Non punibilitĂ part 1 Flashcards
Non punibilitĂ
đđź đ»đŒđ» đœđđ»đ¶đŻđ¶đčđ¶đĂ fa riferimento a una serie di istituti che hanno come conseguenza lâinterruzione della sequenza ordinaria che lega, in base al principio di legalitĂ , il reato alla sezione prevista dalla norma incriminatrice. Fanno parte desisteva delle risposte al reato, accanto alle sanzioni, appunto questi istituti che hanno come effetto giuridico quello di determinare la non punibilitĂ del fatto anche quando il giudice abbia accertato lâantigiuridicitĂ del fatto e la colpevolezza dellâautore del fatto.
Questi istituti si differenziano per đłđđ»đđ¶đŒđ»đČ, per đœđżđČđđđœđœđŒđđđ¶ e per gli đČđłđłđČđđđ¶ prodotti accomunati dallâeliminazione della punizione.
Non punibilitĂ
La giustificazione
Essendo istituti che đ¶đ»đđČđżđżđŒđșđœđŒđ»đŒ đčđź đ»đŒđżđșđźđčđČ đđČđŸđđČđ»đđź đżđČđźđđŒ-đœđČđ»đź e quindi introducono una đ±đČđżđŒđŽđź alla regola fondamentale, quella secondo cui ad un reato deve seguire la punizione, hanno bisogno di una đŽđ¶đđđđ¶đłđ¶đ°đźđđ¶đŒđ»đČ đłđŒđżđđČ dentro le funzioni ed i principi del diritto penale.
La non punibilitĂ puĂČ essere motivata ad esempio dalla ritenuta inesistenza del bisogno di punizione nel caso concreto. Ad esempio perchĂ© il fatto ancorchĂ© antigiuridico, tipico e colpevole Ăš scarsamente significativo dal punto di vista del disvalore perchĂ© scarsamente offensivo in concreto, Ăš un fatto bagattellare, oppure perchĂ© non sussistono esigenze di prevenzione speciale del ragazzo, nonostante abbia commesso il reato.
Non punibilitĂ
Istituto del perdono
Questi istituti li abbiamo giĂ conosciuti nella lezione precedente, sono esempi di istituiti di non punibilitĂ proprio il đœđČđżđ±đŒđ»đŒ đŽđ¶đđ±đ¶đđ¶đźđčđČ, đčâđ¶đżđżđ¶đčđČđđźđ»đđź đ±đČđč đłđźđđđŒ (istituto che determina lâestinzione del reato perchĂ© il minore non ha lâesigenza di essere educato in quanto ha commesso un reato bagattellare con un comportamento che non Ăš tipico rispetto al modo in cui
si comporta il soggetto) e đčđź đșđČđđđź đźđčđčđź đœđżđŒđđź.
Non punibilitĂ
La giustificazione
Lâesigenza
Un altro motivo che troviamo alla base della non punizione Ăš il verificarsi di un fatto successivo al reato che incide diminuendola sulla meritevolezza e bisogno di pena.
Un altro motivo che riduce lâesigenza della punizione potrebbe essere il đ±đČđ°đŒđżđđŒ đ±đČđč đđČđșđœđŒ đ±đŒđœđŒ đ¶đč đ°đŒđșđșđČđđđŒ đżđČđźđđŒ oppure la non punibilitĂ potrebbe essere motivata đ±đź đżđźđŽđ¶đŒđ»đ¶ đ±đ¶ đœđŒđčđ¶đđ¶đ°đź đ±đČđč đ±đ¶đżđ¶đđđŒ nel caso in cui derivi dallâesercizio, in via eccezionale, del potere di clemenza.
