂𝗼𝘀𝗲 oggetto del giudizio di pericolosità.

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16
Q

Misure di sicurezza
Presupposti applicativi
Giudizio prognostico
L’aleatorietà

A

𝗟𝗮 𝗮𝗹𝗲𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲𝘁à del giudizio di pericolosità è resa
elevata, dal fatto che la norma che definisce il soggetto socialmente pericoloso, non indica una tipologia di reati rispetto al quale parametrare la valutazione.

Una parametrazione legislativa assai discutibile dal punto di vista della sua ragionevolezza, è rappresentata dalla 𝘁𝗶𝗽𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 compiuta dal Codice Penale di alcune figure di delinquenti, la cui carriera descritta indicando particolari tipologie di reato secondo la loro gravità desunta dalla pena, dalla reiterazione dei reati o dai motivi che inducono alla commissioni di reati.

17
Q

Misure di sicurezza
Presupposti applicativi
Giudizio prognostico
Rischio della sopravvalutazione della pericolosità

A

Le incertezze del giudizio prognostico comportano il rischio di una 𝘀𝗼𝗽𝗿𝗮𝘃𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶𝘁à di un soggetto autore di reato. E’ vero che se da un lato, la disciplina delle misure di sicurezza presenta tali profili problematici è anche vero che di esse viene fatto un uso moderato da parte della Magistratura.

18
Q

Misure di sicurezza

Tipo di misura di sicurezza

A

Le misure di sicurezza penali si distinguono in:

  • 𝗠𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲
  • 𝗠𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲
  • 𝗠𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲
19
Q

Misure di sicurezza
Tipo di misura di sicurezza
- 𝗠𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲

A
  • 𝗠𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲:
  • Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
  • Ricovero in una casa di cura e di custodia;
  • Ricovero in un manicomio giudiziario, ospedale psichiatrico giudiziario;
  • Ricovero in un riformatorio giudiziario.
20
Q

Misure di sicurezza
Tipo di misura di sicurezza
- 𝗠𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲

A
  • 𝗠𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲:
  • Libertà vigilata;
  • Divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
  • Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
  • Espulsione dello straniero dallo Stato.
  • Il 𝗿𝗶𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗶𝗻 𝗿𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼 che è l’unica misura di sicurezza specificatamente prevista per i minorenni autori di reato. Tale misura si esegue con il collocamento del minore all’interno di comunità socio-educative
21
Q

Misure di sicurezza
Tipo di misura di sicurezza
- 𝗠𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲

A

Sono invece 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲:

  • La 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮̀ 𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝘁𝗮
  • Il 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 in uno o più comuni, o in una o più province
  • Il 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗳𝗿𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 𝘀𝗽𝗮𝗰𝗰𝗶 𝗱𝗶 𝗯𝗲𝘃𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗮𝗹𝗰𝗼𝗼𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲
  • L’𝗲𝘀𝗽𝘂𝗹𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗼 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼.
22
Q

Misure di sicurezza

Presupposti specifici di applicabilità

A

Nel tracciare un quadro sintetico delle misure generali relative alle misure di sicurezza possiamo rilevare che nella disciplina delle misure di sicurezza il codice penale indica i 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶 𝗱𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à di ciascuna misura. Inoltre, 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮𝟭𝟱, il codice precisa che

‘𝘘𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘳𝘯𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘦, 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘩𝘪 𝘭𝘢 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵à 𝘷𝘪𝘨𝘪𝘭𝘢𝘵𝘢, 𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘰 𝘤𝘩𝘦, 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰𝘴𝘪 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘰, 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘯𝘨𝘢 𝘥𝘪 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘳𝘳𝘦 𝘭’𝘢𝘴𝘴𝘦𝘨𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘭𝘶𝘪 𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘭𝘰𝘯𝘪𝘢 𝘢𝘨𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘰 𝘢𝘥 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘢𝘴𝘢 𝘥𝘪 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰’.

23
Q

Misure di sicurezza
Presupposti specifici di applicabilità
L’autore del reato

A

Le misure di sicurezza si applicano sia 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗼 sia all’autore
di reato che non sia imputabile ma che sia pericolo.

Nella prima ipotesi si applicherà sia la pena che la misura di sicurezza e, nel caso in cui la condanna sia ad una pena detentiva, la pena viene eseguita prima della misura di sicurezza. La seconda ipotesi rappresenta una importante differenza rispetto alle pene che si applicano solo alle persone imputabili.

Le misure di sicurezza possono essere applicate anche nei confronti della persona non imputabile che, però, viene considerata pericolosa. La persona che non è né imputabile né pericolosa verrà 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗰𝗶𝗼𝗹𝘁𝗮 per infermità di mente o per altro motivo e non andrà incontro a nessuna limitazione dei propri diritti.

24
Q

Misure di sicurezza

La durata delle misure di sicurezza personali

A

La questione della 𝗱𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 è stata una dei profili della disciplina più controversi. Il codice penale definiva la durata delle misure di sicurezza solamente nel minimo in quanto veniva semplicemente indicato il periodo di riesame della pericolosità sociale.