Non punibilitĂ
Classificazione dellâistituto di non punibilitĂ
Gli istituti di non punibilitĂ vengono classificate in due macro categorie:
âą đđźđđđČ đ±đ¶ đ»đŒđ» đœđđ»đ¶đŻđ¶đčđ¶đĂ đŒđżđ¶đŽđ¶đ»đźđżđ¶đź in cui lâeffetto della non punibilitĂ dipende dalle caratteristiche intrinseche del fatto commesso;
âą đđźđđđČ đ±đ¶ đ»đŒđ» đœđđ»đ¶đŻđ¶đčđ¶đĂ đđŒđœđżđźđđđČđ»đđđź in cui lâeffetto della non punibilitĂ discende dal sopravvenire di fatti nuovi e successivi al reato. Allâinterno di questa categoria le đ°đźđđđČ đ±đ¶ đČđđđ¶đ»đđ¶đŒđ»đČ đ±đČđč đżđČđźđđŒ le quali hanno come effetto quelle di inibire o eliminare qualsiasi conseguenza del reato penale commesso e le đ°đźđđđČ đ±đ¶ đČđđđ¶đ»đđ¶đŒđ»đČ đ±đČđčđčđź đœđČđ»đź le quali hanno
come effetto quello di inibire in tutto o in parte lâesecuzione della pena irrogata con la sentenza di condanna.
Non punibilitĂ
La disciplina generale delle cause
La disciplina della maggior parte delle cause di estinzione del reato, riconosce agli istituti di non
punibilitĂ , una đżđ¶đčđČđđźđ»đđź đźđ»đ°đ”đČ đđđč đœđ¶đźđ»đŒ đœđżđŒđ°đČđđđđźđčđČ nel senso che questi istituti possono trovare applicazione anche quando il giudice non abbia ancora svolto un compiuto accertamento del reato e delle eventuali responsabilitĂ dellâimputato.
Quando interviene la causa di estinzione del reato questa deve obbligatoriamente essere dichiarata dal giudice con sentenza di non doversi procedere a patto che non risulti giĂ evidente che il fatto non sussiste,
lâimputato non lo ha commesso o che il fatto non Ăš previsto dalla legge come reato.
Non punibilitĂ
La disciplina generale delle cause
Funzione
La disciplina processuale delle cause di estinzione del reato Ăš volta a đżđ¶đ±đđżđżđČ đźđč đșđ¶đ»đ¶đșđŒ đčđŒ đđđŒđčđŽđ¶đșđČđ»đđŒ đ±đź đœđźđżđđČ đ±đČđč đŽđ¶đđ±đ¶đ°đČ đ±đ¶ đđčđđČđżđ¶đŒđżđ¶ đźđđđ¶đđ¶đĂ đ±đ¶ đźđ°đ°đČđżđđźđșđČđ»đđŒ tutte le volte in cui sussistendo i presupposti della causa di estinzione il đœđżđŒđ°đČđđđŒ đđ¶ đœđŒđđđź đ°đ”đ¶đđ±đČđżđČ
đ¶đșđșđČđ±đ¶đźđđźđșđČđ»đđČ.
Non punibilitĂ
LâoperativitĂ delle cause, conseguenze
LâoperativitĂ delle cause estintive del reato ha anche delle conseguenze negative almeno potenziali. La formula dellâestinzione del reato Ăš appropriata in tutti i casi in cui il reato Ăš stato effettivamente commesso e lâimputato ne Ăš il responsabile. A questo punto la
causa estintiva determina lâestinzione di un reato realmente commesso ed imputato alla responsabilitĂ di un soggetto.
Non punibilitĂ
Formula normativa dellâestinzione, conseguenze
Al contrario la đłđŒđżđșđđčđź đ»đŒđżđșđźđđ¶đđź đ±đČđčđčâđČđđđ¶đ»đđ¶đŒđ»đČ đ±đČđč đżđČđźđđŒ, in quanto presuppone il reato commesso, rischia, in assenza di accertamento completo, di
veicolare un messaggio improprio di stigmatizzazione dellâinnocente in quanto veicola il messaggio che lâimputato possa avere commesso il reato dichiarato estinto.
Non punibilitĂ
Formula normativa dellâestinzione, conseguenze
Soluzione al problema
Per đ°đŒđ»đđČđ»đČđżđČ đŽđčđ¶ đČđłđłđČđđđ¶ đ¶đșđœđżđŒđœđżđ¶ di una etichetta normativa di origine dottrinale la Corte Costituzionale ha introdotto nella disciplina della prescrizione del reato e dellâamnistia la đœđŒđđđ¶đŻđ¶đčđ¶đĂ đ±đČđčđčâđ¶đșđœđđđźđđŒ đ±đ¶ đżđ¶đ»đđ»đ°đ¶đźđżđđ¶ đœđČđż đ°đŒđ»đđ¶đ»đđźđżđČ đź đ±đ¶đłđČđ»đ±đČđżđđ¶.
Prima di questo intervento della Corte lâimputato subiva la prescrizione del reato determinato dal decorso del tempo con la conseguenza che la dichiarazione dellâestinzione del reato lasciava il sospetto che lâimputato potesse comunque essere responsabile del fatto anche se la sua responsabilitĂ non era stata e non poteva essere accettata a seguito della prescrizione del fatto di reato.
Non punibilitĂ
LâoperativitĂ delle cause
Il problema di stigmatizzazione
Tali problemi di stigmatizzazione impropria dellâimputato non si pongono quando đčâđŒđœđČđżđźđđ¶đđ¶đĂ đ±đČđčđčđź đ°đźđđđź đ±đ¶ đČđđđ¶đ»đđ¶đŒđ»đČ đ±đ¶đœđČđ»đ±đČ đ±đź đđ»đź đčđ¶đŻđČđżđź đđ°đČđčđđź đ±đČđčđčâđ¶đșđœđđđźđđŒ. Come ad esempio accade nellâipotesi della causa estintiva della remissione della querela.
Quando il soggetto passivo del reato rimette/ritira la querela tale remissione determina lâestinzione del reato solo se viene accettata dallâimputato. Subordinando lâeffetto estintivo alla condizione che lâimputato accetti la remissione della querela, il codice penale garantisce ad esso, il đ±đ¶đżđ¶đđđŒ đ±đ¶ đđ°đČđŽđčđ¶đČđżđČ đđČ đ°đ”đ¶đđ±đČđżđČ đ¶đč đœđżđŒđ°đČđđđŒ accollandosi gli eventuali messaggi impropri della decisione o đđČ đ°đŒđ»đđ¶đ»đđźđżđČ đź đ±đ¶đłđČđ»đ±đČđżđđ¶ đ»đČđč đœđżđŒđ°đČđđđŒ.
Non punibilitĂ
Esclusione della punibilitaÌ per particolare tenuitaÌ del fatto, disciplina
Tale istituto presenta dei caratteri affini con lâomologo istituto della irrilevanza del fatto previsto dal diritto penale minorile. đâđźđżđđ¶đ°đŒđčđŒ đđŻđ đŻđ¶đ đ±đČđč đđŒđ±đ¶đ°đČ đŁđČđ»đźđčđČ, in relazione a tale istituito, asserisce che âđđŠđȘ đłđŠđąđ”đȘ đ±đŠđł đȘ đČđ¶đąđđȘ đŠÌ đ±đłđŠđ·đȘđŽđ”đą đđą đ±đŠđŻđą đ„đŠđ”đŠđŻđ”đȘđ·đą đŻđ°đŻ đŽđ¶đ±đŠđłđȘđ°đłđŠ đŻđŠđ
đźđąđŽđŽđȘđźđ° đą đ€đȘđŻđČđ¶đŠ đąđŻđŻđȘ, đ°đ·đ·đŠđłđ° đđą đ±đŠđŻđą đ±đŠđ€đ¶đŻđȘđąđłđȘđą, đŽđ°đđą đ° đ€đ°đŻđšđȘđ¶đŻđ”đą đąđđđą đ±đłđŠđ„đŠđ”đ”đą đ±đŠđŻđą, đđą đ±đ¶đŻđȘđŁđȘđđȘđ”đąÌ đŠÌ đŠđŽđ€đđ¶đŽđą đČđ¶đąđŻđ„đ°, đ±đŠđł đđŠ đźđ°đ„đąđđȘđ”đąÌ đ„đŠđđđą đ€đ°đŻđ„đ°đ”đ”đą đŠ đ±đŠđł đâđŠđŽđȘđšđ¶đȘđ”đąÌ đ„đŠđ đ„đąđŻđŻđ° đ° đ„đŠđ đ±đŠđłđȘđ€đ°đđ°, đ·đąđđ¶đ”đąđ”đŠ đąđȘ đŽđŠđŻđŽđȘ đ„đŠđđâđąđłđ”đȘđ€đ°đđ° 133, đ±đłđȘđźđ° đ€đ°đźđźđą, đâđ°đ§đ§đŠđŽđą đŠÌ đ„đȘ đ±đąđłđ”đȘđ€đ°đđąđłđŠ đ”đŠđŻđ¶đȘđ”đąÌ đŠ đȘđ