𝗜𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗮𝗺𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶𝘁à 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 poteva concludersi con un giudizio negativo di esclusione della pericolosità, e quindi la liberazione del soggetto, oppure con un giudizio positivo di pericolosità del reo e quindi il soggetto pericoloso continuava a rimanere internato.

25
Q

Misure di sicurezza
La durata delle misure di sicurezza personali
L’internamento

A

L’internamento delle persone all’interno dell’ospedale giudiziario viene definito come 𝗲𝗿𝗴𝗮𝘀𝘁𝗼𝗹𝗼 𝗯𝗶𝗮𝗻𝗰𝗼 ovvero un esecuzione della pena che si protrae per tutta la vita dell’internato in ragione del fatto che la sua pericolosità sociale veniva confermata in occasione di ogni giudizio di riesame.

26
Q

Misure di sicurezza
La durata delle misure di sicurezza personali
L’ergastolo bianco e la gravità per il fatto

A

È evidente l’inconciliabilità tra l’ipotesi dell’ergastolo bianco e la gravità per il fatto dal momento che, come visto, un soggetto può essere ritenuto socialmente pericoloso quando il giudice ritiene che possa reiterare in futuro un qualsiasi reato. Questo meccanismo dell’ergastolo bianco finiva per punire anche dei soggetti autori di reati bagattellari, come delle piccole rapine, commesse da soggetti ritenuti pericolosi che sono stati internati per tutta la vita in un
manicomio giudiziario mediante il meccanismo del rinnovo.

27
Q

Misure di sicurezza
La durata delle misure di sicurezza personali

Normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

A

La normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e in particolare la 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲
𝟴𝟭 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟭𝟰, ha stabilito un 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮 per tutte le misure di sicurezza detentive stabilendo che ’𝘕𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰, 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘳𝘪𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦𝘥𝘪𝘵𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘢’

𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: rispetto all’autore di un omicidio volontario, la misura di sicurezza personale detentiva non può eccedere la misura dei 24 anni di reclusione che rappresenta il limite edittale massimo previsto per l’omicidio

28
Q

Misure di sicurezza
La durata delle misure di sicurezza personali

Normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
L’inserimento nel codice

A

Questa disposizione non è stata inserita formalmente nel codice pur comportando una modifica alla disciplina generale delle misure di sicurezza. La legge asserisce che ‘𝘋𝘦𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘰 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘮𝘰 𝘥𝘪 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘵𝘢, 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘪𝘢𝘴𝘤𝘶𝘯𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢, 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘳𝘪𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘪𝘯 𝘦𝘴𝘢𝘮𝘦 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘷𝘪 𝘦̀ 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘰𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢, 𝘱𝘦𝘳 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘳𝘦 𝘴𝘦 𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘦̀ 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘴𝘢. 𝘘𝘶𝘢𝘭𝘰𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘪 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘴𝘢, 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘧𝘪𝘴𝘴𝘢 𝘶𝘯 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘰 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯 𝘦𝘴𝘢𝘮𝘦 𝘶𝘭𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦. 𝘕𝘰𝘯𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘰, 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘷𝘪 𝘴𝘪𝘢 𝘳𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘴𝘪𝘢 𝘤𝘦𝘴𝘴𝘢𝘵𝘰, 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘱𝘶𝘰̀, 𝘪𝘯 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘢 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘪
𝘢𝘤𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪’.

29
Q

Misure di sicurezza
La durata delle misure di sicurezza personali
Per gli infermi di mente

A

Per quanto riguarda le 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗴𝗹𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗶 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 bisogna dire che il legame tra la pericolosità sociale e la malattia mentale ha un’origine storica molto antica e ha anche una sua tradizione nel pensiero psichiatrico.

Mentre nel passato questi due elementi erano intesi
come un 𝗰𝗼𝗻𝗻𝘂𝗯𝗶𝗼 𝗶𝗻𝘀𝗰𝗶𝗻𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 secondo cui il malato di mente era considerato pericoloso per se e per gli altri tanto che una persona malata di mente poteva essere internata perché pericolosa per sé o per gli altri o perché di pubblico scandalo, a partire dagli anni ’60 questo binomio è stato sottoposto a un 𝗿𝗶𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗼𝗻𝗱𝗼 ed il legame tra questi elementi è progressivamente venuto meno nel senso di non ritenere sempre e comunque per tutta la vita il malato mentale come un pericolo per sé e per gli altri.

30
Q

Misure di sicurezza
La durata delle misure di sicurezza personali
Per gli infermi di mente
Riforma della psichiatria pubblica

A

Questa trasformazione del paradigma psichiatrico ha determinato, nel nostro paese, la 𝗿𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝘀𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 che mediante la 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝟭𝟴𝟬, 𝗻𝗼𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗕𝗮𝘀𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮, 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟵𝟳𝟴 ha portato alla chiusura dei manicomi civili.