đ€đ°đźđ±đ°đłđ”đąđźđŠđŻđ”đ° đłđȘđŽđ¶đđ”đą đŻđ°đŻ đąđŁđȘđ”đ¶đąđđŠâ.
Non punibilitĂ
Esclusione della punibilitaÌ per particolare tenuitaÌ del fatto, lâistituto
Si tratta di un istituito di non punibilitĂ originaria applicabile in linea di principio ai reati appartenenti in astratto alla đłđźđđ°đ¶đź đșđČđ»đŒ đŽđżđźđđČ đ±đ¶ đŽđżđźđđ¶đĂ . Tale istituito Ăš pensato per casi che siano al di sotto del livello minimo di offensivitĂ che giustifica una reazione punitiva. Per escludere la punibilitĂ la disciplina richiedere non solo che lâoffesa recata sia tenue ma anche che il comportamento non sia abituale, ma del tutto occasionale.
Non punibilitĂ
Esclusione della punibilitaÌ per particolare tenuitaÌ del fatto
Differenza tra la punibilitĂ del fatto dei minori e lâomologo minorile
Una differenza significativa tra la punibilitĂ per particolare tenuitĂ del fatto dei minori e lâomologo minorile sta nella maggiore ampiezza applicativa dellâistituto previsto per i minori in quanto đčâđźđżđđ¶đ°đŒđčđŒ đđŻđ đŻđ¶đ prevede espressamente che possa essere estinto anche un reato per il quale Ăš previsto una pena detentiva nel massimo di 5 anni, reati che difficilmente possono essere ritenuti bagatellari.
Si intende invece ritenere, nellâambito del processo minorile questa tipologia di reati che dovrebbe essere tagliata fuori.
Non punibilitĂ
Esclusione della punibilitaÌ per particolare tenuitaÌ del fatto
Casi in cui lâoffesa non Ăš ritenuta tenue
Sono ritenuti i casi in cui đčâđŒđłđłđČđđź đ»đŒđ» đœđĂČ đČđđđČđżđČ đżđ¶đđČđ»đđđź đđČđ»đđČ e i casi in cui il đ°đŒđșđœđŒđżđđźđșđČđ»đđŒ đ»đŒđ» đœđŒđđđź đ°đŒđ»đđ¶đ±đČđżđźđżđđ¶ đŒđ°đ°đźđđ¶đŒđ»đźđčđČ.
Infatti si prevede che lâoffesa non puoÌ essere ritenuta di particolare tenuitaÌ quando lâautore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltaÌ, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle
condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento allâetaÌ della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Lâoffesa non puoÌ altresiÌ essere ritenuta di particolare tenuitaÌ quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato eÌ commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nellâesercizio delle proprie funzioni.