Chiusi i manicomi civili la cura di persone con infermità mentale è stata affidata ai servizi territoriali prevedendo la possibilità del ricovero in ospedale solo come strumento di gestione delle crisi.

31
Q
Misure di sicurezza
La durata delle misure di sicurezza personali
Per gli infermi di mente
Riforma della psichiatria pubblica
Cosa non riguarda la riforma
A

La riforma della psichiatria pubblica civile 𝗻𝗼𝗻 ha riguardato la disciplina dell’ospedale psichiatrico giudiziario che è sopravvissuto a tale riforma almeno fino a pochi anni fa. Proprio a seguito del processo di superamento degli ospedali psichiatrici sono state introdotte importantissime novità.

La normativa recente, senza abolire le misure di sicurezza per gli infermi di mente, che sono la 𝗰𝗮𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗲 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝗶𝗮 per i soggetti semi-imputabili e 𝗹’𝗼𝘀𝗽𝗲𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗽𝘀𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗼 per i soggetti non imputabili, ha ridefinito le modalità di esecuzione di
queste misure.

32
Q
Misure di sicurezza
La durata delle misure di sicurezza personali
Per gli infermi di mente
Riforma della psichiatria pubblica
Sostituzione delle vecchie strutture
A

Le vecchie strutture manicomiali sono state sostitute da nuove strutture che vengono definite come 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮. Tali strutture non sono più inserito all’interno del sistema penitenziario ma sono di competenza del sistema sanitario nazionale.

Come rilevato dalla corte costituzionale nella 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝟮𝟱𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟬𝟯, le misure di sicurezza per gli infermi di mente hanno una duplice funzione che deriva
dalla circostanza peculiare di essere pensate per soggetti autori di reato che sono sia pericolosi
che soggetti ad una infermità mentale.

33
Q

Misure di sicurezza
La durata delle misure di sicurezza personali
Per gli infermi di mente
Cosa richiede

A

La qualità di infermo di mente richiede misure a
contenuto terapeutico non diverse da quelle ritenute adeguate alla cura dell’infermità. Dall’altro lato la pericolosità sociale che può connotare questi soggetti richiede misure atte a contenere questa pericolosità e a preservare la comunità dalla dimostrazione di questa pericolosità.

Per questi motivi la corte ha osservato che le misure di sicurezza per i prosciolti per infermità di
mente si muovono tra 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 e si giustificano dal punto di vista costituzionale in quanto in grado di rispondere contemporaneamente ad entrambe queste finalità che sono strettamente legate l’una all’altra e non scindibili.

34
Q

Misure di sicurezza

Il decreto legge 52 del 2014

A

𝗜𝗹 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝟱𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟭𝟰 ha apportato due importanti novità alla disciplina generale delle misure di sicurezza. Innanzitutto, recependo alcuni principi che si sono consolidati nell’ambito della giurisprudenza costituzionale sulle misure di sicurezza personali, la legge ha sancito come 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 quello della 𝗽𝗿𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮, nel trattamento dell’autore semi imputabile o non imputabile, 𝗽𝗲𝗿 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼.

La legge prevede che ‘𝘐𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘰 𝘥𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘮𝘪𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘰 𝘥𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘯 𝘷𝘪𝘢
𝘱𝘳𝘰𝘷𝘷𝘪𝘴𝘰𝘳𝘪𝘢, 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢 𝘥𝘢𝘭 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘰𝘴𝘱𝘦𝘥𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘴𝘪𝘤𝘩𝘪𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘰 𝘪𝘯 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘢𝘴𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘳𝘢 𝘦
𝘤𝘶𝘴𝘵𝘰𝘥𝘪𝘢, 𝘴𝘢𝘭𝘷𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘢𝘤𝘲𝘶𝘪𝘴𝘪𝘵𝘪 𝘦𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘦̀
𝘪𝘥𝘰𝘯𝘦𝘢 𝘢𝘥 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘶𝘳𝘦 𝘢𝘥𝘦𝘨𝘶𝘢𝘵𝘦 𝘦 𝘢 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘴𝘪𝘵𝘢̀ 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦’.

35
Q

Misure di sicurezza
Il decreto legge 52 del 2014
Pericolosità sociale

A

Inoltre la legge è intervenuta anche sulla base del giudizio di pericolosità sociale prevedendo alcuni criteri su cui vada 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶𝘁à 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲.

La legge asserisce che ‘𝘓’𝘢𝘤𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘦̀ 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘶𝘢𝘵𝘰 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘣𝘢𝘴𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘴𝘰𝘨𝘨𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 133, 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘢, 𝘯𝘶𝘮𝘦𝘳𝘰 4, 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘦. […]
𝘕𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘦𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘥𝘰𝘯𝘦𝘰 𝘢 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘴𝘪𝘵𝘢̀ 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘢
𝘮𝘢𝘯𝘤𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘮𝘪 𝘵𝘦𝘳𝘢𝘱𝘦𝘶𝘵𝘪𝘤𝘪 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘶𝘢𝘭𝘪’.